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Document 62019TN0148
Case T-148/19: Action brought on 7 March 2019 — PKK v Council
Causa T-148/19: Ricorso proposto il 7 marzo 2019 — PKK/Consiglio
Causa T-148/19: Ricorso proposto il 7 marzo 2019 — PKK/Consiglio
GU C 164 del 13.5.2019, p. 55–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/55 |
Ricorso proposto il 7 marzo 2019 — PKK/Consiglio
(Causa T-148/19)
(2019/C 164/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (rappresentanti: A. van Eik e T. Buruma, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019 (1), nella parte in cui riguarda il ricorrente (considerando che il ricorrente contesta che Kadek e Kongra Gel siano suoi pseudonimi); |
— |
in subordine, applicare una misura meno gravosa rispetto al mantenimento dell’inserimento nell’elenco dei terroristi stabilito dall’Unione europea; |
— |
condannare il convenuto alle spese, con interessi. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla nullità della decisione 2019/25 del Consiglio nella parte in cui riguarda il ricorrente poiché esso non può essere qualificato come un’organizzazione terroristica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC, del 27 dicembre 2001. (2) Il convenuto avrebbe omesso di dimostrare che il ricorrente sia un’associazione strutturata che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati di terrorismo. Inoltre, la maggior parte degli atti menzionati nella motivazione non può essere imputata al ricorrente, non è inclusa nell’elenco tassativo di atti dell’articolo 1, paragrafo 3, della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC e/o non può danneggiare gravemente un paese. Infine, lo scopo del ricorrente non corrispondeva a uno «scopo terroristico» come definito all’articolo 1, paragrafo 3 della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC. In particolare, tale scopo deve essere considerato alla luce del conflitto armato per l’autodeterminazione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla nullità della decisione 2019/25 del Consiglio nella parte in cui riguarda il ricorrente poiché non sarebbe stata adottata alcuna decisione da un’autorità competente, come richiesto dall’articolo 1, paragrafo 4, della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla nullità della decisione 2019/25 del Consiglio nella parte in cui riguarda il ricorrente poiché il convenuto non avrebbe eseguito alcun riesame adeguato, come richiesto dall’articolo 1, paragrafo 6, della Posizione comune del Consiglio 2001/931/PESC. La motivazione non ha dimostrato che sia stato eseguito un riesame adeguato, sia sul piano nazionale, sia da parte del convenuto stesso. Non è stato tenuto debitamente conto delle informazioni fornite dal ricorrente in procedimenti precedenti riguardanti il processo di pace, la lotta contro il Daesh e gli sviluppi autocratici in Turchia. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla nullità della decisione 2019/25 del Consiglio nella parte in cui riguarda il ricorrente poiché essa non avrebbe rispettato i requisiti di proporzionalità e sussidiarietà. In particolare, la diaspora dei curdi è danneggiata in modo sproporzionato a causa dell’inserimento nell’elenco. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla nullità della decisione 2019/25 del Consiglio nella parte in cui riguarda il ricorrente poiché non rispetta l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE. Il Tribunale, nella sua sentenza del 15 novembre 2018, PKK/Consiglio (T-316/14, EU:T:2018:788) è giunto a una conclusione simile basata sulla stessa identica motivazione. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla nullità della decisione 2019/25 del Consiglio nella parte in cui riguarda il ricorrente poiché ha violato i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente. In particolare, il convenuto ha ignorato la sentenza del 15 novembre 2018, PKK/Consiglio (T-316/14, EU:T:2018:788) e il procedimento che l’ha preceduta. |
(1) Decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084 (GU L 6 del 9.1.2019, pag. 6).
(2) Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).