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Document 62019TN0399

Causa T-399/19: Ricorso proposto il 25 giugno 2019 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione

GU C 288 del 26.8.2019, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/57


Ricorso proposto il 25 giugno 2019 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione

(Causa T-399/19)

(2019/C 288/70)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: E. Buczkowska e M. Trepka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, del 17 aprile 2019, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea nel caso AT.40497 — Polish gas prices, che ha concluso detto procedimento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (1), recante rigetto della domanda presentata dalla ricorrente il 9 marzo 2017 (in prosieguo: il «ricorso PGNiG»).

La ricorrente chiede l’annullamento della decisione nella parte relativa ai motivi dedotti dalla PGNiG nel suo ricorso, riguardanti:

(i)

la riduzione nell’approvvigionamento di gas ai clienti di taluni Stati membri dell’Unione europea, compresa la ricorrente, nella stagione invernale 2014/2015; nonché

(ii)

la subordinazione della conclusione con la ricorrente del contratto per la fornitura supplementare di gas alla condizione di contrarre obblighi non connessi al contratto, riguardanti, tra l’altro, un maggiore controllo sul gasdotto Yamal.

In subordine, qualora il Tribunale dovesse ritenere che l’annullamento parziale della decisione non sia possibile, la ricorrente chiede l’annullamento totale della decisione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha emanato la decisione con abuso di potere, consistente:

(i)

nell’adozione da parte della Commissione di una decisione statuente de facto che l’articolo 102 TFUE è inapplicabile alle pratiche anticoncorrenziali della PJSC Gazprom e della Gazprom Export LLC in considerazione dell’esistenza di una coercizione dello Stato risultante dal diritto nazionale della Federazione russa, fondata, su una base giuridica erronea, ossia sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, in combinato disposto con l’articolo 102 TFUE, anziché sulla base dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (2), in combinato disposto con l’articolo 102 TFUE, vale a dire, in particolare, senza tener conto delle posizioni degli Stati membri dell’Unione europea,

(ii)

nell’avviare e condurre il procedimento AT.40497 al fine di limitare il diritto della ricorrente ad essere sentita nell’ambito del procedimento pendente ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo nel caso AT.39816 — Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell’articolo 102 TFUE, a causa dell’errata interpretazione e dell’assunto che un’impresa può utilmente invocare il presupposto della «coercizione dello Stato» risultante dal diritto nazionale di un paese terzo che non è uno Stato membro dell’UE, né dello SEE, come presupposto che esonera detta impresa dalla responsabilità per una pratica anticoncorrenziale.

3.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione del diritto della ricorrente ad essere informata e sentita ai sensi degli articoli 7, paragrafo 1 e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, dell’articolo 296 TFUE nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in quanto non aveva informato la ricorrente del fatto che come fondamento del rigetto del ricorso della PGNiG relativamente alle questioni concernenti il gasdotto Yamal, la Commissione aveva preso in considerazione anche il diritto nazionale della Federazione russa, né aveva fornito alla ricorrente tutti i documenti fondamentali relativi a tale questione, il che costituisce una violazione delle forme sostanziali.

4.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004 e dell’articolo 296 TFUE, in quanto non aveva esaminato attentamente tutte le circostanze di fatto e di diritto esposte nel ricorso della PGNiG ed aveva fornito una motivazione che non ha consentito al Tribunale di esercitare un controllo effettivo sull’esercizio del potere discrezionale da parte della Commissione, il che costituisce una violazione delle forme sostanziali.

5.

Quinto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004, in combinato disposto con l’articolo 102 TFUE, in quanto ha commesso manifesti errori di valutazione, consistenti:

(i)

nell’assunto che la decisione del Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Presidente dell’Ufficio per la regolamentazione energetica), del 19 maggio 2015 (n. DRG-4720-2(28)/2014/2015/6154/KF) costituisse una prova idonea a ritenere non confermato il motivo relativo alla conclusione del contratto del gestore per il gasdotto Yamal,

(ii)

nell’errata valutazione della natura delle riduzioni nelle forniture di gas da parte della Gazprom per la stagione invernale 2014/2015.


(1)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

(2)  GU 2003, L 1, pag. 1.


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