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Document 62019TN0399
Case T-399/19: Action brought on 25 June 2019 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo v Commission
Causa T-399/19: Ricorso proposto il 25 giugno 2019 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione
Causa T-399/19: Ricorso proposto il 25 giugno 2019 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione
GU C 288 del 26.8.2019, p. 57–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/57 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2019 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione
(Causa T-399/19)
(2019/C 288/70)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: E. Buczkowska e M. Trepka, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione, del 17 aprile 2019, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea nel caso AT.40497 — Polish gas prices, che ha concluso detto procedimento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (1), recante rigetto della domanda presentata dalla ricorrente il 9 marzo 2017 (in prosieguo: il «ricorso PGNiG»).
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha emanato la decisione con abuso di potere, consistente:
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell’articolo 102 TFUE, a causa dell’errata interpretazione e dell’assunto che un’impresa può utilmente invocare il presupposto della «coercizione dello Stato» risultante dal diritto nazionale di un paese terzo che non è uno Stato membro dell’UE, né dello SEE, come presupposto che esonera detta impresa dalla responsabilità per una pratica anticoncorrenziale. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione del diritto della ricorrente ad essere informata e sentita ai sensi degli articoli 7, paragrafo 1 e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, dell’articolo 296 TFUE nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in quanto non aveva informato la ricorrente del fatto che come fondamento del rigetto del ricorso della PGNiG relativamente alle questioni concernenti il gasdotto Yamal, la Commissione aveva preso in considerazione anche il diritto nazionale della Federazione russa, né aveva fornito alla ricorrente tutti i documenti fondamentali relativi a tale questione, il che costituisce una violazione delle forme sostanziali. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004 e dell’articolo 296 TFUE, in quanto non aveva esaminato attentamente tutte le circostanze di fatto e di diritto esposte nel ricorso della PGNiG ed aveva fornito una motivazione che non ha consentito al Tribunale di esercitare un controllo effettivo sull’esercizio del potere discrezionale da parte della Commissione, il che costituisce una violazione delle forme sostanziali. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004, in combinato disposto con l’articolo 102 TFUE, in quanto ha commesso manifesti errori di valutazione, consistenti:
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