Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0087

Causa C-87/20: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt B / XY [Rinvio pregiudiziale – Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio – Regolamenti (CE) nn. 338/97 e 865/2006 – Caviale delle specie di storione – Introduzione nel territorio doganale dell’Unione europea a titolo di oggetti personali o domestici – Licenza di importazione – Deroga – Quantitativo massimo di 125 grammi per persona – Superamento – Intenzione di donare a terzi]

GU C 278 del 12.7.2021, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/19


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt B / XY

(Causa C-87/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio - Regolamenti (CE) nn. 338/97 e 865/2006 - Caviale delle specie di storione - Introduzione nel territorio doganale dell’Unione europea a titolo di oggetti personali o domestici - Licenza di importazione - Deroga - Quantitativo massimo di 125 grammi per persona - Superamento - Intenzione di donare a terzi)

(2021/C 278/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Hauptzollamt B

Convenuto: XY

Dispositivo

1)

L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, come modificato dal regolamento (UE) n. 1320/2014 della Commissione, del 1o dicembre 2014, deve essere interpretato nel senso che il caviale delle specie di storione, al momento della sua introduzione nel territorio doganale dell’Unione europea, può essere considerato un «oggetto personale o domestico» ai sensi di tale disposizione, qualora sia destinato a essere regalato a terzi, purché da nessun elemento emerga una finalità commerciale, e può pertanto beneficiare della deroga, prevista da detta disposizione, all’obbligo per il suo importatore di presentare una licenza di importazione.

2)

L’articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 338/97, come modificato dal regolamento (UE) 2015/870 della Commissione, del 5 giugno 2015, deve essere interpretato nel senso che, ove il quantitativo di caviale delle specie di storione introdotto nel territorio doganale dell’Unione europea superi il quantitativo massimo di 125 grammi per persona e l’importatore non sia in possesso di una licenza rilasciata ai fini dell’importazione effettuata, l’intero quantitativo di caviale delle specie di storione in tal modo importato dovrà essere confiscato dall’autorità doganale competente.


(1)  GU C 175 del 25.5.2020.


Top
  翻译: