This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62020CA0094
Case C-94/20: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 10 June 2021 (request for a preliminary ruling from the Landesgericht Linz — Austria) — Land Oberösterreich v KV (Reference for a preliminary ruling — Directive 2003/109/EC — Status of third-country nationals who are long-term residents — Article 11 — Right to equal treatment as regards social security, social assistance and social protection — Derogation from the principle of equal treatment in respect of social assistance and social protection — Concept of ‘core benefits’ — Directive 2000/43/EC — Principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin — Article 2 — Concept of discrimination — Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Legislation of a Member State subjecting the grant of housing assistance to third-country nationals who are long-term residents to the condition that they provide proof, in a form specified by that legislation, that they have a basic command of the language of that Member State)
Causa C-94/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz — Austria) — Land Oberösterreich / KV (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento in materia di previdenza sociale, assistenza sociale e protezione sociale – Deroga al principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale e di protezione sociale – Nozione di «prestazioni essenziali» – Direttiva 2000/43/CE – Principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Articolo 2 – Concetto di discriminazione – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa di uno Stato membro che subordina la concessione di un’indennità di alloggio ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo alla condizione che essi apportino la prova, secondo modalità determinate da detta normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di detto Stato membro)
Causa C-94/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz — Austria) — Land Oberösterreich / KV (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento in materia di previdenza sociale, assistenza sociale e protezione sociale – Deroga al principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale e di protezione sociale – Nozione di «prestazioni essenziali» – Direttiva 2000/43/CE – Principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Articolo 2 – Concetto di discriminazione – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa di uno Stato membro che subordina la concessione di un’indennità di alloggio ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo alla condizione che essi apportino la prova, secondo modalità determinate da detta normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di detto Stato membro)
GU C 297 del 26.7.2021, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 297/12 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz — Austria) — Land Oberösterreich / KV
(Causa C-94/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/109/CE - Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo - Articolo 11 - Diritto alla parità di trattamento in materia di previdenza sociale, assistenza sociale e protezione sociale - Deroga al principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale e di protezione sociale - Nozione di «prestazioni essenziali» - Direttiva 2000/43/CE - Principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica - Articolo 2 - Concetto di discriminazione - Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Normativa di uno Stato membro che subordina la concessione di un’indennità di alloggio ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo alla condizione che essi apportino la prova, secondo modalità determinate da detta normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di detto Stato membro)
(2021/C 297/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Linz
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Land Oberösterreich
Convenuto: KV
Dispositivo
1) |
L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta, anche qualora si sia fatto uso della facoltà di applicare la deroga prevista dall’articolo 11, paragrafo 4, di tale direttiva, a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la concessione di un’indennità di alloggio sia subordinata alla condizione che essi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di detto Stato membro, se tale indennità di alloggio costituisce una «prestazione essenziale», ai sensi di quest’ultima disposizione, verifica questa che spetta al giudice del rinvio. |
2) |
Non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, una normativa di uno Stato membro che si applichi indistintamente a tutti i cittadini di paesi terzi e in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la concessione di un’indennità di alloggio è subordinata alla condizione che questi ultimi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di tale Stato membro. |
3) |
Qualora ci si sia avvalsi della facoltà di applicare la deroga di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non è destinato ad applicarsi in presenza di una legislazione di uno Stato membro in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, la concessione dell’indennità di alloggio è subordinata alla condizione che essi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base della lingua di tale Stato membro, se tale indennità di alloggio non costituisce una «prestazione essenziale» ai sensi del summenzionato articolo 11, paragrafo 4. Se detta indennità di alloggio costituisce un servizio essenziale di tal sorta, l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, nella misura in cui vieta ogni discriminazione per motivi di origine etnica, non osta a tale regolamentazione. |