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Document 62020CA0094

Causa C-94/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz — Austria) — Land Oberösterreich / KV (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento in materia di previdenza sociale, assistenza sociale e protezione sociale – Deroga al principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale e di protezione sociale – Nozione di «prestazioni essenziali» – Direttiva 2000/43/CE – Principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Articolo 2 – Concetto di discriminazione – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa di uno Stato membro che subordina la concessione di un’indennità di alloggio ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo alla condizione che essi apportino la prova, secondo modalità determinate da detta normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di detto Stato membro)

GU C 297 del 26.7.2021, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/12


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz — Austria) — Land Oberösterreich / KV

(Causa C-94/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/109/CE - Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo - Articolo 11 - Diritto alla parità di trattamento in materia di previdenza sociale, assistenza sociale e protezione sociale - Deroga al principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale e di protezione sociale - Nozione di «prestazioni essenziali» - Direttiva 2000/43/CE - Principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica - Articolo 2 - Concetto di discriminazione - Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Normativa di uno Stato membro che subordina la concessione di un’indennità di alloggio ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo alla condizione che essi apportino la prova, secondo modalità determinate da detta normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di detto Stato membro)

(2021/C 297/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Linz

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Land Oberösterreich

Convenuto: KV

Dispositivo

1)

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta, anche qualora si sia fatto uso della facoltà di applicare la deroga prevista dall’articolo 11, paragrafo 4, di tale direttiva, a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la concessione di un’indennità di alloggio sia subordinata alla condizione che essi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di detto Stato membro, se tale indennità di alloggio costituisce una «prestazione essenziale», ai sensi di quest’ultima disposizione, verifica questa che spetta al giudice del rinvio.

2)

Non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, una normativa di uno Stato membro che si applichi indistintamente a tutti i cittadini di paesi terzi e in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la concessione di un’indennità di alloggio è subordinata alla condizione che questi ultimi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di tale Stato membro.

3)

Qualora ci si sia avvalsi della facoltà di applicare la deroga di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109, l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non è destinato ad applicarsi in presenza di una legislazione di uno Stato membro in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, la concessione dell’indennità di alloggio è subordinata alla condizione che essi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base della lingua di tale Stato membro, se tale indennità di alloggio non costituisce una «prestazione essenziale» ai sensi del summenzionato articolo 11, paragrafo 4. Se detta indennità di alloggio costituisce un servizio essenziale di tal sorta, l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, nella misura in cui vieta ogni discriminazione per motivi di origine etnica, non osta a tale regolamentazione.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


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