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Document 62020CA0230

Causa C-230/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 maggio 2021 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta de l’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia] — «BTA Baltic Insurance Company» AAS / Valsts ieņēmumu dienests [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 195 – Articolo 232, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 221, paragrafo 3 – Tariffa doganale comune – Recupero dell’importo dell’obbligazione doganale – Comunicazione dell’importo dei dazi al debitore – Termine di prescrizione – Chiamata in garanzia del fideiussore – Esecuzione forzata ai fini del pagamento – Termine ragionevole]

GU C 278 del 12.7.2021, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/23


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 maggio 2021 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta de l’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia] — «BTA Baltic Insurance Company» AAS / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-230/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario - Articolo 195 - Articolo 232, paragrafo 1, lettera a) - Articolo 221, paragrafo 3 - Tariffa doganale comune - Recupero dell’importo dell’obbligazione doganale - Comunicazione dell’importo dei dazi al debitore - Termine di prescrizione - Chiamata in garanzia del fideiussore - Esecuzione forzata ai fini del pagamento - Termine ragionevole)

(2021/C 278/32)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«BTA Baltic Insurance Company» AAS

Convenuta: Valsts ieņēmumu dienests

Dispositivo

1)

L’articolo 195 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, deve essere interpretato nel senso che il fideiussore di un’obbligazione doganale di cui a tale articolo non può essere qualificato come «debitore», ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1186/2009, e, pertanto, non può essergli applicato il termine di prescrizione di tre anni da che è sorta l’obbligazione doganale previsto in tale disposizione.

2)

L’articolo 232, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1186/2009, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo per gli Stati membri, previsto in tale disposizione, di avvalersi di tutte le possibilità offerte loro dalle disposizioni in vigore per ottenere il pagamento dei dazi si applica non soltanto al debitore, ma anche al fideiussore, e quest’ultimo può quindi essere considerato, in forza di detto articolo 232, paragrafo 1, lettera a), come la persona contro cui è diretta l’esecuzione forzata e che è sottoposta alle norme dello Stato membro, comprese quelle relative ai termini, in materia di esecuzione.

3)

La norma derivante dal principio della certezza del diritto secondo la quale occorre rispettare un termine di prescrizione ragionevole deve essere interpretata nel senso che essa si applica all’azione intentata contro il fideiussore per garantire il recupero di un’obbligazione doganale.


(1)  GU C 255 del 3.8.2020


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