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Document 62020CJ0159

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 luglio 2022.
Commissione europea contro Regno di Danimarca.
Inadempimento di uno Stato – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Articolo 13 – Uso della denominazione di origine protetta (DOP) “Feta” per designare formaggio prodotto in Danimarca e destinato all’esportazione verso paesi terzi – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione.
Causa C-159/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:561

 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

14 luglio 2022 ( *1 )

«Inadempimento di uno Stato – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Articolo 13 – Uso della denominazione di origine protetta (DOP) “Feta” per designare formaggio prodotto in Danimarca e destinato all’esportazione verso paesi terzi – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione»

Nella causa C‑159/20,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto l’8 aprile 2020,

Commissione europea, rappresentata da M. Konstantinidis, I. Naglis e U. Nielsen, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica ellenica, rappresentata da E.-E. Krompa, E. Leftheriotou, E. Tsaousi e A.-E. Vasilopoulou, in qualità di agenti;

Repubblica di Cipro, rappresentata da V. Christoforou e E. Zachariadou, in qualità di agenti,

intervenienti

contro

Regno di Danimarca, rappresentato da M.P. Brøchner Jespersen, J. Nymann-Lindegren, V. Pasternak Jørgensen, M. Søndahl Wolff e L. Teilgård, in qualità di agenti,

convenuto,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis (relatore), M. Ilešič, D. Gratsias e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 marzo 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo omesso di prevenire e far cessare l’uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della denominazione «Feta» per designare formaggio non conforme al disciplinare pubblicato nel regolamento (CE) n. 1829/2002 della Commissione, del 14 ottobre 2002, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 per quanto riguarda la denominazione «Feta» (GU 2002, L 277, pag. 10), il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).

2

Inoltre, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che, consentendo che i produttori lattiero-caseari danesi producano e commercializzino imitazioni della feta, il Regno di Danimarca ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 4 del regolamento n. 1151/2012.

Contesto normativo

Regolamento n. 1829/2002

3

Con il regolamento n. 1829/2002, la denominazione «Feta» è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) come DOP.

Regolamento n. 1151/2012

4

I considerando 2, 3, 5, 18, 20 e 27 del regolamento n. 1151/2012 così recitano:

«(2)

Sempre di più, i cittadini e i consumatori dell’Unione chiedono qualità e prodotti tradizionali e si preoccupano del mantenimento della varietà della produzione agricola dell’Unione. Queste esigenze determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolar modo quelle connesse all’origine geografica.

(3)

I produttori possono continuare a produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità solo se i loro sforzi sono equamente ricompensati. Ciò presuppone che essi possano comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche dei propri prodotti in condizioni di concorrenza leale e che i prodotti possano essere identificati correttamente sul mercato.

(...)

(5)

Tra le priorità politiche di Europa 2020 presentate nella comunicazione della Commissione dal titolo “Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” vi sono la realizzazione di un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione e la promozione di un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. La politica di qualità dei prodotti agricoli dovrebbe pertanto, da un lato, fornire ai produttori gli strumenti che consentano loro di identificare e promuovere meglio i prodotti aventi caratteristiche specifiche e, dall’altro, proteggere tali produttori dalle pratiche sleali.

(...)

(18)

La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all’origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli.

(20)

Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche prevedendone l’inserimento in un registro facilita lo sviluppo di tali strumenti, poiché l’approccio più uniforme derivante garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. È opportuno stabilire disposizioni per lo sviluppo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a livello di Unione e per promuovere la creazione di meccanismi per proteggerle nei paesi terzi nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di accordi multilaterali e bilaterali, contribuendo in tal modo al riconoscimento della qualità dei prodotti e del loro modello di produzione, quale fattore di valore aggiunto.

(...)

(27)

L’Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli concernenti la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Per agevolare la fornitura al pubblico di informazioni riguardo ai nomi protetti in tal modo, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all’utilizzo di tali nomi, i nomi possono essere iscritti nel registro delle [DOP] e delle [IGP]. A meno che non siano espressamente qualificate come denominazioni di origine in tali accordi internazionali, tali nomi dovrebbero essere iscritti nel registro come [IGP]».

5

Al titolo I di tale regolamento, intitolato «Disposizioni generali», figura l’articolo 1, intitolato «Obiettivi», che è così formulato:

«1.   Il presente regolamento intende aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti, garantendo in tal modo:

a)

una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto;

b)

la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti;

c)

il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e

d)

l’integrità del mercato interno.

Le misure previste dal presente regolamento sono finalizzate a sostenere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale.

2.   Il presente regolamento istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l’identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che, in particolare, indicano o designano prodotti agricoli con:

a)

caratteristiche che conferiscono valore aggiunto; o

b)

proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione».

6

Al titolo II di detto regolamento, intitolato «[DOP] e [IGP]», figura l’articolo 4 del medesimo, intitolato «Obiettivo», che così recita:

«È istituito un regime di [DOP] e di [IGP] al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti:

a)

garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti;

b)

garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione;

c)

fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti».

7

L’articolo 12, del regolamento n. 1151/2012, intitolato «Nomi, simboli e indicazioni», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Le [DOP] e le [IGP] possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare».

8

L’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Protezione», così dispone:

«1.   I nomi registrati sono protetti contro:

a)

qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali “stile”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

c)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l’impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

d)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

(...)

3.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle [DOP] o delle [IGP] ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.

(...)».

9

L’articolo 36 di detto regolamento, come modificato dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU 2017, L 95, pag. 1), prevede quanto segue:

«I controlli ufficiali svolti in conformità del [regolamento 2017/625] comprendono:

a)

la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare; e

b)

il monitoraggio dell’uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, in conformità dell’articolo 13 per i nomi registrati a norma del titolo II e in conformità dell’articolo 24 per i nomi registrati a norma del titolo III».

10

Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento 2017/625:

«Per quanto riguarda le [DOP], le [IGP] e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari dell’Unione, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da:

a)

le autorità competenti designate in conformità all’articolo 4 del [regolamento 2017/625]; o

b)

gli organismi delegati come definiti all’articolo 3, punto 5, del [regolamento 2017/625].

(...)».

Regolamento (UE) n. 608/2013

11

L’articolo 2, del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU 2013, L 181, pag. 15), è così formulato:

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

1)

“[diritto di proprietà intellettuale]”,

(...)

d)

un’indicazione geografica;

(...)

4)

“indicazione geografica”:

a)

un’[IGP] o una [DOP] per i prodotti agricoli e alimentari ai sensi del [regolamento n. 1151/2012];

(...)».

Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

12

Le autorità elleniche hanno segnalato alla Commissione che imprese con sede in Danimarca esportavano verso paesi terzi formaggio con le denominazioni «Feta», «Feta danese» e «formaggio Feta danese», pur trattandosi di prodotto non conforme al disciplinare della DOP «Feta».

13

Nonostante le richieste delle autorità elleniche, le autorità danesi hanno rifiutato di porre fine a tale pratica, ritenendo che quest’ultima non fosse contraria al diritto dell’Unione, poiché, a loro avviso, il regolamento n. 1151/2012 si applica solo ai prodotti venduti sul territorio dell’Unione e, pertanto, non vieta a imprese danesi di utilizzare la denominazione «Feta» per designare formaggio danese esportato verso paesi terzi in cui tale denominazione non è protetta.

14

Il 26 gennaio 2018, la Commissione ha inviato al Regno di Danimarca una lettera di messa in mora secondo la quale tale Stato membro, omettendo di prevenire o far cessare la violazione costituita da detta pratica, viola il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012, nonché l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

15

Poiché il Regno di Danimarca ha risposto che non condivideva il punto di vista della Commissione, quest’ultima ha emesso, il 25 gennaio 2019, un parere motivato nel quale ha chiesto a tale Stato membro di porre fine a tale violazione.

16

Il Regno di Danimarca ha risposto a tale parere motivato con una lettera del 22 marzo 2019, nella quale ha mantenuto la propria posizione.

17

In tali circostanze, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

18

La Repubblica ellenica e la Repubblica di Cipro sono state autorizzate a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione con decisioni del presidente della Corte dell’8 e del 18 settembre 2020.

Sul ricorso

19

Con il suo ricorso, la Commissione addebita al Regno di Danimarca di essere venuto meno agli obblighi derivanti dall’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012 e di aver violato il principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Sulla prima censura, vertente sulla violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012

Argomenti delle parti

20

A sostegno del suo ricorso, la Commissione afferma che il regolamento n. 1151/2012 prevede una protezione estesa dei nomi registrati. Per garantire la commercializzazione di prodotti agricoli nel rispetto delle condizioni di concorrenza leale e dei diritti di proprietà intellettuale, l’articolo 12, paragrafo 1, conferirebbe agli operatori un diritto positivo di uso di un nome registrato se i prodotti di cui trattasi sono conformi al disciplinare applicabile. L’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento prevedrebbe, dal canto suo, una protezione «negativa», definendo le circostanze in cui l’uso di un nome registrato è illecito e, più precisamente, vietando espressamente la produzione e la vendita di prodotti contraffatti, vale a dire di prodotti per i quali è utilizzata una DOP o un’IGP sebbene essi non siano conformi al disciplinare applicabile. Lo scopo di tale disposizione sarebbe quello di proteggere i produttori che hanno compiuto sforzi per garantire le qualità attese dei prodotti oggetto di una DOP o di un’IGP.

21

Di conseguenza, quando imprese danesi utilizzano la DOP «Feta» per designare formaggio prodotto con latte vaccino e al di fuori dell’area geografica prevista nel regolamento n. 1829/2002, che esse esportano verso paesi terzi, violerebbero l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012.

22

Tale conclusione sarebbe conforme agli obiettivi definiti all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 4 del regolamento n. 1151/2012, dai quali risulterebbe che quest’ultimo mira a tutelare i diritti di proprietà intellettuale conferiti dai nomi registrati e a garantire che i prodotti che godono di una siffatta protezione possano essere commercializzati in condizioni di concorrenza leale. I considerando 3, 5 e 18 di detto regolamento sottolineerebbero il ruolo fondamentale dei nomi registrati per creare le condizioni di una concorrenza leale tra le imprese dell’Unione, per comunicare chiaramente le caratteristiche dei prodotti di qualità al fine di garantire che i loro produttori ottengano un prezzo equo che copra le loro spese di produzione e per evitare una concorrenza sleale da parte delle imprese che utilizzino illecitamente tali nomi e pregiudichino la reputazione degli stessi nonché il loro valore.

23

Sarebbe altresì indifferente che prodotti per i quali vengono utilizzate illecitamente DOP siano commercializzati nell’Unione o siano esportati verso paesi terzi. Infatti, la pratica attuata dalle imprese danesi darebbe a queste ultime la possibilità, in violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012, di godere di vantaggi indebiti a danno degli sforzi dispiegati dagli agricoltori e dalle imprese produttrici della feta autentica e risponderebbe a tutti i criteri di un uso illecito di un nome registrato, vale a dire l’impiego commerciale diretto e lo sfruttamento della notorietà della DOP, l’uso illecito della DOP nonché la somiglianza tra la feta autentica e il prodotto controverso mediante l’indicazione ingannevole della provenienza del prodotto usata segnatamente sulla confezione.

24

Nella sua replica, la Commissione sottolinea che tale pratica costituisce una violazione di un diritto di proprietà intellettuale tutelato dall’Unione e i cui titolari sono agricoltori dell’Unione. Tale violazione si verificherebbe sul territorio dell’Unione, dove il formaggio illecitamente etichettato come feta è fabbricato da produttori dell’Unione. Essa creerebbe una distorsione della concorrenza tra gli operatori dell’Unione e produrrebbe in quest’ultima i suoi effetti negativi.

25

Pertanto, astenendosi dall’adottare misure amministrative e giudiziarie per prevenire o far cessare la produzione sul suo territorio e la vendita di contraffazioni, come richiesto dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012, il Regno di Danimarca ometterebbe di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale, che costituisce un obiettivo importante di tale regolamento, come risulta dal suo articolo 4 e dalla scelta dell’articolo 118 TFUE quale base giuridica. Esso perturberebbe gravemente il corretto funzionamento del mercato interno e impedirebbe la realizzazione degli obiettivi di detto regolamento.

26

La Repubblica ellenica, a sostegno della posizione e delle conclusioni della Commissione, afferma, in particolare, che il tenore letterale dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 è chiaro nel vietare la contraffazione di prodotti oggetto di una DOP, indipendentemente dalla loro destinazione, poiché nessun elemento di tale regolamento distingue tra i prodotti destinati all’esportazione verso paesi terzi e quelli destinati al mercato interno.

27

Essa sottolinea che il legislatore dell’Unione ha introdotto la disposizione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012, che non aveva equivalenti nei regolamenti anteriori, allo scopo di semplificare e rafforzare il regime di protezione delle DOP e delle IGP, facendo gravare sugli Stati membri l’obbligo di adottare d’ufficio le misure necessarie per prevenire o far cessare l’uso sleale delle DOP per quanto riguarda i prodotti fabbricati o commercializzati sul loro territorio. Pertanto, tale disposizione renderebbe ogni Stato membro responsabile del rispetto del regolamento n. 1151/2012 sul proprio territorio e definirebbe la portata del divieto di uso sleale delle DOP.

28

Inoltre, il regolamento n. 1151/2012 definirebbe, agli articoli 36 e 37, le procedure relative ai controlli che le autorità competenti degli Stati membri devono effettuare per verificare la conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare prima dell’immissione in commercio del prodotto, il che confermerebbe che il legislatore dell’Unione non aveva alcuna intenzione di escludere dall’ambito di applicazione di tale regolamento i prodotti fabbricati nell’Unione e destinati a essere immessi sul mercato di uno Stato terzo. Una diversa interpretazione, del resto, renderebbe impossibile qualsiasi controllo.

29

La Repubblica ellenica sottolinea altresì che il regolamento n. 1151/2012 definisce espressamente e con chiarezza i suoi obiettivi all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 4, dai quali risulterebbe che l’obiettivo di tale regolamento è di aiutare i produttori a ottenere una giusta remunerazione per gli sforzi da essi compiuti e le spese da essi sostenute per garantire il rispetto del disciplinare del prodotto in termini di qualità, e che tale obiettivo è raggiunto attraverso una concorrenza leale tra i produttori, la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

30

La Repubblica di Cipro, sostenendo anch’essa la posizione e le conclusioni della Commissione, deduce, in particolare, che il regolamento n. 1151/2012 istituisce un sistema esaustivo per la protezione delle DOP e delle IGP in quanto diritti di proprietà intellettuale. La tutela di tali diritti non si fermerebbe alle frontiere del mercato interno, come risulta dalla natura di tali diritti, dalle disposizioni di tale regolamento, in particolare dal suo articolo 36, e dal regolamento n. 608/2013. Il Regno di Danimarca sarebbe quindi tenuto a effettuare controlli sul suo mercato secondo le modalità previste dal diritto dell’Unione e non a favorire la contraffazione e la commercializzazione di prodotti contraffatti come la «feta danese».

31

Secondo tale Stato membro, la produzione in uno Stato membro e l’esportazione di prodotti che recano sul loro imballaggio la menzione di una DOP di cui non rispettano il disciplinare rappresenta un impiego commerciale quale inteso all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1151/2012, effettuato sul territorio dell’Unione. Orbene, dall’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento risulterebbe che gli Stati membri sono tenuti a proteggere le DOP contro le pratiche definite al paragrafo 1 di tale articolo non solo per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti controversi sul loro territorio, ma anche per quanto riguarda la loro produzione. L’affermazione del Regno di Danimarca relativa alla non applicabilità territoriale di detto regolamento sarebbe quindi priva di fondamento.

32

Inoltre, la pratica delle autorità danesi sarebbe contraria allo spirito del regolamento n. 1151/2012 e alla protezione della DOP stessa quale diritto di proprietà intellettuale e nuocerebbe alle prospettive di protezione internazionale delle DOP, il che sarebbe parimenti contrario agli obiettivi perseguiti da tale regolamento.

33

Il Regno di Danimarca, che chiede il rigetto del ricorso, si oppone alla prima censura della Commissione sostenendo che il regolamento n. 1151/2012 non si applica alle esportazioni verso paesi terzi.

34

Esso sostiene, in primo luogo, che il tenore letterale delle disposizioni del regolamento n. 1151/2012 non consente di determinare se gli obblighi degli Stati membri previsti da quest’ultimo si applichino unicamente ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione o se essi si estendano ai prodotti destinati all’esportazione verso i paesi terzi, in quanto tale regolamento non contiene alcuna disposizione che menzioni tali esportazioni.

35

A questo proposito, il Regno di Danimarca osserva che, a differenza del regolamento n. 1151/2012, altri regolamenti ad esso strettamente collegati, come il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU 2014, L 84, pag. 14), il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU 2008, L 39, pag. 16), nonché il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), prevedono espressamente che le norme da essi stabilite si applichino ai prodotti fabbricati nell’Unione e destinati all’esportazione, il che indicherebbe che il legislatore dell’Unione non ha ritenuto opportuno adottare tale norma al momento dell’adozione del regolamento n. 1151/2012.

36

In secondo luogo, dagli obiettivi del regolamento n. 1151/2012 risulterebbe che quest’ultimo mira a istituire un sistema di protezione a favore dei prodotti immessi in circolazione nel mercato interno. Infatti, dall’articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con il considerando 2 di tale regolamento, si evincerebbe chiaramente che tale articolo riguarda gli acquirenti e i consumatori dell’Unione. Ciò sarebbe corroborato dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, dal quale emergerebbe che le informazioni sulle caratteristiche dei prodotti e sulle modalità di produzione dei prodotti e degli alimenti contribuiscono a garantire l’integrità del mercato interno. Oltre a limitare l’ambito di applicazione del regolamento n. 1151/2012, tale articolo 1 e le indicazioni del preambolo di tale regolamento mostrerebbero che l’oggetto della tutela conferita da quest’ultimo sono i prodotti immessi in circolazione nel mercato interno. Ciò sarebbe altresì confermato dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, il quale prevede che i nomi registrati debbano essere protetti contro qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore, ossia il consumatore dell’Unione, sulla vera origine del prodotto.

37

Inoltre, il regolamento n. 1151/2012 opererebbe una chiara distinzione tra le misure di protezione delle DOP e delle IGP che possono essere applicate a livello dell’Unione e quelle che devono essere applicate per garantire una protezione simile nei paesi terzi. Al riguardo, dal considerando 20 di tale regolamento risulterebbe che una protezione analoga nei paesi terzi presuppone la creazione di meccanismi nell’ambito dell’OMC o di accordi multilaterali e bilaterali.

38

Secondo il Regno di Danimarca, l’obiettivo del regolamento n. 1151/2012, consistente nel garantire condizioni di concorrenza leale ai produttori di prodotti per i quali vengono utilizzate DOP o IGP, non consentirebbe di estendere la tutela prevista da tale regolamento a mercati esterni all’Unione. Il nesso tra tale obiettivo e i consumatori dell’Unione emergerebbe chiaramente dal considerando 3 di detto regolamento, da cui risulterebbe che il mezzo per fare in modo che i produttori siano equamente ricompensati per i loro sforzi consiste nell’impiegare sui prodotti indicazioni che consentono ai consumatori di riconoscerli sul mercato, ove per «consumatori» si intendono i consumatori dell’Unione e per «mercato» si intende il mercato interno.

39

In terzo luogo, il Regno di Danimarca sottolinea che il regolamento n. 1151/2012 non affronta la sorte riservata alle DOP e alle IGP dei prodotti fabbricati nell’Unione ma destinati a essere esportati verso paesi terzi, mentre, nel corso dei lavori preparatori che hanno preceduto la sua adozione, da un lato, il Comitato delle regioni aveva raccomandato di adottare misure specifiche volte a evitare la commercializzazione all’interno dell’Unione o l’esportazione di prodotti con etichettatura non conforme alla normativa in materia di qualità applicabile ai prodotti agricoli dell’Unione e, dall’altro, il Parlamento europeo aveva proposto di inserire nell’articolo 13 una disposizione che conferisse alla Commissione il potere di adottare atti delegati per definire le misure che gli Stati membri dovrebbero attuare per evitare non solo il commercio all’interno dell’Unione, ma anche l’esportazione verso paesi terzi di prodotti con etichettatura non conforme al regolamento. Tali circostanze avvalorano, a suo avviso, l’interpretazione secondo cui l’ambito di applicazione del regolamento n. 1151/2012 è limitato ai prodotti immessi in circolazione nel mercato interno, facendo emergere che il legislatore dell’Unione ha rinunciato a disciplinare in tale regolamento la questione della sorte riservata ai prodotti fabbricati nell’Unione ma destinati a essere esportati verso paesi terzi.

40

Parimenti, l’interpretazione secondo cui l’obbligo degli Stati membri di prevenire o far cessare l’uso illecito di DOP e di IGP non si applica ai prodotti destinati all’esportazione verso i paesi terzi sarebbe suffragata dalla situazione precedente l’entrata in vigore del regolamento n. 1151/2012. Infatti, come rilevato dalla Corte nella sentenza del 4 dicembre 2019, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena (C‑432/18, EU:C:2019:1045, punto 27), il sistema di protezione delle IGP e delle DOP dei prodotti agricoli ed alimentari che era previsto dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU 1992, L 208, pag. 1) e dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2006, L 93, pag. 12), è stato ripreso senza modifiche sostanziali all’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012.

41

In quarto e ultimo luogo, il principio della certezza del diritto osterebbe a un’interpretazione estensiva dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012, dal momento che il legislatore dell’Unione non ha espressamente previsto in tale regolamento che gli obblighi degli Stati membri derivanti da quest’ultimo si estendano ai prodotti fabbricati nell’Unione ma destinati a essere commercializzati in paesi terzi.

42

Quanto al tenore letterale dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012, nella controreplica il Regno di Danimarca afferma di condividere il parere della Commissione secondo il quale il termine «prodotti» ivi contenuto dimostra che le autorità danesi hanno l’obbligo di impedire l’uso della DOP «Feta» già nel momento in cui il formaggio è prodotto. Esso sostiene che tale obbligo si impone, tuttavia, in caso di uso illecito di una denominazione protetta, come avverrebbe quando il formaggio è destinato a essere commercializzato e consumato nel mercato interno, ma non quando tale formaggio è destinato a essere esportato verso un paese terzo. Tale conclusione sarebbe altresì corroborata dall’obiettivo di tale regolamento, quale definito all’articolo 4, consistente nel garantire una protezione uniforme delle denominazioni in quanto diritto di proprietà intellettuale «sul territorio dell’Unione».

43

Tale Stato membro aggiunge che la tutela dei consumatori è certamente solo uno tra i vari obiettivi di pari valore, ma che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale non costituisce l’obiettivo principale di tale regolamento. Il fatto che quest’ultimo miri in particolare a garantire una siffatta protezione non consentirebbe, di per sé, di concludere che la stessa si estenda al di là del mercato interno.

Giudizio della Corte

44

Con la sua prima censura, la Commissione addebita, in sostanza, al Regno di Danimarca di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni dell’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012, avendo omesso di adottare le misure adeguate per prevenire o far cessare l’uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della denominazione «Feta» per designare formaggio prodotto sul suo territorio a partire da latte vaccino, e quindi non conforme al disciplinare della DOP «Feta», formaggio che viene esportato verso paesi terzi.

45

Occorre anzitutto constatare che il Regno di Danimarca non nega la pratica che gli viene così addebitata dalla Commissione. Tale Stato membro contesta tuttavia il fatto che la suddetta pratica costituisca un inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012, per il motivo che l’ambito di applicazione di tale regolamento non si estende ai prodotti esportati verso paesi terzi, dato che il legislatore dell’Unione non ha, a suo avviso, inteso estendere il divieto dell’uso delle DOP per prodotti non conformi al disciplinare applicabile esportati verso paesi terzi qualora l’Unione non abbia concluso accordi multilaterali o bilaterali in materia di protezione delle DOP.

46

Conformemente a costante giurisprudenza della Corte, per interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 32 e giurisprudenza ivi citata].

47

Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012, dal paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo risulta che è vietato «qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto». Dall’uso dei termini «qualsiasi impiego» discende che da tale divieto non è escluso l’impiego di un nome registrato per designare prodotti che non sono oggetto di registrazione, i quali sono fabbricati nell’Unione e destinati a essere esportati verso paesi terzi.

48

Inoltre, l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 impone agli Stati membri di adottare «le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle [DOP] e delle [IGP] ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro». L’ultima congiunzione «o» indica che tale obbligo non si applica unicamente ai prodotti commercializzati nel territorio dello Stato membro, ma anche a quelli ivi fabbricati. Tali termini confermano quindi che non è escluso dal divieto previsto all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento l’impiego di un nome registrato per designare prodotti che non sono oggetto di registrazione, i quali sono fabbricati nell’Unione e destinati a essere esportati verso paesi terzi.

49

Orbene, nel caso di specie, è pacifico che taluni produttori danesi effettuino un impiego commerciale diretto, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1151/2012, della DOP «Feta» per designare formaggio che essi producono nel territorio del Regno di Danimarca e che, pertanto, non è oggetto di registrazione per tale DOP, e che le autorità danesi non adottino alcuna misura amministrativa o giudiziaria per prevenire o far cessare tale impiego.

50

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto dell’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012, occorre rilevare che, come sostenuto dalla Commissione, tale regolamento è stato adottato sul fondamento, in particolare, dell’articolo 118, primo comma, TFUE, che autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio a stabilire, nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione.

51

Le DOP e le IGP sono quindi protette dal regolamento n. 1151/2012, e in particolare dall’articolo 13 di quest’ultimo, in quanto diritto di proprietà intellettuale, come confermato dall’articolo 4, lettera b), di tale regolamento, secondo il quale è istituito un sistema di DOP e di IGP al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione. Le DOP e le IGP rientrano anch’esse del resto, come osserva la Repubblica di Cipro, nei diritti di proprietà intellettuale ai fini del regolamento n. 608/2013, come risulta dall’articolo 2, punto 1, lettera d), e punto 4, lettera a), dello stesso.

52

Orbene, l’uso di una DOP o di un’IGP per designare un prodotto fabbricato sul territorio dell’Unione che non è conforme al disciplinare applicabile viola nell’Unione il diritto di proprietà intellettuale costituito da tale DOP o da tale IGP, anche se tale prodotto è destinato a essere esportato verso paesi terzi.

53

Peraltro, anche per quanto concerne il contesto dell’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012, occorre rilevare che gli articoli 36 e 37 di quest’ultimo, come modificati dal regolamento 2017/625, impongono in particolare agli Stati membri di garantire sul loro territorio una verifica della conformità del prodotto al corrispondente disciplinare, e ciò prima della sua immissione in commercio. Tali disposizioni, non escludendo da tale verifica i prodotti destinati a essere esportati, confermano che l’obbligo per gli Stati membri, previsto all’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, di adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito di DOP o di IGP si applica anche a siffatti prodotti.

54

In terzo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1151/2012, occorre osservare che essi sono chiaramente definiti agli articoli 1 e 4 di quest’ultimo. Ai sensi della prima di tali disposizioni, detto regolamento mira ad aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti garantendo in tal modo una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto, la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti, il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e l’integrità del mercato interno. Più specificamente, per quanto riguarda le DOP e le IGP, il loro obiettivo, come risulta dalla seconda di tali disposizioni, è aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti, garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione e fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.

55

Il considerando 18 del regolamento n. 1151/2012 indica altresì che la protezione delle DOP e delle IGP persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all’origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli.

56

Dalla giurisprudenza della Corte risulta inoltre che il regime di protezione delle DOP e delle IGP mira essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli che beneficiano di un nome registrato presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti (sentenze del 17 dicembre 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, C‑490/19, EU:C:2020:1043, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, nonché, per analogia, del 9 settembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑783/19, EU:C:2021:713, punto 49).

57

Poiché il Regno di Danimarca sostiene che da tali obiettivi risulta che il regolamento n. 1151/2012 mira a istituire un regime di protezione delle DOP e delle IGP per prodotti immessi in circolazione nel mercato interno, essendo i consumatori interessati quelli dell’Unione, occorre rilevare che sono certamente tali consumatori e non quelli di paesi terzi a essere interessati da tale regolamento. Infatti, quest’ultimo, adottato sulla base dell’articolo 118 TFUE, riguarda il funzionamento del mercato interno e persegue, come osservato da tale Stato membro, l’integrità del mercato interno e l’informazione del consumatore dell’Unione.

58

Occorre altresì osservare che l’obiettivo consistente nell’informare i consumatori e quello consistente nel garantire ai produttori una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti presentano un nesso, dato che l’informazione dei consumatori ha segnatamente lo scopo, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al punto 56 della presente sentenza, di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi.

59

Tuttavia, resta il fatto che lo scopo di garantire ai produttori una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti costituisce di per sé, come risulta dal considerando 18 e dall’articolo 4, lettera a), del regolamento n. 1151/2012, un obiettivo perseguito da tale regolamento. Lo stesso vale per l’obiettivo consistente nel garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale enunciato all’articolo 1, lettera c), di tale regolamento.

60

Orbene, è evidente che l’impiego della DOP «Feta» per designare prodotti fabbricati sul territorio dell’Unione che non sono conformi al disciplinare di tale DOP pregiudica questi due obiettivi, anche qualora tali prodotti siano destinati a essere esportati verso paesi terzi.

61

Pertanto, tanto dal tenore letterale dell’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012 quanto dal contesto di tale disposizione e dagli obiettivi perseguiti da detto regolamento risulta che, come sostiene la Commissione, un siffatto impiego rientra nelle azioni illecite vietate dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

62

Nessuno degli altri argomenti addotti dal Regno di Danimarca è idoneo a rimettere in discussione tale interpretazione.

63

In primo luogo, per quanto riguarda il fatto che il regolamento n. 1151/2012, a differenza di altri regolamenti in materia di protezione delle denominazioni e delle indicazioni registrate, come i regolamenti n. 110/2008 e n. 251/2014, non prevede espressamente che esso si applichi anche ai prodotti fabbricati nell’Unione e destinati all’esportazione verso paesi terzi si ricorda che le disposizioni del diritto dell’Unione relative alla tutela delle denominazioni e delle indicazioni registrate, che si inscrivono nell’ambito della politica trasversale dell’Unione in materia di qualità, devono essere interpretate in modo da consentire un’applicazione coerente delle stesse (sentenza del 20 dicembre 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑393/16, EU:C:2017:991, punto 32). Orbene, un’interpretazione del regolamento n. 1151/2012 tale da escludere i prodotti agricoli e alimentari destinati all’esportazione verso paesi terzi dalla protezione che esso stabilisce, mentre i regolamenti n. 110/2008 e n. 251/2014 invocati dal Regno di Danimarca garantiscono la stessa protezione ai prodotti cui essi si riferiscono, anche se sono prodotti nell’Unione e destinati all’esportazione verso paesi terzi, non soddisferebbe tale esigenza di coerenza, in assenza di giustificazione di una siffatta differenza.

64

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’affermazione relativa ai considerando 20 e 27 del regolamento n. 1151/2012, occorre sottolineare che essi non possono in alcun modo essere intesi nel senso che la protezione dei prodotti fabbricati nell’Unione ed esportati verso i paesi terzi sia subordinata all’esistenza di un meccanismo previsto a tal fine nell’ambito dell’OMC o di accordi multilaterali o bilaterali. Infatti, questi ultimi mirano a garantire una siffatta tutela da parte e nei paesi terzi, mentre il regolamento n. 1151/2012 prevede un sistema di tutela uniforme ed esaustivo per le DOP e le IGP nell’Unione (v., per analogia, sentenza dell’8 settembre 2009, Budějovický Budvar, C‑478/07, EU:C:2009:521, punto 114).

65

Per quanto concerne, in terzo luogo, gli elementi invocati dal Regno di Danimarca relativi alla genesi del regolamento n. 1151/2012 e alla situazione precedente l’adozione di quest’ultimo, occorre osservare che, da un lato, il fatto che la raccomandazione del Comitato delle regioni e la proposta del Parlamento europeo menzionate al punto 39 della presente sentenza non abbiano portato a dichiarare espressamente, in tale regolamento, che quest’ultimo si applica anche ai prodotti fabbricati nell’Unione e destinati all’esportazione verso paesi terzi non può, di per sé, essere sufficiente a dimostrare che il legislatore dell’Unione, in definitiva, abbia rinunciato a includere tali prodotti nel suo ambito di applicazione. Dall’altro lato, è giocoforza constatare che il confronto del sistema di protezione delle DOP e delle IGP dei prodotti agricoli e alimentari, risultante dal regolamento n. 2081/92 e poi dal regolamento n. 510/2006, con quello risultante dal regolamento n. 1151/2012 non rivela alcun elemento a sostegno dell’affermazione secondo cui il legislatore dell’Unione, adottando quest’ultimo, avrebbe inteso escludere dal suo ambito di applicazione i prodotti esportati verso paesi terzi.

66

Infine, per quanto riguarda, in quarto luogo, il rispetto del principio della certezza del diritto, occorre constatare che, certamente, il regolamento n. 1151/2012 non indica espressamente che esso si applichi anche ai prodotti fabbricati nell’Unione e destinati all’esportazione verso paesi terzi. Tuttavia, alla luce, in particolare, del carattere generale e univoco degli articoli 13, 36 e 37 del regolamento n. 1151/2012, che non prevedono alcuna deroga nei confronti di tali prodotti, e del fatto che gli obiettivi menzionati al punto 59 della presente sentenza sono enunciati chiaramente agli articoli 1 e 4 di tale regolamento, risulta che l’articolo 13, paragrafo 3, di quest’ultimo è chiaro e privo di ambiguità nell’imporre agli Stati membri di adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso di DOP o di IGP per designare prodotti che non sono conformi al disciplinare applicabile, i quali sono fabbricati sul loro territorio, anche qualora tali prodotti siano destinati all’esportazione verso paesi terzi.

67

Ciò posto, si deve concludere che, avendo omesso di prevenire e far cessare un siffatto uso effettuato sul suo territorio, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012.

68

Ne consegue che la prima censura deve essere accolta.

Sulla seconda censura, vertente sulla violazione del principio di leale cooperazione

Argomenti delle parti

69

La Commissione sostiene che, tollerando che i produttori lattiero-caseari danesi producano e commercializzino formaggio utilizzando la DOP «Feta», il Regno di Danimarca ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 4 del regolamento n. 1151/2012. Infatti, da un lato, tale Stato membro avrebbe deliberatamente violato gli obblighi derivanti dall’articolo 13 di tale regolamento, se non addirittura incoraggiato l’uso illecito di tale DOP. Esso avrebbe così compromesso la realizzazione degli obiettivi di quest’ultimo, vale a dire garantire una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto, aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica a ricevere una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti, e garantire una protezione dei diritti di proprietà intellettuale a tutti i nomi protetti sul territorio dell’Unione.

70

D’altro lato, il Regno di Danimarca, avendo omesso di prevenire o far cessare la violazione dei diritti relativi alla DOP «Feta» che si determina quando produttori lattiero-caseari danesi esportano in paesi terzi formaggio utilizzando illecitamente tale DOP, avrebbe indebolito la posizione dell’Unione nei negoziati internazionali volti a garantire la tutela dei regimi di qualità dell’Unione, pregiudicando la coerenza della rappresentanza esterna dell’Unione.

71

In risposta a un quesito scritto della Corte, la Commissione ha sostenuto che il Regno di Danimarca ha dato prova di un comportamento i cui effetti vanno al di là dell’inadempimento dell’obbligo sostanziale derivante dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012.

72

La Repubblica ellenica sottolinea, in particolare, che le conseguenze della pratica attuata dal Regno di Danimarca sono gravi, sia a livello nazionale, per i produttori di feta, sia a livello dell’Unione, nell’ambito dei negoziati internazionali. Essa ritiene che il comportamento oggetto di tale censura della Commissione sia distinto dal comportamento consistente in una violazione degli obblighi specifici enunciati all’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012. Infatti, tale Stato membro si sarebbe sottratto sistematicamente, da lungo tempo, ai propri obblighi eccependo l’argomento, dilatorio e abusivo, secondo cui i prodotti di cui trattasi erano destinati all’esportazione verso paesi terzi, e non avrebbe adottato alcuna misura per eliminare le conseguenze illecite di tale comportamento illegittimo.

73

La Repubblica di Cipro ritiene anch’essa che la pratica controversa pregiudichi le prospettive di protezione internazionale delle DOP. Tale pratica contribuirebbe, infatti, a far sì che una DOP divenga, in paesi terzi, una denominazione generica, riducendo così il potere di negoziazione della Commissione. La tolleranza dimostrata dal Regno di Danimarca rispetto a tale pratica costituirebbe una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Si dovrebbe constatare tale inadempimento nel caso in cui la Corte dichiari che gli obblighi derivanti dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 non sono chiari per quanto riguarda il controllo dei prodotti commercializzati nei paesi terzi.

74

Il Regno di Danimarca contesta tale censura, sostenendo che il principio di leale cooperazione non può essere considerato violato né nel contesto dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 4 del regolamento n. 1151/2012, né in maniera autonoma, in quanto un disaccordo sull’interpretazione del diritto dell’Unione non può costituire una violazione di tale principio. Inoltre, tale Stato membro ritiene che i comportamenti oggetto delle due censure formulate dalla Commissione a sostegno del suo ricorso siano gli stessi.

Giudizio della Corte

75

Un inadempimento dell’obbligo generale di leale cooperazione che discende dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE può essere constatato soltanto a condizione che esso riguardi comportamenti distinti da quelli costituenti la violazione di obblighi specifici addebitati allo Stato membro [v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Slovenia (Archivi della BCE), C‑316/19, EU:C:2020:1030, punto 121 e giurisprudenza ivi citata].

76

Orbene, è giocoforza constatare, nel caso di specie, che la censura della Commissione relativa al principio di leale cooperazione, nella misura in cui con essa viene addebitato al Regno di Danimarca di aver violato gli obblighi derivanti dall’articolo 13 del regolamento n. 1151/2012 e di aver così compromesso la realizzazione degli obiettivi perseguiti da quest’ultimo, riguarda lo stesso comportamento oggetto della prima censura, vale a dire l’omissione di prevenire e far cessare l’uso, da parte dei produttori danesi, della DOP «Feta» per designare formaggio non conforme al disciplinare applicabile.

77

Peraltro, la Commissione non dimostra che il Regno di Danimarca abbia, se non mediante tale omissione, incoraggiato l’uso illecito della DOP «Feta».

78

Parimenti, se è vero che l’esportazione verso paesi terzi, da parte di produttori dell’Unione, di prodotti per i quali viene utilizzata illecitamente una DOP è idonea a indebolire la posizione dell’Unione nei negoziati internazionali volti a garantire la tutela dei regimi di qualità dell’Unione, non è dimostrato che, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, il Regno di Danimarca abbia condotto azioni o abbia fatto dichiarazioni che possono avere tale conseguenza, e che costituirebbero un comportamento distinto da quello oggetto della prima censura.

79

Ne consegue che la seconda censura dev’essere respinta.

80

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre, da un lato, constatare che, avendo omesso di prevenire e far cessare l’uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della DOP «Feta» per designare formaggio non conforme al disciplinare di tale DOP, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012 e, d’altro lato, respingere il ricorso quanto al resto.

Sulle spese

81

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, di tale regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Danimarca, rimasto sostanzialmente soccombente, dev’essere condannato, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione. Quest’ultima si farà carico di un quinto delle proprie spese.

82

Inoltre, ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Di conseguenza, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Cipro si faranno carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Avendo omesso di prevenire e far cessare l’uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della denominazione di origine protetta (DOP) «Feta» per designare formaggio non conforme al disciplinare di tale DOP, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

 

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

 

3)

Il Regno di Danimarca si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione europea.

 

4)

La Commissione europea si farà carico di un quinto delle proprie spese.

 

5)

La Repubblica ellenica e la Repubblica di Cipro si faranno carico delle proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il danese.

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