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Document 62020CN0569
Case C-569/20: Request for a preliminary ruling from the Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) lodged on 30 October 2020 — Criminal proceedings against IR
Causa C-569/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 30 ottobre 2020 — Procedimento penale a carico di IR
Causa C-569/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 30 ottobre 2020 — Procedimento penale a carico di IR
GU C 28 del 25.1.2021, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 28/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 30 ottobre 2020 — Procedimento penale a carico di IR
(Causa C-569/20)
(2021/C 28/38)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Parte nel procedimento penale principale
IR
Questioni pregiudiziali
Se l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343 (1), in combinato disposto con i considerando da 36 a 39 e con l'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con i considerando da 7 a 10 della stessa decisione quadro, debbano essere interpretati nel senso che includono la circostanza nella quale l’imputato, informato dell'accusa formulata nei suoi confronti nella sua versione originaria, successivamente non può oggettivamente essere informato del procedimento giudiziario a causa della sua fuga e viene difeso da un avvocato, nominato d'ufficio, con il quale non intrattiene alcun tipo di contatto.
In caso di risposta negativa alla prima questione: se sia compatibile con l'articolo 9, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, frase 2, della direttiva 2016/343 e con l'articolo 4 bis, paragrafo 3, in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2009/299, una normativa nazionale (articolo 423, paragrafi 1 e 5, del NPK), secondo la quale contro le misure adottate in contumacia nel corso delle indagini e contro una condanna contumaciale non è prevista alcuna tutela giuridica nel caso in cui l'imputato, dopo essere stato informato dell'accusa originaria, si renda irreperibile e quindi non possa essere informato né sulle date e sul luogo del processo né sulle conseguenze della sua mancata comparizione.
In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l'articolo 9 della direttiva 2016/343, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, abbia una efficacia diretta.
(1) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).