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Document 62020TN0010

Causa T-10/20: Ricorso proposto l’8 gennaio 2020 – Italia/Commissione

GU C 68 del 2.3.2020, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 68/58


Ricorso proposto l’8 gennaio 2020 – Italia/Commissione

(Causa T-10/20)

(2020/C 68/66)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente e G. Rocchitta, C. Gerardis, E. Feola, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2019)7815 del 30 ottobre 2019, nella parte in cui applica, a carico dell’Italia, le correzioni finanziarie relative alle indagini di audit AA/2016/012, AA/2016/003, AA/2016/015/IT, FV/2016/002/IT e RD1/2016/803/IT;

In subordine, annullare la medesima decisione nella parte in cui applica la rettifica forfetaria di euro 143 924 279,14, relativa agli esercizi finanziari 2015, 2016 (indagini AA/2016/012, AA/2016/003, AA/2016/015/IT), in luogo della rettifica puntuale quantificata da AGEA in euro 64 860 193,65;

In ogni caso, condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L’Italia impugna la decisione oggetto del ricorso, nella misura in cui essa ha disposto, a suo carico, correzioni finanziarie nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

a)

Motivi relativi alla correzione conseguente alle indagini AA/2016/012, AA/2016/003 e AA/2016/015 IT, relative ad aiuti per superficie:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), con riguardo alla definizione di Prati permanenti” adottata a livello nazionale, sulla base del D.M. 18/11/2014.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 52, par. 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), e dell’art. 12, par. 2 et 6, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (3), con riguardo all’applicazione di un tasso forfetario, pur essendo calcolabile il rischio effettivo per il bilancio dell’Unione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 296, par. 2, TFUE e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con riguardo all’applicazione della clausola generale dello «sforzo sproporzionato» sulla cui base è giustificata la rettifica forfetaria.

b)

Motivi concernenti la correzione conseguente all’indagine FV/2016/002/IT, relativa a organizzazioni di produttori e programmi operativi:

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione degli artt. 26, 27 e 106 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (4), nonché dell’art. 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (5), con riguardo alla assunta carenza sistematica di informazioni dettagliate sull’esame della validità delle stime fornite dalle organizzazioni di produttori, nonché alla assunta carenza dei controlli svolti per il riconoscimento delle organizzazioni.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione degli artt. 31 e 106 del regolamento (UE) n. 543/2011, nonché del regolamento delegato (UE) n. 499/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (6), con riguardo alla assunta carenza di controllo sul criterio della «democraticità».

c)

Motivo riferito alla correzione conseguente all’indagine RD1/2016/803/IT, relativa a misure di sviluppo rurale:

6.

Sesto motivo, vertente sull’assenza delle censurate irregolarità nelle procedure di affidamento dell’appalto, con riguardo all’assunto mancato rispetto delle regole di affidamento dell’appalto in due casi presi in considerazione.


(1)  GU 2013, L 347, pag. 608.

(2)  GU 2013, L 347, pag. 549.

(3)  GU 2014, L 255, pag. 18.

(4)  GU 2011, L 157, pag. 1.

(5)  GU 2013, L 347, pag. 671.

(6)  GU 2014, L 145, pag. 5.


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