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Document 62020TN0509
Case T-509/20: Action brought on 14 August 2020 — Daimler v Commission
Causa T-509/20: Ricorso proposto il 14 agosto 2020 — Daimler / Commissione
Causa T-509/20: Ricorso proposto il 14 agosto 2020 — Daimler / Commissione
GU C 320 del 28.9.2020, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/30 |
Ricorso proposto il 14 agosto 2020 — Daimler / Commissione
(Causa T-509/20)
(2020/C 320/62)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: N. Wimmer, C. Arhold e G. Ollinger, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione impugnata, adottata dalla convenuta ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare ai sensi dell’articolo 8, paragrafo, 5, secondo comma, nei limiti in cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione, in combinato disposto con l’allegato I, tabelle 1 e 2, sono indicate per la ricorrente, nella colonna D, le emissioni specifiche medie di CO2 e nella colonna I, i risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni; |
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sospendere il procedimento fino all’adozione di una decisione definitiva che ponga fine al procedimento nella causa T-359/19; e |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 della Commissione, del 3 giugno 2020, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l’anno civile 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Il ricorso si basa sui seguenti motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158 (3) e con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (4). Con la sua decisione la convenuta avrebbe violato le disposizioni precitate, avendo omesso, nell’ambito del metodo di prova da essa applicato ai fini della verifica ad hoc, il precondizionamento specifico necessario.
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2. |
Secondo motivo: violazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
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3. |
Terzo motivo: violazione del diritto di essere ascoltato.
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4. |
Quarto motivo: violazione dell’obbligo di motivazione.
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(1) Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO 2 dei veicoli leggeri (GU 2009, L 140, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO 2 delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2015, L 26, pag. 31).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO 2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 194, pag. 19).
(5) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2008, L 199, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU 2017, L 175, pag. 1).