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Document 62022TN0323
Case T-323/22: Action brought on 27 May 2022 — PH and Others v ECB
Causa T-323/22: Ricorso proposto il 27 maggio 2022 — PH e a. / BCE
Causa T-323/22: Ricorso proposto il 27 maggio 2022 — PH e a. / BCE
GU C 318 del 22.8.2022, p. 41–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/41 |
Ricorso proposto il 27 maggio 2022 — PH e a. / BCE
(Causa T-323/22)
(2022/C 318/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: PH, PI, PJ, PK (rappresentanti: D. Hillemann, C. Fischer e T. Ehls, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare ex tunc la decisione ECB-SSM-2022-EN-4 QLF-2020-0037 della BCE, del 22 marzo 2022, sulle obiezioni all’acquisizione di partecipazioni qualificate e sul superamento del 50 % del capitale e dei diritti di voto, notificata nella medesima data; |
— |
condannare la BCE alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono undici motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’errata applicazione della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 1 del Kreditwesengesetz (legge tedesca sul sistema creditizio, in prosieguo: il «KWG») (1) per quanto riguarda l’«affidabilità».
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’applicazione giuridicamente errata della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 4, del KWG per quanto riguarda la «competenza professionale».
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’applicazione giuridicamente errata della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 6, del KWG per quanto riguarda la «solidità finanziaria».
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4. |
Quarto motivo, vertente sull’applicazione giuridicamente errata della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 2, del KWG per quanto riguarda il «rispetto dei requisiti prudenziali».
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5. |
Quinto motivo, vertente sull’applicazione giuridicamente errata della sezione 2c, paragrafo 1b, n. 5, del KWG per quanto riguarda il sospetto di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 19 e del considerando 75 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 (2), sullo sviamento di potere e sull’errore di valutazione riguardo all’esistenza di un motivo per rifiutare di autorizzare l’acquisizione della banca bersaglio.
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7. |
Settimo motivo, vertente sulla mancata considerazione dei fatti pertinenti e su errori di valutazione.
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8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
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9. |
Nono motivo, vertente sulla violazione dei doveri di diligenza ed imparzialità.
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10. |
Decimo motivo, vertente su violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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11. |
Undicesimo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.
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(1) Gesetz über das Kreditwesen: i riferimenti a tale normativa tedesca sono contenuti nel ricorso.
(2) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013 L 287, pag. 83).