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Document C2004/228/56
Case C-293/04: Reference for a preliminary ruling by the Gerechtshof te Amsterdam by order of that court of 14 June 2004 in the case of Beemsterboer Coldstore Services BV against Douanedistrict Arnhem
Causa C-293/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam con ordinanza 14 giugno 2004, nel procedimento Beemsterboer Coldstore Services B.V. contro Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem
Causa C-293/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam con ordinanza 14 giugno 2004, nel procedimento Beemsterboer Coldstore Services B.V. contro Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem
GU C 228 del 11.9.2004, p. 27–28
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
11.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam con ordinanza 14 giugno 2004, nel procedimento Beemsterboer Coldstore Services B.V. contro Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem
(Causa C-293/04)
(2004/C 228/56)
Con ordinanza 14 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 luglio 2004, nel procedimento Beemsterboer Coldstore Services B.V. contro Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem, il Gerechtshof te Amsterdam ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
1. |
Se il nuovo testo dell'art. 220, n. 2, lett. b), del CDC (1) possa trovare applicazione in un caso in cui il debito doganale è sorto e la ripetizione ha avuto luogo prima dell'entrata in vigore di tale disposizione. |
2. |
In caso di soluzione in senso affermativo della questione sub I: se il certificato EUR.1, di cui non può essere stabilito che esso sia effettivamente inesatto in quanto ad un controllo a posteriori l'origine delle merci per le quali il certificato è rilasciato non può esser confermata, mentre le merci solo per tale motivo vengono private del trattamento preferenziale, sia un «certificato inesatto» ai sensi del nuovo testo dell'art. 220, n. 2, lett. b) del CDC e, ove così non sia, possa poi un interessato ciononostante far ricorso con esito positivo a tale disposizione. |
3. |
In caso di soluzione in senso affermativo della questione sub II: su chi gravi l'onere di provare che il certificato è basato su un'inesatta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore, e/o chi debba provare che le autorità che avevano rilasciato il certificato manifestamente sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non venivano in considerazione per un trattamento preferenziale. |
4. |
In caso di soluzione in senso negativo della questione sub I: se un interessato possa far ricorso con esito positivo all'art. 220, n. 2, initio e lett. b), del CDC, così come tale disposizione era formulata sino al 19 dicembre 2000, in una situazione in cui non possa essere stabilito a posteriori che le autorità doganali abbiano rilasciato un certificato EUR.1, al momento del suo rilascio, per fondati motivi e correttamente. |
(1) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.