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Document C2004/228/58

Causa C-300/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State, con ordinanza 13 luglio 2004, nella causa M.G. Eman e O.B. Sevinger contro College van burgemeester en wethouders van Den Haag

GU C 228 del 11.9.2004, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 228/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State, con ordinanza 13 luglio 2004, nella causa M.G. Eman e O.B. Sevinger contro College van burgemeester en wethouders van Den Haag

(Causa C-300/04)

(2004/C 228/58)

Con ordinanza 13 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 luglio 2004, nella causa M.G. Eman e O.B. Sevinger contro College van burgemeester en wethouders van Den Haag, il Raad van State ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se alle persone che sono in possesso della nazionalità di uno Stato membro e sono residenti, ovvero domiciliate in un territorio appartenente ai PTOM, ai sensi dell'art. 299, terzo comma, CE, e che mantiene relazioni particolari con il detto Stato membro, sia applicabile la parte seconda del Trattato.

2)

In caso negativo, se gli Stati membri, alla luce di quanto disposto nell'art. 17, n. 1, seconda frase CE, siano liberi di riconoscere la loro nazionalità alle persone che sono residenti ovvero domiciliate nei PTOM, di cui all'art. 299, n. 3, CE.

3)

Se l'art. 19, n. 2, CE, letto in combinato con gli artt. 189 e 190, n. 1, CE, debba essere interpretato nel senso che – fatte salve le eccezioni previste nell'ordinamento giuridico nazionale che si riferiscono, tra l'altro, a esclusioni del diritto di voto derivanti da condanne penali e da stato di incapacità – la qualità di cittadini dell'Unione residente o domiciliato nei PTOM implica, tra l'altro, il diritto di voto e di eleggibilità per il Parlamento europeo.

4)

Se gli artt. 17 e 19, n. 2, CE, letti in combinato e posti nell'ottica dell'art. 3, n. 1, del Protocollo, ostino, secondo l'interpretazione data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, a che tali persone, che non sono cittadini dell'Unione, abbiano diritto di voto e di eleggibilità per il Parlamento europeo.

5)

Se il diritto comunitario ponga condizioni circa la natura del ripristino della situazione giuridica da mettere a disposizione, qualora il giudice nazionale – sulla base, tra l'altro, della soluzione che la Corte di giustizia avrà fornito alle questioni di cui sopra – dovesse dichiarare che coloro che risiedono oppure sono domiciliati nelle Antille Olandesi e in Aruba e che sono in possesso della nazionalità olandese, illegittimamente non sono stati iscritti per le elezioni tenutesi il 10 giugno 2004.


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