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Document C2004/251/24

Sentenza del Tribunale di primo grado, 29 aprile 2004, nelle cause riunite T–236/01, T–239/01, da T–244/01 a T–246/01, T–251/01 e T-252/01, Tokai Carbon Co. Ltd e a./Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Intesa — Mercato degli elettrodi di grafite — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Calcolo dell'importo delle ammende — Cumulo delle sanzioni — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Applicabilità — Gravità e durata dell'infrazione — Circostanze aggravanti — Circostanze attenuanti — Capacità contributiva — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Modalità di pagamento»)

GU C 251 del 9.10.2004, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/13


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

29 aprile 2004

nelle cause riunite T–236/01, T–239/01, da T–244/01 a T–246/01, T–251/01 e T-252/01, Tokai Carbon Co. Ltd e a./Commissione delle Comunità europee (1)

(«Concorrenza - Intesa - Mercato degli elettrodi di grafite - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Calcolo dell'importo delle ammende - Cumulo delle sanzioni - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Applicabilità - Gravità e durata dell'infrazione - Circostanze aggravanti - Circostanze attenuanti - Capacità contributiva - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Modalità di pagamento»)

(2004/C 251/24)

Lingua processuale: il tedesco e l'inglese

Nelle cause riunite T–236/01, T–239/01, da T–244/01 a T–246/01, T–251/01 e T-252/01, Tokai Carbon Co. Ltd., con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata inizialmente dagli avv.ti G. Van Gerven, T. Franchoo e M. De Grave, quindi dagli avv.ti Van Gerven e T. Franchoo, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, SGL Carbon AG, con sede in Wiesbaden (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann, F. Wiemer, C. Canenbley, avocats, Nippon Carbon Co. Ltd, con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata dall'avv. H. Gilliams, avocat, Showa Denko KK, con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata da gli avv.ti M. Dolmans, P. Werdmuller, avocats, e dal sig. J. Temple-Lang, solicitor, GrafTech International Ltd., già UCAR International Inc., con sede in Wilmington, Delaware (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. K. Lasok, QC, e B. Hartnett, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, SEC Corp., con sede in Amagasaki, Hyogo (Giappone), rappresentata dall'avv. K. Platteau, avocat, The Carbide/Graphite Group, Inc., con sede in Pittsburgh (Stati Uniti), rappresentata inizialmente dagli avv.ti M. Seimetz e J. Brücher, quindi dall'avv. P. Grund, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. W. Mölls e P. Hellström, e, nella causa T-246/01, dal sig. W. Wils, in qualità di agenti, assistiti, nella causa T-239/01, dall'avv. H.-J. Freund, avocat, e, nelle cause T-244/01, T-246/01, T-251/01 e T-252/01, dal sig. J. Flynn e dalla sig.ra C. Kilroy, barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo, aventi ad oggetto domande di annullamento totale o parziale della decisione della Commissione, 18 luglio 2001, 2002/271/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del trattato CE e dell'art.53 dell'accordo SEE - Caso COMP/E-1/36.490 - Elettrodi di grafite (GU 2002, L 100, pag. 1), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Nella causa T 236/01, Tokai Carbon/Commissione:

L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della Decisione 2002/271 è stabilito in 12 276 000 euro;

Il ricorso è respinto per il resto;

Ciascuna parte sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese affrontate dalla controparte.

2)

Nella causa T 239/01, SGL Carbon/Commissione:

L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della Decisione 2002/271 è stabilito in 69 114 000 euro;

Il ricorso è respinto per il resto;

La ricorrente sopporterà i sette ottavi delle proprie spese e i sette ottavi delle spese affrontate dalla Commissione, e quest'ultima sopporterà un ottavo delle proprie spese e un ottavo delle spese affrontate dalla ricorrente.

3)

Nella causa T 244/01, Nippon Carbon/Commissione:

L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della Decisione 2002/271 è stabilito in 6 274 400 euro;

Il ricorso è respinto per il resto;

Ciascuna parte sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese affrontate dalla controparte.

4)

Nella causa T 245/01, Showa Denko/Commissione:

L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della Decisione 2002/271 è stabilito in 10 440 000 euro;

Il ricorso è respinto per il resto;

La ricorrente sopporterà i tre quinti delle proprie spese e i tre quinti delle spese affrontate dalla Commissione, e quest'ultima sopporterà i due quinti delle proprie spese e i due quinti delle spese affrontate dalla ricorrente.

5)

Nella causa T 246/01, GrafTech International, già UCAR International/Commissione:

L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della Decisione 2002/271 è stabilito in 42 050 000 euro;

Il ricorso è respinto per il resto;

La ricorrente sopporterà i quattro quinti delle proprie spese e i quattro quinti delle spese affrontate dalla Commissione, e quest'ultima sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese affrontate dalla ricorrente.

6)

Nella causa T 251/01, SEC Corporation/Commissione:

L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della Decisione 2002/271 è stabilito in 6 138 000 euro;

Il ricorso è respinto per il resto;

Ciascuna parte sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese affrontate dalla controparte.

7)

Nella causa T 252/01, The Carbide/Graphite Group/Commissione:

L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della Decisione 2002/271 è stabilito in 6 480 000 euro;

Il ricorso è respinto per il resto;

La ricorrente sopporterà i tre quinti delle proprie spese e i tre quinti delle spese affrontate dalla Commissione, e quest'ultima sopporterà i due quinti delle proprie spese e i due quinti delle spese affrontate dalla ricorrente.


(1)  GU C 17 del 19.1.2002.


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