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Document C2004/300/23
Judgment of the Court (First Chamber) of 14 October 2004 in Case C-336/02 (reference for a preliminary ruling from the Landgericht Düsseldorf): Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH v Brangewitz GmbH (Plant varieties — System of protection — Article 14(3) of Regulation (EC) No 2100/94 and Article 9 of Regulation (EC) No 1768/95 — Use by farmers of the product of the harvest — Suppliers of processing services — Obligation to provide information to the holder of the Community right)
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 ottobre 2004, nel procedimento C-336/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf): Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH contro Brangewitz GmbH (Ritrovati vegetali — Regime di protezione — Artt. 14, n. 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 e 9 del regolamento (CE) n. 1768/95 — Utilizzazione da parte degli agricoltori del prodotto della raccolta — Fornitori di servizi di trattamento — Obbligo di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria)
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 ottobre 2004, nel procedimento C-336/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf): Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH contro Brangewitz GmbH (Ritrovati vegetali — Regime di protezione — Artt. 14, n. 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 e 9 del regolamento (CE) n. 1768/95 — Utilizzazione da parte degli agricoltori del prodotto della raccolta — Fornitori di servizi di trattamento — Obbligo di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria)
GU C 300 del 4.12.2004, p. 12–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
4.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 300/12 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
14 ottobre 2004
nel procedimento C-336/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf): Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH contro Brangewitz GmbH (1)
(Ritrovati vegetali - Regime di protezione - Artt. 14, n. 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 e 9 del regolamento (CE) n. 1768/95 - Utilizzazione da parte degli agricoltori del prodotto della raccolta - Fornitori di servizi di trattamento - Obbligo di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria)
(2004/C 300/23)
Lingua processuale: il tedesco
Nel procedimento C-336/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landgericht Düsseldorf (Repubblica federale di Germania) con decisione 8 agosto 2002, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2002, nella causa dinanzi ad esso pendente tra: Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH e Brangewitz GmbH, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e 9 del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94, non può essere interpretato nel senso che esso prevede la facoltà per il titolare della privativa comunitaria per un ritrovato vegetale di chiedere ad un prestatore di servizi di trattamento l'informazione prevista dalle dette disposizioni quando egli non dispone di indizi del fatto che quest'ultimo ha effettuato, o prevede di effettuare, siffatte operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto da agricoltori piantando materiale di moltiplicazione di una varietà appartenente al titolare e che beneficia di tale privativa, diversa da una varietà ibrida o di sintesi e appartenente ad una delle specie di piante agricole elencate all'art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94, ai fini della sua piantagione. |
2) |
Il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 e 9 del regolamento n. 1768/95 dev'essere interpretato nel senso che, quando il titolare dispone di un indizio del fatto che il prestatore di servizi di trattamento ha effettuato, o prevede di effettuare, tali operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto da agricoltori piantando materiale di moltiplicazione di una varietà appartenente al titolare e che fruisce della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, diversa da una varietà ibrida o di sintesi e appartenente ad una delle specie di piante agricole elencate all'art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94, ai fini della sua piantagione, il prestatore è tenuto a fornirgli le informazioni pertinenti concernenti non soltanto gli agricoltori per i quali il titolare dispone di indizi del fatto che il prestatore ha effettuato, o prevede di effettuare, le dette operazioni, ma anche tutti gli altri agricoltori per i quali egli ha effettuato, o prevede di effettuare, servizi di trattamento del prodotto del raccolto ottenuto piantando materiale di moltiplicazione della varietà considerata, quando la varietà di cui trattasi sia stata dichiarata al prestatore o fosse a lui nota. |