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Document C2005/132/53

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado, 10 febbraio 2005, nella causa T-291/04 R: Enviro Tech Europe Ltd e Enviro Tech International, Inc. contro Commissione delle Comunità europee («Procedimento sommario — Direttive 67/548/CEE e 2004/73/CE»)

GU C 132 del 28.5.2005, p. 29–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 132/29


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 febbraio 2005

nella causa T-291/04 R: Enviro Tech Europe Ltd e Enviro Tech International, Inc. contro Commissione delle Comunità europee

(«Procedimento sommario - Direttive 67/548/CEE e 2004/73/CE»)

(2005/C 132/53)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-291/04 R, Enviro Tech Europe Ltd, con sede in Surrey (Regno Unito), e Enviro Tech International, Inc., con sede in Chicago, Illinois (Stati Uniti), rappresentate dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. X. Lewis e sig.ra D. Recchia, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda diretta, da un lato, a che venga sospesa l'inclusione del bromuro di n-propilene nella direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/73/CE recante 29o adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152, pag. 1), e, dall'altro, a che vengano disposti altri provvedimenti provvisori, il presidente del Tribunale ha emesso, il 10 febbraio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


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