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Document C2005/296/21
Case C-296/05: Reference for a preliminary ruling from the Raad van State (Council of State) by order of that court of 19 July 2005 in Minister for immigration and integration v Mr I. Günes
Causa C-296/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad Van State (Paesi Bassi) con ordinanza 19 luglio 2005 nel procedimento Minister voor Vreemdelingenzaken en Intregratie contro I. Günes
Causa C-296/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad Van State (Paesi Bassi) con ordinanza 19 luglio 2005 nel procedimento Minister voor Vreemdelingenzaken en Intregratie contro I. Günes
GU C 296 del 26.11.2005, p. 11–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 296/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad Van State (Paesi Bassi) con ordinanza 19 luglio 2005 nel procedimento Minister voor Vreemdelingenzaken en Intregratie contro I. Günes
(Causa C-296/05)
(2005/C 296/21)
Lingua processuale: l'olandese
Con ordinanza 19 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte delle Comunità europee il 22 luglio 2005, nel procedimento Minister voor Vreemdelingenzaken en Intregratie contro I. Günes, il Raad Van State ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Se il concetto di «restrizione» di cui all'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale (1) debba essere interpretato nel senso che in esso rientra anche la condizione dell'autorizzazione di soggiorno temporaneo, di cui lo straniero, cittadino della Turchia, deve a norma dell'art. 3.71, n. 1 della Vb 2000, presentare nel detto Stato o nello Stato di stabile dimora, e prima di fare ingresso nei Paesi Bassi domanda e attenderne la decisione, condizione in difetto della quale la domanda di permesso di soggiorno viene respinta. |
2a) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1) se l'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale debba essere interpretato nel senso che con il concetto di «nuove restrizioni» ai sensi della detta disposizione debba anche intendersi un inasprimento delle norme nazionali sulla condizione del possesso dell'autorizzazione di soggiorno temporaneo dopo una mitigatio intervenuta dopo il 1o gennaio 1973. |
2b) |
Se alla questione sub 2a) dovesse essere data soluzione diversa, qualora la detta «mitigatio» circa la condizione di disporre di una autorizzazione di soggiorno temporaneo non derivi da norme di legge in sé, ma si è inserita nella prassi amministrative di esecuzione. |
(1) Allegato all'Accordo di associazione tra la Comunità Economica europea e Turchia, approvato e confermato con il Regolamento (CEE) 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1).