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Document C2006/212/14

Causa C-251/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) — Talacre Beach Caravan Sales Ltd/Commissioners of Customs & Excise (Sesta direttiva IVA — Art. 28 — Esenzione con rimborso della tassa pagata — Vendita di beni soggetti ad aliquota zero attrezzati con beni soggetti ad aliquota standard — Case mobili — Cessione unica)

GU C 212 del 2.9.2006, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 212/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) — Talacre Beach Caravan Sales Ltd/Commissioners of Customs & Excise

(Causa C-251/05) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 28 - Esenzione con rimborso della tassa pagata - Vendita di beni soggetti ad aliquota zero attrezzati con beni soggetti ad aliquota standard - Case mobili - Cessione unica)

(2006/C 212/14)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (Civil Division)

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Talacre Beach Caravan Sales Ltd

Convenuta: Commissioners of Customs & Excise

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (Civil Division) — Interpretazione dell'art. 28, n. 2, lett. a), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 45, pag. 1) — Beni soggetti ad imposta ad aliquota zero (caravances) venduti muniti di beni soggetti ad imposta ad aliquota standard — Criteri per determinare se l'operazione debba essere qualificata, ai fini dell'IVA, come una prestazione unica.

Dispositivo

Il fatto che taluni beni costituiscano oggetto di una cessione unica, comprendente, da un lato, un bene principale per il quale la normativa di uno Stato membro concede un'esenzione con rimborso della tassa pagata, ai sensi dell'art. 28, n. 2, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/77/CE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE (ravvicinamento delle aliquote dell'IVA), e, d'altro lato, beni che tale normativa esclude dall'ambito di applicazione della stessa esenzione, non osta a che lo Stato membro di cui trattasi riscuota l'IVA all'aliquota normale sulla cessione di tali beni esclusi.


(1)  GU C 205 del 20 agosto 2005.


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