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Document C2006/294/113

Causa T-268/06: Ricorso presentato il 22 settembre 2006 — Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione

GU C 294 del 2.12.2006, p. 55–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 294/55


Ricorso presentato il 22 settembre 2006 — Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione

(Causa T-268/06)

(2006/C 294/113)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Olympiaki Aeroporia Ypiresies, A.E. (rappresentanti: avv.ti P. Arestis T. Soames, G. Goeteyn, S. Mavroghenis, M. Pinto de Lemos Fermiano Rato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare, conformemente agli artt. 230 e 231 CE, l'imposizione dell'importo massimo di dracme 668 783 057 previsto dall'art. 1 della decisione della Commissione 26 aprile 2006, C(2006)1580 def., a titolo di risarcimento legittimamente spettante alla ricorrente per il periodo compreso tra l'11 e il 14 settembre 2001,

Annullare l'art. 2 della decisione impugnata, conformemente al quale i risarcimenti versati alla ricorrente non sono compatibili con il mercato comune,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 26 aprile 2006, C(2006)1580 def., relativa al regime di aiuto di Stato C 39/2003 (già NN 119/2002), applicato dalla Grecia in favore degli operatori di trasporto aereo in ragione dei danni da essi subiti dall'11 al 14 settembre 2001.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione, ritenendo che l'aiuto finanziario concesso per risarcire i danni sorti dopo il 14 settembre 2001 non sia direttamente connesso con la chiusura dello spazio aereo degli Stati Uniti a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, e di conseguenza costituisca aiuto di stato incompatibile con il mercato comune, è incorsa in un manifesto errore di valutazione delle circostanze di fatto, così contravvenendo all'art. 87, n. 2, lett. b), (CE).

In conclusione, la ricorrente afferma che l'assoluta mancanza di motivazione in merito alle ragioni del rigetto dei risarcimenti di cui trattasi costituisce violazione di forme sostanziali, tale da giustificare l'annullamento della decisione impugnata.


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