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Document C2006/294/89
Case T-59/02: Judgment of the Court of First Instance of 27 September 2006 — Archer Daniels Midland v Commission (Competition — Cartels — Citric acid — Article 81 EC — Fine — Article 15(2) of Regulation No 17 — Guidelines on the method of setting fines — Leniency Notice — Principles of legal certainty and non-retroactivity — Principle of proportionality — Equal treatment — Obligation to state reasons — Rights of the defence)
Causa T-59/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Archer Daniels Midland/Commissione ( Concorrenza — Intese — Acido citrico — Art. 81 CE — Ammenda — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Comunicazione sulla cooperazione — Principi di certezza del diritto e di non retroattività — Principio di proporzionalità — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa )
Causa T-59/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Archer Daniels Midland/Commissione ( Concorrenza — Intese — Acido citrico — Art. 81 CE — Ammenda — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Comunicazione sulla cooperazione — Principi di certezza del diritto e di non retroattività — Principio di proporzionalità — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa )
GU C 294 del 2.12.2006, p. 42–43
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 294/42 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Archer Daniels Midland/Commissione
(Causa T-59/02) (1)
(«Concorrenza - Intese - Acido citrico - Art. 81 CE - Ammenda - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Comunicazione sulla cooperazione - Principi di certezza del diritto e di non retroattività - Principio di proporzionalità - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa»)
(2006/C 294/89)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Archer Daniels Midland Co. (Decatur, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. C.O. Lenz, L. Martin Alegi, M. Garcia e E. Batchelor, solicitors)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: P. Oliver, agente)
Oggetto della causa
In principalità, la domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione della Commissione 5 dicembre 2001, 2002/742/CE relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/E-1/36.604 — Acido citrico) (GU 2002, L 239, pag. 18), nella parte in cui constata che la ricorrente ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE partecipando alla limitazione delle capacità del mercato rilevante e alla designazione di un produttore che doveva «guidare» gli aumenti dei prezzi in ciascun segmento nazionale del detto mercato rilevante, la domanda di annullamento dell'art. 3 della medesima decisione nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in subordine, la domanda di riduzione dell'ammenda inflittale
Dispositivo della sentenza
1) |
L'art. 1 della decisione della Commissione, 5 dicembre 2001, 2002/742/CE relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/E-1/36.604 — Acido citrico), è annullato nella parte in cui, letto in combinato con il punto 158, constata che la Archer Daniels Midland Co. ha congelato, limitato e chiuso delle capacità di produzione di acido citrico. |
2) |
L'art. 1 della decisione 2002/742 è annullato nella parte in cui, letto in combinato con il punto 158, constata che la Archer Daniels Midland Co. ha designato il produttore che doveva «guidare» gli aumenti dei prezzi in ciascun segmento nazionale del mercato rilevante. |
3) |
Per il resto il ricorso è respinto. |
4) |
La Commissione è condannata a sopportare un decimo delle spese esposte dalla Archer Daniels Midland Co. |
5) |
La Archer Daniels Midland Co. è condannata a sopportare il resto delle proprie spese nonché quelle esposte dalla Commissione. |