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Document C2006/294/92

Causa T-153/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2006 — Ferriere Nord/Commissione (Concorrenza — Ammenda — Violazione dell'art. 81 CE — Poteri della Commissione in materia di esecuzione — Prescrizione — Artt. 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 2988/74 — Ricevibilità)

GU C 294 del 2.12.2006, p. 44–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 294/44


Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2006 — Ferriere Nord/Commissione

(Causa T-153/04) (1)

(Concorrenza - Ammenda - Violazione dell'art. 81 CE - Poteri della Commissione in materia di esecuzione - Prescrizione - Artt. 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 2988/74 - Ricevibilità)

(2006/C 294/92)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italia) (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. A. Nijenhuis e A. Whelan, agenti, assistiti dall'avv. A. Colabianchi)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione comunicate con lettera del 5 febbraio 2004 e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata) (GU L 260, pag. 1).

Dispositivo della sentenza

1)

Le decisioni della Commissione comunicate con lettera del 5 febbraio 2004 e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata), sono annullate.

2)

La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente.


(1)  GU C 168 del 26 giugno 2004.


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