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Document C2007/235/32

Causa T-289/07: Ricorso proposto il 30 luglio 2007 — Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance/Commissione

GU C 235 del 6.10.2007, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 235/18


Ricorso proposto il 30 luglio 2007 — Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance/Commissione

(Causa T-289/07)

(2007/C 235/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance (CNCEP) (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti F. Sureau, D. Théophile e É. Renaudeau)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 10 maggio 2007, C(2007) 2110 def., ai sensi dell'art. 86, n. 3, CE, relativa ai diritti speciali concessi alla Banque Postale, alle Caisses d'Épargne et de Prévoyance e al Crédit Mutuel per la distribuzione dei «libretti A» e dei «libretti blu»;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 10 maggio 2007, C(2007) 2110 def. che dichiara incompatibili con l'art. 86, n. 1, CE, in combinato disposto con gli artt. 43 CE e 49 CE, le disposizioni del Code Monétaire et Financier francese che riservano a tre istituti di credito, la Banque Postale, le Caisses d'Épargne et de Prévoyance e il Crédit Mutuel, diritti speciali per la distribuzione dei «libretti A» e dei «libretti blu».

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce sei motivi.

Il primo motivo è relativo alla violazione di forme sostanziali, poiché la Commissione non avrebbe rispettato i diritti della difesa della ricorrente e poiché la decisione sarebbe viziata da un difetto di motivazione.

Nel merito, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che i diritti speciali per la distribuzione dei «libretti A» e dei «libretti blu» costituiscano di per sé una restrizione alla libertà di stabilimento. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione nel ritenere che detti diritti speciali scoraggiassero, di fatto, l'esercizio delle libertà comunitarie in Francia.

Inoltre, la ricorrente asserisce che la decisione impugnata sarebbe viziata da errori di diritto e di valutazione, in quanto la Commissione ha considerato che i diritti speciali risulterebbero giustificati solamente ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE, nonché da un errore di valutazione, in quanto essa ha ritenuto che i diritti in parola non potessero essere giustificati da ragioni imperative di interesse generale.

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe commesso un errore nel valutare la misura nazionale in discussione alla luce del principio della libera prestazione dei servizi.


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