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Document C2008/211/06

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito a Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale COM(2007) 528 def. — 2007/0195 (COD) — COM(2007) 529 def. — 2007/0196 (COD) — COM(2007) 530 def. — 2007/0197 (COD) — COM(2007) 531 def. — 2007/0198 (COD) — COM(2007) 532 def. — 2007/0199 (COD)

GU C 211 del 19.8.2008, p. 23–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/23


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito a

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

COM(2007) 528 def. — 2007/0195 (COD)

COM(2007) 529 def. — 2007/0196 (COD)

COM(2007) 530 def. — 2007/0197 (COD)

COM(2007) 531 def. — 2007/0198 (COD)

COM(2007) 532 def. — 2007/0199 (COD)

(2008/C 211/06)

Il Consiglio, in data 18 ottobre 2007, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 44, paragrafo 2, e degli articoli 55 e 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito a:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale,

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia,

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica,

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 4 aprile 2008, sulla base del progetto predisposto dal relatore CEDRONE.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 22 aprile 2008, nel corso della 444a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 100 voti favorevoli, 4 voti contrari e 7 astensioni.

1.   Conclusioni e proposte

1.1   Conclusioni

1.1.1

Il CESE valuta positivamente, nel suo complesso, le ragioni che hanno spinto la Commissione a presentare il terzo pacchetto sull'energia, una materia complessa e difficile sul versante giuridico ed economico, che ha suscitato giudizi e reazioni contrastanti.

1.1.2

Il CESE ritiene che la modifica della situazione attuale del settore energetico non possa essere procrastinata ulteriormente. Dopo aver avviato il processo di integrazione e liberalizzazione, ci troviamo in mezzo al guado: bisogna decidere da che parte andare. La liberalizzazione del mercato dell'energia ha subito una fase di arresto, causando alti costi di transizione che potrebbero superare i benefici. In alcuni casi tali costi dipendono dalla mancanza di un'autentica volontà di liberalizzare, di un quadro di regole omogenee a livello europeo e di una chiara attribuzione di responsabilità tra i diversi soggetti. Questa mancanza di certezza regolamentare può essere la causa del livello modesto degli investimenti nel settore e dello scarso sviluppo della concorrenza. Ciò ha creato un mercato europeo frammentato, guidato in alcuni casi dagli ex monopolisti, ragion per cui è necessario riaffermare con convinzione la necessità che il processo di liberalizzazione prosegua in modo determinato.

1.1.3   Gli aspetti politici: il mercato unico

1.1.3.1

L'elemento centrale di tale strategia è la realizzazione del mercato unico europeo dell'energia. Occorre che l'Unione europea elabori una strategia comune per poter agire in tempi brevi con una voce unica ed avere maggior forza negoziale a livello internazionale. È più che mai necessaria la cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione. Bisogna procedere a trasformazioni strutturali volte a integrare la gestione dei sistemi e il loro sviluppo a livello regionale. I singoli Stati devono mettere in comune esperienze, conoscenze e regole per agire insieme e proporre (imporre) una propria politica dei costi per l'approvvigionamento, per creare uno scenario quanto più concorrenziale possibile che si traduca in prezzi più equi, evitando la speculazione finanziaria. Occorre che gli Stati siano più coesi e rispettino le regole concordate insieme, nell'interesse degli utenti-consumatori, applicando a livello nazionale la legislazione comunitaria precedentemente approvata.

1.1.4   Gli aspetti economici

1.1.4.1

Ad avviso del CESE una concorrenza leale e opportunamente regolata (l'attuale proposta della Commissione non consente di averla) favorirebbe l'aumento delle fonti alternative e degli investimenti in infrastrutture energetiche. Ciò comporterebbe a sua volta un aumento della produttività delle imprese (come ad esempio le PMI), permettendo di ottenere prezzi equi favorendo la trasparenza, e riducendo i rischi di posizione dominante.

1.1.4.2

Uno degli obiettivi prioritari del terzo pacchetto è quello di incoraggiare gli investimenti necessari nelle infrastrutture energetiche, e assicurare un loro coordinamento a livello europeo. Per quel che riguarda questo aspetto le misure proposte dalla Commissione vanno nella giusta direzione. Bisogna, comunque, assicurare che tali misure permettano di effettuare gli investimenti necessari per la generazione, che infondano fiducia negli investitori. In riferimento allo sviluppo delle reti, tali misure devono assicurare che si effettui una pianificazione adeguata, che tenga conto di tutte le parti coinvolte, e si realizzi ad un livello appropriato secondo il calendario previsto. Occorre, inoltre, un controllo sugli investimenti a livello europeo (svolto dall'Agenzia dei regolatori). In presenza di un mercato poco elastico, con aziende che operano in condizioni di oligopolio, con alcuni Stati restii a delegare il potere sulle forniture, viene meno la fiducia degli operatori e degli utenti con conseguente blocco della liquidità: tale condizione andrebbe rimossa.

1.1.5   Gli aspetti sociali

1.1.5.1

I processi di ristrutturazione generati dagli effetti del terzo pacchetto dovranno essere accompagnati da una politica a favore dell'occupazione, con il pieno coinvolgimento dei sindacati e delle imprese tramite strumenti quali corporate social restructuring, e ammortizzatori sociali previsti a livello nazionale ed europeo. È di conforto rilevare che nei paesi che hanno implementato la separazione proprietaria nelle reti di trasporto non si sono registrati effetti negativi sull'occupazione.

1.1.5.2

Sebbene la salvaguardia delle fasce deboli e dei consumatori vulnerabili sia e sia destinata a rimanere una competenza strettamente nazionale, è fondamentale che la Commissione riconosca l'importanza di queste misure a livello internazionale. La Commissione dovrà assicurare anche il monitoraggio della loro implementazione affinché tali strumenti siano in linea con i prerequisiti di un mercato aperto e concorrenziale. Sarebbe necessario introdurre il concetto di energy poverty («povertà energetica») a livello europeo (tariffa di soglia minima) e perseguire gli obblighi di servizio pubblico e di interesse generale così come previsti nelle attuali direttive.

1.1.6   Gli utenti (imprese e consumatori)

1.1.6.1

Una nuova strategia sulle politiche energetiche deve essere capace quindi di favorire una reale concorrenza tra le imprese per aumentare la possibilità di scelta degli utenti. Le reti di trasporto devono essere accessibili a chiunque voglia utilizzarle. Per le grandi imprese energivore bisogna arrivare ad un contratto europeo per l'acquisto di energia a prezzi omogenei (prezzi comparabili ovvero «legge del prezzo unico»), eliminando gli aiuti di Stato (distorsione della concorrenza). Gli stessi consumatori devono veder riconosciuti i loro diritti previsti dall'UE ed avere la libertà di scegliere il fornitore che vogliono al prezzo più basso possibile.

1.1.7

Il CESE, infine, ritiene che la proposta della Commissione debba essere orientata ad evitare l'azione combinata non volontaria per il consolidamento dello «status quo» tra le grandi imprese monopolistiche, che mirano a mantenere la propria rendita di posizione, e i sindacati, che mirano alla difesa del posto di lavoro.

1.2   Le proposte del CESE

1.2.1   Mercato unico dell'energia

1.2.1.1

La Commissione, per rendere più incisivo il cammino verso il mercato unico dell'energia, deve introdurre delle modifiche alle proposte presentate nel terzo pacchetto energia per avere il potere di agire autonomamente nel contesto internazionale, in particolare rispetto alle fonti energetiche. A tal fine le proposte di cooperazione regionale, previste nel pacchetto, devono essere considerate dei passi intermedi verso il raggiungimento dell'obiettivo finale, che rimane il mercato unico dell'energia. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero cercare di integrare i loro mercati dell'elettricità e i gestori di sistema dovrebbero operare in diversi Stati membri. Il CESE ritiene che la proposta di cooperazione regionale tra gestori di rete, contenuta nel terzo pacchetto, non debba assolutamente essere considerata un sostituto temporaneo o un'alternativa al mercato unico. È fondamentale la cooperazione a livello regionale, basata sulla separazione proprietaria, tra gestori di rete che siano effettivamente separati dalla produzione/vendita. Le recenti iniziative regionali promosse dal gruppo dei regolatori europei, ERGEG, dovrebbero essere usate anche per verificare l'omogeneità della regolazione e delle regole di mercato.

1.2.2   Separazione verticale integrata (unbundling)

1.2.2.1

Il CESE ritiene che la CE debba dare la preferenza alla separazione della proprietà (ownership unbundling), sicuramente più efficace, rispetto alla separazione funzionale, nel favorire gli investimenti. Ciò aumenterebbe la trasparenza e la fiducia degli operatori, migliorerebbe la sicurezza di sistema e consentirebbe il controllo sulle attività di monopolio, prevenendo i comportamenti discriminatori e ottimizzando l'utilizzo e la manutenzione della rete.

1.2.2.2

Sono necessari ulteriori approfondimenti e analisi sulle implicazioni strategiche legate alla proprietà delle reti e alla necessità di garantirne l'indipendenza anche in relazione a eventuali interessi di paesi terzi, inclusa la scelta circa la proprietà delle reti (pubblica o privata). La proposta della Commissione non richiede, con l'applicazione della separazione proprietaria, la privatizzazione delle reti di trasporto attualmente di proprietà pubblica.

1.2.2.3

Tra il settore elettrico e quello del gas (vedi Stati Uniti, Danimarca, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia) non ci sono differenze tali da giustificare un trattamento non omogeneo in termini di separazione proprietaria. La separazione proprietaria tra le attività di produzione/vendita e quelle di trasporto è necessaria in entrambi i settori. I potenziali comportamenti discriminatori che derivano da un livello insufficiente di separazione verticale sono uguali. Le compagnie che vendono gas non dovrebbero infatti essere interessate a chi trasporta il loro gas, ma solo ad avere come controparte compagnie affidabili e forti dal punto di vista finanziario, in grado di vendere il loro gas.

1.2.3   Agenzia europea

Il CESE è profondamente convinto che si debbano conferire più poteri all'Agenzia europea per la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell'energia (ACER), affinché essa possa:

svolgere un ruolo regolamentare autonomo e indipendente,

monitorare l'operato del Gruppo europeo di gestori di rete ENTSO e, insieme con quest'ultimo e con il comitato permanente per il mercato, coadiuvare la Commissione europea nella definizione di un elenco di regole necessarie per elaborare e approvare le linee direttrici e i codici tecnici e di mercato,

stabilire i criteri e approvare i codici tecnici e di mercato,

fissare le metodologie tariffarie e le tariffe per il meccanismo di compensazione dei costi sostenuti dai gestori di rete per i transiti transfrontalieri di elettricità,

elaborare linee direttrici sui principi di sviluppo della rete di trasmissione e approvare il piano decennale di investimenti proposto da ENTSO,

presentare segnalazioni e pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione,

consultare gli operatori del mercato,

coordinare il lavoro delle autorità nazionali,

favorire la trasparenza, ivi comprese le modalità di nomina del suo gruppo dirigente.

1.2.4   Autorità nazionali

1.2.4.1

Le autorità di regolamentazione nazionali svolgono un ruolo essenziale nel favorire la concorrenza e assicurare una corretta implementazione delle direttive a livello nazionale, soprattutto per quel che concerne il rispetto delle regole nell'utilizzo imparziale delle infrastrutture. È necessario quindi armonizzare le loro competenze e aumentare la loro indipendenza rispetto ai governi e alle compagnie in modo che esse siano in grado di vigilare e prevenire abusi derivanti da posizioni dominanti. Un'autorità di regolamentazione più indipendente creerà fiducia nel mercato e potrà interagire più attivamente con l'ACER.

1.2.5   Meccanismo di coordinamento dei gestori di rete nazionali (European Networks of Transmission System Operators — ENTSOs)

1.2.5.1

Il CESE ritiene utile un coordinamento più efficace tra i gestori di rete nazionali per realizzare gli investimenti e per ottimizzare la gestione delle infrastrutture che lo sviluppo di una rete integrata europea richiede. L'Agenzia dovrebbe avere un ruolo maggiore di quello previsto per proporre, disegnare, monitorare e approvare i codici, per assicurare che l'interesse pubblico sia tenuto nella dovuta considerazione. Il ruolo dell'ENTSO dovrebbe rimanere nei limiti delle sue capacità e competenze. Di conseguenza la responsabilità per l'elaborazione delle linee direttrici e dei codici dovrebbe spettare all'ACER.

1.2.6   Reti europee e investimenti

1.2.6.1

Il CESE ritiene che l'Unione debba anticipare l'evoluzione futura dell'utilizzo delle reti, attraverso un programma di investimenti, volto a creare un sistema di reti europee pubbliche e/o private regolate dall'Unione, accessibili a tutti, sia per il trasporto che per l'utilizzo dell'energia. A tal fine si dovrebbe garantire che le procedure di gestione delle interconnessioni siano realmente trasparenti, basate su procedure di mercato, che permettano di incrementare al massimo il commercio. Gli investimenti dovrebbero essere effettuati quando apportano vantaggi socioeconomici in una prospettiva regionale, e tutti i partecipanti al mercato dovrebbero essere coinvolti nelle decisioni riguardanti lo sviluppo di codici e il piano di investimenti decennale.

1.2.7   Democrazia e rappresentanza

1.2.7.1

Il CESE ritiene che, sulla base delle disposizioni già esistenti, o in via di definizione, occorra prevedere la presenza dei consumatori nel CdA dell'Agenzia. Lo stesso dicasi per tutti gli altri operatori interessati (agenti, sindacati, imprese), che, oltre che nel CdA, potrebbero essere presenti in un apposito consiglio di sorveglianza, in modo tale che lo sviluppo normativo possa contare sul più ampio consenso e sulla maggiore partecipazione possibili, non solo negli stadi finali ma già dalle fasi iniziali.

2.   Introduzione

2.1

Da circa dieci anni la Commissione ha iniziato (con molto ritardo) a muovere i primi passi verso una normativa europea per un mercato unico dell'elettricità e del gas. Il Comitato ha avuto così a più riprese l'occasione di pronunciarsi, con accenti a volte diversi da quelli della CE (Commissione europea), su una materia divenuta, col passare degli anni, sempre più importante e controversa.

2.2

Con l'adozione del terzo pacchetto di proposte legislative sul mercato dell'elettricità e gas, la CE intende completare l'iter già iniziato, sullo sfondo di uno scenario internazionale profondamente mutato e che pone nuovi problemi a tutti. Le proposte non sono unanimemente condivise dagli Stati membri e ciò rischia di ritardare l'approvazione e l'applicazione delle nuove proposte, compromettendo la realizzazione del mercato unico europeo dell'energia.

2.3

Il CESE ha di fronte una grande responsabilità: quella di formulare un parere su uno dei dossier più rilevanti (e scottanti) degli ultimi anni, da cui dipende non solo il mercato dell'energia, ma anche il destino delle imprese europee del settore, dei consumatori europei, nonché delle imprese dei paesi terzi.

2.4

Il CESE valuta positivamente, lo «studio di impatto» svolto dalla CE, che offre già buoni spunti sulla efficacia di una liberalizzazione e di una concorrenza «leale» (cfr. il testo).

3.   Le ragioni delle proposte della Commissione

3.1

Garantire che i consumatori siano veramente liberi di scegliere il proprio fornitore, di fronte ad un'ampia offerta, e di godere dei «vantaggi» che questa scelta «dovrebbe» comportare. Queste migliori condizioni per gli utenti dovranno rappresentare un obiettivo comune per le imprese dei paesi terzi che operano all'interno dell'UE.

3.2

Disaggregare, separare l'attività di produzione e trasmissione dalla proprietà e dalla gestione delle reti di trasmissione di elettricità e gas. Viene, inoltre, formulata una seconda opzione, quella del «gestore di sistema indipendente», attraverso la quale le imprese integrate verticalmente possono restare proprietarie della rete solo se la gestione del loro capitale fisso viene assicurata da un organismo indipendente o da un'altra impresa: ciò dovrebbe favorire gli investimenti nelle infrastrutture.

3.3

Introdurre misure efficaci contro la frammentazione del mercato sulla base dei confini nazionali, contro l'integrazione di tipo verticale esistente e contro la forte concentrazione dell'offerta, che di fatto ha impedito sinora una vera concorrenza e l'affermazione di un mercato unico dell'energia.

3.4

Semplificare gli scambi transfrontalieri, con la creazione di un'apposita agenzia avente lo scopo di coordinare le autorità di regolamentazione nazionale e offrire le stesse opportunità alle imprese europee del settore che operano nei diversi paesi: questo dovrebbe garantire l'instaurazione di un'autentica rete europea a salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento e della diversificazione dell'offerta. Le stesse autorità nazionali dovrebbero così vedere realmente rafforzata la loro indipendenza.

3.5

Favorire la collaborazione mediante la creazione di nuove regole da parte dei gestori delle reti europee e assicurare una maggiore cooperazione tra i vari mercati nazionali anche in presenza di rischio di approvvigionamento.

3.6

Aumentare la trasparenza attraverso la semplificazione delle regole di mercato e fornendo informazioni ai consumatori, per «aumentare» la fiducia degli utenti sulla bontà del mercato (ma è stato veramente sempre così sinora?).

3.7

Permettere ai consumatori di godere dall'anno prossimo dei diritti degli utenti dell'energia garantiti da un'apposita «Carta» (obbligatoria) che dovrebbe contenere, tra l'altro, informazioni sui fornitori, sulle varie opzioni del mercato, sulla semplificazione delle pratiche burocratiche, sulla povertà in funzione del consumo di energia (fuel poverty), ecc. (1).

4.   Le proposte di direttiva (elettricità e gas)

4.1

Disaggregazione effettiva (giuridica e funzionale) del sistema di approvvigionamento e trasmissione dell'energia elettrica e del gas in tutti gli Stati membri, attraverso sistemi non verticalmente integrati. Questo rappresenta un elemento chiave per risolvere possibili conflitti di interessi e:

assicurare adeguati investimenti per un più efficiente sistema di approvvigionamento e trasmissione, includendo anche miglioramenti nella gestione dei trasferimenti transfrontalieri,

evitare privilegi o trattamenti di favore messi a disposizione di imprese e affiliate, inserite in sistemi di distribuzione e produzione verticalmente integrati,

assicurare un corretto e trasparente accesso alle informazioni a tutti i partecipanti del mercato e non solo a quelli collegati all'impresa in questione.

4.2

In presenza di imprese ad integrazione verticale e restie a passare ad un'effettiva separazione della proprietà, una possibile soluzione è rappresentata dalla creazione di un operatore di sistema indipendente (ISO). Tale operatore, pur permettendo alle imprese di mantenere la proprietà della rete non permette alle stesse di gestirla. Tale indipendenza potrà essere realizzata solo in presenza di un efficiente sistema di regolamentazione.

4.2.1

L'indipendenza dell'operatore di rete si applica sia a imprese pubbliche che private, come la separazione tra la proprietà della rete di distribuzione e i sistemi di produzione.

4.2.2

L'obiettivo principale è quello di ottenere che in tutti i paesi dell'UE le imprese che operano nel settore di produzione e approvvigionamento dell'elettricità e del gas si trovino ad operare in modo completamente separato.

4.2.3

La direttiva proposta prevede deroghe temporanee alle norme di disaggregazione della proprietà qualora le imprese effettuino investimenti in infrastrutture energetiche.

4.3

La disaggregazione degli operatori di sistema da quelli di approvvigionamento e produzione è prevista non solo a livello nazionale ma in tutta l'UE. Nessuna impresa produttrice di energia può gestire o possedere un sistema di trasmissione in un altro paese membro. Ogni operatore che entri a far parte del sistema deve dimostrare la propria indipendenza dalle attività di approvvigionamento e generazione.

4.4

La disaggregazione della proprietà dovrà generare un corretto funzionamento del mercato e della rete, che da ultimo si tradurrà in una corretta formazione dei prezzi dell'elettricità e del gas, con la possibile conseguente riduzione dei prezzi e con un chiaro beneficio per i consumatori e gli investitori del settore.

4.5

Il corretto comportamento dell'operatore indipendente di rete, come l'effettiva disaggregazione della proprietà del sistema di generazione e di approvvigionamento, potrà essere realizzato solo grazie alla presenza di un'autorità di regolamentazione indipendente e operativa. Le autorità di regolamentazione dovranno essere giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato e dovranno agire indipendentemente da qualsiasi interesse di mercato. Dovranno avere pieni mandati e potranno cooperare tra di esse fra i vari paesi membri al fine di:

verificare gli obblighi di trasparenza dei vari operatori nel mercato,

assicurare l'efficacia delle misure protettive per i consumatori,

verificare il buon funzionamento della distribuzione dell'energia elettrica e del gas,

controllare i piani di investimento degli operatori del sistema di trasmissione e verificare che siano fra loro compatibili,

controllare la presenza di abusi di mercato o di operatori dominanti che impediscono la corretta formazione del prezzo.

Le agenzie esterne (il CESR, Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia) hanno il compito di svolgere mansioni consultive presso la Commissione per l'applicazione delle norme elencate.

5.   Le proposte di regolamento (istituzione dell'Agenzia per la cooperazione, accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di elettricità e accesso alle reti di trasporto del gas naturale)

5.1

Un consolidamento dei mercati interni, con regole e impostazioni comuni, rappresenta un elemento chiave per lo sviluppo del mercato europeo dell'energia e per realizzare gli scambi transfrontalieri necessari. Una armonizzazione delle norme esistenti (ad esempio le regole tecniche in base alle quali le imprese elettriche devono operare codici di trasmissione e dispacciamento) tra i vari paesi è necessaria, e al momento non sembra essere stata ancora realizzata con l'aiuto dell'ERGEG. Tale armonizzazione delle decisioni potrà essere realizzata solo da un organismo distinto ed indipendente che può essere costituito, visti i vincoli dati dagli articoli del Trattato, nella forma di un'Agenzia.

5.2

I principali compiti di tale Agenzia dovrebbero essere:

migliorare la gestione delle situazioni transfrontaliere,

controllare l'attività degli operatori dei sistemi di trasmissione per l'elettricità e per il gas,

verificare l'efficacia dei piani di investimento decennali previsti sulle reti,

assicurare che la cooperazione tra gli operatori proceda in modo efficace e trasparente a beneficio del mercato interno,

intervenire con decisioni individuali su singoli aspetti tecnici e sulle domande di deroghe,

esercitare un ruolo consultivo relativamente ai problemi di regolamentazione del mercato e proporre orientamenti volti a migliorare le pratiche adottate dagli organismi nazionali di regolamentazione.

5.3

La struttura organizzativa riprenderà l'organigramma tipico delle agenzie di regolamentazione della CE, con una particolare attenzione ad adottare un sistema che garantisca l'indipendenza delle funzioni regolamentari. Si potrà pertanto istituire, oltre al CdA che nomina il direttore dell'Agenzia, un consiglio di regolatori responsabile di tutte le questioni inerenti la regolamentazione ed un comitato per i ricorsi che dovrà gestire i ricorsi contro le decisioni adottate dall'Agenzia. L'Agenzia potrà essere composta al più da 40-50 persone ed avrà un costo totale pari a 6-7 milioni di euro l'anno coperto con sovvenzioni comunitarie.

5.4

La Commissione ha il ruolo di custode dei Trattati e di «controllore del controllore». L'Agenzia esercita il potere decisionale ed ha discrezionalità solo su specifiche questioni tecniche. Le decisioni di intervento a tutela della cooperazione o del corretto funzionamento del mercato possono essere prese dalla Commissione in risposta a segnalazioni dell'Agenzia o indipendentemente da essa.

5.5

Un'efficiente cooperazione tra gli operatori del sistema di trasmissione è indispensabile per realizzare una reale integrazione del mercato. Attualmente esiste solo una cooperazione a livello volontario, che però non ha fornito risultati soddisfacenti, specie in occasione di incidenti di rete e black-out. L'integrazione della gestione di sistema a livello regionale permetterebbe di:

definire una serie coerente di codici tecnici e di mercato con validità internazionale,

fare ricorso alla definizione di codici tecnici in assenza di cooperazione effettiva fra le reti,

garantire un comportamento non discriminatorio in relazione alla gestione e allo sviluppo di rete,

facilitare l'integrazione di mercato, permettendo così la convergenza dei prezzi, riducendo le preoccupazioni riguardanti la concentrazione del mercato, stimolando la liquidità, ecc.,

promuovere il finanziamento e la gestione della ricerca e dell'innovazione.

5.6

Le strutture di cooperazione degli operatori dei sistemi di trasmissione devono essere pienamente riconosciute a livello europeo. Potranno essere adottate le strutture esistenti quali i GTE ed ETSO, o esserne istituite di nuove, centrali e permanenti sia in termini di organizzazione che di strumenti pratici per la pianificazione e gestione delle reti.

6.   Osservazioni di carattere generale

6.1

Il principale problema delle reti, in particolare per quelle elettriche, non è tanto quello della liberalizzazione, quanto piuttosto quello di renderle fruibili ai cittadini ed alle imprese. Per esempio, si potrebbe pensare a delle reti europee pubbliche, o regolate dall'Unione, accessibili a tutti.

6.2

Sarebbe auspicabile che la Commissione europea favorisse gli investimenti per la realizzazione di un sistema di trasmissione completamente innovativo, tale da consentire l'utilizzo dell'elettricità a livello europeo, attraverso una rete interattiva intelligente. Una rete simile a Internet, che grazie alla tecnologia dei contatori intelligenti, consenta il flusso di energia nei due sensi.

6.3

Ciò favorirebbe molto gli investimenti e porterebbe alla creazione di nuovi posti di lavoro ed a realizzare concretamente il vecchio slogan power to people: scambiare energia a seconda dei bisogni di ognuno con reti aperte a tutti, con regole uguali e applicate in tutti i paesi dell'Unione, senza eccezioni (come già avviene per Internet).

6.4

Per queste ragioni si potrebbe arrivare ad una separazione totale per il sistema distributivo dell'elettricità e ad una opzione tra la separazione e l'indipendent system operator per le reti del gas.

6.5

Gli obiettivi perseguiti dalla Commissione (rafforzare le autorità nazionali, rafforzare la cooperazione tra gli operatori del trasporto (ISO, TSO), rafforzare la trasparenza del mercato, ecc.) difficilmente potranno essere raggiunti se non si superano le logiche nazionali, non solo per le reti, ma anche per l'approvvigionamento, gli investimenti, ecc. Queste sono le uniche misure capaci di assicurare una migliore qualità del servizio anche se insufficienti a contenere i prezzi.

6.6

La concentrazione delle riserve di petrolio in poche aree del mondo [61,8 % in Medio Oriente, 11,7 % in Europa e Russia, 9,4 % in Africa, l'8,5 % in Sud America, il 5,1 % in Nord America e il 3,5 % in Estremo Oriente (F. Profumo, Politecnico di Torino)] dovrebbe spingere la Commissione a praticare una politica comune, una politica più incisiva sia verso queste aree che negli organismi internazionali presso i quali vengono stipulati accordi e prese decisioni. In caso contrario la liberalizzazione pura e semplice rischia di diventare lo specchio per le allodole, insufficiente a contenere i prezzi, spesso aumentati a causa dei monopoli che dettano le condizioni anche alla politica.

6.7

L'UE deve progredire sulla strada della concorrenza regolata e della trasparenza, per rendere il sistema economico più competitivo e trasparente. Le vittorie sulla Microsoft e sulla WW rappresentano un precedente incoraggiante a favore della concorrenza, anche se ovviamente questo da solo non basta. Occorre predisporre contemporaneamente misure più efficaci per ridurre l'impatto e le conseguenze sull'occupazione e misure e investimenti capaci di rendere più dinamico il sistema economico, per creare più opportunità per i lavoratori e per i giovani, e renderli così meno bisognosi di «protezione». Infatti se gli ultimi dati sulla crescita economica dell'Europa non sono incoraggianti (si veda la comunicazione della Commissione), ciò è dovuto, oltre che alla forza dell'euro, alla scarsa competitività delle imprese ed alla «protezione» di cui molte di esse godono. Lo smantellamento dei monopoli, avviato a seguito dell'Atto unico europeo, deve assolutamente andare a buon fine, poiché, in caso di fallimento, la disorganizzazione e l'eventuale reintroduzione dei finanziamenti pubblici per la sopravvivenza delle reti andrebbero a ledere l'interesse dei cittadini-consumatori, come è avvenuto nel caso delle ferrovie del Regno Unito.

6.8

Il confronto su questo pacchetto non può rimanere chiuso nelle aule istituzionali o tra gli addetti ai lavori. La Commissione ed il CESE devono portare all'esterno il confronto, che deve essere aperto, deve vedere coinvolti cittadini-consumatori, lavoratori ed imprese, per evitare che comunque siano solo le aziende del settore, spesso monopolistiche, a influenzare le decisioni: ad esempio, si potrebbe aprire un apposito blog per i cittadini, si dovrebbero fare audizioni aperte nella gran parte degli Stati membri, in alcune città europee, e riportare i risultati in una grande conferenza pubblica a livello comunitario. Inoltre, il controllo esercitato dalla Commissione sulle agenzie europee di regolamentazione dovrebbe avere anche una dimensione democratica ed essere confermato da quello del Parlamento europeo.

7.   Osservazioni specifiche

7.1

Separazione proprietaria delle varie attività della filiera: approvvigionamento e produzione dalla gestione della rete (ownership unbundling).L'applicazione di tali misure è condizione necessaria per le riduzioni delle barriere all'entrata. L'obiettivo è quello di evitare che le imprese integrate, che svolgono più attività della filiera, possano «trasferire» parte dei costi delle attività liberalizzate a carico delle attività regolamentate e quindi godere di un indebito vantaggio competitivo rispetto a chi opera nelle sole attività in concorrenza. Gli Stati membri hanno adottato in maniera disomogenea le direttive sul mercato del gas naturale e dell'elettricità permettendo in alcuni casi la creazione di imprese di produzione e fornitura e di imprese di gestione delle reti di trasmissione integrate verticalmente.

7.2

Effettivo rafforzamento dei poteri degli organismi nazionali di regolamentazione, garanti nel contempo della neutralità della gestione delle reti e, più in generale, delle infrastrutture gestite in concessione ovvero essenziali per la liberalizzazione (trasmissione, distribuzione e misura, nel settore dell'energia; trasporto, distribuzione, misura, stoccaggio e rigassificazione, nel settore del gas).

7.3

Ruolo determinante dell'agenzia per la cooperazione degli organismi di regolamentazione nel settore dell'energia volto a controllare l'operato degli organismi nazionali indipendenti. L'istituzione di un organismo di regolamentazione sovranazionale con poteri di supervisione sull'operato dei singoli paesi coinvolti indurrebbe a un'attività regolatoria di cooperazione ben definita, riducendo lo squilibrio tra le prospettive dell'UE nel suo insieme e quelle dei singoli paesi a favore di soluzioni orientate verso un mercato dell'energia integrato.

7.4

Creazione di operatori dei sistemi di trasmissione indipendenti dal sistema di produzione, che cooperino fra loro per gestire in modo efficiente i problemi di distribuzione. Gli operatori del sistema di trasmissione di imprese integrate verticalmente tendono infatti a privilegiare le imprese affiliate determinando un serio deficit di informazione per i nuovi competitor. Gli investimenti, all'interno delle società fortemente integrate, risultano spesso distorti, dato che l'impresa dominante non ha nessun interesse a migliorare la rete, giacché questo favorirebbe principalmente le imprese concorrenti. Una separazione formale e sostanziale degli operatori di trasmissione assicurerebbe le stesse garanzie d'accesso alle reti per tutte le imprese di distribuzione, consentendo quei miglioramenti tecnologici necessari a garantire una più efficiente gestione e, in ultima analisi, tariffe più basse per gli utenti.

7.5

Creare maggiore trasparenza e facilità di accesso nei mercati al fine di aumentare la liquidità del mercato dell'elettricità e del gas. Si evidenzia una carenza informativa in merito all'attendibilità e tempestività sul mercato (tra le parti coinvolte nella filiera). L'asimmetria informativa tra gli incumbent e le società loro concorrenti è marcata. Una maggiore trasparenza minimizzerebbe i rischi di entrata per i nuovi market player riducendo anche le barriere all'entrata, migliorando la fiducia nei mercati all'ingrosso e quindi nei segnali di prezzo. È necessario tuttavia che sia assicurata una certa uniformità/corrispondenza delle informazioni che, senza mai sottovalutare l'importanza della riservatezza strategico-commerciale societaria, non lasci spazio a interpretazioni ondivaghe che compromettano una reale trasparenza del mercato.

7.6

Garantire la disponibilità di informazioni a tutti gli operatori del mercato al fine di creare fiducia permettendone un corretto sviluppo. Molti operatori hanno poca fiducia nel meccanismo di formazione dei prezzi. I contratti di importazione del gas sono stipulati in base agli indici di prezzo costruiti su un paniere di prodotti derivati dal petrolio, quindi i prezzi seguono rigorosamente gli sviluppi dei mercati petroliferi. Questa relazione si ripercuote nei prezzi all'ingrosso che quindi non si formano sulla base del meccanismo di domanda e offerta di mercato, a danno della garanzia di fornitura (offerta). Per i contratti di importazione a lungo termine non si osservano chiari trend verso meccanismi di formazione di prezzi basati sulle dinamiche di mercato.

7.7

Definizione dei requisiti particolarmente dettagliati per garantire trasparenza nella generazione dell'elettricità e del gas. Occorre fornire accurate informazioni sulle previsioni della domanda e dell'offerta di breve periodo. Tali requisiti dovrebbero essere rispettati dai vari produttori di elettricità e si rende quindi necessaria l'attribuzione di maggiore potere alle autorità nazionali di regolamentazione.

7.8

Istituzione di mercati derivati. Gli strumenti derivati rappresentano un efficace canale per la gestione del rischio di prezzo, oltre a fornire un naturale strumento per lo sviluppo dei mercati dell'elettricità e del gas. Sebbene i mercati elettrici negozino contratti derivati direttamente o indirettamente, e quindi il percorso di omogeneità in questo senso sia già stato intrapreso, resta ancora molto lavoro da fare. Il mercato del gas naturale europeo presenta infatti evidenti disomogeneità: se alcuni mercati presentano un buon grado di liberalizzazione (ad es. Regno Unito) altri non possiedono neanche un mercato di scambio a pronti del gas naturale (ad es. Italia).

7.9

Regolamentazione dei campi (o giacimenti) di stoccaggio in modo da assicurare che tutto lo stoccaggio disponibile a terzi sia offerto in maniera trasparente ed equa evitando accumulo di capacità.

7.10

Criteri pubblici ed univoci che stabiliscano quando e come si applica l'accesso dei terzi nella capacità di stoccaggio offerta al mercato.

7.11

Definizione di norme trasparenti e dettagliate sull'accesso ai terminali GNL, che permetteranno di individuare le infrastrutture oggetto di esenzione. Si tratta di stabilire norme corrette di applicazione della cosiddetta procedura di open season. Tale procedura, prevedendo un meccanismo di prenotazione della capacità anticipato rispetto alla costruzione della stessa, potrebbe non essere sufficiente a garantire una maggiore apertura agli operatori, poiché, nell'ambito della procedura stessa, si deve comunque dare priorità di allocazione della capacità di trasporto sulla rete di trasporto nazionale all'impresa che realizza il gasdotto o il terminale GNL e che è titolare dell'esenzione. Inoltre un ostacolo allo sviluppo della concorrenza sul mercato degli approvvigionamenti potrebbe derivare dalla procedura di assegnazione della quota residua di un 20 % che privilegia i soggetti che si impegnano a saturare tale quota con contratti di lunga durata, penalizzando quindi sia il mercato spot che la flessibilità delle forniture.

7.12

Individuazione di accordi bilaterali di approvvigionamento a lungo termine a valle che siano compatibili con il diritto europeo della concorrenza. Il grado di concorrenza a livello di mercato al dettaglio è molto limitata. L'effetto cumulato di contratti a lunga scadenza, contratti di durata non definita, contratti con clausole di rinnovo tacite e periodi di estinzione lunghi può risultare un sostanziale ostacolo alla competitività. I vincoli contrattuali che legano i clienti industriali e i produttori (incumbent) a lungo termine differiscono da paese a paese. Tuttavia, la richiesta di un'offerta più concorrenziale, fornita dai non-incumbent, sta crescendo; manca un'offerta di fornitura paneuropea, che è necessario considerare seriamente. L'attuale livello competitivo (pochi offerenti) è particolarmente insoddisfacente in alcuni Stati membri caratterizzati da elevati livelli di concentrazione (Austria, Belgio). Le restrizioni su come i consumatori possono disporre del gas loro assegnato, combinate alle pratiche restrittive dei fornitori ai punti di consegna, sollevano quindi non poche preoccupazioni in termini di concorrenza.

7.13

Stimolare il mercato al dettaglio dell'elettricità e del gas al fine di realizzare effettivamente il processo di liberalizzazione. Solo con un vero mercato al dettaglio i cittadini dell'UE potranno beneficiare del sistema di concorrenza. Questo significa stabilire regole di accesso al mercato semplificate affinché i piccoli produttori e distributori possano parteciparvi, in modo da stimolarne la liquidità e da avere prezzi più competitivi. Assicurare liquidità è a sua volta fondamentale per migliorare la fiducia degli operatori nella formazione dei prezzi sia presso i marketplace elettrici che presso gli hub del gas in quanto, soprattutto in quest'ultimo caso, permette di svincolarsi dal legame con i prodotti.

7.14

Un mercato dell'elettricità e del gas liberalizzato svolge un ruolo chiave nella sensibilizzazione delle imprese e dei cittadini verso forme di consumo «intelligente» che potrà permettere un contenimento e il controllo dei costi. Ciò implica educare il cittadino sulle fonti di energia attualmente disponibili e sulle fonti di sviluppo energetico alternative (energie rinnovabili) affinché comprenda l'importanza vitale di tale bene, considerandone la sua attuale scarsità. L'offerta ai clienti finali di contratti personalizzabili, in base alle modalità di consumo, risulta indispensabile sia in termini di risparmio energetico sia in termini di costi.

7.15

In qualità di consumatori finali responsabili, i cittadini dovranno essere anche informati sul rispetto delle regole da parte delle istituzioni di regolamentazione e sui loro eventuali abusi, affinché possano far valere i loro diritti tramite anche associazioni di difesa dei diritti dei consumatori.

7.16

Garanzia di soddisfazione della domanda anche nei periodi di picco. Nel caso dell'elettricità questo pone il problema di capacità di generazione, di dimensione della rete di trasmissione e di trasporto dell'energia nella rete. Nel caso del gas occorre predisporre sufficiente capacità di importazione e stoccaggio. È noto tuttavia che la capacità di importazione è particolarmente limitata in quanto il trasporto di capacità è prenotato dagli incumbent con contratti pluriennali che arrivano anche oltre i venti anni. Ciò significa che i nuovi progetti e i progetti di ristrutturazione/ampliamento delle infrastrutture elettriche e di gas naturale (gasdotti) devono procedere speditamente sia a livello europeo che nazionale. Un'importanza primaria è rivestita dagli impianti di rigassificazione, che soprattutto nel Mediterraneo svolgono un ruolo cruciale per il collegamento con i principali paesi produttori di tale risorsa naturale (Libia, Algeria).

7.17

Aumento di solidarietà: è necessario che i paesi dell'UE, sia a livello regionale che bilaterale, promuovano un accordo di cooperazione, di mutua assistenza e collaborazione reciproca qualora uno Stato dell'Unione si trovasse in situazioni energetiche deficitarie per cause diverse non direttamente imputabili allo stesso.

Bruxelles, 22 aprile 2008.

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Cfr. parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della CommissioneVerso una Carta europea dei diritti dei consumatori d'energia, CESE 71/2008.


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