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Regolamento (CE) n. 1367/2006 sull’applicazione delle disposizioni della convenzione di Aarhus
Il regolamento richiede alle istituzioni e agli organi dell’Unione europea (Unione) di attuare gli obblighi contenuti nella convenzione di Aarhus (si veda la sintesi). La convenzione conferisce al pubblico il diritto di:
Accesso alle informazioni ambientali
Le istituzioni e gli organi dell’Unione devono:
Le banche dati o i registri ambientali devono comprendere:
Le richieste di informazioni possono essere rifiutate solo in circostanze specifiche, come nel caso di procedimenti giudiziari in corso o se la loro divulgazione può danneggiare l’ambiente, ad esempio rivelando siti di riproduzione di specie rare.
Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale
Le istituzioni e gli organi dell’Unione devono prevedere tempestivamente opportunità concrete per il pubblico di partecipare al processo decisionale relativo a piani o programmi in materia ambientale. Nel caso in cui la Commissione europea elabori un piano o un programma da sottoporre alla decisione di altri organi dell’Unione, deve prevedere la partecipazione del pubblico a tale fase preparatoria.
Le istituzioni e gli organi dell’Unione devono individuare il pubblico che rischia di essere interessato da un piano o da un programma, nonché garantire che sia informato in merito:
È previsto un termine di almeno otto settimane entro cui fare pervenire commenti, e di almeno quattro settimane per gli avvisi riguardanti eventuali riunioni o audizioni.
Le istituzioni e gli organi dell’Unione tengono debitamente conto dell’esito della partecipazione del pubblico e informano il pubblico in merito a qualsiasi decisione e alle considerazioni su cui si è basata la decisione, inclusa l’informazione circa la partecipazione del pubblico.
Riesame interno e accesso alla giustizia
I membri del pubblico, in presenza di determinate condizioni, possono presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo dell’Unione che ha adottato o, in caso di un’omissione, che avrebbe dovuto adottare un atto amministrativo alla luce del fatto che tale atto o omissione contravviene al diritto ambientale.
Un’organizzazione non governativa (ONG) può formulare una richiesta a condizione che:
La richiesta di riesame interno può altresì essere formulata da altri membri del pubblico qualora siano in grado di:
Le richieste devono essere presentate da una ONG ambientale che soddisfi i criteri sopra delineati o da un avvocato autorizzato a esercitare in uno Stato membro.
Tali richieste devono essere formulate entro otto settimane dall’adozione, dalla notifica o dalla pubblicazione dell’atto amministrativo, qualunque azione sia la più recente.
Le istituzioni e gli organi dell’Unione devono pubblicare tutte le richieste di riesame interno il prima possibile in seguito alla ricezione, nonché tutte le decisioni finali relative a tali richieste il prima possibile dopo la loro adozione.
L’istituzione o l’organo dell’Unione deve pronunciarsi entro ventidue settimane dalla scadenza del termine di presentazione di otto settimane. Qualora un’istituzione o un organo dell’Unione si astenga dal pronunciarsi in merito a una richiesta di riesame interno, o nel caso in cui una richiesta venga respinta, l’ONG o altri membri del pubblico possono presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il regolamento è in vigore dal 28 giugno 2007. Talune norme modificate, principalmente relative all’accesso alla giustizia, sono in vigore dal 28 ottobre 2021. Le norme che consentono l’accesso di altri membri del pubblico oltre alle ONG ambientali si applicano a partire dal 29 aprile 2023.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006 pag. 13).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1367/2006 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione (UE) 2023/748 della Commissione, dell’11 aprile 2023, che stabilisce norme dettagliate di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle richieste di riesame interno di atti amministrativi o omissioni amministrative (GU L 99 del 12.4.2023, pag. 23).
Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
Ultimo aggiornamento: 22.06.2023