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Document JOL_2002_337_R_0055_01
2002/971/EC: Council Decision of 18 November 2002 authorising the Member States, in the interest of the Community, to ratify or accede to the International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 (the HNS Convention)
2002/971/CE: Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS)
2002/971/CE: Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS)
GU L 337 del 13.12.2002, p. 55–81
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
2002/971/CE: Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS)
Gazzetta ufficiale n. L 337 del 13/12/2002 pag. 0055 - 0056
Decisione del Consiglio del 18 novembre 2002 che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS) (2002/971/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), l'articolo 67, paragrafo 1 e l'articolo 300, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), considerando quanto segue: (1) La convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (di seguito convenzione "HNS") ha la finalità di garantire un risarcimento congruo, tempestivo ed efficace delle persone che subiscono danni causati dal versamento di sostanze pericolose e nocive trasportate via mare. La convenzione "HNS" colma una notevole lacuna nel diritto internazionale in materia di responsabilità civile in caso di inquinamento marino. (2) Gli articoli 38, 39 e 40 della convenzione "HNS" incidono sul diritto comunitario derivato riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(3). (3) La Comunità ha quindi competenza esclusiva rispetto agli articoli 38, 39 e 40 della convenzione "HNS" nella misura in cui quest'ultima incide sulle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 44/2001. Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate da tale convenzione che non incidono sul diritto comunitario. (4) Il testo della convenzione "HNS" riconosce la qualità di parte soltanto a Stati sovrani e non si prevede a breve termine la riapertura dei negoziati per tener conto della competenza comunitaria in materia. Di conseguenza, attualmente non è possibile per la Comunità ratificare o aderire a tale convenzione. Inoltre, non si prospetta un'adesione della Comunità in tempi ravvicinati. (5) La convenzione "HNS" presenta un'importanza particolare in quanto, considerati gli interessi della Comunità e dei suoi Stati membri, consente di migliorare la tutela delle vittime per quanto riguarda il diritto internazionale in materia di responsabilità in caso di inquinamento marino, in linea con l'applicazione della convenzioni delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. (6) Le norme sostanziali del sistema istituito dalla convenzione "HNS" rientrano nella competenza degli Stati membri e soltanto le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni sono materie di esclusiva competenza comunitaria. Dati l'oggetto e le finalità della convenzione "HNS", l'accettazione delle disposizioni della convenzione che rientrano nella competenza comunitaria non possono essere dissociate dalle disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri. (7) È pertanto opportuno che il Consiglio autorizzi tutti gli Stati membri, a ratificare o a aderire alla convenzione "HNS" nell'interesse della Comunità, alle condizioni enunciate nella presente decisione. (8) Gli Stati membri dovrebbero definire in tempi ragionevoli le rispettive procedure di ratifica o adesione alla convenzione "HNS" nell'interesse della Comunità. Essi dovrebbero scambiarsi informazioni sullo stato delle suddette procedure per prepararsi al deposito degli strumenti di ratifica o adesione alla convenzione. (9) Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione. (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Fatte salve le competenze della Comunità europea esistenti in materia, il Consiglio autorizza gli Stati membri, a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione "HNS", alle condizioni stabilite negli articoli seguenti. 2. Il testo della convenzione "HNS" è allegato alla presente decisione. 3. Nella presente decisione, per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri eccettuata la Danimarca. Articolo 2 Quando ratificano la convenzione "HNS" o vi aderiscono, gli Stati membri formulano la dichiarazione seguente: "Le decisioni riguardanti materie disciplinate dalla convenzione, se emesse da un giudice di ( ...)(4) sono riconosciute e eseguite in (...)(5) conformemente alla pertinente normativa comunitaria interna in materia(6)." Articolo 3 1. Gli Stati membri prendono le iniziative necessarie per depositare entro tempi ragionevoli e, se possibile, anteriormente al 30 giugno 2006, gli strumenti di ratifica o adesione alla convenzione presso il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale. 2. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione, anteriormente al 30 giugno 2004, circa la data prevista per l'espletamento delle rispettive procedure di ratifica o adesione. 3. Gli Stati membri cercano di scambiarsi informazioni sullo stato delle rispettive procedure di ratifica o adesione. Articolo 4 Quando ratificano la convenzione "HNS" o vi aderiscono, gli Stati membri comunicano per iscritto al segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale che la ratifica o l'adesione sono avvenute in conformità della presente decisione. Articolo 5 Gli Stati membri si adoperano quanto prima possibile affinché la convenzione "HNS" sia modificata per consentire alla Comunità di diventare parte contraente della medesima. Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 2002. Per il Consiglio Il Presidente P. S. Møller (1) GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 370. (2) Parere reso l'11 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. (4) Tutti gli Stati membri ai quali si applica la presente decisione, eccettuato lo Stato membro che formula la dichiarazione e la Danimarca. (5) Stato membro che formula la dichiarazione. (6) Attualmente, tali norme sono fissate nel regolamento (CE) n. 44/2001.