This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document JOL_2004_346_R_0028_01
2004/785/: 2004/785/EC:#Commission Decision of 26 October 2004 on the conclusion of an Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the United Mexican States concerning amendments to Annex II of the Agreement between the European Community and the United Mexican States on the mutual recognition and protection of designations for spirit drinks
2004/785/: 2004/785/CE:
Decisione della Commissione, del 26 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani che modifica l'allegato II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose
2004/785/: 2004/785/CE:
Decisione della Commissione, del 26 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani che modifica l'allegato II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose
GU L 346 del 23.11.2004, p. 28–31
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 212–216
(MT)
23.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/28 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2004
relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani che modifica l'allegato II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose
(2004/785/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Tenuto conto della richiesta del Messico avanzata nel corso dei colloqui ufficiali relativi agli adeguamenti dell’accordo di libero scambio in seguito all’allargamento dell’UE che si sono svolti dal 28 al 30 gennaio 2004 a Città del Messico, è necessario modificare l'allegato II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose al fine di proteggere le nuove denominazioni messicane delle bevande spiritose Charanda e Sotol a decorrere dal 29 ottobre 2004. |
(2) |
La Comunità e gli Stati Uniti messicani hanno pertanto negoziato, conformemente all'articolo 18 del suddetto accordo, un accordo in forma di scambio di lettere al fine di modificarne l'allegato II. È opportuno approvare tale scambio di lettere. |
(3) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani che modifica l'allegato II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose.
Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il commissario per l'Agricoltura è abilitato a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 15.
ALLEGATO
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani che modifica l'allegato II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose
Bruxelles, 29 ottobre 2004
Signor Ministro,
Mi pregio fare riferimento alla Sua richiesta avanzata nel corso dei colloqui ufficiali relativi agli adeguamenti dell’accordo di libero scambio in seguito all’allargamento dell’UE, che si sono svolti dal 28 al 30 gennaio 2004 a Città del Messico, a norma dell’articolo 18 dell’accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose, del 27 maggio 1997, in virtù del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni di tale accordo.
La Comunità ha esaminato la richiesta e accetta di modificare l’allegato II dell’accordo in conformità dell’allegato al presente scambio di lettere, a decorrere dal 29 ottobre 2004.
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo messicano sul contenuto della presente lettera.
Voglia gradire l'espressione della mia profonda stima.
In nome della Comunità europea
Franz FISCHLER
Città del Messico, 29 ottobre 2004
Signor Ministro,
Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera del 29 ottobre 2004, redatta come segue:
«Mi pregio fare riferimento alla Sua richiesta avanzata nel corso dei colloqui ufficiali relativi agli adeguamenti dell’accordo di libero scambio in seguito all’allargamento dell’UE, che si sono svolti dal 28 al 30 gennaio 2004 a Città del Messico, a norma dell’articolo 18 dell’accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose del 27 maggio 1997, in virtù del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni di tale accordo.
La Comunità ha esaminato la richiesta e accetta di modificare l’allegato II dell’accordo in conformità dell’allegato al presente scambio di lettere, a decorrere dal 29 ottobre 2004.
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo messicano sul contenuto della presente lettera.»
Mi pregio confermarLe l'accordo degli Stati Uniti messicani sul contenuto della Sua lettera.
Voglia gradire l'espressione della mia profonda stima.
In nome degli Stati Uniti messicani
Luis Ernesto DERBEZ
ALLEGATO
L’allegato II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose è modificato come segue:
«ALLEGATO II
dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose
Bevande spiritose di Agave:
|
Tequila: protetta, elaborata e classificata conformemente alla legislazione e alla regolamentazione degli Stati Uniti messicani. |
|
Mezcal: protetta, elaborata e classificata conformemente alla legislazione e alla regolamentazione degli Stati Uniti messicani. |
Bevanda spiritosa di Sotol (Dasylirion):
|
Sotol: protetta, elaborata e classificata conformemente alla legislazione e alla regolamentazione degli Stati Uniti messicani. |
Bevanda spiritosa di zucchero di canna:
|
Charanda: protetta, elaborata e classificata conformemente alla legislazione e alla regolamentazione degli Stati Uniti messicani». |