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Document L:2014:182:FULL

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 182, 21 giugno 2014


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ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 182

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
21 giugno 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 376/2014/UE del Consiglio, del 12 giugno 2014, che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre

1

 

*

Decisione n. 377/2014/UE del Consiglio, del 12 giugno 2014, relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle isole Canarie

4

 

*

Decisione n. 378/2014/UE del Consiglio, del 12 giugno 2014, recante modifica della decisione 2004/162/CE, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d'oltremare, quanto alla sua durata di applicazione

9

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 681/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza rafossanide ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 682/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza closantel ( 1 )

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 683/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza clorsulon ( 1 )

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 684/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, relativo all'autorizzazione della cantaxantina come additivo per mangimi per galline da riproduzione (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd) ( 1 )

20

 

*

Regolamento (UE) n. 685/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole nei complementi alimentari solidi ( 1 )

23

 

*

Regolamento (UE) n. 686/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica i regolamenti (CE) n. 983/2009 e (UE) n. 384/2010 per quanto riguarda le condizioni d'uso di determinate indicazioni sulla salute in relazione all'effetto di riduzione del colesterolo LDL nel sangue esercitato dagli steroli vegetali e dagli stanoli vegetali ( 1 )

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l'armonizzazione e la semplificazione delle misure di sicurezza dell'aviazione, l'equivalenza delle norme di sicurezza e misure di sicurezza delle merci e della posta ( 1 )

31

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 688/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

47

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/79/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, per quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP ( 1 )

49

 

*

Direttiva 2014/80/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento ( 1 )

52

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Regolamento interno del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea

56

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/379/UE

 

*

Decisione n. 1/2014 del comitato istituito in base all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, del 1o aprile 2014, concernente la modifica del capitolo 6 sugli apparecchi a pressione e del capitolo 16 sui prodotti da costruzione nonché l'aggiornamento dei riferimenti giuridici elencati nell'allegato 1

61

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

21.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/1


DECISIONE N. 376/2014/UE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2014

che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/831/CE del Consiglio (1), adottata sulla base dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE (ora articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea — TFUE), autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre; tale aliquota può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcol fissata dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio (2), ma non può essere inferiore di oltre il 75 % all'aliquota dell'accisa nazionale standard sull'alcol.

(2)

Il 30 luglio 2013 le autorità portoghesi hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di decisione del Consiglio che prorogasse la decisione 2009/831/CE fino al 31 dicembre 2020 alle stesse condizioni. La richiesta è stata modificata il 19 novembre 2013, in quanto il Portogallo ha chiesto una proroga di sei mesi della decisione 2009/831/CE, ossia fino al 30 giugno 2014, per rientrare negli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale attualmente vigenti cui seguirà una nuova proroga per il periodo dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2020.

(3)

La concessione della nuova autorizzazione richiesta è giustificata dalla necessità di non compromettere lo sviluppo di queste regioni ultraperiferiche. Tenendo conto delle difficoltà per esportare da tali regioni, i mercati regionali sono i soli sbocchi possibili per vendere tali prodotti.

(4)

Nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera le materie prime di origine agricola sono più costose che in condizioni di produzione normali, a causa delle superfici modeste, della natura discontinua e della scarsa automazione delle aziende agricole. Nel caso di Madera, inoltre, la produzione proveniente dalla trasformazione della canna da zucchero è inferiore a quella di altre regioni ultraperiferiche, a causa della topografia, del clima, del suolo e della produzione artigianale. Il trasporto sulle isole di alcune materie prime e dei materiali da imballaggio non prodotti localmente comporta costi supplementari rispetto al trasporto del solo prodotto finito. Nel caso delle Azzorre, l'insularità è doppiamente grave, poiché le isole sono sparse su una vasta superficie. Il trasporto e l'installazione di attrezzature in tali regioni lontane ed insulari accresce ulteriormente i costi aggiuntivi. Lo stesso vale in caso di taluni viaggi e spedizioni necessari verso il continente. Si aggiungono anche i costi supplementari dovuti all'immagazzinaggio dei prodotti finiti, poiché il consumo locale non assorbe la produzione nel momento in cui si concretizza, bensì si protrae per tutto l'anno. Le dimensioni modeste del mercato regionale aumentano i costi unitari in vari modi, in particolare a causa del rapporto sfavorevole tra costi fissi e produzione, sia per quanto riguarda le attrezzature, che per quanto riguarda le spese necessarie a rispettare le norme in materia di ambiente. Inoltre, i produttori di rum di Madera devono trattare i rifiuti della trasformazione della canna da zucchero, mentre i produttori di altre regioni possono riciclare tali prodotti. Infine, i produttori in questione assumono anche i costi supplementari generalmente sostenuti dalle economie locali, in particolare i costi più elevati di manodopera e di energia.

(5)

I calcoli dettagliati forniti nelle relazioni di cui all'articolo 4 della decisione 2009/831/CE confermano che la riduzione del 75 % dell'aliquota dell'accisa non compensa integralmente lo svantaggio competitivo che subiscono le bevande alcoliche distillate prodotte a Madera e nelle Azzorre come conseguenza dei costi di produzione e di commercializzazione più elevati. È quindi opportuno continuare ad autorizzare la riduzione dell'aliquota d'accisa al livello richiesto.

(6)

Un attento esame della situazione indica che è necessario accogliere la richiesta del Portogallo al fine di salvaguardare il settore delle bevande alcoliche nelle regioni ultraperiferiche di cui trattasi.

(7)

Poiché l'agevolazione fiscale non eccede l'importo necessario a compensare i costi supplementari e poiché i volumi in questione rimangono modesti e detta agevolazione si limita al consumo nelle regioni interessate, la misura non compromette l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

(8)

È opportuno chiedere la presentazione di una relazione intermedia, affinché la Commissione possa valutare se le condizioni che giustificano la concessione di tale deroga continuano ad essere soddisfatte.

(9)

La presente decisione non osta all'eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 110 TFUE, il Portogallo è autorizzato ad applicare, nella regione autonoma di Madera, al rum e ai liquori ivi prodotti e consumati nonché, nella regione autonoma delle Azzorre, ai liquori e alle acquaviti ivi prodotti e consumati, un'aliquota d'accisa inferiore all'aliquota piena applicabile all'alcol stabilita all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 è limitata:

1.

a Madera:

a)

al rum definito nella categoria 1 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che porta l'indicazione geografica «Rum da Madera» di cui alla categoria 1 dell'allegato III del citato regolamento;

b)

ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 32 e 33 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o piante locali;

2.

nelle Azzorre:

a)

ai liquori e «creme di» definiti, rispettivamente, nelle categorie 32 e 33 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prodotti da frutta o materie prime locali;

b)

alle acquaviti di vino o di vinaccia aventi le caratteristiche e le qualità definite alle categorie 4 e 6 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008.

Articolo 3

L'aliquota d'accisa ridotta applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1 può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcol fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 75 % all'aliquota dell'accisa nazionale standard sull'alcol.

Articolo 4

Al pù tardi entro il 30 settembre 2017 il Portogallo invia alla Commissione una relazione onde consentirle di valutare se permangono le ragioni che hanno giustificato la concessione dell'aliquota d'accisa ridotta.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 6

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

Y. MANIATIS


(1)  Decisione 2009/831/CE del Consiglio, del 10 novembre 2009, che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (GU L 297 del 13.11.2009, pag. 9).

(2)  Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

(3)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).


21.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/4


DECISIONE N. 377/2014/UE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2014

relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle isole Canarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Consiglio, tenendo conto della situazione socioeconomica e strutturale delle regioni ultraperiferiche, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, adotta misure specifiche intese, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni.

(2)

È pertanto opportuno adottare misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione del TFUE a quelle regioni. Tali misure devono tenere conto delle speciali caratteristiche e dei vincoli di tali regioni, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, comprendente anche il mercato interno e le politiche comuni.

(3)

Lo svantaggio più significativo constatato nelle isole Canarie è costituito dalla forte dipendenza della loro economia dal settore dei servizi, in particolare dal turismo, unitamente al modesto contributo dell'industria al PIL delle isole.

(4)

In secondo luogo l'insularità propria di un arcipelago ostacola la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi. La dipendenza da taluni modi di trasporto, il trasporto aereo e quello marittimo, è aggravata poiché si tratta di modi di trasporto non ancora completamente liberalizzati. Inoltre, i costi di produzione sono più elevati, dato che tali modi di trasporto sono meno efficienti e più onerosi del trasporto stradale o ferroviario.

(5)

Come ulteriore conseguenza di tale isolamento, la dipendenza in termini di materie prime ed energia, l'obbligo di costituire scorte e le difficoltà a procurarsi attrezzature comportano costi di produzione più elevati.

(6)

Le dimensioni ridotte del mercato e il basso livello delle esportazioni, la frammentazione geografica dell'arcipelago e l'obbligo di mantenere linee di produzione diversificate ma di volume modesto per soddisfare il fabbisogno di un mercato ridotto, limitano le possibilità di realizzare economie di scala.

(7)

L'acquisto di servizi specializzati e di manutenzione, nonché la formazione di dirigenti e tecnici delle imprese o le possibilità di subappalto risultano spesso più limitati o più onerosi, così come la promozione delle attività delle imprese fuori del mercato delle isole Canarie. Inoltre, i metodi di distribuzione limitati comportano un eccesso di scorte.

(8)

Per quanto riguarda l'ambiente, lo smaltimento dei rifiuti industriali e il trattamento dei rifiuti tossici danno luogo a maggiori costi ambientali. Tali costi sono più elevati in quanto non esistono impianti di riciclaggio, tranne che per taluni prodotti, i rifiuti vanno trasportati sul continente e i rifiuti tossici devono essere trattati fuori dalle isole Canarie.

(9)

Sulla base di quanto precede e della comunicazione del 4 marzo 2013 delle autorità spagnole alla Commissione, è opportuno rinnovare l'autorizzazione relativa all'applicazione di un'imposta a un elenco di prodotti di fabbricazione locale per i quali si possono ottenere esenzioni.

(10)

La decisione 2002/546/CE del Consiglio (1), adottata in base all'articolo 299 del trattato CE, ha inizialmente autorizzato la Spagna ad applicare, fino al 31 dicembre 2011, esenzioni dall'imposta denominata Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM) o riduzioni della stessa a taluni prodotti di fabbricazione locale delle isole Canarie. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti ai quali possono essere applicate le esenzioni o riduzioni d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 5, 15 o 25 punti percentuali.

(11)

La decisione n. 895/2011/UE del Consiglio (2) ha modificato la decisione 2002/546/CE, prorogandone il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2013.

(12)

La decisione n. 1413/2013/UE del Consiglio (3) ha ulteriormente modificato la decisione 2002/546/CE, prorogandone il periodo di applicazione fino al 30 giugno 2014.

(13)

L'imposta AIEM è intesa a conseguire gli obiettivi dello sviluppo autonomo dei settori di produzione industriale delle isole Canarie e della diversificazione dell'economia di queste isole.

(14)

Ai prodotti industriali in questione si possono applicare esenzioni massime che variano dal 5 % al 15 % in funzione dei settori e dei prodotti.

(15)

L'esenzione massima applicabile ai prodotti finiti del tabacco è tuttavia più elevata, poiché il settore del tabacco rappresenta un caso eccezionale. L'industria del tabacco, che ha avuto in passato un notevole sviluppo nelle isole Canarie, attraversa da alcuni anni una fase di profonda crisi. I tradizionali svantaggi sopra descritti, dovuti all'insularità, sono all'origine del calo della produzione locale di tabacco nelle isole Canarie. Vi sono motivi per mantenere un'esenzione sostanziale per il tabacco. Tale esenzione dall'imposizione è direttamente collegata all'obiettivo di mantenere un'attività produttiva nelle isole Canarie.

(16)

Le finalità dell'imposta e i requisiti per l'assegnazione del gettito dell'AIEM rispecchiano a livello nazionale gli obiettivi di sostegno allo sviluppo socioeconomico delle isole Canarie. L'integrazione del gettito di tale imposta nelle risorse del regime economico e fiscale delle isole Canarie e la sua assegnazione a una strategia di sviluppo socioeconomico della regione che comporti la promozione delle attività locali costituisce un obbligo giuridico.

(17)

Le esenzioni dall'imposta AIEM o le riduzioni della stessa dovrebbero applicarsi per 6 anni e mezzo. Sarà tuttavia necessario valutare i risultati di tali esenzioni o riduzioni. Le autorità spagnole dovrebbero pertanto presentare alla Commissione, al più tardi entro il 30 settembre 2017, una relazione sull'applicazione delle esenzioni dall'imposta AIEM o delle riduzioni della stessa, per verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche. Su tale base, verranno eventualmente riesaminati l'ambito di applicazione e le esenzioni autorizzate in virtù delle norme dell'Unione.

(18)

Il vantaggio fiscale consentito dall'AIEM deve rimanere proporzionato al fine di non compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, nonché salvaguardare una concorrenza senza distorsioni sul mercato interno e le politiche di aiuti di Stato.

(19)

La presente decisione non osta all'eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   In deroga agli articoli 28, 30 e 110 TFUE, le autorità spagnole sono autorizzate a stabilire, per i prodotti di cui all'allegato fabbricati localmente nelle isole Canarie, esenzioni totali dall'imposta denominata «Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias» (AIEM) o riduzioni della stessa fino al 31 dicembre 2020. Tali esenzioni o riduzioni devono rientrare nella strategia di sviluppo economico e sociale delle isole Canarie e contribuire alla promozione delle attività locali.

2.   L'applicazione delle esenzioni totali o delle riduzioni di cui al paragrafo 1 non comporta differenze superiori al:

a)

5 % per i prodotti di cui all'allegato, parte A;

b)

10 % per i prodotti di cui all'allegato, parte B;

c)

15 % per i prodotti di cui all'allegato, parte C;

d)

25 % per i prodotti di cui all'allegato, parte D. Le autorità spagnole possono tuttavia fissare, per le sigarette, un'imposta minima non superiore a 18 EUR per 1 000 sigarette applicabile soltanto se l'imposta AIEM risultante dall'applicazione delle aliquote impositive generali è inferiore a tale importo.

Articolo 2

Le autorità spagnole presentano alla Commissione, al più tardi entro il 30 settembre 2017, una relazione sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 1, per verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche.

Su tale base la Commissione presenta al Consiglio una relazione contenente un'analisi economica e sociale completa e, all'occorrenza, una proposta volta a modificare le disposizioni della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

Y. MANIATIS


(1)  Decisione 2002/546/CE del Consiglio, del 20 giugno 2002, relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle isole Canarie (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 22).

(2)  Decisione n. 895/2011/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 17).

(3)  Decisione n. 1413/2013/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 13).


ALLEGATO

A.   Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune

Prodotti dell'agricoltura e della pesca:

0207 11/0207 13

Minerali:

2516900000/6801/6802

Materiali da costruzione:

3816/3824400000/3824 50/3824904500/3824907000/3824909799/6809

Sostanze chimiche:

2804300000/2804400000/3105209000/3208/3209/3210/3212900000/3213/3214/3304990000/3925908000/3401/3402/3406/3814 00 90/3923900000/4012 11 00/4012 12 00/4012 13/4012 19

Industrie metallurgiche:

7604/7608

Industria alimentare:

 

0210121100/0210121900/0210194000/0210 19 81/0305 41 00/0305430090/

 

0901220000/1101/1102/1601/1602/1704903000/1704905100/1704905500/

 

1704907500/1704907100/1806/1901200000/1901909100/1901 90 99/

 

1904 10 10/1905/2005 20 20/2006003100/2008119600/2008119800/2008 19 92/

 

2008 19 93/2008 19 95/2008 19 99/2309

Bevande:

2009 11/2009 12 00/2009 19/2009 41/2009 49/2009 50/2009 61/2009 71/2009 79/2009 89/2009 90/2201/2202/2204

Tessili e cuoio:

6112 31/6112 41

Carta:

4818909000/4823908590

Arti grafiche ed editoria:

4910

B.   Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune

Prodotti dell'agricoltura e della pesca:

0203 11/0203 12/0203 19/0701 90/0703

Materiali da costruzione:

2523290000/

Industria alimentare:

0210111100/0210113100/1905/2105

Carta:

4808/4819/4823904000

C.   Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune

Prodotti dell'agricoltura e della pesca:

0407210000/0407291000/0407901000

Materiali da costruzione:

2523 90/7010

Sostanze chimiche:

3809 91 00/3917 21/3917 23/3917 32 00/3917 33 00/3917 39 00/3917 40 00/3923 10 00/3923 21 00/3923 30 10/3924 10 00

Industrie metallurgiche:

7309 00/7610100000/9403208090

Industria alimentare:

0403/0901 21/1902/2103200000/2103 30/2103 90 90/2106 90 98/

Bevande:

2203/2208 40

Tessili e cuoio:

6302

Carta:

4818 10/4818 20/4818 30/4821

Arti grafiche ed editoria:

4909/4911

D.   Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune

Tabacco:

2402


21.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/9


DECISIONE N. 378/2014/UE DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2014

recante modifica della decisione 2004/162/CE, relativa al regime dei «dazi di mare» nei dipartimenti francesi d'oltremare, quanto alla sua durata di applicazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/162/CE del Consiglio (1) autorizza la Francia a prevedere esenzioni totali o parziali dell'imposta «dazi di mare» per i prodotti fabbricati localmente nei dipartimenti francesi d'oltremare che figurano in allegato alla decisione stessa. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti locali e gli altri prodotti non può essere superiore a 10, 20 o 30 punti percentuali. Tali esenzioni totali o parziali costituiscono misure specifiche intese a compensare i vincoli specifici di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) a cui sono soggette le regioni ultraperiferiche e il cui effetto è quello di aumentare il costo di produzione per le imprese locali e di rendere i loro prodotti difficilmente competitivi con gli stessi prodotti importati dalla Francia metropolitana e da altri Stati membri o da Stati non membri. Le esenzioni totali o parziali dell'imposta applicabile ai prodotti locali permettono di sostenere la creazione, il mantenimento o lo sviluppo della produzione locale. In virtù della decisione 2004/162/CE, le autorità francesi sono autorizzate,fino al 1o luglio 2014, ad applicare tali esenzioni totali o parziali.

(2)

La Francia ritiene che gli svantaggi di cui soffrono le regioni ultraperiferiche francesi perdurino ed ha chiesto alla Commissione di mantenere un sistema impositivo differenziato, simile a quello esistente attualmente, oltre il 1o luglio 2014, fino al 31 dicembre 2020.

(3)

L'esame degli elenchi dei prodotti per i quali la Francia desidera applicare un'imposizione differenziata costituisce un lungo processo in cui occorre verificare, per ogni singolo prodotto, le ragioni che giustificano un'imposizione differenziata e la sua proporzionalità, al fine di garantire che una simile imposizione differenziata non nuoccia all'integrità e alla coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

(4)

Tale analisi non ha potuto essere portata a termine finora, a causa del gran numero dei prodotti interessati e della quantità di informazioni da raccogliere, relativamente soprattutto alla quantificazione dei sovracosti di produzione che nuocciono ai prodotti locali e alla struttura dei mercati di produzione interessati.

(5)

L'assenza di adozione di qualsiasi proposta anteriormente al 1o luglio 2014 potrebbe creare una lacuna legislativa, in quanto renderebbe impossibile l'applicazione di qualsiasi imposizione differenziata nelle regioni ultraperiferiche francesi successivamente al 1o luglio 2014.

(6)

È necessario un termine supplementare di sei mesi per portare a termine l'analisi dei prodotti per i quali la Francia chiede l'applicazione di un'imposizione differenziata e per dare alla Commissione il tempo di presentare una proposta equilibrata, nel rispetto dei diversi interessi in gioco.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/162/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2004/162/CE, la data del «1o luglio 2014» è sostituita da quella del «31 dicembre 2014».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

Y. MANIATIS


(1)  Decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativa al regime dei «dazi di mare» nei dipartimenti francesi d'oltremare e che proroga la decisione 89/688/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 64).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.6.2014   

IT

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L 182/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 681/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «rafossanide»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Il limite massimo di residui (nel seguito «LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).

(3)

Attualmente il rafossanide figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per bovini e ovini in rapporto a muscolo, grasso, fegato e rene, escludendo gli animali che producono latte destinato al consumo umano.

(4)

L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una richiesta di parere sull'estrapolazione della voce esistente per il rafossanide al latte vaccino.

(5)

Il Comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di istituire LMR provvisori per il rafossanide in rapporto al latte vaccino e ovino e di sopprimere il divieto di utilizzare tale sostanza in animali che producono latte destinato al consumo umano.

(6)

Risulta pertanto necessario modificare la voce esistente per il rafossanide nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di includere l'LMR provvisorio raccomandato per il latte vaccino e ovino e di sopprimere il divieto di utilizzare la sostanza in questione in animali che producono latte destinato al consumo umano.

(7)

È opportuno che l'LMR provvisorio che figura in tale tabella per il rafossanide scada il 31 dicembre 2015.

(8)

Occorre prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi ai nuovi LMR.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza «rafossanide» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)

Classificazione terapeutica

«Rafossanide

Rafossanide

Bovini

30 μg/kg

Muscolo

NESSUNA

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti»

30 μg/kg

Grasso

10 μg/kg

Fegato

40 μg/kg

Rene

Ovini

100 μg/kg

Muscolo

250 μg/kg

Grasso

150 μg/kg

Fegato

150 μg/kg

Rene

Bovini, ovini

10 μg/kg

Latte

L'LMR provvisorio scade il 31o dicembre 2015


21.6.2014   

IT

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L 182/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 682/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «closantel»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

nell'UE il limite massimo di residui (nel seguito «LMR») di sostanze farmacologicamente attive consentito in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la relativa classificazione in base agli LMR consentiti in alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).

(3)

La sostanza closantel figura attualmente nella tabella 1 presente nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 quale sostanza consentita nei muscoli, nei grassi, nel fegato, nei reni e nel latte di bovini e ovini. I limiti massimi provvisori fissati per i residui di tale sostanza consentiti nel latte vaccino e in quello ovino non sono più in vigore dal 1o gennaio 2014.

(4)

In seguito alla presentazione e alla valutazione di ulteriori dati il comitato per i medicinali veterinari ha suggerito che gli LMR provvisori di closantel consentiti nel latte vaccino siano convertiti in definitivi.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la voce relativa alla sostanza closantel di cui alla tabella 1 presente nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

(6)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza closantel è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)

Classificazione terapeutica

«Closantel

Closantel

Bovini

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

45 μg/kg

Muscolo

Grasso

Fegato

Rene

Latte

NESSUNA

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti»

Ovini

1 500 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

5 000 μg/kg

45 μg/kg

Muscolo

Grasso

Fegato

Rene

Latte


21.6.2014   

IT

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L 182/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 683/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «clorsulon»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

nell'UE il limite massimo di residui (LMR) di sostanze farmacologicamente attive impiegate in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la relativa classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).

(3)

La sostanza clorsulon figura attualmente nella tabella 1 presente nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 quale sostanza consentita nei muscoli, nel fegato, nei reni e nel latte di bovini. I limiti massimi provvisori fissati per i residui di tale sostanza consentiti nel latte bovino non sono più in vigore dal 1o gennaio 2014.

(4)

In seguito alla presentazione e alla valutazione di ulteriori dati il Comitato per i medicinali veterinari ha suggerito che gli LMR provvisori di clorsulon consentiti nel latte vaccino siano resi definitivi.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la voce relativa alla sostanza clorsulon nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

(6)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come previsto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza clorsulon è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Clorsulone

Clorsulone

Bovini

35 μg/kg

Muscolo

NESSUNA

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti»

100 μg/kg

Fegato

200 μg/kg

Rene

16 μg/kg

Latte


21.6.2014   

IT

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L 182/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 684/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2014

relativo all'autorizzazione della cantaxantina come additivo per mangimi per galline da riproduzione (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della cantaxantina. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda concerne l'autorizzazione di un preparato di cantaxantina come additivo per mangimi destinati a galline da riproduzione, da classificare nella categoria degli «additivi zootecnici».

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso, nel suo parere del 12 dicembre 2012 (2), che nelle condizioni di impiego proposte la cantaxantina non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l'ambiente, e che potrebbe avere un'azione stabilizzante sulla funzione riproduttiva delle galline da riproduzione. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di cantaxantina dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettare. Pertanto è opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2013; 11(1):3047.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Limiti massimi per i residui negli alimenti di origine animale interessati

mg di principio attivo/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (stabilizzazione della funzione riproduttiva).

4d161 g

DSM Nutritional Products Ltd. rappresentato da DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.

Cantaxantina

Composizione dell'additivo

Preparato contenente un minimo di:

 

10 % di cantaxantina;

 

≤ 2,2 % di etossichina;

 

diclorometano: ≤ 10 mg/kg di additivo.

Caratterizzazione della sostanza attiva

cantaxantina

C40H52O2

Numero CAS: 514-78-3

Tenore: minimo 96 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione della cantaxantina nell'additivo per mangimi: spettrofotometria (426 nm)

Per la determinazione della cantaxantina nelle premiscele e nei mangimi: Cromatografia liquida ad alta prestazione in fase normale associata a rilevazione VIS (NP-HPLC-VIS, 466 nm)

Galline da riproduzione

6

6

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità nel trattamento a caldo.

2.

La miscela delle varie fonti di cantaxantina non deve superare i 6 mg di cantaxantina per kg di mangime completo.

3.

La miscela di questo preparato con cantaxantina e altri carotenoidi è ammessa a condizione che non superi la concentrazione di 80 mg/kg nel mangime completo

4.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza.

10 luglio 2024

15 mg di cantaxantina/kg di fegato (tessuto umido) e 2,5 mg di cantaxantina/kg di pelle/grasso (tessuto umido)


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli additivi per mangimi: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives


21.6.2014   

IT

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L 182/23


REGOLAMENTO (UE) N. 685/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole nei complementi alimentari solidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

Gli elenchi possono essere aggiornati seguendo la procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

Il 13 settembre 2011 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'uso del copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (copolimero a innesto di PVA-PEG) nei rivestimenti sottili idrosolubili per complementi alimentari. La domanda era stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza del copolimero a innesto di PVA-PEG usato come additivo alimentare, concludendo che il suo uso come rivestimento filmogeno nei complementi alimentari non presenta problemi di sicurezza. (4)

(6)

Il copolimero a innesto di PVA-PEG è destinato all'uso nei rivestimenti filmogeni idrosolubili per complementi alimentari. La sua funzione consiste nel proteggere da gusti o odori sgradevoli, migliorare l'aspetto, rendere le compresse più facili da inghiottire, conferire un aspetto particolare e proteggere i principi attivi sensibili. Una caratteristica specifica della sostanza è la sua estrema flessibilità, la sua bassa viscosità e la sua capacità di dissolversi rapidamente nei mezzi acquosi acidi, neutri e alcalini. È pertanto opportuno autorizzare l'uso del copolimero a innesto di PVA-PEG come agente di rivestimento per complementi alimentari e attribuire a tale additivo il numero E 1209

(7)

Le specifiche del copolimero a innesto di PVA-PEG devono essere inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012 quando l'additivo è iscritto per la prima volta nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(8):3303.


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

nella parte B, al punto 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce E 1208, corrispondente al copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato, è inserita la seguente nuova voce:

«E 1209

Copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole»

2)

nella parte E, nella categoria alimentare 17.1, «Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare», dopo la voce E 1208, corrispondente al copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato, è inserita la seguente nuova voce:

 

«E 1209

Copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole

100 000»

 

 


ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce E 1208, corrispondente al copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato, è inserita la seguente nuova voce:

«E 1209 COPOLIMERO A INNESTO DI ALCOLE POLIVINILICO-POLIETILENGLICOLE

Sinonimi

Macrogol copolimero a innesto di poli(vinil alcool); poli(etan-1,2-diolo-innesto-etanolo); polimero a innesto di etenolo-ossirano; polimero a innesto di ossirano-etanolo; copolimero a innesto di ossido di etilene-alcole vinilico.

Definizione

Il copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole è un copolimero sintetico costituito approssimativamente dal 75 % di unità PVA e dal 25 % di unità PEG.

Numero CAS

96734-39-3

Denominazione chimica

Copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole

Formula chimica

 

Peso molecolare medio

da 40 000 e 50 000 g/mol

Descrizione

Polvere di colore bianco-giallastra

Identificazione

 

Solubilità

Facilmente solubile in acqua, acidi diluiti e soluzioni diluite di idrossidi alcalini; praticamente insolubile in etanolo, acido acetico, acetone e cloroformio.

Spettro IR

Conforme

valore del pH

5,0-8,0

Purezza

 

Indice di esterificazione

da 10 a 75 mg/g KOH

Viscosità dinamica

da 50 a 250 mPa s

Perdita all'essiccazione

Pari o inferiore al 5 %

Ceneri solfatate

Pari o inferiore al 2 %

Acetato di vinile

Pari o inferiore a 20 mg/kg

Acido acetico/totale acetato

Pari o inferiore all'1,5 %

Etilenglicole

Pari o inferiore a 50 mg/kg

Dietilenglicole

Pari o inferiore a 50 mg/kg

1,4-Diossano

Pari o inferiore a 10 mg/kg

Ossido di etilene

Pari o inferiore a 0,2 mg/kg

Arsenico

Pari o inferiore a 3 mg/kg

Piombo

Pari o inferiore a 1 mg/kg

Mercurio

Pari o inferiore a 1 mg/kg

Cadmio

Pari o inferiore a 1 mg/kg»


21.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/27


REGOLAMENTO (UE) N. 686/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2014

che modifica i regolamenti (CE) n. 983/2009 e (UE) n. 384/2010 per quanto riguarda le condizioni d'uso di determinate indicazioni sulla salute in relazione all'effetto di riduzione del colesterolo LDL nel sangue esercitato dagli steroli vegetali e dagli stanoli vegetali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute vanno presentate all'autorità nazionale competente dello Stato membro pertinente. Tale autorità nazionale competente trasmette le domande all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito denominata «l'Autorità». L'Autorità formula un parere in merito all'indicazione sulla salute e lo inoltra alla Commissione, cui spetta decidere in materia di autorizzazione dell'indicazione sulla salute tenendo conto del parere reso dall'Autorità.

(2)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006 il parere dell'Autorità favorevole all'autorizzazione dell'indicazione sulla salute può comprendere specifiche condizioni d'uso dell'indicazione.

(3)

L'autorizzazione delle indicazioni sulla salute può essere modificata in base ad una richiesta presentata dal richiedente o dall'utilizzatore a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 o in base ad un parere dell'Autorità, emesso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o della Commissione secondo quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(4)

A seguito di un parere dell'Autorità, emesso su richiesta della Commissione e su richiesta analoga proveniente dalla Francia, in merito alla possibilità di menzionare un effetto quantitativo nelle indicazioni sulla salute relative all'effetto degli steroli vegetali/esteri di stanoli vegetali di riduzione del colesterolo LDL nel sangue (domande EFSA-Q-2009-00530 e Q-2009-00718) (2), la Commissione mediante il regolamento (UE) n. 376/2010 (3) ha modificato le condizioni d'uso di due indicazioni sulla salute concernenti l'effetto degli steroli vegetali e degli esteri di stanoli vegetali sul colesterolo nel sangue, di cui al regolamento della Commissione (CE) n. 983/2009 (4), con la menzione di un effetto quantitativo. Sulla scorta dello stesso parere dell'Autorità la Commissione ha inoltre autorizzato mediante il regolamento (UE) n. 384/2010 (5) un'indicazione sulla salute relativa all'effetto di riduzione del colesterolo LDL nel sangue esercitato dagli steroli vegetali/esteri di stanoli vegetali, definendo le condizioni d'uso relative all'indicazione dell'effetto quantitativo.

(5)

In seguito a una domanda della Raisio Nutrition Ltd. presentata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito all'indicazione sulla salute relativa agli effetti degli stanoli vegetali sotto forma di esteri di stanoli vegetali sulla riduzione del colesterolo LDL nel sangue (domanda EFSA-Q-2011-00851) (6). L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «È stato dimostrato che l'assunzione giornaliera di 3 g di stanoli vegetali sotto forma di esteri riduce del 12 % il colesterolo nel sangue. L'ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche». Veniva inoltre richiesto che il tempo necessario ad ottenere l'effetto potesse essere indicato in 1-2 settimane e che l'autorizzazione permettesse di apporre le indicazioni su un'ampia gamma di prodotti alimentari, tra cui margarine spalmabili, prodotti lattiero-caseari, formaggi, pane di segale, fiocchi d'avena, prodotti a base di latte di soia fermentato (prodotti tipo yogurt da bere e da cucchiaio) e bevande tipo latte a base di avena.

(6)

Sulla scorta dei dati presentati l'Autorità ha concluso nel proprio parere, ricevuto dalla Commissione e dagli Stati membri il 16 maggio 2012, che gli esteri di stanoli vegetali, assunti nella dose giornaliera di 3 g (in una fascia da 2,7 a 3,3 g), riducono il colesterolo LDL nel sangue dell'11,4 % (intervallo di confidenza del 95 %: da 9,8 a 13,0), e che il tempo necessario ad ottenere l'effetto massimo degli esteri di stanoli vegetali sulla riduzione del colesterolo LDL va da due a tre settimane. L'Autorità ha concluso inoltre che, mentre è stato costantemente dimostrato che gli esteri di stanoli vegetali aggiunti ad alimenti quali la margarina spalmabile, la maionese, i condimenti per insalate e ai prodotti lattiero-caseari quali il latte, gli yogurt (anche magri) e i formaggi sono in grado di ridurre il colesterolo LDL nel sangue, l'effetto di riduzione del colesterolo degli stanoli vegetali aggiunti ad altri tipi di alimenti non è stata sempre dimostrata.

(7)

Unilever PLC e Unilever NV hanno presentato una richiesta a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1924/2006 per modificare le condizioni d'uso delle indicazioni sulla salute relative all'effetto degli steroli vegetali e degli stanoli vegetali sulla riduzione del colesterolo LDL nel sangue (domanda EFSA-Q-2011-01241) (7). La modifica riguarda l'entità dell'effetto di riduzione del colesterolo LDL nel sangue (da 7 a 12 %) con una dose giornaliera di steroli vegetali e stanoli vegetali compresa tra 1,5 e 3 g. Si richiedeva altresì che il tempo necessario ad ottenere l'effetto potesse essere indicato in 1-2 settimane.

(8)

Sulla scorta dei dati presentati l'Autorità ha concluso nel proprio parere, ricevuto dalla Commissione e dagli Stati membri il 16 maggio 2012, che gli steroli vegetali e gli esteri di stanoli vegetali assunti nella dose giornaliera di 3 g (in una fascia da 2,6 a 3,4 g) riducono il colesterolo LDL nel sangue dell'11,3 % (intervallo di confidenza del 95 %: da 10,0 a 12,5 %) e che il tempo necessario ad ottenere l'effetto massimo degli steroli e degli stanoli vegetali sul colesterolo LDL va da due a tre settimane. Nel proprio parere, l'Autorità ha altresì osservato che gli steroli vegetali e gli stanoli vegetali assunti nella dose giornaliera compresa tra 1,5 e 3 g hanno un'efficacia simile nel ridurre il colesterolo LDL nel sangue.

(9)

Le condizioni d'uso delle indicazioni sulla salute autorizzate relative a steroli vegetali, esteri di fitostanolo e steroli vegetali/esteri di stanoli vegetali disposte dai regolamenti (CE) n. 983/2009 e (UE) n. 384/2010 permettono di indicare l'entità dell'effetto di riduzione del colesterolo di tali sostanze per i prodotti alimentari appartenenti a determinate categorie. Nel rispetto di tali condizioni, quando si fa riferimento all'entità dell'effetto, si deve indicare al consumatore che gli steroli vegetali e/o gli esteri di stanoli vegetali, assunti a dosi giornaliere comprese tra 1,5 e 2,4 g, riducono il colesterolo LDL nel sangue in una misura compresa tra il 7 % e il 10 % in un periodo che va da due a tre settimane. Poiché nuove prove hanno dimostrato che si ottiene un effetto aggiuntivo con assunzioni maggiori di tali sostanze, fino al limite di 3 g/giornalieri, è opportuno modificare le condizioni d'uso per quanto riguarda l'informazione al consumatore sull'entità dell'effetto e sull'assunzione giornaliera necessaria, tenendo conto dei pareri scientifici dell'Autorità.

(10)

Al fine di evitare che le diciture autorizzate dai regolamenti (CE) n. 983/2009 e (UE) n. 384/2010 confondano o inducano in errore il consumatore, vanno esposte in maniera coerente le condizioni d'uso relative alle informazioni al consumatore concernenti l'entità dell'effetto di riduzione del colesterolo. Poiché gli steroli vegetali e gli stanoli vegetali assunti nella dose giornaliera compresa tra 1,5 e 3 g hanno efficacia simile, è opportuno indicare la stessa entità dell'effetto per gli steroli vegetali, gli esteri di fitostanolo e gli steroli vegetali/esteri di stanoli vegetali. Il regolamento (CE) n. 608/2004 (8) della Commissione stabilisce che è opportuno evitare l'assunzione di più di 3 g di steroli vegetali e stanoli vegetali. Risulta quindi opportuno indicare nelle condizioni d'uso fasce di assunzione entro il limite di 3 g.

(11)

Occorre pertanto modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 983/2009 e (UE) n. 384/2010.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono state definite tenendo conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini pervenute alla Commissione in conformità all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 983/2009

L'allegato I del regolamento (CE) n. 983/2009 è così modificato:

1)

La prima voce (relativa all'indicazione sulla salute «È stato dimostrato che gli steroli vegetali riducono il colesterolo nel sangue. L'ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche») è così modificata:

a)

Il testo della quinta colonna (condizioni d'uso dell'indicazione) è sostituito dal seguente:

«Informazione per il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di 1,5-3 g di steroli vegetali. È possibile fare riferimento all'entità dell'effetto solo per alimenti delle categorie seguenti: margarine spalmabili, prodotti lattiero-caseari, maionese e salse da insalata. Quando si fa riferimento all'entità dell'effetto, al consumatore devono essere comunicati l'intero intervallo “da 7 a 10 %” per gli alimenti che assicurano un'assunzione giornaliera di 1,5-2,4 g di steroli vegetali, oppure l'intero intervallo “da 10 a 12,5 %” per gli alimenti che assicurano un'assunzione giornaliera di 2,5-3 g di steroli vegetali, e il tempo necessario ad ottenere l'effetto “in 2-3 settimane”».

b)

Il testo della settima colonna (riferimento del parere EFSA) è sostituito dal seguente:

«Q-2008-085

Q-2009-00530 e Q-2009-00718

Q-2011-01241».

2)

La seconda voce (relativa all'affermazione sulla salute «È stato dimostrato che gli esteri di fitostanolo riducono il colesterolo nel sangue. L'ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche») è così modificata:

a)

Il testo della quinta colonna (condizioni d'uso dell'indicazione) è sostituito dal seguente:

«Informazione per il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di 1,5-3 g di stanoli vegetali. È possibile fare riferimento all'entità dell'effetto solo per alimenti delle categorie seguenti: margarine spalmabili, prodotti lattiero-caseari, maionese e salse da insalata. Quando si fa riferimento all'entità dell'effetto, al consumatore devono essere comunicati l'intero intervallo “da 7 a 10 %” per gli alimenti che assicurano un'assunzione giornaliera di 1,5-2,4 g di stanoli vegetali, oppure l'intero intervallo “da 10 a 12,5 %” per gli alimenti che assicurano un'assunzione giornaliera di 2,5-3 g di stanoli vegetali, e il tempo necessario ad ottenere l'effetto “in 2-3 settimane”».

b)

Il testo della settima colonna (riferimento del parere EFSA) è sostituito dal seguente:

«Q-2008-118

Q-2009-00530 e Q-2009-00718

Q-2011-00851

Q-2011-01241».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 384/2010

La prima voce dell'allegato I del regolamento (UE) n. 384/2010 (relativa all'indicazione sulla salute «È stato dimostrato che gli steroli vegetali e gli esteri di stanoli vegetali riducono il colesterolo nel sangue. L'ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche») è così modificata:

a)

Il testo della quinta colonna (condizioni d'uso dell'indicazione) è sostituito dal seguente:

«Informare il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di almeno 1,5-3 g di steroli/stanoli vegetali. Si può fare riferimento alla portata dell'effetto solo per alimenti delle categorie seguenti: margarine spalmabili, prodotti lattiero-caseari, maionese e salse da insalata. Quando si fa riferimento alla portata dell'effetto, si deve indicare al consumatore l'intera fascia “da 7 a 10 %” per alimenti che assicurano un'assunzione giornaliera di 1,5-2,4 g di steroli/stanoli vegetali, oppure l'intera fascia “da 10 a 12,5 %” per alimenti che assicurano un'assunzione giornaliera di 2,5-3 g di steroli/stanoli vegetali, e il tempo necessario ad ottenere l'effetto “in 2-3 settimane”».

b)

Il testo della settima colonna (riferimento del parere EFSA) è sostituito dal seguente:

«Q-2008-779

Q-2009-00530 e Q-2009-00718

Q-2011-01241».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  The EFSA Journal, (2009) 1175, pagg. 1-9.

(3)  Regolamento (UE) n. 376/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 983/2009 relativo all'autorizzazione e al rifiuto di autorizzazione di talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 111 del 4.5.2010, pag. 3).

(4)  Regolamento (CE) n. 983/2009 della Commissione, del 21 ottobre 2009, relativo all'autorizzazione e al rifiuto di autorizzazione di talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 277 del 22.10.2009, pag. 3).

(5)  Regolamento della Commissione (UE) n. 384/2010, del 5 maggio 2010, relativo all'autorizzazione e al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 113 del 6.5.2010, pag. 6).

(6)  The EFSA Journal 2012; 10(5):2692.

(7)  The EFSA Journal 2012; 10(5):2693.

(8)  Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 44).


21.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 687/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l'armonizzazione e la semplificazione delle misure di sicurezza dell'aviazione, l'equivalenza delle norme di sicurezza e misure di sicurezza delle merci e della posta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (2) ha dimostrato la necessità di apportare modifiche alle modalità di esecuzione di determinate norme fondamentali comuni.

(2)

È necessario chiarire, armonizzare o semplificare determinate misure specifiche in materia di sicurezza dell'aviazione al fine di migliorare la certezza del diritto, in modo da evitare interpretazioni divergenti della normativa e garantire ulteriormente una migliore applicazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile.

(3)

Le modifiche interessano l'applicazione di un numero limitato di misure relative agli articoli proibiti, ai controlli di sicurezza effettuati su merci, posta, forniture di bordo e per l'aeroporto.

(4)

In conformità al regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (3), è necessario che la Commissione riconosca l'equivalenza delle norme di sicurezza aerea dei paesi terzi e di altri paesi e territori ai quali non si applica il titolo VI del TFUE a condizione che i criteri stabiliti in tale regolamento siano soddisfatti.

(5)

La Commissione ha verificato che gli aeroporti situati nelle isole di Guernsey, Man e Jersey soddisfano i criteri indicati nella parte E dell'allegato al regolamento (CE) n. 272/2009.

(6)

Il regolamento (UE) n. 185/2010 elenca nel proprio allegato i paesi terzi e gli altri paesi e territori ai quali non si applica il titolo VI del TFUE e che si ritiene che applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme di base comuni istituite dal regolamento (CE) n. 272/2009.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4) e il regolamento (UE) n. 185/2010 stabiliscono requisiti di sicurezza simili per i soggetti che operano nella catena logistica di merci e posta.

(8)

I requisiti di sicurezza per il programma di agenti regolamentati e mittenti conosciuti per la sicurezza dell'aviazione civile definito nel regolamento (UE) n. 185/2010 e per il programma doganale di operatore economico autorizzato di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 dovrebbero essere ulteriormente allineati al fine di consentire il riconoscimento reciproco per favorire l'industria interessata e le autorità statali e al tempo stesso mantenere gli attuali livelli di sicurezza.

(9)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 5 lettera o) dell'allegato si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Il punto 10, lettera b) e il punto 11, lettera b) dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o marzo 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

1)

il capitolo 1 è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente punto 1.0.5:

«1.0.5.

I riferimenti a paesi terzi nel presente capitolo e, se del caso, in una decisione distinta della Commissione includono altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica il titolo VI del suddetto trattato.»;

b)

il punto 1.3.1.7 è soppresso;

c)

è aggiunto il seguente punto 1.6:

«1.6.   ARTICOLI PROIBITI

1.6.1.   A persone diverse dai passeggeri non è consentito trasportare nelle aree sterili gli articoli elencati nell'appendice 1-A.

1.6.2.   Può essere concessa una deroga in merito al punto 1.6.1 a condizione che la persona sia autorizzata a trasportare articoli proibiti nelle aree sterili per l'espletamento di compiti essenziali per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali o degli aeromobili o per lo svolgimento delle proprie mansioni in volo.

1.6.3.   Per consentire il riconcilio della persona autorizzata a trasportare uno o più articoli elencati nell'appendice 1-A con l'articolo trasportato:

a)

la persona deve possedere un'autorizzazione e portarla con sé. L'autorizzazione è indicata sul tesserino di riconoscimento che autorizza l'accesso alle aree sterili o su una dichiarazione scritta separata. L'autorizzazione indica l'articolo o gli articoli che possono essere trasportati, riportando la categoria o l'articolo specifico. Se l'autorizzazione è indicata sul tesserino di riconoscimento, deve essere riconoscibile in funzione della “necessità di sapere”; oppure

b)

nei punti di controllo di sicurezza deve essere in funzione un sistema che indica quali persone sono autorizzate a trasportare determinati articoli e che riporta la categoria o l'articolo specifico.

Il riconcilio è effettuato prima che la persona sia autorizzata a trasportare l'articolo o gli articoli in questione nelle aree sterili o a bordo dell'aeromobile o su richiesta di persone che svolgono sorveglianza o pattugliamento di cui al punto 1.5.1, lettera c).

1.6.4.   Gli articoli elencati nell'appendice 1-A possono essere conservati nelle aree sterili a condizione che ciò avvenga in condizioni di sicurezza. Gli articoli di cui alle lettere c), d) ed e) dell'appendice 4-C possono essere conservati nelle aree sterili a condizione che non siano accessibili ai passeggeri.»;

d)

è aggiunta la seguente appendice 1-A:

«APPENDICE 1-A

PERSONE DIVERSE DAI PASSEGGERI

ELENCO DI ARTICOLI PROIBITI

a)

pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili — strumenti in grado, o che sembrano in grado, di poter essere utilizzati per provocare gravi ferite attraverso lo sparo di un proiettile, fra i quali:

armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili,

pistole giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per armi vere,

componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento,

armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e pistole a sfere,

pistole lanciarazzi e pistole per starter,

archi, balestre e frecce,

lanciarpioni e fucili subacquei,

fionde e catapulte;

b)

dispositivi per stordire –— dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare:

dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e manganelli a scarica elettrica,

strumenti per stordire e sopprimere gli animali,

sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali;

c)

sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari — sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano essere in grado, di venir utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali:

munizioni,

detonatori e inneschi,

detonatori e micce,

riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi,

mine, granate e altri materiali militari esplosivi,

fuochi d'artificio e altri articoli pirotecnici,

candelotti e cartucce fumogene,

dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici;

d)

eventuali altri articoli in grado di venir utilizzati per provocare ferite gravi e che non sono di solito utilizzati nelle aree sterili, ad esempio attrezzature per arti marziali, spade, sciabole ecc.»;

2)

il capitolo 3 è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente punto 3.0.6:

«3.0.6.

I riferimenti a paesi terzi nel presente capitolo e, se del caso, in una decisione distinta della Commissione includono altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica il titolo VI del suddetto trattato.»;

b)

il punto 3.2.1.1, è sostituito dal seguente:

«3.2.1.1.

Indipendentemente dal punto in cui un aeromobile è parcheggiato in un aeroporto, ognuna delle sue porte esterne è protetta dall'accesso non autorizzato come segue:

a)

garantendo che coloro che cercano di accedere all'aeromobile senza esserne autorizzati siano immediatamente intercettati; oppure

b)

mantenendo chiuse le sue porte esterne. Quando l'aeromobile si trova in una parte critica, le porte esterne che non sono accessibili dal suolo si considerano chiuse se i mezzi di accesso sono stati rimossi e posti a sufficiente distanza dall'aeromobile da impedirne ragionevolmente l'accesso; oppure

c)

disponendo di strumenti elettronici che individuano immediatamente un tentativo di accesso non autorizzato; oppure

d)

disponendo di un sistema di accesso elettronico mediante tesserino di riconoscimento aeroportuale a tutte le porte che conducono direttamente al ponte di imbarco passeggeri, adiacente a una porta di aeromobile aperta, che consente solo l'accesso di persone che siano formate in conformità al punto 11.2.3.7. Tali persone devono garantire che sia impedito l'accesso non autorizzato, durante il loro uso della porta.»;

c)

l'appendice 3-B è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 3-B

SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NON SI APPLICA IL TITOLO VI DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI.

Per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili, i seguenti paesi terzi, nonché gli altri paesi e territori ai quali, a norma dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applica il titolo VI di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni:

 

Stati Uniti d'America

 

Isole Færøer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar

 

Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Jersey

 

Isola di Man

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, che confermano che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»;

3)

il capitolo 4 è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente punto 4.0.5:

«4.0.5.

I riferimenti a paesi terzi nel presente capitolo e, se del caso, in una decisione distinta della Commissione includono altri paesi e territori ai quali, a norma dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica il titolo VI del suddetto trattato.»;

b)

l'appendice 4-B è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 4-B

PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA IL TITOLO VI DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI.

Per quanto riguarda i passeggeri e il bagaglio a mano, i seguenti paesi terzi, nonché gli altri paesi e territori ai quali, a norma dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applica il titolo VI di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni:

 

Stati Uniti d'America

 

Isole Færøer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar

 

Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Jersey

 

Isola di Man

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, che confermano che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»;

4)

il capitolo 5 è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente punto 5.0.5:

«5.0.5.

I riferimenti a paesi terzi nel presente capitolo e, se del caso, in una decisione distinta della Commissione includono altri paesi e territori ai quali, a norma dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica il titolo VI del suddetto trattato.»;

b)

l'appendice 5-A è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 5-A

BAGAGLIO DA STIVA

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA IL TITOLO VI DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI.

Per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili, i seguenti paesi terzi, nonché gli altri paesi e territori ai quali, a norma dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applica il titolo VI di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni:

 

Stati Uniti d'America

 

Isole Færøer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar

 

Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Jersey

 

Isola di Man

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, che confermano che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»;

5)

il capitolo 6 è così modificato:

a)

è aggiunto il seguente punto 6.0.3:

«6.0.3.

I riferimenti a paesi terzi nel presente capitolo e, se del caso, in una decisione distinta della Commissione includono altri paesi e territori ai quali, a norma dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica il titolo VI del suddetto trattato.»;

b)

il punto 6.3.1.2, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

L'autorità competente, o un validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE che agisce a suo nome, esamina il programma di sicurezza e procede successivamente ad una verifica in loco dei siti specificati al fine di accertare se il richiedente soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e relativi provvedimenti attuativi.

Ad eccezione dei requisiti di cui al punto 6.2, un esame del sito del richiedente da parte delle autorità doganali competenti, a norma dell'articolo 14 quindecies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1) è considerata una verifica in loco se abbia effettivamente avuto luogo non più di 3 anni prima della data in cui il richiedente chiede l'approvazione come agente regolamentato. Il richiedente mette a disposizione il certificato OEA e la pertinente valutazione delle autorità doganali ai fini di un'ulteriore ispezione.

(1)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).»"

c)

al punto 6.3.1.4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Fatta eccezione per i requisiti di cui al punto 6.2, un esame del sito dell'agente regolamentato da parte dell'autorità doganale competente, a norma dell'articolo 14 quindecies del regolamento (CEE) n. 2454/93, è considerato una verifica in loco.»;

d)

il punto 6.3.1.5 è sostituito dal seguente:

«6.3.1.5.

Se l'autorità competente ritiene che l'agente regolamentato non ottemperi più ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e relativi provvedimenti attuativi, ritira lo status di agente regolamentato per i siti specificati.

Se il soggetto non è più titolare di un certificato OEA di cui alla lettera b) o c) dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, o il certificato OEA è sospeso per non conformità all'articolo 14 duodecies di tale regolamento, l'autorità competente adotta le misure appropriate per accertarsi che l'agente regolamentato ottemperi ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008.

Il soggetto informa l'autorità competente di eventuali modifiche inerenti al suo certificato OEA di cui alla lettera b) o c) dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Subito dopo il ritiro, e in ogni caso entro 24 ore, l'autorità competente provvede affinché il cambio di status dell'ex agente regolamentato venga indicato nella ”Banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica”.»;

e)

è aggiunto il seguente punto 6.3.1.8:

«6.3.1.8.

L'autorità competente mette a disposizione dell'autorità doganale tutte le informazioni relative allo status di un agente regolamentato che potrebbero essere pertinenti in relazione alla titolarità di un certificato OEA di cui alla lettera b) o c) dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Ciò comprende le informazioni relative a nuove approvazioni di agenti regolamentati, ritiro di status di agente regolamentato, riconvalida e ispezioni, verifiche previste e risultati di tali valutazioni.

Entro e non oltre il 1o marzo 2015 sono stabilite le modalità per lo scambio di informazioni tra l'autorità nazionale competente e le autorità doganali.»;

f)

il punto 6.3.2.3 è sostituito dal seguente:

«6.3.2.3

L'agente regolamentato assicura che le spedizioni per le quali non sono stati effettuati in precedenza tutti i controlli di sicurezza richiesti siano:

a)

controllate (screened) in conformità al punto 6.2; oppure

b)

accettate per stoccaggio sotto la responsabilità esclusiva dell'agente regolamentato, non identificabili come spedizioni destinate ad essere trasportate su un aeromobile prima della selezione, e selezionate autonomamente senza alcun intervento del mittente o di persona o soggetto diversi da quelli designati e formati dall'agente regolamentato a tale scopo.

La lettera b) si applica esclusivamente se il mittente non può prevedere che la spedizione venga trasportata per via aerea.»;

g)

il punto 6.3.2.6, lettera e) è sostituito dal seguente:

«e)

la ragione per la quale è stato rilasciato lo status di sicurezza, specificando:

“KC”, a significare ricevuto da un mittente conosciuto (known consignor), oppure

“AC”, a significare ricevuto da un mittente responsabile (account consignor), oppure

“RA”, a significare selezionato da un agente regolamentato (regulated agent), oppure

gli strumenti o le modalità di controllo utilizzati, oppure

i motivi per dispensare la spedizione dal controllo;»

h)

il punto 6.4.1.2 è sostituito dal seguente:

«6.4.1.2.

L'autorità competente di ogni Stato membro definisce nel proprio programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, le competenze per l'attuazione della procedura seguente sull'approvazione dei mittenti conosciuti:

a)

l'interessato inoltra la domanda di approvazione all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trova il suo sito.

Al richiedente viene fornita la “Guida per mittenti conosciuti” contenuta nell'appendice 6-B e la “checklist di convalida per mittenti conosciuti” contenuta nell'appendice 6-C;

b)

l'autorità competente, o il validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE che agisce a suo nome, procede ad una verifica in loco dei siti specificati al fine di accertare se il richiedente ottemperi ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e relativi provvedimenti attuativi.

Al fine di valutare se il richiedente ottemperi ai suddetti requisiti l'autorità competente, o il validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE che agisce a suo nome, si avvale della “checklist di convalida per mittenti conosciuti” contenuta nell'appendice 6-C. Tale checklist contiene una dichiarazione di impegni che viene sottoscritta dal rappresentante legale del richiedente o dalla persona responsabile della sicurezza nel sito.

Una volta completata la checklist di convalida le informazioni in essa contenute devono essere trattate come informazioni classificate.

La dichiarazione firmata viene conservata dall'autorità competente interessata o dal validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE e messa a disposizione su richiesta dell'autorità competente interessata;

c)

un esame del sito del richiedente da parte delle autorità doganali competenti, a norma dell'articolo 14 quindecies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, è considerato una verifica in loco se abbia effettivamente avuto luogo non più di 3 anni prima della data in cui il richiedente chiede l'approvazione come mittente conosciuto. In tali casi, il richiedente deve completare le informazioni richieste nella prima parte della “checklist di convalida per mittenti conosciuti” contenuta nell'appendice 6-C e le trasmette all'autorità competente assieme alla dichiarazione di impegni che dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del richiedente o dalla persona responsabile della sicurezza nel sito.

Il richiedente mette a disposizione il certificato OEA e la pertinente valutazione delle autorità doganali ai fini di un'ulteriore ispezione.

La dichiarazione firmata viene conservata dall'autorità competente interessata o dal validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE e messa a disposizione su richiesta dell'autorità competente interessata;

d)

se l'autorità competente reputa soddisfacenti le informazioni di cui alle lettere a) e b) o a) e c), a seconda dei casi, provvede a registrare le coordinate del mittente nella “Banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica” entro il successivo giorno lavorativo. Quando effettua la registrazione nella banca dati l'autorità competente attribuisce ad ogni sito riconosciuto un codice alfanumerico identificativo unico nel formato standard.

Se l'autorità competente non ritiene adeguate le informazioni trasmesse conformemente alle lettere a) e b) o a) e c), a seconda dei casi, ne notifica immediatamente le ragioni al soggetto che ha richiesto l'approvazione come mittente conosciuto;

e)

un mittente conosciuto non viene considerato riconosciuto fino a quando le sue coordinate non sono inserite nella “banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica”.»;

i)

al punto 6.4.1.4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Un esame del sito del mittente conosciuto da parte dell'autorità doganale competente, a norma dell'articolo 14 quindecies del regolamento (CEE) n. 2454/93, è considerato una verifica in loco.»;

j)

il punto 6.4.1.5 è sostituito dal seguente:

«6.4.1.5

Se l'autorità competente ritiene che il mittente conosciuto non ottemperi più ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e suoi provvedimenti attuativi, ritira lo status di mittente conosciuto per i siti specificati.

Se il soggetto non è più titolare di un certificato OEA di cui alla lettera b) o c) dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, o il certificato OEA è sospeso per non conformità all'articolo 14 duodecies di tale regolamento, l'autorità competente adotta le misure appropriate per accertarsi che il mittente conosciuto ottemperi ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008.

Il soggetto informa l'autorità competente di eventuali modifiche inerenti al suo certificato OEA di cui alla lettera b) o c) dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Subito dopo il ritiro, e in ogni caso entro 24 ore, l'autorità competente provvede affinché il cambio di status dell'ex mittente conosciuto venga indicato nella “Banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica”.»;

k)

è aggiunto il seguente punto 6.4.1.7:

«6.4.1.7.

L'autorità competente mette a disposizione dell'autorità doganale tutte le informazioni relative allo status di un mittente conosciuto che potrebbero essere pertinenti in relazione alla titolarità di un certificato OEA di cui alla lettera b) o c) dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Ciò comprende le informazioni relative a nuove approvazioni di mittenti conosciuti, ritiro dello status di mittente conosciuto, riconvalida e ispezioni, verifiche previste e risultati di tali valutazioni.

Entro e non oltre il 1o marzo 2015 sono stabilite le modalità per lo scambio di informazioni tra l'autorità competente e le autorità doganali nazionali.»;

l)

il punto 6.6.1.1, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

la dichiarazione di trasporto sul modello che figura nell'appendice 6-E è approvata dal trasportatore che ha stipulato il contratto di trasporto con l'agente regolamentato, il mittente conosciuto o il mittente responsabile, a meno che il trasportatore sia egli stesso riconosciuto come agente regolamentato.

La dichiarazione firmata è conservata dall'agente regolamentato, dal mittente conosciuto o dal mittente responsabile per il quale viene effettuato il trasporto. Su richiesta, una copia della dichiarazione firmata viene messa a disposizione dell'agente regolamentato o del vettore aereo che riceve la spedizione o dell'autorità competente interessata; oppure»;

m)

il punto 6.8.2.3 è sostituito dal seguente:

«6.8.2.3

L'autorità competente può designare un vettore aereo come ACC3 per un periodo limitato, con scadenza non oltre il 30 giugno 2016, qualora non sia stato possibile realizzare una convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE per ragioni obiettive e indipendenti dalla responsabilità del vettore aereo. Se tale designazione è concessa per un periodo superiore a sei mesi, l'autorità competente provvede a verificare che il vettore aereo applichi un programma interno di controllo della qualità in materia di sicurezza equivalente alla convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE.»;

n)

il punto 6.8.3.1, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

la spedizione sia stata sottoposta ai previsti controlli di sicurezza da parte di un mittente responsabile sotto la responsabilità dell'ACC3 o di un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE, sia stata protetta da interferenze illecite dal momento dell'esecuzione dei controlli di sicurezza fino all'imbarco e non sia trasportata in un aeromobile adibito al trasporto di passeggeri; oppure»;

o)

il punto 6.8.3.2 è sostituito dal seguente:

«6.8.3.2.

Lo screening delle merci e della posta trasportate nell'Unione è effettuato mediante uno dei mezzi o metodi di cui al punto 6.2.1 a un livello tale da garantire con ragionevole certezza che non contengano articoli proibiti.»;

p)

il punto 6.8.3.3, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

alle merci o alla posta in trasferimento o transito, che lo screening in conformità al punto 6.8.3.2 o i controlli di sicurezza siano stati effettuati dall'ACC3 stesso o da un soggetto con convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE nel punto di origine o altrove nella catena di approvvigionamento e che tali spedizioni siano state protette da interferenze illecite dal momento dell'esecuzione dei controlli in questione e fino all'effettuazione del carico;»

q)

al punto 6.8.4.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«6.8.4.1.

Per diventare agente regolamentato o mittente conosciuto con convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE, i soggetti ubicati nei paesi terzi sono convalidati sulla base di una delle due opzioni riportate di seguito e sono inseriti nella banca dati degli ACC3 ai quali consegnano direttamente merci o posta per il trasporto nell'Unione:»;

r)

sono aggiunti i punti da 6.8.4.4 a 6.8.4.6 seguenti:

«6.8.4.4.

Un soggetto che effettua il trasporto di merci o posta per via aerea e che gestisce una rete di diversi siti in paesi terzi può ottenere un'unica designazione come agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE per tutti i siti della rete, a condizione che:

a)

le operazioni relative alla sicurezza aerea della rete, compresi i servizi di trasporto tra siti, siano coperte da un unico programma di sicurezza o da programmi di sicurezza standardizzati; e

b)

l'attuazione del(i) programma(i) di sicurezza è soggetta ad un programma interno di controllo della qualità in materia di sicurezza equivalente alla convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE; e

c)

prima della designazione della rete come agente regolamentato della sicurezza dell'aviazione civile UE, i seguenti siti del soggetto sono stati sottoposti a una convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE:

i)

il sito o i siti dal quale le merci o la posta sono consegnati direttamente ad un ACC 3, e

ii)

almeno due o, se più numerosi, il 20 % dei siti della rete, a partire dai quali le merci o la posta sono trasferiti al sito(ai siti) menzionato(i) al punto i), e

iii)

tutti i siti ubicati nei paesi terzi di cui all'appendice 6-I dell'allegato della decisione C(2010)774 della Commissione.

Per mantenere la designazione di agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE per tutti i siti della rete non ancora convalidati fino e non oltre il 30 giugno 2018, nel corso di ogni anno successivo all'anno di designazione, almeno altri due o, se più numerosi, il 20 % dei siti da cui le merci o la posta sono trasferiti al sito (ai siti) menzionato al punto c) i) devono essere sottoposti a una convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE, fino a quando tutti i siti saranno stati convalidati.

Un validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE stabilisce la tabella di marcia che elenca l'ordine dei siti da convalidare ogni anno selezionati per campione. La tabella di marcia è stabilita in modo autonomo dal soggetto che gestisce la rete e non può essere modificata da tale soggetto. Essa costituisce parte integrante della relazione di convalida sulla base della quale la rete viene designata in quanto agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE.

Dopo essere stato sottoposto alla convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE, un sito della rete viene considerato agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE in conformità al punto 6.8.4.2, lettera a).

6.8.4.5.

Se dalla convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE di un sito della rete a norma del punto 6.8.4.4, lettera c), ii), emerge che il sito non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella checklist di cui all'appendice 6-C2, le merci e la posta provenienti da tale sito sono sottoposti a screening in un sito convalidato a norma del punto 6.8.4.2, lettera a) fino a quando una convalida ai fini della sicurezza dell'aviazione civile UE confermi la conformità agli obiettivi della checklist.

6.8.4.6

I punti da 6.8.4.4 a 6.8.4.6 scadono il 30 giugno 2018.»

6)

l'appendice 6-B è modificata come segue:

a)

è inserito il seguente paragrafo prima della sezione «Introduzione»:

«Se Lei è titolare di un certificato OEA di cui alla lettera b) o c) dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 (i cosiddetti certificati AEOF e AEOS) e se il sito per il quale Lei chiede lo status di mittente conosciuto è stato adeguatamente esaminato dalle autorità doganali a una data non superiore a 3 anni prima della data della domanda dello status di mittente conosciuto, è tenuto a compilare e fare firmare da un rappresentante legale della Sua società la parte 1, per quanto riguarda l'organizzazione e le responsabilità, nonché la dichiarazione di impegni della ”checklist di convalida per mittenti conosciuti” contenuta nell'appendice 6-C.»;

b)

la sezione «Organizzazione e responsabilità» è sostituita dalla seguente:

«Organizzazione e responsabilità

Lei è tenuto a comunicare i particolari relativi alla Sua organizzazione (nome, numero di partita IVA o di iscrizione alla Camera di commercio o al registro delle società, ove previsto, numero del certificato OEA e data dell'ultima ispezione del sito da parte delle autorità doganali, se del caso), indirizzo del sito da convalidare e indirizzo principale dell'organizzazione (se diverso dal sito da convalidare). È necessario indicare anche la data della visita di convalida precedente e l'ultimo codice alfanumerico identificativo unico (ove previsto), nonché il tipo di attività commerciale, il numero approssimativo di dipendenti presenti sul sito, il nome e il titolo del responsabile della sicurezza della merce/posta aerea e gli estremi di contatto.»;

7)

nell'appendice 6-C, la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«Parte 1: Organizzazione e responsabilità

1.1

Data di convalida (*)

gg/mm/aaaa

 

1.2

Data della convalida precedente e codice identificativo unico, se del caso.

gg/mm/aaaa

 

UNI

 

1.3

Nome dell'organizzazione da convalidare (*)

Nome

IVA/numero di iscrizione alla Camera di commercio/numero di registro della società (se del caso)

1.4

Informazioni sul certificato AEOF o AEOS, se del caso

Numero del certificato OEA

 

Data dell'ultima ispezione del sito effettuata dalle autorità doganali

 

1.5

Indirizzo del sito da convalidare (*)

Numero/unità/edificio

 

Via

 

Città

 

Codice postale

 

Paese

 

1.6

Indirizzo principale dell'organizzazione (se diverso dal sito da convalidare, a condizione che si trovi nello stesso paese)

Numero/unità/edificio

 

Via

 

Città

 

Codice postale

 

Paese

 

1.7

Tipo di attività commerciale — tipi di merci trattate

1.8

Indicare se il richiedente è responsabile di una delle seguenti attività:

a)

produzione

b)

imballaggio

c)

stoccaggio

d)

invio

e)

altro, specificare

 

1.9

Numero indicativo di dipendenti presenti sul sito

 

1.10

Nome e titolo del responsabile della sicurezza della merce/posta aerea (*)

Nome

 

Denominazione della funzione

 

1.11

Recapito telefonico

Numero di telefono

 

1.12

Indirizzo di posta elettronica (*)

E-mail:»;

 

8)

nell'appendice 6-E, il settimo trattino del secondo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

«—

Il trasporto non sarà subappaltato a terzi, a meno che il terzo:

a)

abbia un contratto di autotrasporto con l'agente regolamentato, mittente conosciuto o mittente responsabile del trasporto [stesso nome]; oppure

b)

sia riconosciuto o certificato dall'autorità competente; oppure

c)

abbia un contratto di autotrasporto con il sottoscritto trasportatore che prevede che il terzo non subappalterà ulteriormente e applichi le procedure di sicurezza contenute nella presente dichiarazione. Il sottoscritto trasportatore mantiene la piena responsabilità per l'intero trasporto per conto dell'agente regolamentato, mittente conosciuto o mittente responsabile; e»;

9)

l'appendice 6-F è sostituita dal testo seguente:

«APPENDICE 6-F

MERCI E POSTA

6-Fi

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA IL TITOLO VI DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI.

6-Fii

PAESI TERZI, NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA IL TITOLO VI DI TALE TRATTATO E PER I QUALI NON È RICHIESTA LA DESIGNAZIONE ACC3, SONO ELENCATI IN UNA DECISIONE SEPARATA DELLA COMMISSIONE.

6-Fiii

ATTIVITÀ DI CONVALIDA DI PAESI TERZI NONCHÉ DI ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA IL TITOLO VI DI TALE TRATTATO, RICONOSCIUTE EQUIVALENTI ALLA CONVALIDA DELLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE UE.»;

10)

il capitolo 8 è così modificato:

a)

il punto 8.0.4 è sostituito dal seguente:

«8.0.4.

L'elenco degli articoli proibiti nelle provviste di bordo è lo stesso di quello riportato nell'appendice 1-A. Gli articoli proibiti devono essere trattati in conformità al punto 1.6.»;

b)

il punto 8.1.4 è sostituito dal seguente a decorrere dal 1o marzo 2015:

«8.1.4.   Designazione di fornitori conosciuti

8.1.4.1.   Ogni soggetto (“il fornitore”) che svolga i controlli di sicurezza di cui al punto 8.1.5 ed effettui la consegna di provviste di bordo, ma non direttamente all'aeromobile, viene designato come fornitore conosciuto dall'operatore o dal soggetto al quale effettua le forniture (“il organismo di designazione”). Questo non vale per un fornitore regolamentato.

8.1.4.2.   Al fine di essere designato come fornitore conosciuto, il fornitore è tenuto a trasmettere al soggetto designante:

a)

la “Dichiarazione di impegni — fornitore conosciuto di provviste di bordo” prevista nell'appendice 8-B. Tale dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale; e

b)

il programma di sicurezza concernente i controlli di sicurezza di cui al punto 8.1.5.

8.1.4.3.   Tutti i fornitori conosciuti devono essere designati sulla base di convalide di:

a)

pertinenza e completezza del programma di sicurezza per quanto riguarda il punto 8.1.5; e

b)

l'attuazione del programma di sicurezza senza carenze.

Se l'autorità competente o il soggetto designante ritiene che il fornitore conosciuto non ottemperi più ai requisiti di cui al punto 8.1.5, il soggetto designante ritira immediatamente lo status di fornitore conosciuto.

8.1.4.4.   L'autorità competente definisce nel proprio programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, se le convalide del programma di sicurezza e la sua applicazione devono essere effettuate da un controllore nazionale, un validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE, o un soggetto che agisca in nome del soggetto designante nominato e formato a tale scopo.

Le convalide devono essere registrate e se non specificato altrimenti nella presente normativa, devono svolgersi prima della designazione ed essere ripetute successivamente ogni 2 anni.

Se la convalida non è fatta per conto del soggetto designante tutte le registrazioni devono essere messe a sua disposizione.

8.1.4.5.   La convalida dell'attuazione del programma di sicurezza che conferma l'assenza di carenze è costituita da:

a)

una visita in loco al sito del fornitore effettuata ogni due anni; oppure

b)

controlli regolari al ricevimento delle forniture consegnate dal fornitore conosciuto, iniziando dopo la designazione, tra cui:

una verifica che la persona che consegna le forniture per conto del fornitore conosciuto è stata adeguatamente formata; e

una verifica che le forniture sono messe in sicurezza in modo appropriato; e

controllo (screening) delle forniture con le stesse modalità adottate per le forniture provenienti da un fornitore sconosciuto.

I controlli devono essere effettuati senza preavviso e aver luogo almeno una volta ogni tre mesi o sul 20 % delle consegne effettuate dal fornitore conosciuto al soggetto designante.

L'opzione b) può essere applicata solo se l'autorità competente ha stabilito nel suo programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile che la convalida deve essere effettuata da una persona che agisce per conto del soggetto designante.

8.1.4.6.   I metodi applicati e le procedure da seguire durante e dopo la designazione sono stabilite nel programma di sicurezza del soggetto designante.

8.1.4.7.   L'organismo di designazione deve conservare:

a)

un elenco di tutti i fornitori conosciuti che ha designato con l'indicazione della data di scadenza della loro designazione, e

b)

la dichiarazione firmata, una copia del programma di sicurezza, e tutte le relazioni che ne registrano l'attuazione per ciascun fornitore conosciuto, almeno fino a 6 mesi dopo la scadenza della sua designazione.

Su richiesta, tali documenti sono messi a disposizione dell'autorità competente, a fini del controllo di conformità.»;

11)

il capitolo 9 è così modificato:

a)

il punto 9.0.4 è sostituito dal seguente:

«9.0.4.

L'elenco degli articoli proibiti nelle provviste di bordo è lo stesso di quello riportato nell'appendice 1-A. Gli articoli proibiti devono essere trattati in conformità al punto 1.6.»;

b)

il punto 9.1.3 è sostituito dal seguente a decorrere dal 1o marzo 2015:

«9.1.3.   Designazione di fornitori conosciuti

9.1.3.1.   Un soggetto (“il fornitore”) che svolga controlli di sicurezza di cui al punto 9.1.4 ed effettui la consegna di forniture per l'aeroporto viene designato come fornitore conosciuto dall'operatore aeroportuale.

9.1.3.2.   Al fine di essere designato come fornitore conosciuto, il fornitore è tenuto a trasmettere all'operatore aeroportuale:

a)

la “Dichiarazione di impegni — fornitore conosciuto di forniture per aeroporto” prevista nell'appendice 9-A. Tale dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale; e

b)

il programma di sicurezza concernente i controlli di sicurezza di cui al punto 9.1.4.

9.1.3.3.   Tutti i fornitori conosciuti devono essere designati sulla base di convalide di:

a)

pertinenza e completezza del programma di sicurezza per quanto riguarda il punto 9.1.4; e

b)

l'attuazione del programma di sicurezza senza carenze.

Se l'autorità competente o l'operatore aeroportuale ritiene che il fornitore conosciuto non ottemperi più ai requisiti di cui al punto 9.1.4, l'operatore aeroportuale ritira immediatamente lo status di fornitore conosciuto.

9.1.3.4.   L'autorità competente stabilisce nel proprio programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, se le convalide del programma di sicurezza e la sua applicazione devono essere effettuate da un controllore nazionale, un validatore della sicurezza dell'aviazione civile UE, o un soggetto che agisca per conto dell'operatore aeroportuale nominato e formato a tale scopo.

Le convalide devono essere registrate e se non specificato altrimenti nella presente normativa, devono svolgersi prima della designazione ed essere ripetute successivamente ogni 2 anni.

Se la convalida non è fatta per conto dell'operatore aeroportuale tutte le registrazioni devono essere messe a sua disposizione.

9.1.3.5.   La convalida dell'attuazione del programma di sicurezza che conferma l'assenza di carenze è costituita da:

a)

una visita in loco al sito del fornitore effettuata ogni due anni; oppure

b)

controlli regolari sull'accesso all'area sterile delle forniture consegnate dal fornitore conosciuto, iniziando dopo la designazione, tra cui:

una verifica che la persona che consegna le forniture per conto del fornitore conosciuto è stata adeguatamente formata; e

una verifica che le forniture sono messe in sicurezza in modo appropriato; e

controllo (screening) delle forniture con le stesse modalità adottate per le forniture provenienti da un fornitore sconosciuto.

I controlli devono essere effettuati senza preavviso e aver luogo almeno una volta ogni tre mesi o sul 20 % delle consegne effettuate dal fornitore conosciuto all'operatore aeroportuale.

L'opzione b) può essere applicata solo se l'autorità competente ha stabilito nel suo programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile che la convalida deve essere effettuata da una persona che agisce per conto dell'operatore aeroportuale.

9.1.3.6.   I metodi applicati e le procedure da seguire durante e dopo la designazione sono stabilite nel programma di sicurezza dell'operatore aeroportuale.

9.1.3.7.   L'operatore aeroportuale deve conservare:

a)

un elenco di tutti i fornitori conosciuti che ha designato con l'indicazione della data di scadenza della loro designazione, e

b)

la dichiarazione firmata, una copia del programma di sicurezza, e tutte le relazioni che ne registrano l'attuazione per ciascun fornitore conosciuto, almeno fino a 6 mesi dopo la scadenza della sua designazione.

Su richiesta, tali documenti sono messi a disposizione dell'autorità competente, a fini del controllo di conformità.»;

12)

il capitolo 12 è così modificato:

a)

il punto 12.4.2 «Standard applicabili agli EDS» è sostituito dal seguente:

«12.4.2.   Standard applicabili agli EDS

12.4.2.1.   Tutti gli EDS installati prima del 1o settembre 2014 devono soddisfare almeno lo standard 2.

12.4.2.2.   Lo standard 2 scade il 1o settembre 2020.

12.4.2.3.   L'autorità competente può autorizzare il proseguimento dell'utilizzo degli EDS di standard 2 installati tra il 1o gennaio 2011 e il 1o settembre 2014 fino al 1o settembre 2022 al più tardi.

12.4.2.4.   L'autorità competente che autorizzi il proseguimento dell'utilizzo degli EDS di standard 2 a partire dal 1o settembre 2020 deve informarne la Commissione.

12.4.2.5.   Tutti gli EDS installati a partire dal 1o settembre 2014 devono soddisfare lo standard 3.

12.4.2.6.   Tutti gli EDS devono soddisfare lo standard 3 a partire dal 1o settembre 2020 al più tardi, eccetto in caso in cui si applichi il punto 12.4.2.3.»;

b)

l'elenco di appendici dopo il punto 12.11 è sostituito dal seguente:

«APPENDICE 12-A

Le disposizioni specifiche in materia di requisiti di prestazione per i portali magnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD) sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-B

Le disposizioni specifiche in materia di requisiti di prestazione per i sistemi di rilevamento di esplosivi (EDS) sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-C

Le disposizioni specifiche in materia di requisiti di prestazione per i dispositivi per il controllo di liquidi, aerosol e gel (LAG) sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-D

Le disposizioni specifiche in materia di requisiti di prestazione per un EDD sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-E

Le disposizioni specifiche per le procedure di approvazione per un EDD sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-F

Le disposizioni specifiche per le aree di prova e le condizioni di prova a fini di approvazione per un EDD sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-G

Le disposizioni specifiche in materia di requisiti di controllo di qualità per un EDD sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-H

Le disposizioni specifiche per “EDD in condizioni reali — Standard per la metodologia di utilizzo” sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-I

Le disposizioni specifiche per “EDD rilevamento dell'odore a distanza — Standard per la metodologia di utilizzo” sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-J

Le disposizioni specifiche in materia di requisiti di prestazione per MDE sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-K

Le disposizioni dettagliate in materia di requisiti di prestazione per gli scanner di sicurezza sono definite in una decisione separata della Commissione.

APPENDICE 12-L

Le disposizioni dettagliate in materia di requisiti di prestazione per rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) sono definite in una decisione separata della Commissione.»



21.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 688/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MK

113,4

TR

83,5

ZZ

98,5

0707 00 05

MK

50,7

TR

90,3

ZZ

70,5

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

100,3

TR

141,7

ZA

140,7

ZZ

127,6

0808 10 80

AR

125,1

BR

105,7

CA

102,6

CL

92,4

CN

130,3

NZ

133,9

US

223,4

ZA

126,2

ZZ

130,0

0809 10 00

TR

250,6

ZZ

250,6

0809 29 00

TR

338,2

ZZ

338,2

0809 30

MK

87,8

ZZ

87,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

21.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/49


DIRETTIVA 2014/79/UE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2014

che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, per quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza fosfato di tris (2-cloroetile) (TCEP), numero CAS 115-96-8 è un estere fosforico utilizzato come plastificante ritardante di fiamma nei polimeri. I principali settori industriali in cui è stato impiegato il TCEP sono le industrie delle costruzioni e dei mobili e l'industria tessile. A norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (2), il TCEP è classificato come cancerogeno di categoria 2 e tossico per la riproduzione di categoria 1B.

(2)

La direttiva 2009/48/CE stabilisce i requisiti generali per le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) dal regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali sostanze non possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o nelle parti dei giocattoli distinte a livello microstrutturale, tranne se inaccessibili ai bambini, autorizzate da una decisione della Commissione o contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze CMR. In assenza di disposizioni specifiche, il TCEP può quindi essere contenuto nei giocattoli in concentrazioni pari o inferiori alle concentrazioni pertinenti stabilite per la classificazione delle miscele contenenti tale sostanza CMR, cioè 0,5 % dal 20 luglio 2013 e 0,3 % dal 1o giugno 2015.

(3)

Il TCEP è stato valutato accuratamente nel 2009 nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (3). La relazione finale di valutazione del rischio intitolata «European Union Risk assessment on TCEP» rileva che il TCEP migra facilmente e, una volta ingerito, provoca tossicità nei reni, nel fegato e nel cervello, causando danni alla salute e potenzialmente il cancro.

(4)

La relazione di valutazione del rischio rileva inoltre che nell'UE non esiste una produzione di TCEP dal 2001. Il suo utilizzo nell'UE è diminuito anche perché il TCEP è stato progressivamente sostituito da altri ritardanti di fiamma. Nonostante ciò, la presenza di TCEP nei giocattoli non può essere esclusa, dato che la maggior parte dei giocattoli sul mercato dell'UE è importata e quindi fabbricata al di fuori dell'UE.

(5)

Al fine di valutare gli effetti sulla salute del TCEP presente nei giocattoli e l'adeguatezza dei limiti generici stabiliti dalla direttiva 2009/48/CE per il TCEP come sostanza CMR, la Commissione ha inviato una richiesta di parere al comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA). Nel suo parere adottato il 22 marzo 2012, intitolato «Opinion on tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP) in toys» [Parere sul fosfato di tris (2-cloroetile) (TCEP) nei giocattoli], il CSRSA osserva che sono stati constatati effetti sulla salute (in particolare sui reni) dopo la ripetuta esposizione a 12 mg di TCEP/kg di peso corporeo al giorno. Il CSRSA osserva inoltre che il tenore di TCEP che l'agenzia danese per la protezione ambientale (Danish EPA) ha constatato nei giocattoli (da 0,5 a 0,6 %), come indicato nella sua relazione «Survey and risk assessment of perfume and flavours in toys and childcare articles. Survey of chemical substances in consumer products», rappresenta un rischio per i bambini, anche senza considerare altre esposizioni. Esaminando l'esposizione al TCEP attraverso fonti diverse dai giocattoli (per esempio aria, polvere), il CSRSA conclude che l'esposizione supplementare attraverso i giocattoli non può essere considerata sicura e raccomanda di fissare il limite per il TCEP nei giocattoli al limite di rilevazione di un metodo di analisi sufficientemente sensibile.

(6)

In considerazione di quanto precede, i valori limite generici di 0,5 % e 0,3 % di cui alla direttiva 2009/48/CE risultano inadeguati per proteggere la salute dei bambini. A seguito di una consultazione delle parti interessate, il «limite di rilevazione di un metodo di analisi sufficientemente sensibile» per il TCEP è stato fissato a 5 mg/kg. Dato che questo limite si riferisce a un livello di rilevazione, esso non si basa su un approccio tossicologico.

(7)

Nel suo parere del 22 marzo 2012 menzionato sopra, oltre al TCEP il CSRSA ha valutato anche le sostanze alternative alogenate al TCEP, cioè il fosfato di tris [2-cloro-1- (clorometile) etile] (TDCP), numero CAS 13674-87-8, e il fosfato di tris (2-cloro-1-metiletile) (TCPP), numero CAS 13674-84-5. Queste sostanze alternative sono state valutate nel 2008 nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93.

(8)

Nel suo parere, il CSRSA concorda con le conclusioni delle valutazioni dei rischi delle sostanze alternative, secondo cui esistono informazioni sufficienti su strutture, proprietà fisico-chimiche, tossicocinetica e profili mutageni del TCEP, del TDCP e del TCPP per permettere un read-across qualitativo che indica possibili effetti cancerogeni del TCPP legati a un meccanismo non genotossico. Secondo il CSRSA, questo read-across implica che le considerazioni relative al TCEP potrebbero essere applicate anche alle sue alternative alogenate, se sono utilizzate nella produzione di giocattoli.

(9)

Il TCEP è classificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come cancerogeno di categoria 2 e per quanto riguarda il TCPP, anche se non è stato classificato, il CSRSA ha constatato possibili effetti cancerogeni. Alla luce delle suddette considerazioni sul TCEP e del parere del CSRSA, è quindi opportuno che anche i valori limite per il TDCP e il TCPP siano fissati a 5 mg/kg.

(10)

La direttiva 2009/48/CE prevede che, per rafforzare la protezione della salute dei bambini, possono essere fissati, se opportuno, valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a tre anni o in altri giocattoli destinati a essere messi in bocca.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/48/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE è sostituito dal seguente:

«Appendice C

Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2

Sostanza

Numero CAS

Valore limite

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (tenore limite)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (tenore limite)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (tenore limite)»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 21 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 dicembre 2015.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

(2)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.


21.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/52


DIRETTIVA 2014/80/UE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2014

che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (1), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base della prima revisione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2006/118/CE, non sono disponibili informazioni sufficienti per determinare nuove norme di qualità per le acque sotterranee di cui all'allegato I della suddetta direttiva per gli inquinanti, ma, ai sensi dell'articolo 8 di tale direttiva, è necessario modificare l'allegato II alla luce degli adeguamenti tecnici.

(2)

Al fine di migliorare la comparabilità dei valori soglia è necessario applicare principi comuni per la determinazione dei livelli di fondo.

(3)

Vi è un rischio considerevole che la presenza di azoto e fosforo nelle acque sotterranee conduca a un'eutrofizzazione delle acque superficiali connesse e degli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente. Oltre ai nitrati, già iscritti nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE, e all'ammonio, incluso nell'allegato II di tale direttiva, è opportuno che nel determinare i valori soglia gli Stati membri tengano conto anche dei nitriti, che contribuiscono al tenore totale di azoto e di fosforo in quanto tali o sotto forma di fosfati.

(4)

Va riconosciuta la necessità di ottenere nuove informazioni e di adottare eventuali provvedimenti in merito ad altre sostanze che rappresentano un potenziale rischio. Pertanto, è opportuno elaborare un elenco di controllo per gli inquinanti delle acque sotterranee nell'ambito della strategia comune di attuazione per la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) al fine di aumentare la disponibilità di dati di monitoraggio sulle sostanze che presentano un rischio reale o potenziale per i corpi idrici sotterranei, in modo da agevolare l'identificazione delle sostanze, compresi gli inquinanti emergenti, per i quali si dovrebbero fissare norme di qualità per le acque sotterranee o valori soglia.

(5)

Le informazioni che gli Stati membri hanno fornito sugli inquinanti e gli indicatori per i quali sono stati stabiliti valori soglia, in particolare per quanto riguarda le metodologie in materia di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, si sono rivelati insufficienti, tanto che per i primi piani di gestione dei bacini idrografici non è stato possibile giungere a una comprensione e a un confronto adeguato dei risultati. Al fine di garantire la trasparenza di tale valutazione, è opportuno che siano chiarite e integrate le disposizioni relative alle informazioni da fornire. Tali informazioni dovrebbero inoltre agevolare il confronto dei risultati della valutazione sullo stato chimico in tutti gli Stati membri e contribuire a una potenziale futura armonizzazione delle metodologie volte a stabilire valori soglia per le acque sotterranee.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso la direttiva 2006/118/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2006/118/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2006/118/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.

(2)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato II della direttiva 2006/118/CE è così modificato:

1)

nella parte A, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

Laddove elevati livelli di fondo di sostanze o ioni, o loro indicatori, siano presenti per motivi idrogeologici naturali, tali livelli di fondo nel pertinente corpo idrico sono presi in considerazione nella determinazione dei valori soglia. Nel determinare i livelli di fondo, è opportuno tenere presente i seguenti principi:

a)

la determinazione dei livelli di fondo dovrebbe essere basata sulla caratterizzazione di corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato II della direttiva 2000/60/CE e sui risultati del monitoraggio delle acque sotterranee, conformemente all'allegato V della medesima direttiva. La strategia di monitoraggio e l'interpretazione dei dati dovrebbero tenere conto del fatto che condizioni di flusso e la chimica delle acque sotterranee presentano variazioni a livello laterale e verticale;

b)

in caso di dati di monitoraggio limitati, dovrebbero essere raccolti ulteriori dati. Nel contempo si dovrebbe procedere a una determinazione dei livelli di fondo basandosi su tali dati di monitoraggio limitati, se del caso mediante un approccio semplificato che prevede l'uso di un sottoinsieme di campioni per i quali gli indicatori non evidenziano nessuna influenza risultante dall'attività umana. Se disponibili, dovrebbero essere tenute in considerazione anche le informazioni sui trasferimenti e i processi geochimici;

c)

in caso di dati di monitoraggio delle acque sotterranee insufficienti e di scarse informazioni in materia di trasferimenti e processi geochimici, dovrebbero essere raccolti ulteriori dati e informazioni. Nel contempo si dovrebbe procedere a una stima dei livelli di fondo, se del caso basandosi su risultati statistici di riferimento per il medesimo tipo di falda acquifera in altri settori per cui sussistono dati di monitoraggio sufficienti.»;

2)

nella parte B, punto 1, sono aggiunte le voci seguenti:

«Nitriti

Fosforo (totale)/fosfati (1)

(1)  Gli Stati membri possono decidere se determinare valori soglia per il fosforo (totale) o per i fosfati.»;"

3)

la parte C è sostituita dalla seguente:

«Parte C

Informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti ed ai relativi indicatori per i quali sono stati stabiliti valori soglia

Gli Stati membri riassumono nei piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE informazioni sulle modalità di applicazione della procedura illustrata nella parte A del presente allegato.

In particolare essi comunicano:

a)

informazioni su ciascuno dei corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio, comprese le seguenti indicazioni:

i)

le dimensioni dei corpi;

ii)

ciascun inquinante o indicatore di inquinamento in base a cui i corpi idrici sotterranei sono caratterizzati come a rischio;

iii)

gli obiettivi di qualità ambientale a cui il rischio è connesso, tra cui gli usi legittimi, reali o potenziali, del corpo idrico e il rapporto tra i corpi idrici sotterranei e le acque superficiali connesse e agli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;

iv)

nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo naturali nei corpi idrici sotterranei;

v)

informazioni sui superamenti se i valori soglia sono oltrepassati;

b)

i valori soglia, applicabili a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte di distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio dello Stato membro, oppure a livello di corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei;

c)

il rapporto tra i valori soglia e ciascuno dei seguenti elementi:

i)

nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo;

ii)

le acque superficiali connesse e gli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;

iii)

gli obiettivi di qualità ambientale e altre norme per la protezione dell'acqua esistenti a livello nazionale, unionale o internazionale;

iv)

qualsiasi informazione pertinente in materia di tossicologia, ecotossicologia, persistenza e potenziale di bioaccumulo nonché tendenza alla dispersione degli inquinanti;

d)

la metodologia per determinare i livelli di fondo sulla base dei principi di cui alla parte A, punto 3;

e)

le ragioni per cui non sono stati stabiliti valori soglia per gli inquinanti e gli indicatori identificati nella parte B;

f)

elementi chiave della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, compresi il livello, il metodo e il periodo di aggregazione dei risultati di monitoraggio, la definizione dell'entità del superamento considerata accettabile e il relativo metodo di calcolo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto i), e al punto 3 dell'allegato III.

Qualora uno dei dati di cui alle lettere da a) a f), non sia incluso nei piani di gestione dei bacini idrografici, gli Stati membri ne adducono i motivi nei suddetti piani.»



REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

21.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/56


REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

IL CONSIGLIO DI VIGILANZA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo, 12,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (2), in particolare l'articolo 13 quinquies,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO:

CAPO INTRODUTTIVO

Articolo 1

Natura suppletiva

Il presente regolamento interno integra quello della Banca centrale europea. I termini usati nel presente regolamento interno hanno lo stesso significato di quelli contenuti nel regolamento interno della Banca centrale europea.

CAPO I

CONSIGLIO DI VIGILANZA

Articolo 2

Riunioni del Consiglio di vigilanza

2.1.   Il Consiglio di vigilanza fissa le proprie riunioni su proposta del presidente. Il Consiglio di vigilanza, in genere, si riunisce regolarmente secondo un calendario stabilito con conveniente anticipo prima dell'inizio di ogni anno civile.

2.2.   Il presidente convoca una riunione del Consiglio di vigilanza su richiesta di almeno tre membri.

2.3.   Il presidente può altresì convocare una riunione del Consiglio di vigilanza quando lo ritiene necessario. In tali casi, se ne fa menzione in una nota di trasmissione.

2.4.   Su richiesta del presidente, il Consiglio di vigilanza può riunirsi in teleconferenza, a meno che a ciò non si oppongano almeno tre membri del Consiglio di vigilanza.

Articolo 3

Partecipazione alle riunioni del Consiglio di vigilanza

3.1.   Salvo che sia diversamente disposto, la partecipazione alle riunioni del Consiglio di vigilanza è limitata ai suoi membri e, ove l'autorità nazionale competente non sia la banca centrale nazionale, al rappresentante della banca centrale nazionale.

3.2.   Ciascun rappresentante dell'autorità nazionale competente può essere accompagnato da una sola persona. Se l'autorità nazionale competente non è la banca centrale nazionale, il presente paragrafo si applica al rappresentante con diritto di voto. Il presente paragrafo si applica altresì in caso di partecipazione di un supplente, come previsto dall'articolo 3.3.

3.3.   Se un rappresentante dell'autorità nazionale competente ovvero, nel caso in cui l'autorità nazionale competente non sia la banca centrale nazionale, un rappresentante della banca centrale nazionale, sia impossibilitato a partecipare, questi, mediante comunicazione scritta, designa un supplente a partecipare ed esercitare il diritto di voto secondo i casi, salva contraria previsione della comunicazione scritta. La comunicazione scritta è inviata al presidente con congruo anticipo prima della riunione.

3.4.   In assenza del presidente e del vicepresidente, il Consiglio di vigilanza è presieduto dal membro del Consiglio di vigilanza con maggiore anzianità di carica e, in caso di due o più membri con uguale anzianità di carica, dal membro con maggiore anzianità anagrafica.

3.5.   Su invito del presidente, un rappresentante della Commissione europea e/o un rappresentante dell'Autorità bancaria europea possono partecipare alle riunioni in veste di osservatori. Il presidente invita i rappresentanti della Commissione e dell'Autorità bancaria europea ove una richiesta in tal senso sia presentata da almeno tre membri del Consiglio di vigilanza. In base alle stesse regole, il Consiglio di vigilanza può altresì invitare altre persone a partecipare alle riunioni ove lo ritenga appropriato.

Articolo 4

Organizzazione delle riunioni del Consiglio di vigilanza

4.1.   Il Consiglio di vigilanza approva l'ordine del giorno di ogni riunione. Un ordine del giorno provvisorio è redatto dal presidente ed è inviato, unitamente alla relativa documentazione, ai membri del Consiglio di vigilanza almeno cinque giorni lavorativi prima della relativa riunione, salvo in casi di emergenza, nei quali il presidente agisce nel modo più appropriato tenuto conto delle circostanze. Il Consiglio di vigilanza può decidere di sopprimere o aggiungere punti all'ordine del giorno provvisorio su proposta del presidente o di qualunque altro membro del Consiglio di vigilanza. Salvo che in casi di emergenza, un punto è soppresso dall'ordine del giorno su richiesta di almeno tre membri del Consiglio di vigilanza se la relativa documentazione non è stata comunicata ai membri del Consiglio di vigilanza in tempo utile.

4.2.   Il resoconto dei lavori del Consiglio di vigilanza è sottoposto ai suoi membri per l'approvazione alla riunione successiva ovvero in data anteriore mediante procedura scritta ed è firmato dal presidente.

Articolo 5

Accesso alle informazioni

A tutti i membri del Consiglio di vigilanza è garantito il regolare accesso a informazioni aggiornate relative agli enti ritenuti significativi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Le informazioni messe a disposizione dei membri del Consiglio di vigilanza dovrebbero includere gli elementi informativi essenziali per ricavarne una conoscenza significativa relativamente a tali enti. Il Consiglio di vigilanza può adottare dei modelli a uso interno per condividere le informazioni a tale scopo.

Articolo 6

Votazioni

6.1.   Ai fini del presente articolo, i rappresentanti delle autorità di ciascuno Stato membro partecipante sono considerati unitariamente come un unico membro.

6.2.   Salva espressa contraria disposizione scritta da parte dall'autorità nazionale competente, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante dell'autorità nazionale competente o dal relativo supplente ai sensi dell'articolo 3.3.

6.3.   Affinché il Consiglio di vigilanza possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari a due terzi dei suoi membri con diritto di voto. Se il quorum non è raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nel corso della quale i membri del Consiglio di vigilanza possono votare a prescindere dal raggiungimento del quorum.

6.4.   Il Consiglio di vigilanza procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente dà avvio a una procedura di voto su richiesta di tre membri del Consiglio di vigilanza.

6.5.   Salva disposizione contraria del Regolamento (UE) n. 1024/2013, il Consiglio di vigilanza decide a maggioranza semplice dei suoi membri con diritto di voto. Ogni membro dispone di un solo voto. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo. Nei casi indicati dall'articolo 26, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 102472013, trovano applicazione le regole di voto di cui all'articolo 13 quater del regolamento interno della Banca centrale europea.

6.6.   Il presidente ha facoltà di indire votazioni a scrutinio segreto su richiesta di almeno tra membri del Consiglio di vigilanza con diritto di voto.

6.7.   La votazione può avvenire altresì mediante procedura scritta, a meno che a ciò non si oppongano almeno tre membri del Consiglio di vigilanza con diritto di voto. In tal caso, il punto è inserito nell'ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio di vigilanza. Una procedura scritta richiede che a ciascun membro del Consiglio di vigilanza siano concessi di norma almeno cinque giorni lavorativi per deliberare e che tale deliberazione sia annotata nel resoconto dei lavori della successiva riunione del Consiglio di vigilanza. La mancata espressione di un voto esplicito da parte di un membro del Consiglio di vigilanza è equiparata al voto favorevole.

Articolo 7

Emergenze

7.1.   In casi di emergenza, il presidente ovvero, in sua assenza, il vicepresidente convoca una riunione del consiglio di vigilanza in tempo utile per prendere le decisioni necessarie con le modalità ritenute idonee ed eventualmente, in deroga all'articolo 2.4, in teleconferenza. Nel convocare la riunione, il presidente ovvero, in sua assenza, il vicepresidente, precisa nell'avviso di convocazione che, in deroga all'articolo 6.3, ove per le decisioni da assumere in casi di emergenza non sia raggiunto il quorum del 50 per cento, la riunione sarà sciolta e sarà immediatamente aperta una riunione straordinaria nella quale le decisioni possono essere adottate indipendentemente dal raggiungimento del quorum.

7.2.   Il Consiglio di vigilanza può stabilire ulteriori regole interne per l'adozione di decisioni e altre misure in situazioni di emergenza.

Articolo 8

Delega di poteri

8.1.   Il Consiglio di vigilanza, può autorizzare il presidente o il vicepresidente ad adottare, per suo conto e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di carattere gestionale o amministrativo chiaramente definiti, ivi compresi gli atti preparatori di una decisione che i membri del Consiglio di vigilanza intendono adottare collegialmente in una fase successiva e gli strumenti di applicazione delle decisioni finali adottate dal Consiglio di vigilanza.

8.2.   Il Consiglio di vigilanza può inoltre incaricare il presidente o il vicepresidente dell'adozione: a) del testo definitivo degli strumenti di cui all'articolo 8.1, a condizione che il contenuto di tali strumenti sia già stato determinato nel quadro di una discussione e/o b) delle decisioni finali, laddove questa delega abbia per oggetto poteri di esecuzione limitati e chiaramente definiti, il cui esercizio è soggetto ad un attento riesame alla luce di criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio di vigilanza.

8.3.   Le deleghe e le decisioni adottate ai sensi degli articolo 8.1 e 8.2 sono annotate nel resoconto dei lavori delle riunioni del Consiglio di vigilanza.

CAPO II

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 9

Il Comitato direttivo

Conformemente all'articolo 26, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, è istituto il Comitato direttivo del Consiglio di vigilanza.

Articolo 10

Mandato

10.1.   Il Comitato direttivo sostiene le attività del Consiglio di vigilanza e ha il compito di preparare le riunioni del Consiglio di vigilanza.

10.2.   Il Comitato direttivo assolve i suoi compiti preparatori nell'interesse dell'Unione nel suo complesso e coopera con il Consiglio di vigilanza in piena trasparenza.

Articolo 11

Composizione e nomina dei membri

11.1.   Il Comitato direttivo è composto da otto membri del Consiglio di vigilanza: il presidente e il vicepresidente del Consiglio di vigilanza, un rappresentante della banca centrale europea (BCE) e cinque rappresentanti delle autorità nazionali competenti.

11.2.   Il Comitato direttivo è presieduto dal presidente del Consiglio di vigilanza ovvero, in caso di assenza eccezionale di quest'ultimo, dal vicepresidente.

11.3.   Il Consiglio di vigilanza nomina i rappresentanti delle autorità nazionali competenti, garantendo un giusto equilibrio e una rotazione tra le autorità nazionali competenti. Il Consiglio di vigilanza segue un sistema di rotazione mediante il quale le autorità nazionali competenti sono assegnate a quattro gruppi in base a una graduatoria stilata sulla base del totale delle attività bancarie consolidate nel relativo Stato membro partecipante. A ciascun gruppo spetta almeno un membro del Comitato direttivo. Il Consiglio di vigilanza riesamina i raggruppamenti con cadenza annuale ovvero ogni qual volta uno Stato membro adotta l'euro o instaura una cooperazione stretta con la BCE. La rotazione dei membri all'interno di ciascun gruppo segue l'ordine alfabetico dei nomi degli Stati membri partecipanti nelle rispettive lingue nazionali. La classificazione delle autorità nazionali competenti in gruppi e l'assegnazione dei posti nel Comitato direttivo ai gruppi sono stabiliti nell'allegato.

11.4.   Il mandato dei rappresentanti delle autorità nazionali competenti membri del Comitato direttivo ha durata annuale.

11.5.   Il rappresentante della BCE nel Comitato direttivo è nominato dal presidente della BCE tra i quattro rappresentanti della BCE nel Consiglio di vigilanza e stabilisce la durata del suo mandato.

11.6.   La lista dei membri del Comitato direttivo è pubblicata e aggiornata regolarmente.

Articolo 12

Riunioni del Comitato direttivo

12.1.   Il calendario delle riunioni è stabilito dal Comitato direttivo su proposta del presidente. Il presidente può altresì convocare una riunione del Comitato direttivo quando lo ritiene necessario. Su richiesta del presidente, il Comitato direttivo può anche riunirsi in teleconferenza salvo che a ciò si oppongano almeno due membri del Comitato direttivo.

12.2.   L'ordine del giorno di ciascuna riunione del Comitato direttivo è proposto dal presidente e adottato all'inizio della riunione del Comitato direttivo. Tutti i membri del Comitato direttivo possono sottoporre punti e documenti al presidente affinché siano presi in esame dal Comitato direttivo.

12.3.   I membri del Consiglio di vigilanza possono prendere visione dell'ordine del giorno della riunione del Comitato direttivo prima della riunione. I membri del Consiglio di vigilanza possono prendere visione del resoconto dei lavori delle riunioni del Comitato direttivo prima della successiva riunione.

12.4.   Su proposta del presidente, il Comitato direttivo può decidere di invitare uno o più membri del Consiglio di vigilanza a partecipare a un'intera riunione o a parte di essa. Quando siano in discussione questioni specifiche relative a un singolo ente creditizio, è invitato il rappresentante dell'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante nel quale l'ente creditizio è insediato.

CAPO III

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento interno entra in vigore il 1o aprile 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 marzo 2014

Il presidente del Consiglio di vigilanza

Danièle NOUY


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  OJ L 80, 18.3.2004, pag. 33.


ALLEGATO

SISTEMA DI ROTAZIONE

Ai fini dell'articolo 11.3 si applica il seguente sistema di rotazione, sulla base dei dati al 31 dicembre 2012:

Gruppo

Stato membro

Numero di seggi nel Comitato direttivo

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

1

CY

LV

MT

SI

SK


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

21.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/61


DECISIONE N. 1/2014 DEL COMITATO ISTITUITO IN BASE ALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

del 1o aprile 2014

concernente la modifica del capitolo 6 sugli apparecchi a pressione e del capitolo 16 sui prodotti da costruzione nonché l'aggiornamento dei riferimenti giuridici elencati nell'allegato 1

(2014/379/UE)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità («l'accordo»), in particolare l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1)

L'Unione europea ha adottato una nuova direttiva in materia di attrezzature a pressione trasportabili (1) e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo, a detta norma dell'Unione europea.

2)

È pertanto opportuno modificare l'allegato 1, capitolo 6 «Apparecchi a pressione», per riflettere tali sviluppi.

3)

L'Unione europea ha adottato un nuovo regolamento sui prodotti da costruzione (2) (di seguito «regolamento sui prodotti da costruzione»).

4)

La legislazione svizzera sui prodotti da costruzione (legge federale e ordinanza sui prodotti da costruzione) è in corso di modifica; tuttavia, l'ordinanza svizzera sull'accreditamento e la designazione (3), che stabilisce le condizioni generali di accreditamento e di designazione degli organismi svizzeri di valutazione della conformità, è già in vigore.

5)

È opportuno modificare, in un primo momento, l'allegato 1, capitolo 16 «Prodotti da costruzione», al fine di riflettere l'adozione del regolamento sui prodotti da costruzione da parte dell'Unione europea e di consentire alle parti, fino all'adozione di una legislazione svizzera equivalente, di accettare reciprocamente, per un periodo transitorio, i risultati delle valutazioni della conformità che attestano la conformità al regolamento sui prodotti da costruzione. Quando sarà stata adottata una legislazione svizzera equivalente al regolamento sui prodotti da costruzione, le parti sostituiranno la presente modifica con una successiva, che terrà conto sia dell'adozione del regolamento sui prodotti da costruzione che della nuova legislazione svizzera equivalente. Resta inteso che la presente decisione è destinata a garantire la continuità delle attività degli organismi di valutazione della conformità durante tale periodo transitorio e che non pregiudica l'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 dell'accordo.

6)

L'articolo 10, paragrafo 5, dell'accordo dispone che il comitato possa, su proposta di una delle parti, modificare gli allegati dell'accordo,

DECIDE:

1.

L'allegato 1, capitolo 6 «Apparecchi a pressione», dell'accordo è modificato in conformità alle disposizioni di cui all'allegato A della presente decisione.

2.

La Confederazione svizzera accetta i risultati delle valutazioni della conformità degli organismi riconosciuti di valutazione della conformità dell'UE, che valutano la conformità in base alle prescrizioni del regolamento sui prodotti da costruzione. L'Unione europea accetta i risultati delle valutazioni della conformità degli organismi svizzeri riconosciuti, che valutano la conformità in base alle prescrizioni del regolamento sui prodotti da costruzione, fino alla modifica del capitolo 16 in seguito all'adozione di una norma svizzera equivalente.

L'allegato 1, capitolo 16 «Prodotti da costruzione», dell'accordo è modificato in conformità alle disposizioni di cui all'allegato B della presente decisione e si applica nel periodo transitorio fino a detta modifica.

3.

L'allegato 1 dell'accordo è modificato in conformità alle disposizioni di cui all'allegato C della presente decisione.

4.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle parti. Essa ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima firma.

Per la Confederazione svizzera

Christophe PERRITAZ

Firmato a Berna, il 1o aprile 2014

Per l'Unione europea

Fernando PERREAU DE PINNINCK

Firmato a Bruxelles, il 1o aprile 2014


(1)  Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

(3)  Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 1o giugno 2012 (RU 2012 2887).


ALLEGATO A

Nell'allegato 1 «Settori di prodotti», il capitolo 6 «Apparecchi a pressione» è soppresso e sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 6

APPARECCHI A PRESSIONE

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1.

Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione (GU L 264 dell'8.10.2009, pag. 12), modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

 

2.

Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

 

3.

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1), di seguito denominata “direttiva 2010/35/UE”.

 

4.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

Svizzera

100.

Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573).

 

101.

Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2583), modificata da ultimo il 15 giugno 2012 (RU 2012 3631).

 

102.

Ordinanza del 20 novembre 2002 sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (RU 2003 107), modificata da ultimo il 19 maggio 2010 (RU 2010 2583).

 

103.

Ordinanza del 20 novembre 2002 sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (RU 2003 8), modificata da ultimo il 19 maggio 2010 (RU 2010 2583).

 

104.

Ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente l'immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose (RU 2012 6607).

 

105.

Ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (RU 2002 4212), modificata da ultimo il 31 ottobre 2012 (RU 2012 6535 e 6537).

 

106.

Ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RU 2012 6541).

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco degli organismi di valutazione della conformità, secondo la procedura descritta all'articolo 11 dell'accordo.

SEZIONE III

Autorità designatrici

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco delle autorità designatrici notificate dalle parti.

SEZIONE IV

PRINCIPI PARTICOLARI per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità di designazione rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo nonché i criteri di valutazione definiti nell'allegato III della direttiva 2009/105/CE, negli allegati IV o V della direttiva 97/23/CE o nel capitolo 4 della direttiva 2010/35/UE.

SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive

1.   Recipienti semplici a pressione e attrezzature a pressione

Per quanto riguarda la documentazione tecnica richiesta dalle autorità nazionali a fini d'ispezione, è sufficiente che i fabbricanti, i loro mandatari o, in loro assenza, le persone responsabili dell'immissione sul mercato, tengano a disposizione tale documentazione sul territorio di una delle parti per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Le parti si impegnano a trasmettere tutta la documentazione pertinente su richiesta delle autorità dell'altra parte.

2.   Attrezzature a pressione trasportabili

1.   Accesso al mercato

1.

In conformità alla direttiva 2010/35/UE o, rispettivamente, alla legislazione svizzera pertinente, il mandatario indica il proprio nome e indirizzo sul certificato di conformità. Ai fini del presente obbligo, per “rappresentante autorizzato” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione o in Svizzera, che abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto ad agire per suo conto in relazione a specifici compiti.

2.

In conformità alla direttiva 2010/35/UE o, rispettivamente, alla norma svizzera pertinente, l'importatore indica sul certificato di conformità, o in allegato, il proprio nome e l'indirizzo a cui può essere contattato. Ai fini del presente obbligo, per “importatore” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione europea o in Svizzera, che immetta sul mercato svizzero o dell'Unione europea attrezzature a pressione trasportabili, o loro parti, originarie di un paese terzo.

3.

Ai fini dei paragrafi 1 e 2 è sufficiente menzionare l'importatore o il rappresentante autorizzato.

2.   Scambio di informazioni sulla documentazione tecnica e cooperazione in materia di misure correttive

Su richiesta motivata dell'autorità nazionale competente della Svizzera o di uno Stato membro, gli operatori economici della Svizzera o di uno Stato membro le forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili alla direttiva 2010/35/UE o alla legislazione svizzera pertinente, in una lingua di facile comprensione per tale autorità o in inglese. Essi collaborano con detta autorità, su sua richiesta, per qualsiasi misura adottata al fine di eliminare i rischi derivanti dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso in commercio.

3.   Identificazione degli operatori economici

Su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro dell'UE o della Svizzera, gli operatori economici indicano per un periodo di almeno 10 anni:

a)

qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione trasportabili;

b)

qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito attrezzature a pressione trasportabili.

4.   Assistenza reciproca tra le autorità di vigilanza del mercato

Al fine di garantire una cooperazione efficace per le misure riguardanti gli operatori economici stabiliti in uno Stato membro o in Svizzera, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro e della Svizzera si offrono reciproca assistenza, in misura adeguata, fornendo informazioni o documentazioni, svolgendo le opportune indagini, adottando i provvedimenti del caso e partecipando alle indagini avviate dall'altra parte.

5.   Procedura applicabile alle attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio a livello nazionale

1.

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del presente accordo, se le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro o della Svizzera hanno adottato misure o dispongono di motivi sufficienti per ritenere che un'attrezzatura a pressione trasportabile oggetto del presente capitolo presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della tutela dell'interesse pubblico disciplinati rispettivamente dalla direttiva 2010/35/UE o dalla legislazione svizzera pertinente, e se ritengono che la mancata conformità non si limiti al loro territorio nazionale, esse informano immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e la Svizzera in merito:

ai risultati della valutazione e delle misure che hanno imposto all'operatore economico,

a tutti gli opportuni provvedimenti provvisori presi qualora l'operatore economico interessato non adotti misure correttive adeguate, al fine di vietare o limitare la disponibilità sul mercato nazionale dell'attrezzatura a pressione trasportabile, di ritirarla dal mercato o di richiamarla.

2.

Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile non conforme, l'origine dell'attrezzatura, la natura della presunta non conformità e del rischio connesso, la natura e la durata dei provvedimenti nazionali adottati e gli argomenti addotti dall'operatore economico interessato. Occorre inoltre specificare se la non conformità sia dovuta:

alla mancata rispondenza dell'attrezzatura a pressione trasportabile ai requisiti relativi alla salute o alla sicurezza delle persone o ad altri aspetti della tutela del pubblico interesse della legislazione di cui alla sezione I, o

a carenze delle norme o dei codici tecnici della legislazione di cui alla sezione I.

3.

La Svizzera o gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura comunicano immediatamente alla Commissione europea e alle altre autorità nazionali tutti i provvedimenti adottati e qualsiasi ulteriore informazione a loro disposizione riguardo alla non conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile in questione.

4.

Gli Stati membri e la Svizzera provvedono affinché siano immediatamente adottati nei confronti dell'attrezzatura a pressione trasportabile in questione i necessari provvedimenti restrittivi, come il ritiro dal mercato.

5.

La Svizzera notifica all'Unione europea gli estremi della sua autorità di vigilanza del mercato, nonché le eventuali modifiche, tramite il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo.

6.   Procedura di salvaguardia

In caso di disaccordo in merito alla misura nazionale notificata, la Svizzera o uno Stato membro presentano le loro obiezioni alla Commissione europea.

1.   Obiezioni riguardo alle misure nazionali

Qualora, a conclusione della procedura di cui alla sezione 5, paragrafo 3, uno Stato membro o la Svizzera sollevino obiezioni riguardo a una misura adottata dalla Svizzera o da uno Stato membro o qualora la Commissione europea ritenga che una misura nazionale non sia conforme alla legislazione pertinente di cui alla sezione I, la Commissione europea avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri, la Svizzera e l'operatore o gli operatori economici interessati e procede ad una valutazione della misura nazionale per determinare se sia giustificata o meno. Se la misura nazionale è giudicata:

giustificata, tutti gli Stati membri e la Svizzera adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro delle attrezzature a pressione trasportabili dai loro mercati e ne informano la Commissione;

ingiustificata, lo Stato membro interessato o la Svizzera la ritirano.

2.   Disaccordo tra le parti

In caso di disaccordo tra le parti, la questione è sottoposta al comitato misto che decide un piano di azione appropriato, compresa la possibilità di fare effettuare una perizia.

Se il comitato giudica la misura:

giustificata, le parti adottano i provvedimenti necessari ad assicurare il ritiro delle attrezzature a pressione trasportabili non conformi dai loro mercati,

ingiustificata, lo Stato membro o la Svizzera la ritirano.

7.   Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili

Fatte salve le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri o la Svizzera non possono vietare, limitare od ostacolare sul proprio territorio la libera circolazione, la messa a disposizione sul mercato e l'uso delle attrezzature a pressione trasportabili conformi alle disposizioni giuridiche stabilite nella sezione I.»


ALLEGATO B

Nell'allegato 1 «Settori di prodotti», il capitolo 16 «Prodotti da costruzione» è soppresso e sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 16

PRODOTTI DA COSTRUZIONE

SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2

Unione europea

1.

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

 

 

Misure di esecuzione:

 

2.

Decisione 94/23/CE della Commissione, del 17 gennaio 1994, relativa alle regole procedurali comuni per i benestare tecnici europei (GU L 17 del 20.1.1994, pag. 34).

 

bis.

Decisione 94/611/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (GU L 241 del 16.9.1994, pag. 25).

 

ter.

Decisione 95/204/CE della Commissione, del 31 maggio 1995, recante disposizioni applicative dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 129 del 14.6.1995, pag. 23).

 

3.

Decisione 95/467/CE della Commissione, del 24 ottobre 1995, recante applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 268 del 10.11.1995, pag. 29).

 

4.

Decisione 96/577/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi fissi antincendio (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 44).

 

5.

Decisione 96/578/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti igienico-sanitari (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 49).

 

6.

Decisione 96/579/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti di costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle attrezzature fisse per la circolazione stradale (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 52).

 

7.

Decisione 96/580/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti di costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi di tamponamento (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 56).

 

8.

Decisione 96/581/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attuazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai geotessili (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 59).

 

9.

Decisione 96/582/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l'attuazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi di vetrazioni strutturali incollate e ancoraggi di metallo da utilizzare nel calcestruzzo (GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 62).

 

10.

Decisione 96/603/CE della Commissione, del 4 ottobre 1996, recante l'elenco di prodotti delle classi A “nessun contributo all'incendio” di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 267 del 19.10.1996, pag. 23).

 

11.

Decisione 97/161/CE della Commissione, del 17 febbraio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli ancoraggi metallici per il fissaggio di sistemi leggeri nel calcestruzzo (GU L 62 del 4.3.1997, pag. 41).

 

12.

Decisione 97/176/CE della Commissione, del 17 febbraio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti di legno per impiego strutturale e componenti ausiliari (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 19).

 

13.

Decisione 97/177/CE della Commissione, del 17 febbraio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli ancoraggi a iniezione metallica per l'utilizzo in muratura (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 24).

 

14.

Decisione 97/462/CE della Commissione, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai pannelli a base di legno (GU L 198 del 25.7.1997, pag. 27).

 

15.

Decisione 97/463/CE della Commissione, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli ancoraggi di plastica da utilizzare nel calcestruzzo e in muratura (GU L 198 del 25.7.1997, pag. 31).

 

16.

Decisione 97/464/CE della Commissione, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue (GU L 198 del 25.7.1997, pag. 33).

 

17.

Decisione 97/555/CE della Commissione, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici (GU L 229 del 20.8.1997, pag. 9).

 

18.

Decisione 97/556/CE della Commissione, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati “a cappotto”) (ETICS) (GU L 229 del 20.8.1997, pag. 14).

 

19.

Decisione 97/571/CE della Commissione, del 22 luglio 1997, relativa allo schema generale di benestare tecnico europeo per i prodotti da costruzione (GU L 236 del 27.8.1997, pag. 7).

 

20.

Decisione 97/597/CE della Commissione, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti di acciaio per cemento armato e precompresso (GU L 240 del 2.9.1997, pag. 4).

 

21.

Decisione 97/638/CE della Commissione, del 19 settembre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai dispositivi di fissaggio per prodotti di legno per impiego strutturale (GU L 268 dell'1.10.1997, pag. 36).

 

22.

Decisione 97/740/CE della Commissione, del 14 ottobre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle murature e ai prodotti correlati (GU L 299 del 4.11.1997, pag. 42).

 

23.

Decisione 97/808/CE della Commissione, del 20 novembre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni (GU L 331 del 3.12.1997, pag. 18).

 

24.

Decisione 98/143/CE della Commissione, del 3 febbraio 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi di membrane flessibili per l'impermeabilizzazione dei tetti a fissaggio meccanico (GU L 42 del 14.2.1998, pag. 58).

 

25.

Decisione 98/213/CE della Commissione, del 9 marzo 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 41).

 

26.

Decisione 98/214/CE della Commissione, del 9 marzo 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 46).

 

27.

Decisione 98/279/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit permanenti di casseforme non portanti costituiti da blocchi forati e pannelli di materiale isolante e, talvolta, cemento (GU L 127 del 29.4.1998, pag. 26).

 

28.

Decisione 98/436/CE della Commissione, del 22 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a rivestimenti per tetti, lucernari, abbaini e prodotti accessori (GU L 194 del 10.7.1998, pag. 30).

 

29.

Decisione 98/437/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti (GU L 194 del 10.7.1998, pag. 39).

 

30.

Decisione 98/456/CE della Commissione, del 3 luglio 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit per il post-tensionamento di strutture precompresse (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 112).

 

31.

Decisione 98/457/CE della Commissione, del 3 luglio 1998, relativa alla prova “incendio di singoli oggetti in un locale” (SBI) di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 114).

 

32.

Decisione 98/598/CE della Commissione, del 9 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli aggregati (GU L 287 del 24.10.1998, pag. 25).

 

33.

Decisione 98/599/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di impermeabilizzazione per tetti applicati allo stato liquido (GU L 287 del 24.10.1998, pag. 30).

 

34.

Decisione 98/600/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di tetti traslucidi autoportanti, eccetto i kit a base di vetro (GU L 287 del 24.10.1998, pag. 35).

 

35.

Decisione 98/601/CE della Commissione, del 13 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per la costruzione di strade (GU L 287 del 24.10.1998, pag. 41).

 

36.

Decisione 1999/89/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di montaggio di scale prefabbricate (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 34).

 

37.

Decisione 1999/90/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai rivestimenti (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 38).

 

38.

Decisione 1999/91/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per l'isolamento termico (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 44).

 

39.

Decisione 1999/92/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a travi e colonne leggere composte a base di legno (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 49).

 

40.

Decisione 1999/93/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 51).

 

41.

Decisione 1999/94/CE della Commissione, del 25 gennaio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai calcestruzzi prefabbricati normali, leggeri o porosi (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 55).

 

41 bis.

Decisione 1999/453/CE della Commissione, del 18 giugno 1999, che modifica le decisioni 96/579/CE e 97/808/CE (relative alle procedure per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda rispettivamente le attrezzature fisse e i rivestimenti per pavimentazioni) (GU L 178 del 14.7.1999, pag. 50).

 

42.

Decisione 1999/454/CE della Commissione, del 22 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti intesi a impedire la propagazione del fuoco e i prodotti di protezione dal fuoco (GU L 178 del 14.7.1999, pag. 52).

 

43.

Decisione 1999/455/CE della Commissione, del 22 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit per prefabbricati costituiti da strutture e travi di legno (GU L 178 del 14.7.1999, pag. 56).

 

44.

Decisione 1999/469/CE della Commissione, del 25 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti relativi a calcestruzzo, malta, boiacca (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 27).

 

45.

Decisione 1999/470/CE della Commissione, del 29 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli adesivi per la costruzione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 32).

 

46.

Decisione 1999/471/CE della Commissione, del 29 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli apparecchi di riscaldamento per ambienti (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 37).

 

47.

Decisione 1999/472/CE della Commissione, del 1o luglio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a tubazioni, serbatoi e relativi accessori non in contatto con acqua destinata al consumo umano (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 42).

 

48.

Decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14).

 

49.

Decisione 2000/245/CE della Commissione, del 2 febbraio 2000, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi (GU L 77 del 28.3.2000, pag. 13).

 

50.

Decisione 2000/273/CE della Commissione, del 27 marzo 2000, relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda sette prodotti per il benestare tecnico europeo senza orientamenti (GU L 86 del 7.4.2000, pag. 15).

 

51.

Decisione 2000/367/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi (GU L 133 del 6.6.2000, pag. 26).

 

52.

Decisione 2000/447/CE della Commissione, del 13 giugno 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato e ai pannelli leggeri autoportanti a struttura mista (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 40).

 

53.

Decisione 2000/553/CE della Commissione, del 6 settembre 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alla resistenza esterna all'azione del fuoco dei rivestimenti per tetti (GU L 235 del 19.9.2000, pag. 19).

 

53 bis.

Decisione 2000/605/CE della Commissione, del 26 settembre 2000, che modifica la decisione 96/603/CE recante l'elenco di prodotti delle classi A “nessun contributo all'incendio” di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 258 del 12.10.2000, pag. 36).

 

54.

Decisione 2000/606/CE della Commissione, del 26 settembre 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda sei prodotti per il benestare tecnico europeo senza orientamenti (GU L 258 del 12.10.2000, pag. 38).

 

55.

Decisione 2001/19/CE della Commissione, del 20 dicembre 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a giunti di dilatazione per ponti stradali (GU L 5 del 10.1.2001, pag. 6).

 

56.

Decisione 2001/308/CE della Commissione, del 31 gennaio 2001, relativa alla procedura per l'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione denominati “vetures” a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 25).

 

56 bis.

Decisione 2001/596/CE della Commissione, dell'8 gennaio 2001, che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/578/CE, 96/580/CE, 97/176/CE, 97/462/CE, 97/556/CE, 97/740/CE, 97/808/CE, 98/213/CE, 98/214/CE, 98/279/CE, 98/436/CE, 98/437/CE, 98/599/CE, 98/600/CE, 98/601/CE, 1999/89/CE, 1999/90/CE, 1999/91/CE, 1999/454/CE, 1999/469/CE, 1999/470/CE, 1999/471/CE, 1999/472/CE, 2000/245/CE, 2000/273/CE e 2000/447/CE relative alla procedura di attestazione di conformità di determinati prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 209 del 2.8.2001, pag. 33).

 

57.

Decisione 2001/671/CE della Commissione, del 21 agosto 2001, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 20).

 

58.

Decisione 2002/359/CE della Commissione, del 13 maggio 2002, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a contatto con le acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 127 del 14.5.2002, pag. 16).

 

59.

Decisione 2002/592/CE della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica le decisioni 95/467/CE, 96/577/CE, 96/578/CE e 98/598/CE relative alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo, rispettivamente, ai prodotti a base di gesso, ai sistemi fissi antincendio, ai prodotti igienico-sanitari e agli aggregati (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 57).

 

60.

Decisione 2003/43/CE della Commissione, del 17 gennaio 2003, che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 35).

 

61.

Decisione 2003/312/CE della Commissione, del 9 aprile 2003, sulla pubblicazione dei riferimenti delle norme relative ai prodotti per l'isolamento termico, ai geotessili, agli impianti fissi di estinzione degli incendi e ai blocchi di gesso conformemente alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 50).

 

62.

Decisione 2003/424/CE della Commissione, del 6 giugno 2003, che modifica la decisione 96/603/CE recante l'elenco di prodotti delle classi A “nessun contributo all'incendio” di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 144 del 12.6.2003, pag. 9).

 

63.

Decisione 2003/593/CE della Commissione, del 7 agosto 2003, che modifica la decisione 2003/43/CE che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione (GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 25).

 

64.

Decisione 2003/629/CE della Commissione, del 27 agosto 2003, che modifica la decisione 2000/367/CE sulla classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione per quanto riguarda l'inclusione dei prodotti di controllo del fumo e del calore (GU L 218 del 30.8.2003, pag. 51).

 

65.

Decisione 2003/632/CE della Commissione, del 26 agosto 2003, che modifica la decisione 2000/147/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (GU L 220 del 3.9.2003, pag. 5).

 

66.

Decisione 2003/639/CE della Commissione, del 4 settembre 2003, relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda perni per giunti strutturali (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 18).

 

67.

Decisione 2003/640/CE della Commissione, del 4 settembre 2003, relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda kit di rivestimento delle pareti esterne (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 21).

 

68.

Decisione 2003/655/CE della Commissione, del 12 settembre 2003, relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda kit di rivestimento impermeabile per pavimenti e pareti di ambienti umidi (GU L 231 del 17.9.2003, pag. 12).

 

69.

Decisione 2003/656/CE della Commissione, del 12 settembre 2003, relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda sette prodotti per il benestare tecnico europeo senza orientamenti (GU L 231 del 17.9.2003, pag. 15).

 

70.

Decisione 2003/722/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, relativa alla procedura di attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda kit d'impermeabilizzazione dell'impalcato da applicare allo stato liquido (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 32).

 

71.

Decisione 2003/728/CE della Commissione, del 3 ottobre 2003, relativa alla procedura per stabilire la conformità dei prodotti da costruzione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda strutture metalliche prefabbricate, strutture di cemento prefabbricate, edifici prefabbricati, celle frigorifere prefabbricate e strutture di protezione dalla caduta di massi (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 34).

 

72.

Decisione 2004/663/CE della Commissione, del 20 settembre 2004, che modifica la decisione 97/464/CE relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue (GU L 302 del 29.9.2004, pag. 6).

 

73.

Decisione 2005/403/CE della Commissione, del 25 maggio 2005, che determina le classi di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti per taluni prodotti da costruzione a norma della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 135 del 28.5.2005, pag. 37).

 

74.

Decisione 2005/484/CE della Commissione, del 4 luglio 2005, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di edifici frigoriferi e i sistemi di involucro per edifici frigoriferi (GU L 173 del 6.7.2005, pag. 15).

 

75.

Decisione 2005/610/CE della Commissione, del 9 agosto 2005, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione (GU L 208 dell'11.8.2005, pag. 21).

 

76.

Decisione 2005/823/CE della Commissione, del 22 novembre 2005, che modifica la decisione 2001/671/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 53).

 

77.

Decisione 2006/190/CE della Commissione del 1o marzo 2006, che modifica la decisione 97/808/CE relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 47).

 

78.

Decisione 2006/213/CE della Commissione, del 6 marzo 2006, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio (GU L 79 del 16.3.2006, pag. 27).

 

79.

Decisione 2006/600/CE della Commissione, del 4 settembre 2006, che definisce la classificazione della resistenza all'azione esterna del fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente ai pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico destinati alle coperture dei tetti (GU L 244 del 7.9.2006, pag. 24).

 

80.

Decisione 2006/673/CE della Commissione, del 5 ottobre 2006, che modifica la decisione 2003/43/CE, che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione, per quanto riguarda i pannelli di cartongesso (GU L 276 del 7.10.2006, pag. 77).

 

81.

Decisione 2006/751/CE della Commissione, del 27 ottobre 2006, che modifica la decisione 2000/147/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 8).

 

82.

Decisione 2006/893/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, relativa alla cancellazione del riferimento alla norma EN 10080:2005 “Acciaio per cemento armato — Acciaio saldabile — Generalità” conformemente alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 102).

 

83.

Decisione 2007/348/CE della Commissione, del 15 maggio 2007, che modifica la decisione 2003/43/CE che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai pannelli a base di legno (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 21).

 

84.

Decisione 2010/81/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione relativamente agli adesivi per piastrelle ceramiche (GU L 38 dell'11.2.2010, pag. 9).

 

85.

Decisione 2010/82/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai rivestimenti murali decorativi sotto forma di rotoli e pannelli (GU L 38 dell'11.2.2010, pag. 11).

 

86.

Decisione 2010/83/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio di alcuni prodotti da costruzione per quanto riguarda i sigillati che essicano all'aria (GU L 38 dell'11.2.2010, pag. 13).

 

87.

Decisione 2010/85/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai massetti a base di cemento, ai massetti a base di solfato di calcio e ai massetti a base di resina sintetica (GU L 38 dell'11.2.2010, pag. 17).

 

88.

Decisione 2010/679/UE della Commissione, dell'8 novembre 2010, che modifica la decisione 95/467/CE recante applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 55).

 

89.

Decisione 2010/683/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, che modifica la decisione 97/555/CE relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 60).

 

90.

Decisione 2010/737/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente alle lamiere di acciaio rivestite in poliestere o plastisol (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 39).

 

91.

Decisione 2010/738/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che determina le classi di reazione al fuoco di determinati prodotti da costruzione relativamente all'intonaco a base di gesso rinforzato con fibre (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 42).

 

92.

Decisione 2011/14/UE della Commissione, del 13 gennaio 2011, che modifica la decisione 97/556/CE, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati “a cappotto”) (ETICS) (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 5).

 

93.

Decisione 2011/19/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sigillanti per impiego non strutturale nei giunti di edifici e di piani di camminamento pedonali (GU L 11 del 15.1.2011, pag. 49).

 

94.

Decisione 2011/232/UE della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica la decisione 2000/367/CE che stabilisce un sistema di classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 49).

 

95.

Decisione 2011/246/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 1999/93/CE relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda porte, finestre, imposte, persiane, portoni e relativi accessori (GU L 103 del 19.4.2011, pag. 114).

 

96.

Decisione 2011/284/UE della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i cavi di alimentazione, di comando e di comunicazione (GU L 131 del 18.5.2011, pag. 22).

 

97.

Decisione di esecuzione 2012/201/UE della Commissione, del 26 marzo 2012, che modifica la decisione 98/213/CE relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i kit di tramezzi interni (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 20).

 

98.

Decisione di esecuzione 2012/202/UE della Commissione, del 29 marzo 2012, che modifica la decisione 1999/94/CE relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i calcestruzzi prefabbricati normali, leggeri o porosi (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 22).

 

99.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo al formato della valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 42).

Svizzera

 

 

SEZIONE II

Organismi di valutazione della conformità

1.

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco degli organismi di valutazione della conformità, secondo la procedura descritta all'articolo 11 dell'accordo.

2.

Gli organismi di valutazione della conformità possono essere differenziati in tre diversi organismi partecipanti alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione: l'organismo di certificazione del prodotto, l'organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica e il laboratorio di prova. Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni dell'allegato V, sezione 2, del regolamento (UE) n. 305/2011.

SEZIONE III

Autorità designatrici

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco delle autorità di designazione e delle autorità competenti notificate dalle parti.

SEZIONE IV

Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità di designazione rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo nonché i criteri di valutazione definiti nell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 305/2011.

SEZIONE V

Disposizioni aggiuntive

1.   Norme armonizzate europee per i prodotti da costruzione

Ai fini del presente accordo, la Svizzera pubblica i riferimenti alle norme armonizzate europee per i prodotti da costruzione dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in conformità all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011.

Per indicare l'equivalenza dei sistemi svizzeri di valutazione e verifica della costanza della prestazione, la Svizzera aggiunge a ciascuna norma armonizzata una tabella di conversione. Tale tabella garantisce la comparabilità dei sistemi svizzero ed europeo di valutazione e verifica della costanza della prestazione e ne descrive le rispettive procedure.

2.   Valutazioni tecniche europee

a)

La Svizzera ha il diritto di designare gli organismi svizzeri per il rilascio delle valutazioni tecniche europee. Essa provvede affinché gli organismi designati diventino membri dell'Organizzazione europea per le valutazioni tecniche (EOTA — European Organisation for Technical Assessment) e partecipino ai suoi lavori, in particolare all'elaborazione e all'adozione dei documenti per la valutazione europea (EAD — European Assessment Documents), in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 305/2011.

La Svizzera comunica al comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo i nomi e gli indirizzi di tali organismi.

Le decisioni dell'EOTA si applicano anche ai fini del presente accordo.

Le valutazioni tecniche europee sono emesse dagli organismi di valutazione tecnica e sono riconosciute da entrambe le parti ai fini del presente accordo.

b)

Per “organismo di valutazione tecnica” si intende un organismo di diritto pubblico o privato autorizzato a emettere le valutazioni tecniche europee.

Gli organismi di valutazione tecnica sono designati dalle parti secondo le loro rispettive procedure. Per la designazione degli organismi di valutazione tecnica, le autorità di designazione rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo nonché i criteri di valutazione definiti nella tabella 2 dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 305/2011.

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 del presente accordo stabilisce e tiene aggiornato un elenco degli organismi di valutazione tecnica, secondo la procedura descritta all'articolo 11 dell'accordo. Le parti riconoscono che gli organismi indicati in tale elenco ai fini del presente accordo soddisfano le condizioni previste per emettere le valutazioni tecniche europee.

3.   Scambio di informazioni

Conformemente all'articolo 9 del presente accordo, le parti scambiano le informazioni necessarie per la corretta attuazione del presente capitolo.

4.   Documentazione tecnica

Per quanto riguarda la documentazione tecnica richiesta dalle autorità nazionali a fini d'ispezione, è sufficiente che i fabbricanti, i loro mandatari o le persone responsabili dell'immissione dei prodotti sul mercato la tengano a loro disposizione sul territorio di una delle parti per almeno dieci anni a decorrere dalla data d'immissione del prodotto sul mercato di una delle parti.

Le parti s'impegnano a trasmettere tutta la documentazione tecnica pertinente su richiesta delle autorità dell'altra parte.

5.   Persona responsabile dell'immissione sul mercato e dell'etichettatura dei prodotti

Il fabbricante non è tenuto a designare un mandatario o una persona responsabile dell'immissione dei prodotti sul mercato stabiliti sul territorio dell'altra parte, né a indicare il nome e l'indirizzo di un mandatario, una persona responsabile o un importatore sull'etichetta, sull'imballaggio esterno o sulle istruzioni per l'uso.»


ALLEGATO C

Modifiche dell'allegato 1

Capitolo 1 (Macchine)

Nella sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2», il riferimento alle disposizioni dell'Unione europea va soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Unione europea

1.

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 29).»

Capitolo 2 (Dispositivi di protezione individuale)

Nella sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2», il riferimento alla disposizione dell'Unione europea va soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Unione europea

1.

Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18), modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).»

Capitolo 3 (Giocattoli)

Nella sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2», il riferimento alle disposizioni dell'Unione europea e della Svizzera va soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Unione europea

1.

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 681/2013 della Commissione (GU L 195 del 18.7.2013, pag. 16) (di seguito denominata “direttiva 2009/48/CE”).

Svizzera

100.

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RU 1995 1469), modificata da ultimo il 9 novembre 2011 (RU 2011 5227).

 

101.

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RU 2005 5451), modificata da ultimo il 23 ottobre 2013 (RU 2013 3669).

 

102.

Ordinanza del DFI del 15 agosto 2012 concernente la sicurezza dei giocattoli (RU 2012 4717), modificata da ultimo il 25 novembre 2013 (RU 2013 5297).

 

103.

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RU 2005 6555), modificata da ultimo il 15 agosto 2012 (RU 2012 4855).

 

104.

Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 1o giugno 2012 (RU 2012 2887).»

Capitolo 4 (Dispositivi medici)

Nella sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2», il riferimento alle disposizioni dell'Unione europea e della Svizzera va soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Unione europea

1.

Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

 

2.

Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

 

3.

Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1), modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

 

4.

Decisione 2002/364/CE della Commissione, del 7 maggio 2002, relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 131 del 16.5.2002, pag. 17).

 

5.

Direttiva 2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 43).

 

6.

Regolamento (UE) n. 722/2012 della Commissione, dell'8 agosto 2012, relativo ai requisiti particolari per quanto riguarda i requisiti di cui alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio per i dispositivi medici impiantabili attivi e i dispositivi medici fabbricati con tessuti d'origine animale (GU L 22 del 9.8.2012, pag. 3).

 

7.

Direttiva 2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (GU L 210 del 12.8.2005, pag. 41).

 

8.

Regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).

 

9.

Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21).

 

10.

Decisione 2011/869/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la decisione 2002/364/CE relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 63).

 

11.

Direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 50).

 

12.

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

 

13.

Decisione 2010/227/UE della Commissione, del 19 aprile 2010, relativa alla banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 45).

 

14.

Regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, relativo alle istruzioni per l'uso elettroniche dei dispositivi medici (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 28).

 

15.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 della Commissione, del 24 settembre 2013, relativo alla designazione e alla sorveglianza degli organismi notificati a norma della direttiva del Consiglio 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi e della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sui dispositivi medici (GU L 253 del 25.9.2013, pag. 8).

Svizzera

100.

Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RU 2001 2790), modificata da ultimo il 14 dicembre 2012 (RU 2013 1493).

 

101.

Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 252 e RS 4 798), modificata da ultimo il 20 marzo 2008 (RU 2008 3437).

 

102.

Legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RU 1977 2394), modificata da ultimo il 17 giugno 2011 (RU 2012 6235).

 

103.

Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RU 1994 1933), modificata da ultimo il 10 dicembre 2004 (RU 2004 5391).

 

104.

Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici (RU 2001 3487), modificata da ultimo l'11 giugno 2010 (RU 2010 2749).

 

105.

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (RU 2007 1847), modificata da ultimo il 4 settembre 2013 (RU 2013 3041).

 

106.

Ordinanza del 17 giugno 1996 sull'accreditamento e sulla designazione di organismi di valutazione della conformità (RU 1996 1904), modificata da ultimo il 15 giugno 2012 (RU 2012 3631).

 

107.

Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RU 1992 1945), modificata da ultimo il 30 settembre 2011 (RU 2013 3215).»

Capitolo 5 (Apparecchi a gas e caldaie)

Nella sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2», il riferimento alle disposizioni dell'Unione europea va soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Unione europea

1.

Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 10).»

Capitolo 7 (Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione)

Nella sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2», il riferimento alle disposizioni dell'Unione europea e della Svizzera va soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Unione europea

1.

Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

 

2.

Decisione 2000/299/CE della Commissione, del 6 aprile 2000, che stabilisce la classificazione iniziale delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e dei relativi identificatori (GU L 97 del 19.4.2000, pag. 13).

 

3.

Decisione 2000/637/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50).

 

4.

Decisione 2001/148/CE della Commissione, del 21 febbraio 2001, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE agli apparecchi di ricerca in valanga (ARVA) (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 65).

 

5.

Decisione 2005/53/CE della Commissione, del 25 gennaio 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio destinate a far parte del sistema d'identificazione automatica (AIS) (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 14).

 

6.

Decisione 2005/631/CE della Commissione, del 29 agosto 2005, riguardante i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d'emergenza l'accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28).

 

7.

Decisione 2013/638/CE della Commissione, del 12 agosto 2013, sui requisiti essenziali dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 22).

Svizzera

100.

Legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) (RU 1997 2187), modificata da ultimo il 12 giugno 2009 (RU 2010 2617).

 

101.

Ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) (RU 2002 2086), modificata da ultimo il 31 ottobre 2012 (RU 2012 6561).

 

102.

Ordinanza del 14 giugno 2002 dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) sugli impianti di telecomunicazione (RU 2002 2111), modificata da ultimo il 12 agosto 2013 (RU 2013 2649).

 

103.

Allegato 1 dell'ordinanza dell'UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (RU 2002 2115), modificato da ultimo il 21 novembre 2005 (RU 2005 5139).

 

104.

Elenco delle norme tecniche pubblicate nel Foglio federale con titoli e riferimenti, modificato da ultimo il 28 dicembre 2012 (FF 2012 9084).

 

105.

Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (RU 2007 945), modificata da ultimo il 9 dicembre 2011 (RU 2012 367)»

Capitolo 8 (Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva)

Nella sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2», il riferimento alle disposizioni dell'Unione europea e della Svizzera va soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Unione europea

1.

Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Svizzera

100.

Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 252 e RS 4 798), modificata da ultimo il 20 marzo 2008 (RU 2008 3437).

 

101.

Ordinanza del 2 marzo 1998 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (RU 1998 963), modificata da ultimo l'11 giugno 2010 (RU 2010 2749).

 

102.

Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573).

 

103.

Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2583), modificata da ultimo il 15 giugno 2012 (RU 2012 3631).»

Capitolo 9 (Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica)

Nella sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2», il riferimento alle disposizioni svizzere va soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Svizzera

100.

Legge federale del 24 giugno1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 252 e RS 4 798), modificata da ultimo il 20 marzo 2008 (RU 2008  3437).

 

101.

Ordinanza del 30 marzo 1994 concernente gli impianti elettrici a corrente debole (RU 1994 1185), modificata da ultimo il 16 novembre 2011 (RU 2011 6243).

 

102.

Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (RU 1994 1199), modificata da ultimo il 16 novembre 2011 (RU 2011 6233).

 

103.

Ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (RU 1997 1016), modificata da ultimo l'11 giugno 2010 (RU 2010 2749).

 

104.

Ordinanza del 18 novembre 2009 sulla compatibilità elettromagnetica (RU 2009 6243), modificata da ultimo il 24 agosto 2010 (RU 2010 3619).

 

105.

Ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) (RU 2002 2086), modificata da ultimo il 31 ottobre 2012 (RU 2012 6561).

 

106.

Elenco delle norme tecniche pubblicate nel Foglio federale con titoli e riferimenti, modificato da ultimo il 6 novembre 2012 (FF 2012 7968).»

Capitolo 11 (Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati)

Nella sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1», il riferimento alle disposizioni dell'Unione europea e della Svizzera va soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Unione europea

1.

Direttiva 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (GU L 239 del 25.10.1971, pag. 1) e successive modifiche.

 

2.

Direttiva 76/765/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 143) e successive modifiche.

 

3.

Direttiva 86/217/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli (GU L 152 del 6.6.1986, pag. 48) e successive modifiche.

 

4.

Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14) e successive modifiche.

 

5.

Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1) e successive modifiche.

 

6.

Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17) applicabile a decorrere dall'11 aprile 2009.

Svizzera

100.

Ordinanza del 5 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (RS 941.204) e successive modifiche.

 

101.

Ordinanza del 10 settembre 2012 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (RS 941.204.1) e successive modifiche.»

Nella sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2», il riferimento alle disposizioni dell'Unione europea e della Svizzera va soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Unione europea

1.

Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico (rifusione) (GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7).

 

2.

Direttiva 71/317/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi (GU L 202 del 6.9.1971, pag. 14).

 

3.

Direttiva 74/148/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media (GU L 84 del 28.3.1974, pag. 3).

 

4.

Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 (GU L 114 del 7.5.2009, pag. 10).

 

5.

Direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 149).

 

6.

Direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 6), modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

 

7.

Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1).

Svizzera

102.

Legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (RU 2012 6235).

 

103.

Ordinanza del 23 novembre 1994 sulle unità (RU 1994 3109), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7193).

 

104.

Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (RU 2006 1453), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7207).

 

105.

Ordinanza del 16 aprile 2004 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (RU 2004 2093), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7183).

 

106.

Ordinanza del 19 marzo 2006 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli strumenti di misurazione della lunghezza (RU 2006 1433), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7183).

 

107.

Ordinanza del 19 marzo 2006 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sulle misure di volume (RU 2006 1525), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7183).

 

108.

Ordinanza del 19 marzo 2006 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli impianti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua (RU 2006 1533), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7183).

 

109.

Ordinanza del 19 marzo 2006 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (RU 2006 1545), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7183).

 

110.

Ordinanza del 19 marzo 2006 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sui misuratori di energia termica (RU 2006 1569), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7183).

 

111.

Ordinanza del 19 marzo 2006 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas (RU 2006 1591), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7183).

 

112.

Ordinanza del 19 marzo 2006 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (RU 2006 1599), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7183).

 

113.

Ordinanza del 19 marzo 2006 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche (RU 2006 1613), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7183).

 

114.

Ordinanza del 15 agosto 1986 sui pesi (RU 1986 2022), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7183).»

Nella sezione IV «Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità», la disposizione va soppressa e sostituita dal testo seguente:

«Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità di designazione rispettano i principi generali contenuti nell'allegato 2 del presente accordo nonché i criteri di valutazione definiti nell'allegato V della direttiva 2009/23/CE e nell'articolo 12 della direttiva 2004/22/CE, per quanto riguarda i prodotti contemplati da tali direttive.»

Nella sezione V «Disposizioni aggiuntive», il punto 1 «Scambio di informazioni», il punto 2 «Imballaggi preconfezionati» e il punto 3 «Apposizione di marchi» vanno soppressi e sostituiti dal testo seguente:

«1.   Scambio di informazioni

Gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti a norma del presente accordo mettono periodicamente a disposizione degli Stati membri e delle autorità svizzere competenti le informazioni di cui all'allegato II, punto 1.5, della direttiva 2009/23/CE.

Gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti a norma del presente accordo possono richiedere le informazioni di cui all'allegato II, punto 1.6, della direttiva 2009/23/CE.

2.   Imballaggi preconfezionati

La Svizzera riconosce i controlli effettuati in conformità alle disposizioni legislative dell'Unione europea elencate nella sezione I da parte di un organismo dell'Unione europea riconosciuto a norma del presente accordo per quanto concerne gli imballaggi preconfezionati dell'Unione europea immessi sul mercato in Svizzera.

Per quanto riguarda il controllo statistico delle quantità dichiarate sugli imballaggi preconfezionati, l'Unione europea riconosce il metodo svizzero, di cui all'allegato 3, punto 7, dell'ordinanza del 5 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (RS 941.204), come equivalente al metodo dell'Unione europea, di cui all'allegato II delle direttive 75/106/CEE e 76/211/CEE, modificate dalla direttiva 78/891/CEE. I produttori svizzeri i cui imballaggi preconfezionati sono conformi alla legislazione dell'Unione europea e sono stati controllati conformemente al metodo svizzero appongono la marcatura “e” sui loro prodotti esportati nell'UE.

3.   Marcatura

3.1.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 2009/34/CE, del 23 aprile 2009, sono adattate come segue:

a)

all'allegato I, punto 3.1, primo trattino e all'allegato II, punto 3.1.1.1, lettera a), primo trattino, al testo fra parentesi è aggiunto: “CH per la Svizzera”;

b)

ai disegni di cui all'allegato II, punto 3.2.1, si aggiunge il seguente disegno:

Image

3.2.

In deroga all'articolo 1 del presente accordo, le regole per la marcatura degli strumenti di misurazione immessi sul mercato svizzero sono le seguenti:

la marcatura da apporre è la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare o la sigla nazionale dello Stato membro UE interessato, come stabilito all'allegato I, punto 3.1, primo trattino e all'allegato II, punto 3.1.1.1, primo trattino, della direttiva 2009/34/CE del 23 aprile 2009.»

Capitolo 12 (Veicoli a motore)

La sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative» va soppressa e sostituita dalla seguente:

«SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1.

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 195/2013 della Commissione, del 7 marzo 2013 (GU L 65 dell'8.3.2013, pag. 1), che tiene conto degli atti elencati nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE, quale modificata fino al 1o dicembre 2013 (di seguito denominata “direttiva quadro 2007/46/CE”).

Svizzera

100.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (RU 1995 4145), quale modificata fino al 30 novembre 2012 (RU 2012 7137).

 

101.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (RU 1995 3997), quale modificata fino al 7 dicembre 2012 (RU 2012 7065), che tiene conto delle modifiche approvate secondo la procedura di cui alla sezione V, paragrafo 1.»

Nella sezione V, il paragrafo 1 «Modifiche all'allegato IV relative agli atti elencati nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE» va soppresso e sostituito dal seguente:

«1.   Modifiche all'allegato IV relative agli atti elencati nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE

Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, l'Unione europea notifica senza indugio alla Svizzera le modifiche all'allegato IV e agli atti elencati nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE dopo il 1o dicembre 2013, in seguito alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Svizzera notifica senza indugio all'Unione europea le relative modifiche della legislazione svizzera, al più tardi entro la data di applicazione di tali modifiche nell'Unione europea.»

Capitolo 13 (Trattori agricoli o forestali)

La sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative» va soppressa e sostituita dalla seguente:

«SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1.

Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24).

 

2.

Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/52/UE della Commissione dell'11 agosto 2010 (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 37).

 

3.

Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 1997 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24).

 

4.

Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

 

5.

Direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/62/UE della Commissione dell'8 settembre 2010 (GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7).

 

6.

Direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione, modificata da ultimo dalla direttiva 2012/24/UE della Commissione, dell'8 ottobre 2012 (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 24).

 

7.

Direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/22/UE della Commissione del 15 marzo 2010 (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1).

 

8.

Direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/22/UE della Commissione del 15 marzo 2010 (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1).

 

9.

Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/22/UE della Commissione del 15 marzo 2010 (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1).

 

10.

Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 2011/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 (GU L 301 del 18.11.2011, pag. 1).

 

11.

Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/62/UE della Commissione dell'8 settembre 2010 (GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7).

 

12.

Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 30).

 

13.

Direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 261 del 3.10.2009, pag. 1).

 

14.

Direttiva 2009/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 4).

 

15.

Direttiva 2009/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 9).

 

16.

Direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/62/UE della Commissione dell'8 settembre 2010 (GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7).

 

17.

Direttiva 2009/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 203 del 5.8.2009, pag. 19).

 

18.

Direttiva 2009/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 214 del 19.8.2009, pag. 23).

 

19.

Direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elettromagnetica) provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 1).

 

20.

Direttiva 2009/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 11).

 

21.

Direttiva 2009/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 203 del 5.8.2009, pag. 52).

 

22.

Direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (GU L 261 del 3.10.2009, pag. 40).

 

23.

Direttiva 2009/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 18).

 

24.

Direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 2013/8/UE della Commissione del 26 febbraio 2013 (GU L 56 del 28.2.2013, pag. 8).

 

25.

Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

Svizzera

100.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (RU 1995 4171), modificata da ultimo il 2 marzo 2012 (RU 2012 1915).

 

101.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (RU 1995 3997), modificata da ultimo il 7 dicembre 2012 (RU 2012 7065).»

Capitolo 15 (Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali)

La sezione I «Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative» va soppressa e sostituita dalla seguente:

«SEZIONE I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Unione europea

1.

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1027/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 38).

 

2.

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67) modificata da ultimo dalla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 1).

 

3.

Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30).

 

4.

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

 

5.

Direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 22).

 

6.

Direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari (GU L 228 del 17.8.1991, pag. 70).

 

7.

Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali (GU C 63 dell'1.3.1994, pag. 4) (pubblicate sul sito web della Commissione europea).

 

8.

EudraLex Volume 4 — Linee guide UE per le norme di buona fabbricazione per i medicinali ad uso umano e veterinario (pubblicate sul sito web della Commissione europea).

 

9.

Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34).

 

10.

Direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 13).

Svizzera

100.

Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RU 2001 2790), modificata da ultimo il 1o luglio 2013 (RU 2013 1493).

 

101.

Ordinanza del 17 ottobre 2001 sulle autorizzazioni (RU 2001 3399), modificata da ultimo il 1o gennaio 2013 (RU 2012 3631).

 

102.

Ordinanza del 9 novembre 2001 dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per l'omologazione di medicamenti (RU 2001 3437), modificata da ultimo il 1o gennaio 2013 (RU 2012 5651).

 

103.

Ordinanza del 20 settembre 2013 sulla sperimentazioni cliniche nella ricerca umana (RU 2013 3407).»


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