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Document L:2014:351:FULL
Official Journal of the European Union, L 351, 9 December 2014
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 351, 9 dicembre 2014
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 351, 9 dicembre 2014
ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 351 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1306/2014 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 prorogando il periodo di applicazione delle misure di protezione relative alla diarrea epidemica del suino ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2014/886/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
9.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 351/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1306/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2014
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 prorogando il periodo di applicazione delle misure di protezione relative alla diarrea epidemica del suino
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 della Commissione (2) è stato adottato in seguito a segnalazioni di una nuova malattia enterica suina da coronavirus causata da alfacoronavirus suini emergenti, tra cui il virus della diarrea epidemica del suino ed un nuovo deltacoronavirus suino nel Nordamerica. Detto regolamento di esecuzione stabilisce misure di protezione in relazione all'introduzione nell'Unione di partite di suini vivi destinati all'allevamento e alla produzione provenienti dalle zone in cui è presente la malattia causata da tali virus, al fine di ottenere le necessarie garanzie da parte dell'azienda di origine e di prevenire l'introduzione nell'Unione della diarrea epidemica del suino causata da tali virus. Tali misure di protezione si applicano fino al 12 gennaio 2015. |
(2) |
Il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 2014 (3) («il parere dell'EFSA») indica che gli animali infetti, i loro escrementi, i mangimi e gli oggetti contaminati da feci sono matrici ritenute atte a trasmettere i suddetti virus. Il parere dell'EFSA fornisce ulteriore sostegno scientifico alle misure di protezione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014. La situazione epidemiologica dei paesi terzi interessati dalla nuova malattia enterica suina da coronavirus causata da alfacoronavirus emergenti, tra cui il virus della diarrea epidemica del suino e il deltacoronavirus suino, non è cambiata in termini di rischio di diffusione di tali entero-coronavirus suini dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014. |
(3) |
Alla luce del parere dell'EFSA e dell'evoluzione della situazione epidemiologica è opportuno prorogare le misure di protezione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 fino alla fine dell'ottobre 2015. Il periodo di applicazione di tale regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014, la data «12 gennaio 2015» è sostituita dal «31 ottobre 2015».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 della Commissione, del 10 luglio 2014, recante misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di animali della specie suina (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 91).
(3) EFSA Journal 2014; 12(10):3877.
9.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 351/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2014
relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione dalla direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), modificata dalla direttiva 2009/30/CE (2), in particolare l'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c),
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (3), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE stabiliscono che i biocarburanti e i bioliquidi possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi prestabiliti e che gli operatori economici possono beneficiare di un sostegno pubblico solo se rispettano i criteri di sostenibilità fissati in tali direttive. Nell'ambito del presente sistema, i biocarburanti e i bioliquidi possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi oppure possono beneficiare di sostegno pubblico se non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che nel gennaio 2008 o successivamente presentavano un elevato valore in termini di biodiversità, a meno che si tratti di terreni erbosi non naturali ad elevata biodiversità di cui è dimostrato che la raccolta delle materie prime è necessaria per preservarne lo status di terreno erboso. |
(2) |
La Commissione, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), ultimo comma, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), ultimo comma, della direttiva 98/70/CE, è tenuta a fissare i criteri e i limiti geografici per determinare i terreni erbosi che si configurano come terreni erbosi ad elevata biodiversità ai sensi dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE. |
(3) |
I terreni erbosi ad elevata biodiversità variano in funzione delle zone climatiche e possono comprendere, tra l'altro, brughiere, pascoli, prati, savane, steppe, terreni arbustivi, tundra e praterie. Queste zone presentano caratteristiche distinte, ad esempio riguardo al livello di copertura boschiva e all'intensità del pascolo e dello sfalcio. Ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE è pertanto opportuno utilizzare una definizione ampia di terreno erboso. |
(4) |
Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE distinguono i terreni erbosi ad elevata biodiversità in naturali e non naturali, fornendo la definizione di ciascuna delle due categorie. Occorre pertanto includere criteri operativi in tali definizioni. È opportuno, ai fini del presente regolamento, considerare impoveriti in termini di biodiversità i terreni erbosi degradati. |
(5) |
Il rispetto dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE è verificato in conformità all'articolo 7 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/28/CE. |
(6) |
Poiché a livello internazionale non esistono informazioni complete sulle zone geografiche che ospitano terreni erbosi ad elevata biodiversità, il presente regolamento fornisce i limiti geografici solo dei terreni erbosi ad elevata biodiversità per i quali sono già disponibili informazioni. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE, si applicano i criteri e le definizioni seguenti:
(1) |
per «terreni erbosi» s'intendono gli ecosistemi terrestri in cui predomina una vegetazione erbacea o arbustiva da almeno cinque anni continuativi. Il termine include i prati o i pascoli da fieno, ma esclude i terreni utilizzati per altre coltivazioni agricole e i terreni coltivati tenuti temporaneamente a riposo. Esclude inoltre le zone boschive continue di cui all'articolo 17, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/28/CE tranne si tratti di sistemi agroforestali che includono sistemi di utilizzo del suolo in cui gli alberi sono gestiti insieme alle colture o a sistemi di produzione animale in contesti agricoli. La vegetazione erbacea o arbustiva è considerata predominante quando si estende complessivamente su una superficie più grande della copertura della volta degli alberi; |
(2) |
per «intervento umano» s'intendono le operazioni controllate di pascolo, sfalcio, taglio, raccolta o bruciatura; |
(3) |
per «terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità» s'intendono i terreni erbosi che:
|
(4) |
per «terreni erbosi non naturali ad elevata biodiversità» s'intendono i terreni erbosi che:
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Articolo 2
Fatto salvo l'articolo 3, i terreni erbosi entro i seguenti limiti geografici dell'Unione europea sono sempre considerati terreni erbosi ad elevata biodiversità:
(1) |
gli habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (4); |
(2) |
gli habitat che rivestono un'importanza significativa per le specie animali e vegetali d'interesse unionale di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE; |
(3) |
gli habitat che rivestono un'importanza significativa per le specie di uccelli selvatici di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
I terreni erbosi ad elevata biodiversità dell'Unione europea non sono circoscritti entro i limiti geografici di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo. È possibile che anche altri terreni erbosi soddisfino i criteri stabiliti per i terreni erbosi ad elevata biodiversità di cui all'articolo 1.
Articolo 3
Se si dimostra che la raccolta delle materie prime è necessaria per preservare lo status di terreno erboso non occorre fornire alcun altro elemento per comprovare la conformità all'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), punto ii), della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), punto ii), della direttiva 2009/28/CE.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 1o ottobre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
(2) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.
(3) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(4) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(5) GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
9.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 351/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1308/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
64,5 |
IL |
116,6 |
|
MA |
80,8 |
|
TR |
105,8 |
|
ZZ |
91,9 |
|
0707 00 05 |
AL |
67,6 |
JO |
258,6 |
|
MA |
164,1 |
|
TR |
144,2 |
|
ZZ |
158,6 |
|
0709 93 10 |
MA |
73,2 |
TR |
123,4 |
|
ZZ |
98,3 |
|
0805 10 20 |
AR |
35,3 |
SZ |
37,7 |
|
TR |
47,9 |
|
UY |
32,9 |
|
ZA |
37,6 |
|
ZW |
33,1 |
|
ZZ |
37,4 |
|
0805 20 10 |
MA |
70,0 |
ZZ |
70,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
112,8 |
JM |
168,3 |
|
TR |
75,4 |
|
ZZ |
118,8 |
|
0805 50 10 |
AL |
64,4 |
TR |
68,1 |
|
ZZ |
66,3 |
|
0808 10 80 |
BA |
32,4 |
BR |
55,0 |
|
CA |
135,6 |
|
CL |
79,2 |
|
MK |
38,0 |
|
NZ |
96,9 |
|
US |
93,1 |
|
ZA |
99,9 |
|
ZZ |
78,8 |
|
0808 30 90 |
CN |
82,9 |
TR |
174,9 |
|
ZZ |
128,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
9.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 351/9 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2014
relativa alla nomina del garante europeo della protezione dei dati e del garante aggiunto
(2014/886/UE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 1,
visto l'elenco di candidati proposto dalla Commissione europea il 16 settembre 2014, conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001, dopo un invito pubblico a presentare candidature, per la nomina del garante europeo della protezione dei dati e del garante aggiunto,
considerando quanto segue:
(1) |
Il mandato del garante europeo della protezione dei dati e del garante aggiunto è scaduto il 16 gennaio 2014. Tuttavia, a norma dell'articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati e il garante aggiunto restano in carica fino all'atto della loro sostituzione. |
(2) |
Occorre procedere, di comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio, alla nomina del garante europeo della protezione dei dati e del garante aggiunto per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 dicembre 2014, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati per il periodo dal 4 dicembre 2014 al 5 dicembre 2019:
— |
garante europeo della protezione dei dati: sig. Giovanni BUTTARELLI, |
— |
garante aggiunto: sig. Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 4 dicembre 2014.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.