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Document L:2017:289:FULL

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 289, 8 novembre 2017


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ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 289

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
8 novembre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1997 della Commissione, del 7 novembre 2017, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, che estendono il dazio compensativo e il dazio antidumping definitivi istituiti sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2017/1998 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

7

 

*

Decisione (UE) 2017/1999 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla nomina di un membro e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno del Belgio

8

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2000 della Commissione, del 6 novembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 7467]  ( 1 )

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1997 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2017

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185, che estendono il dazio compensativo e il dazio antidumping definitivi istituiti sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4, e il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 6, e l'articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Il 2 dicembre 2013 il Consiglio ha istituito misure antidumping (3) e compensative (4) su moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli fotovoltaici in silicio cristallino e nelle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («le misure iniziali»).

(2)

L'11 febbraio 2016 la Commissione ha esteso tali misure alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati da alcune società specificamente esentate da tali misure («le misure estese») (5).

(3)

Il 5 dicembre 2015 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping (6) e compensative (7) iniziali, nonché un riesame intermedio parziale di tali misure (8). Successivamente, il 1o marzo 2017, la Commissione ha istituito dazi antidumping e compensativi per un periodo di 18 mesi («le misure confermate») e ha concluso il riesame intermedio parziale (9).

(4)

Il 3 marzo 2017 la Commissione ha aperto un riesame intermedio parziale limitato alla forma e al livello delle misure confermate (10). A seguito di tale riesame la Commissione ha modificato le misure confermate con effetto dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione (11).

(5)

Di conseguenza le misure compensative e antidumping attualmente in vigore sono quelle istituite dai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367, quali modificati dal regolamento (UE) 2017/1570 della Commissione.

B.   PROCEDURA

1.   Apertura

(6)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/242 della Commissione (12) («il regolamento di apertura»), la Commissione ha aperto un riesame delle misure estese allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a Jinko Solar Technology SDN.BHD («il richiedente» o «Jinko Malaysia»), un produttore esportatore malese di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle). Il regolamento che ha aperto il riesame ha altresì abrogato i dazi antidumping sulle importazioni provenienti dal richiedente e ha disposto la registrazione di tali importazioni.

(7)

Il riesame è stato aperto a seguito di una domanda presentata dal richiedente, che conteneva sufficienti elementi di prova prima facie a sostegno della sua affermazione di essere un nuovo produttore esportatore e soddisfaceva i requisiti di esenzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, vale a dire:

non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015,

non è stato coinvolto in pratiche di elusione, e

ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione.

2.   Prodotto oggetto del riesame

(8)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90.

(9)

Sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame i seguenti tipi di prodotto:

caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,

prodotti fotovoltaici a film sottile,

prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici che non sono destinati a produrre elettricità e consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,

moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e potenza.

3.   Periodo di riferimento

(10)

Il periodo di riferimento va dal 1o aprile 2014 al 31 dicembre 2016.

4.   Inchiesta

(11)

La Commissione ha avvisato dell'apertura del riesame Jinko Solar Technology SDN.BHD, l'industria dell'Unione rappresentata dal denunciante nell'inchiesta iniziale (EU ProSun) e i rappresentanti della Malaysia e della Repubblica popolare cinese.

(12)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. In particolare ha ricevuto risposte al questionario da parte del richiedente e della società di vendita collegata, Jinko Solar Technology Limited (Hong Kong) («Jinko HK»). È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente in Malaysia. Per quanto riguarda Jinko HK, nel corso dell'inchiesta la Commissione è stata informata del fatto che nonostante tale società sia stabilita ad Honk Kong, la documentazione relativa alle vendite all'esportazione era conservata dalla società collegata, Jinko Solar Co., Ltd., nella Repubblica popolare cinese («RPC»). Di conseguenza è stata effettuata anche una visita di verifica delle vendite all'esportazione presso la sede di tale società collegata a Shanghai, RPC.

C.   CONCLUSIONI

(13)

Le conclusioni dell'inchiesta hanno dimostrato che Jinko Malaysia è un autentico produttore malese di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle, che è stato costituito nel gennaio 2015 e ha iniziato la produzione commerciale di moduli e celle nel giugno/luglio dello stesso anno.

(14)

Durante l'inchiesta la Commissione ha stabilito che Jinko Malaysia non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015. La Commissione ha anche stabilito che Jinko Malaysia non aveva acquistato il prodotto oggetto del riesame dalla RPC per la rivendita o il trasbordo verso l'Unione. Inoltre Jinko Malaysia non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione fino alla fine del periodo di riferimento, ossia il 31 dicembre 2016.

(15)

Nell'ottobre 2016 Jinko Malaysia aveva tuttavia sottoscritto un contratto per l'esportazione di volumi considerevoli del prodotto oggetto del riesame nell'Unione. Conformemente ai termini di tale contratto, la consegna di tali volumi è sospesa durante l'inchiesta di riesame in corso.

(16)

La Commissione ha preso atto del fatto che il richiedente è una controllata al 100 % di Jinko Solar Co., Ltd., un produttore cinese del prodotto oggetto del riesame che è attualmente soggetto alle misure iniziali, quali modificate. Come indicato nel regolamento di apertura, la Commissione ha esaminato attentamente tale rapporto e ha verificato se Jinko Malaysia fosse stata istituita o utilizzata per eludere le misure in vigore.

(17)

Jinko Solar Co., Ltd. fa parte di un gruppo più grande appartenente a Jinko Solar Holding Co., Ltd. Tale società è costituita nelle Isole Cayman e i suoi titoli azionari sono quotati alla borsa di New York. Il Jinko Solar Group opera su scala mondiale e ha impianti di produzione in diversi paesi, attualmente in Cina, Portogallo, Sud Africa e Malaysia. Stando al verbale del consiglio di amministrazione del 2014, la strategia commerciale del gruppo degli ultimi anni è di incrementare gli impianti di produzione oltreoceano e di creare tali impianti in paesi con un forte potenziale di sviluppo dei progetti. Nell'ambito di tale strategia commerciale, in quello stesso anno il consiglio di amministrazione ha deciso di creare un impianto di fabbricazione in Malaysia.

(18)

La Commissione ha inoltre stabilito che Jinko Malaysia è un autentico produttore del prodotto oggetto del riesame, con impianti di produzione completi e all'avanguardia sia per le celle che per i moduli, comprese le attività di R&S. Non era stato coinvolto in attività di elusione quali il trasbordo, le operazioni di assemblaggio o la rivendita nell'Unione di moduli solari e celle originari della Repubblica popolare cinese.

(19)

La Commissione ha pertanto concluso che Jinko Malaysia non era stata istituita né utilizzata per eludere le misure iniziali e che la sola titolarità cinese non costituiva un motivo per respingere la domanda.

(20)

In tale contesto la Commissione non ha ritenuto necessario fissare condizioni di monitoraggio particolari qualora fosse concessa l'esenzione. Al fine di garantire la corretta applicazione dell'esenzione, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare le misure speciali applicabili a tutte le società cui erano state concesse esenzioni. Tali misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione, e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/185 della Commissione. Le importazioni non accompagnate da questo tipo di fattura sono soggette rispettivamente al dazio antidumping esteso e al dazio compensativo esteso.

(21)

Alla luce delle conclusioni di cui ai considerando da 13 a 19, la Commissione ha concluso che Jinko Solar Technology SDN.BHD soddisfa i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base.

(22)

Le conclusioni di cui sopra sono state comunicate al richiedente e alle altre parti interessate, cui è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Solo il richiedente ha risposto, presentando osservazioni di non grande rilievo, di natura tecnica.

D.   MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE DI UN'ESENZIONE DALLE MISURE ESTESE

(23)

Considerate le conclusioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che la società Jinko Solar Technology SDN.BHD dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle società esenti dai dazi compensativi e antidumping istituiti rispettivamente dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185.

(24)

Jinko Solar Technology SDN.BHD dovrebbe quindi essere aggiunta all'elenco delle società identificate individualmente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185.

(25)

L'applicazione dell'esenzione è inoltre soggetta alla conformità al requisito di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185.

(26)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 è sostituita dalla seguente:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Malaysia

AUO — SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096

Articolo 2

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 è sostituita dalla seguente:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Malaysia

AUO — SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

Jinko Solar Technology SDN.BHD

C073

C074

C075

C076

C077

C203

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/242. Non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni così registrate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56) e regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76).

(6)  Avviso di apertura 2015/C 405/08 (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8).

(7)  Avviso di apertura 2015/C 405/09 (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20).

(8)  Avviso di apertura 2015/C 405/10 (GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1) e regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131).

(10)  GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, del 15 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 22).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/242 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 2016/185 [che estendono i dazi compensativi e antidumping sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan] allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 47).


DECISIONI

8.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/7


DECISIONE (UE, Euratom) 2017/1998 DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2017

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo spagnolo,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 settembre 2015 e il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 (1) e (UE, Euratom) 2015/1790 (2), relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Catalina Ana VICENS GUILLÉN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra María NIKOLOPOULOU, Comisiones Obreras (CC.OO), è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TAMM


(1)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

(2)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).


8.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/8


DECISIONE (UE) 2017/1999 DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2017

relativa alla nomina di un membro e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno del Belgio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo belga,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Jean-François ISTASSE.

(3)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Rudy DEMOTTE.

(4)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Marc HENDRICKX a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quale membro:

sig. Marc HENDRICKX, Lid van het Vlaams Parlement,

b)

quali supplenti:

sig. Jan VAN ESBROECK, Lid van het Vlaams Parlement,

sig. Jean-François ISTASSE, Conseiller communal de Verviers.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TAMM


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


8.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/9


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2000 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 7467]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(3)

Dalla data della sua adozione, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5) al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6) allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE,a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni.

(5)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato inoltre modificato ripetutamente per tenere conto delle modifiche nella delimitazione delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1969 della Commissione (7) in seguito alla notifica, da parte dell'Italia, di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nelle regioni Lombardia e Veneto e, da parte della Bulgaria, di un ulteriore focolaio di tale malattia nella regione di Haskovo. L'Italia e la Bulgaria hanno inoltre comunicato alla Commissione l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette in conformità alla direttiva 2005/94/CE.

(6)

Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1969, l'Italia ha notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate nella regione Lombardia. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito di questi recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende avicole infette.

(7)

La Commissione ha esaminato le misure adottate all'Italia in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità italiane competenti sono situati a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

(8)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro. Le voci relative all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione a detta malattia. In particolare, negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero essere aggiunte nuove voci relative alle zone di protezione e sorveglianza nella regione Lombardia (Italia), attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE.

(9)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, nonché la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1969 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 279 del 28.10.2017, pag. 56).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1)

nella parte A la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444

7.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093

1.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548

31.10.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312

4.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633

3.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602

3.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411

6.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651

7.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605

6.11.2017

L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) comprese in una circonferenza avente un raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984

8.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380042 e E11.797878

9.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.367753 e E11.845547

9.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0055) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273174 e E10.147377

15.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0056) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.258721 e E10.137106

12.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0057) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.715443 e E9.908386

15.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0058) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.53889 e E9.344072

15.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0059) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.288632 e E10.352774

18.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.275251 e E10.160212

28.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273215 e E10.15843

28.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279373 e E10.243124

28.11.2017»

2)

nella parte B la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444

Dall'8.11.2017 al 16.11.2017

L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444

16.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0043) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.307356 e E11.503742

Dal 31.10.2017 all'8.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0043) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.307356 e E11.503742

8.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093

Dal 2.11.2017 al 10.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093

10.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548

Dall'1.11.2017 al 9.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548

9.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312

Dal 5.11.2017 al 13.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312

13.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633

Dal 4.11.2017 al 12.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633

12.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602

Dal 4.11.2017 al 12.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602

12.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411

Dal 7.11.2017 al 15.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411

15.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651

Dall'8.11.2017 al 16.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651

16.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605

Dal 7.11.2017 al 15.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605

15.11.2017

L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984

Dal 9.11.2017 al 17.11.2017

L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984

17.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380042 e E11.797878

Dal 10.11.2017 al 18.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380042 e E11.797878

18.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.367753 e E11.845547

Dal 10.11.2017 al 18.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.367753 e E11.845547

18.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0055) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273174 e E10.147377

Dal 16.11.2017 al 24.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0055) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.27317 e E10.147377

24.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0056) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.258721 e E10.137106

Dal 13.11.2017 al 21.11.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0056) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.258721 e E10.137106

21.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0057) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.715443 e E9.908386

Dal 16.11.2017 al 24.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0057) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.715443 e E9.908386

24.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0058) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.53889 e E9.344072

Dal 16.11.2017 al 24.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0058) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.53889 e E9.344072

24.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0059) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.288632 e E10.352774

Dal 19.11.2017 al 27.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0059) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.288632 e E10.352774

27.11.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.275251 e E10.160212

Dal 29.11.2017 al 7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.275251 e E10.160212

7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273215 e E10.15843

Dal 29.11.2017 al 7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273215 e E10.15843

7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279373 e E10.243124

Dal 29.11.2017 al 7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279373 e E10.243124

7.12.2017»


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