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Document 22011A0531(01)
Framework Agreement between the United States of America and the European Union on the participation of the United States of America in European Union crisis management operations
Accordo quadro tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi
Accordo quadro tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi
GU L 143 del 31.5.2011, p. 2–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Accordo quadro tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi
Gazzetta ufficiale n. L 143 del 31/05/2011 pag. 0002 - 0006
TRADUZIONE Accordo quadro tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sulla partecipazione degli Stati Uniti d’America alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi GLI STATI UNITI D’AMERICA ("STATI UNITI") e L’UNIONE EUROPEA ("UE" O "UNIONE EUROPEA") in appresso denominati collettivamente "le parti", Considerando che: L’Unione europea può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi. Si è assistito negli ultimi vent’anni a un aumento degli sforzi da parte di governi e organizzazioni multilaterali per usare strumenti allo scopo di ridurre l’incidenza dei conflitti nel mondo. Gli Stati Uniti e l’UE condividono il desiderio di promuovere la riconciliazione pacifica e di agevolare la ricostruzione e la stabilizzazione mediante condivisione degli oneri nelle operazioni di gestione delle crisi e sono del parere che tali operazioni dell’UE messe a punto con il contributo di esperti degli Stati Uniti abbiano maggiori possibilità di successo. Gli Stati Uniti e l’UE desiderano definire le condizioni generali per la partecipazione degli Stati Uniti alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi in un accordo che istituisca un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché definire tali condizioni caso per caso per ciascuna operazione interessata, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Decisioni relative alla partecipazione 1. In seguito alla decisione dell’Unione europea di invitare gli Stati Uniti a partecipare a un’operazione dell’UE di gestione delle crisi e una volta che gli Stati Uniti abbiano deciso di partecipare, gli Stati Uniti informano l’Unione europea in merito al contributo che essi propongono all’operazione. La decisione da parte degli Stati Uniti di partecipare a un’operazione dell’UE di gestione delle crisi implica la volontà di rispettare i termini della decisione del Consiglio in virtù della quale l’UE ha deciso di condurre l’operazione pertinente (la "decisione del Consiglio"). 2. L’Unione europea e gli Stati Uniti si consultano circa il contributo proposto degli Stati Uniti, ivi compreso l’eventuale contributo al bilancio operativo dell’operazione e, se convengono di procedere con la partecipazione, quest’ultima si svolge conformemente alle disposizioni del presente accordo e ad ogni relativa disposizione di attuazione sottoscritta dalle parti. 3. Il contributo degli Stati Uniti alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi fa salva l’autonomia decisionale dell’Unione europea e il carattere specifico delle decisioni degli Stati Uniti di partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi. 4. L’Unione europea informa gli Stati Uniti prima dell’adozione di ogni eventuale decisione di modificare la decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1 o di adottare o modificare ogni eventuale relativa misura di attuazione. 5. Previe consultazioni tra le parti, gli Stati Uniti possono, di propria iniziativa o su richiesta dell’UE, ritirarsi del tutto o parzialmente, in qualsiasi momento, dalla partecipazione a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi. Articolo 2 Ambito d’applicazione 1. Salvo disposizione contraria convenuta per iscritto dalle parti, il presente accordo si applica solo alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi cui gli Stati Uniti apportano un contributo dopo la data della firma del presente accordo e fa salvo ogni eventuale accordo preesistente che regola la partecipazione degli Stati Uniti a un’operazione dell’UE di gestione delle crisi. 2. Il presente accordo riguarda solo i contributi di personale, unità e mezzi civili apportati dagli Stati Uniti alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi (il "contingente degli Stati Uniti"). Articolo 3 Status del personale e delle unità 1. Lo status del contingente degli Stati Uniti distaccato a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, in particolare per quanto riguarda i privilegi e le immunità di cui esso gode, è gestito ai sensi dell’accordo sullo status della missione ("accordo sullo status") concluso tra l’UE e lo Stato in cui è condotta l’operazione, a condizione che: a) agli Stati Uniti sia offerta la possibilità di esaminare l’accordo sullo status prima di decidere se partecipare o meno all’operazione; e b) se non è stato concluso nessun accordo sullo status alla data alla quale doveva essere esaminato, le parti si consultino e si mettano d’accordo su uno strumento alternativo appropriato riguardante lo status del contingente degli Stati Uniti prima del suo spiegamento, salva la responsabilità generale dell’UE per l’adozione di disposizioni con il paese ospitante sullo status del personale e delle unità dell’UE. 2. Lo status di un contingente degli Stati Uniti in servizio presso comandi o elementi di comando situati al di fuori del paese o dei paesi in cui è condotta l’operazione è disciplinato, se del caso, da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando o il paese o i paesi interessati e gli Stati Uniti. 3. Nella misura consentita dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, gli Stati Uniti hanno il diritto di esercitare competenza sul loro personale distaccato nel paese dove è condotta l’operazione. 4. Gli Stati Uniti sono competenti a soddisfare le richieste di indennizzo, formulate da o concernenti membri del proprio personale, legate alla partecipazione a un’operazione UE di gestione di una crisi, conformemente al diritto degli Stati Uniti. Questa disposizione non costituisce una rinuncia all’immunità sovrana degli Stati Uniti. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa a creare competenza presso un organo giurisdizionale dove tale competenza non esista già, né a garantire un diritto suscettibile di essere fatto valere contro gli Stati Uniti presso tale organo giurisdizionale. 5. Le parti convengono di rinunciare a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti l’una dell’altra (diverse da quelle risultanti dall’applicazione di un contratto) per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di proprietà o gestiti dall’una o dall’altra parte, o per le lesioni o il decesso del personale dell’una o dell’altra parte, causati nello svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività nell’ambito del presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso. 6. Gli Stati Uniti s’impegnano a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo su base reciproca nei confronti di uno Stato membro dell’UE partecipante a un’operazione dell’UE di gestione delle crisi cui partecipano gli Stati Uniti e a farlo all’atto della firma del presente accordo. 7. L’UE si impegna ad assicurare che gli Stati membri dell’UE formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione degli Stati Uniti a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Articolo 4 Informazioni classificate L’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sulla sicurezza delle informazioni classificate, concluso a Washington il 30 aprile 2007, si applica nell’ambito delle operazioni dell’UE di gestione delle crisi. Articolo 5 Partecipazione all’operazione 1. Gli Stati Uniti si adoperano per garantire, mediante istruzioni specifiche, che il personale messo a disposizione come parte del contributo alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi ("personale distaccato") effettui la propria missione in conformità e nel pieno sostegno della decisione del Consiglio di cui all’articolo 1, del piano dell’operazione e delle relative misure di attuazione. 2. Gli Stati Uniti si consultano a tempo debito con l’UE in merito ad ogni eventuale cambiamento nel loro contributo a un’operazione dell’UE di gestione delle crisi nell’ambito del presente accordo. 3. Il personale distaccato è sottoposto ad appropriati esami medici e riceve copia dei relativi certificati da esibirsi su richiesta delle autorità competenti dell’UE. Articolo 6 Catena di comando 1. Durante il periodo di spiegamento, il comandante o capomissione dell’UE esercita autorità di vigilanza e dirige le attività del personale e delle unità distaccati. 2. Il personale e le unità distaccati restano sotto l’autorità generale degli Stati Uniti. 3. Gli Stati Uniti si adoperano per garantire, mediante istruzioni specifiche, che il personale distaccato si conformi pienamente nello svolgimento delle proprie funzioni e nella propria condotta agli obiettivi dell’operazione, sotto la direzione e la guida del comandante o capomissione dell’UE. 4. Gli Stati Uniti hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni dell’UE di gestione delle crisi, degli Stati membri dell’Unione europea che partecipano all’operazione. 5. Il comandante o capomissione dell’UE è responsabile del controllo disciplinare generale del personale distaccato. Ogni eventuale azione disciplinare è esercitata, se del caso, dagli Stati Uniti. 6. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dagli Stati Uniti per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla pertinente operazione dell’UE di gestione di una crisi. L’NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente. 7. La decisione di terminare un’operazione è presa dall’Unione europea previa consultazione degli Stati Uniti, se tale paese contribuisce ancora all’operazione dell’UE di gestione di una crisi nel momento in cui tale decisione è all’esame. Articolo 7 Aspetti finanziari 1. Gli Stati Uniti sostengono i costi connessi alla loro partecipazione alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi, a meno che tali costi non siano coperti da finanziamento comune, in base al bilancio operativo della missione. 2. L’Unione europea esenta gli Stati Uniti da contributi finanziari al bilancio operativo di un’operazione dell’UE di gestione di una crisi allorché ritiene che gli Stati Uniti stiano fornendo un contributo significativo. Gli Stati Uniti ricevono comunicazione della decisione dell’UE concernente i contributi finanziari al bilancio operativo al momento delle consultazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2. 3. La partecipazione degli Stati Uniti alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi nell’ambito del presente accordo è soggetta alla disponibilità di finanziamenti adeguati. Articolo 8 Disposizioni di attuazione dell’accordo Eventuali disposizioni tecniche, finanziarie e amministrative necessarie ai fini dell’attuazione del presente accordo sono firmate dalle autorità competenti degli Stati Uniti e dell’Unione europea. Articolo 9 Composizione delle controversie Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti. Articolo 10 Entrata in vigore e cessazione 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine. 2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma. 3. Il presente accordo è oggetto di revisione periodica da parte delle parti. 4. Il presente accordo può essere modificato sulla base di una reciproca intesa scritta tra le parti. 5. Ciascuna parte può porre fine al presente accordo con un preavviso scritto di almeno sei mesi all’altra parte. Fatto a Washington, in duplice esemplare, in lingua inglese, il settimo giorno di maggio nell’anno duemilaundici. Per l’Unione europea C. Ashton Per gli Stati Uniti d’America H. Clinton -------------------------------------------------- TESTO DELLE DICHIARAZIONI Testo per gli Stati membri dell’UE: "Gli Stati membri dell’UE che applicano una decisione del Consiglio dell’UE relativa ad un’operazione dell’UE di gestione delle crisi cui partecipano gli Stati Uniti intendono, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti degli Stati Uniti per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione delle crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita: - siano stati causati da membri del personale provenienti dagli Stati Uniti nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro di un’operazione dell’UE di gestione delle crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; oppure - risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati Uniti, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi proveniente dagli Stati Uniti nell’utilizzare detti mezzi." Testo per gli Stati Uniti: "Quando partecipano ad un’operazione dell’UE di gestione delle crisi, gli Stati Uniti intendono, per quanto lo consenta il loro ordinamento giuridico interno, rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato che partecipa all’operazione dell’UE di gestione delle crisi per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione delle crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita: - siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro di un’operazione dell’UE di gestione delle crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; oppure - risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all’operazione dell’UE di gestione delle crisi purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi nell’utilizzare detti mezzi.". --------------------------------------------------