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Document 52008AP0465
Establishment of the European Criminal Records Information System (ECRIS) * European Parliament legislative resolution of 9 October 2008 on the proposal for a Council decision on the establishment of the European Criminal Records Information System (ECRIS) in application of Article 11 of Framework Decision 2008/XX/JHA (COM(2008)0332 — C6-0216/2008 — 2008/0101(CNS))
Istituzione del sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI (COM(2008)0332 — C6-0216/2008 — 2008/0101(CNS))
Istituzione del sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI (COM(2008)0332 — C6-0216/2008 — 2008/0101(CNS))
GU C 9E del 15.1.2010, p. 70–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 9/70 |
Giovedì 9 ottobre 2008
Istituzione del sistema europeo d’informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) *
P6_TA(2008)0465
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI (COM(2008)0332 — C6-0216/2008 — 2008/0101(CNS))
2010/C 9 E/14
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione (COM(2008)0332),
visti l’articolo 31 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,
visto l’articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0216/2008),
visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0360/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
nel caso in cui la presente proposta non venga adottata prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è determinato ad esaminare ogni futura proposta nel quadro della procedura di urgenza, in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali; |
6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di decisione Considerando 6 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Proposta di decisione Considerando 9 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di decisione Considerando 9 bis (nuovo) |
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Emendamento 4 |
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Proposta di decisione Considerando 13 |
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Emendamento 5 |
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Proposta di Proposta di decisione Considerando 14 |
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Emendamento 6 |
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Proposta di decisione Articolo 3 — paragrafo 5 |
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5. Per un funzionamento efficiente di ECRIS, la Commissione offre un supporto generale e servizi di monitoraggio. |
5. Per un funzionamento efficiente di ECRIS, la Commissione offre un supporto generale e servizi di monitoraggio e verifica la corretta attuazione delle misure definite dall’articolo 6. |
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Emendamento 7 |
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Proposta di decisione Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a |
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Emendamento 8 |
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Proposta di decisione Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a — comma 1 bis (nuovo) |
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La traduzione della descrizione di un reato nazionale dalla lingua originale di presentazione è unicamente compito e responsabilità del singolo Stato membro che chiede la traduzione e non è effettuata da ECRIS. Una volta completata la traduzione, ECRIS offre la possibilità di inserirla nella banca dati. |
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Emendamento 9 |
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Proposta di decisione Articolo 6 — alinea |
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Sono adottate le seguenti misure di esecuzione, in conformità della procedura di cui all’articolo 7: |
Ove necessario ed in conformità dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 39 del trattato UE, la Commissione propone al Consiglio l’adozione di tutte le misure necessarie al miglior funzionamento di ECRIS e ad assicurare la sua interoperabilità con i sistemi nazionali quali: |
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Emendamento 10 |
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Proposta di decisione Articolo 7 |
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Articolo 7 Procedura di comitato 1. Ove sia fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione («comitato»). 2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall’articolo 205, paragrafi 2 e 4, del trattato che istituisce la Comunità europea per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all’articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo. 6. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta. Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato. Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l’atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l’atto di esecuzione proposto. |
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