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Document 62012CN0014
Case C-14/12 P: Appeal brought on 11 January 2012 by Sheilesh Shah, Akhil Shah against the judgment of the General Court (Fifth Chamber) delivered on 10 November 2011 in Case T-313/10: Three-N-Products Private Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Causa C-14/12 P: Impugnazione proposta l’ 11 gennaio 2012 da Sheilesh Shah, Akhil Shah avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 10 novembre 2011 , causa T-313/10, Three-N-Products Private Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Causa C-14/12 P: Impugnazione proposta l’ 11 gennaio 2012 da Sheilesh Shah, Akhil Shah avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 10 novembre 2011 , causa T-313/10, Three-N-Products Private Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
GU C 73 del 10.3.2012, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 73/23 |
Impugnazione proposta l’11 gennaio 2012 da Sheilesh Shah, Akhil Shah avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 10 novembre 2011, causa T-313/10, Three-N-Products Private Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-14/12 P)
2012/C 73/39
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Sheilesh Shah, Akhil Shah (rappresentante: M. Chapple, Barrister)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Three-N-Products Private Ltd.
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare la sentenza; |
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confermare la decisione; |
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consentire la registrazione del marchio comunitario. |
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condannare il convenuto a pagare le spese sostenute dai ricorrenti per la presente impugnazione, l’udienza dinanzi al Tribunale e la decisione. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti sostengono rispettosamente che il Tribunale ha commesso errori di diritto in quanto:
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ha errato nel dichiarare che non sussisteva rischio di confusione tra il marchio di cui trattasi e i due marchi anteriori registrati rivendicati dal convenuto (il marchio denominativo AYUR e il marchio figurativo contenente la parola AYUR), dati lo scarso carattere distintivo dei marchi anteriori e la debole somiglianza complessiva dei segni in conflitto; |
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in particolare ha errato nel dichiarare che, nonostante le lettere U e I aggiunte rispettivamente al centro e alla fine della parola AYUR conferiscano diversità al marchio di cui trattasi, una simile diversità «non è tale da attrarre l’attenzione del consumatore»; |
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inoltre, in particolare, ha errato nel dichiarare che non sussistevano significative e sostanziali somiglianze sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale tra i segni in conflitto. |