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Document 62014CN0519
Case C-519/14 P: Appeal brought on 18 November 2014 by Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. against the order of the General Court (Sixth Chamber) delivered on 3 September 2014 in Case T-113/11 Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse v European Commission
Causa C-519/14 P: Impugnazione proposta il 18 novembre 2014 dalla Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione), del 3 settembre 2014, nella causa T-113/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Commissione europea
Causa C-519/14 P: Impugnazione proposta il 18 novembre 2014 dalla Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione), del 3 settembre 2014, nella causa T-113/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Commissione europea
GU C 16 del 19.1.2015, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 16/21 |
Impugnazione proposta il 18 novembre 2014 dalla Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione), del 3 settembre 2014, nella causa T-113/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Commissione europea
(Causa C-519/14 P)
(2015/C 016/31)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (rappresentanti: Loschelder e V. Schoene, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi e Nederlandse Zuivelorganisatie
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare l’ordinanza impugnata e annullare il regolamento (UE) n. 1122/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gouda Holland (IGP)] (1); |
— |
in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale; |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e del procedimento d’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: Il Tribunale sostiene che la ricorrente non avrebbe alcun interesse ad agire, in quanto il regolamento impugnato conterebbe l’indicazione che «Gouda» configura una denominazione generica. La formulazione controversa, contenuta nel regolamento recante iscrizione, sarebbe solo tautologica. Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l’annullamento del regolamento recante iscrizione procurerebbe un vantaggio per i membri della ricorrente, che giustificherebbe un interesse ad agire. Per tale motivo, il ricorso sarebbe ricevibile e, per il medesimo motivo, esso sarebbe altresì fondato. Infatti, l’indicazione suddetta sarebbe stata approvata dai richiedenti olandesi. La Commissione avrebbe quindi agito in modo illegittimo omettendo, ciononostante, di effettuare detta indicazione.
Secondo motivo: La ricorrente avrebbe sostenuto che, nel passato, i suoi membri avevano consegnato nei Paesi Bassi del latte che poteva essere trasformato in Gouda o in Edam e che, verosimilmente, era stato trasformato in Gouda o Edam. Il Tribunale non ne avrebbe dedotta la sussistenza di un interesse ad agire, sostenendo, infatti, che tale argomentazione non fosse esatta dal punto di vista fattuale. In tal modo il Tribunale avrebbe snaturato i fatti, in quanto, invece, detta argomentazione sarebbe esatta. Inoltre, secondo il Tribunale, la ricorrente non avrebbe presentato la sua opposizione e il suo ricorso per «produttori di latte». Anche tale affermazione del Tribunale costituirebbe uno snaturamento dei fatti, dato che l’opposizione è stata presentata per i membri della ricorrente, nella misura in cui questi lavorano il latte (il latte venduto in Olanda sarebbe latte lavorato) e commerciano latte o formaggio.
Terzo motivo: Il Tribunale ritiene che il rigetto dell’opposizione non possa costituire il fondamento di un interesse ad agire proprio della ricorrente. Infatti, sul piano giuridico l’opposizione non sarebbe stata presentata dalla ricorrente, bensì dalla Repubblica federale di Germania. Ciò non corrisponderebbe alla situazione giuridica sotto la vigenza del regolamento (CE) n. 510/2006 (2), e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, tale questione non è stata neanche risolta dal Tribunale stesso per il regolamento di base. Tra il regolamento di base n. 510/2006 e il regolamento che l’ha preceduto, il regolamento (CEE) n. 2081/92 (3), sussistono divergenze che il Tribunale non ha valutato e che fanno sì che, in ogni caso, nella vigenza del regolamento di base, opponenti quale la ricorrente fruiscono di propri diritti d’opposizione.
Quarto motivo: Il Tribunale respinge l’argomentazione della ricorrente secondo cui il bollino IGP blu dell’Unione offrirebbe ai produttori olandesi un vantaggio concorrenziale rispetto ai membri della ricorrente. Ad avviso della ricorrente, ciò non è esatto. Il vantaggio concorrenziale sussisterebbe, e sarebbe il fondamento dell’interesse ad agire dei membri della ricorrente a ottenere l’annullamento del regolamento recante iscrizione.
(2) Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12).
(3) Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).