Regolamento (CE) n. 306/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di poli(etilentereftalato) originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan
Gazzetta ufficiale n. L 052 del 21/02/2004 pag. 0005 - 0034
Regolamento (CE) n. 306/2004 della Commissione del 19 febbraio 2004 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di poli(etilentereftalato) originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002(2) ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 7, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO 1. Apertura (1) Il 22 maggio 2003 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea(3), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di poli(etilentereftalato) originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese ("RPC") e del Pakistan ("paesi interessati"). (2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata nell'aprile 2003 dall'Associazione dei produttori di materie plastiche in Europa (APME) ("il denunziante") per conto di produttori che rappresentano una percentuale maggioritaria, in questo caso più dell'80 %, della produzione comunitaria complessiva di poli(etilentereftalato). La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione, e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. (3) Lo stesso giorno è stata annunciata, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea(4), l'apertura di un riesame intermedio delle importazioni dello stesso prodotto originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan. 2. Parti interessate dal procedimento (4) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento il denunziante, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le loro associazioni notoriamente interessate, nonché i rappresentanti dell'Australia, dell'RPC e del Pakistan. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. (5) I produttori denunzianti, gli altri produttori comunitari che hanno collaborato, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le loro associazioni hanno reso note le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite. (6) Per consentire ai produttori esportatori dell'RPC di chiedere, eventualmente, il riconoscimento dello status di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale, la Commissione ha inviato i necessari formulari alle società cinesi notoriamente interessate. Otto società hanno chiesto il TEM, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il trattamento individuale, qualora dall'inchiesta fosse emersa una non conformità alle condizioni cui è subordinato il TEM, mentre una società ha chiesto solo il trattamento individuale. (7) Nell'avviso di apertura la Commissione indicava che nell'inchiesta si sarebbe potuto fare ricorso al campionamento. Si è deciso tuttavia di non utilizzare questo metodo poiché il numero di produttori esportatori dell'RPC disposti a collaborare è risultato inferiore al previsto. (8) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte dai sette produttori comunitari indicati nella denuncia, da altri quattro produttori comunitari, da due produttori esportatori australiani, da nove produttori esportatori dell'RPC, da due produttori esportatori del Pakistan, da un importatore collegato a un esportatore australiano e con sede nella CE, da due fornitori, da quattro importatori non collegati e da nove utilizzatori non collegati della Comunità. (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione provvisoria del dumping e del conseguente pregiudizio ed ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società: a) Produttori comunitari - Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD), Italia - Brilen SA, Saragozza, Spagna - Catalana di Polimers, Barcellona, Spagna - Dupont Sabanci SA, Middlesbourgh, Regno Unito - INCA International, Milano, Italia - KoSa, Francoforte sul Meno, Germania - M & G Finanziaria Industriale, Milano, Italia - Tergal Fibres, Gauchy, Francia - VPI SA, Atene, Grecia - Voridian, Rotterdam, Paesi Bassi - Wellman PET Resins, Arnhem, Paesi Bassi b) Produttori esportatori/esportatori in Australia - Leading Synthetics Pty Ltd, Melbourne, Victoria - Novapex Australia Pty Ltd, Melbourne c) Produttori esportatori dell'RPC - Sinopec Yizheng Chemical Fibre Società Ltd, Yizheng city - Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd, Changzhou city - Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd, Jiangyin city - Far Eastern Industries Shanghai Ltd, Shanghai - Yuhua Polyester Co. Ltd of Zhuhai, Zhuhai - Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd., Jiangyin - Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd, Yichang d) Produttori esportatori in Pakistan - Gatron (Industries) Ltd, Karachi - Novatex Ltd, Karachi e) Importatori collegati - Mitsubishi Chemicals, Düsseldorf, Germania f) Importatori non collegati - Helm AG, Amburgo, Germania - Global Services International (Italia) - SABIC Italia, Milano, Italia g) Fornitori comunitari - Interquisa SA, Madrid, Spagna - BP Chemicals, Sunbury-on-Thames, Regno Unito h) Utilizzatori comunitari - Danone Waters Group, Parigi, Francia - Aqua Minerale San Benedetto, Scorze (VE), Italia - RBC Cobelplast Montonate, Varese, (Italia) - Nestlé España SA, Barcellona, Spagna; (10) Al fine di stabilire un valore normale per i produttori esportatori dell'RPC a cui non si poteva concedere il TEM basandosi sui dati di un paese analogo, si è effettuata una visita di controllo presso la seguente società: Produttore degli Stati Uniti d'America ("USA") - Wellman Inc., Charlotte 3. Periodo dell'inchiesta (11) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2002 e il 31 marzo 2003 ("PI"). L'analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame"). 4. Prodotto in esame e prodotto simile 4.1 Osservazioni di carattere generale (12) Il poli(etilentereftalato) ("PET") è un prodotto chimico utilizzato solitamente nell'industria della plastica per la produzione di bottiglie e fogli. Esiste anche un altro tipo di PET utilizzato nella produzione di fibre di poliestere. Il processo di produzione dei due tipi di poli(etilentereftalato) è identico fino ad una certa fase: entrambi vengono infatti prodotti mediante policondensazione di acido tereftalico depurato (ATD) o di dimetiltereftalato ("DMT") con glicole monoetilenico ("MEG"). Il poli(etilentereftalato) utilizzato nell'industria delle materie plastiche viene polimerizzato con un metodo analogo a quello impiegato per la produzione delle fibre di poliestere, talvolta in impianti comuni. La differenza tra i due tipi di poli(etilentereftalato) consiste principalmente nel fatto che il prodotto in esame viene sottoposto ad un ulteriore processo denominato "trasformazione allo stato solido", che ne aumenta il valore di "viscosità intrinseca" ("valore IV" o "valore ItV"). Pertanto, è il livello di IV a differenziare il prodotto in esame dal poli(etilentereftalato) utilizzato nell'industria delle fibre di poliestere. Il poli(etilentereftalato) con un valore IV inferiore a 0,7 dl/g viene impiegato per la produzione di fibre di poliestere ed è quindi escluso dalla presente inchiesta antidumping. (13) La viscosità del poli(etilene tereftalato) può anche venire espressa in forma diversa, vale a dire come "coefficiente di viscosità". L'equivalente di un valore IV pari a 0,7, misurato mediante prove conformi alla norma ISO 1628-5, è un coefficiente di viscosità di 78 ml/g, corrispondente a quello del tipo di poli(etilene tereftalato) utilizzato nella produzione di bottiglie e fogli di plastica. 4.2 Il prodotto in esame (14) Il prodotto in esame è il poli(etilentereftalato) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5, originario dell'Australia, dell'RPC e del Pakistan, attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20. (15) L'inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi del prodotto in esame, definito al punto precedente, presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e hanno le stesse applicazioni, sebbene si distinguano per una serie di fattori quali viscosità, additivi, comportamento durante la fusione, ecc. Pertanto, ai fini del presente procedimento antidumping, tutti i tipi del prodotto in esame sono considerati come un unico prodotto. 4.3 Prodotto simile (16) Non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e il PET fabbricato e venduto sui mercati interni dell'Australia, dell'RPC, del Pakistan e degli Stati Uniti; questi ultimi sono stati inoltre utilizzati come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per le importazioni dall'RPC. In effetti il PET presenta le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le medesime applicazioni di quello esportato da questi paesi nella Comunità. (17) Allo stesso modo, non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e il PET fabbricato dall'industria comunitaria denunziante e venduto sul mercato comunitario. Entrambi i prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le medesime applicazioni. (18) Di conseguenza, il PET prodotto e venduto sui mercati interni dell'Australia, dell'RPC e del Pakistan, quello esportato nella Comunità, il PET prodotto e venduto sul mercato interno del paese analogo e quello prodotto e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria presentano le medesime caratteristiche di base e hanno le stesse applicazioni. Si conclude pertanto che tutti i tipi di PET costituiscono un unico gruppo di prodotti e vanno considerati simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. B. DUMPING 1. Metodo generale (19) Il metodo generale illustrato in appresso è stato applicato a tutti i produttori esportatori dell'Australia e del Pakistan nonché ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e a cui è stato concesso il TEM. La presentazione delle risultanze relative al dumping per ciascuno dei paesi interessati descrive pertanto solo gli aspetti specifici di quel paese esportatore. 1.1 Valore normale (20) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore, se le sue vendite complessive del prodotto in esame sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità. (21) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di PET, venduti sul mercato interno dalle società con vendite interne globali rappresentative, identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. (22) Per ciascuno dei tipi di PET venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di PET sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel periodo dell'inchiesta il loro volume complessivo corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportate nella Comunità. (23) Si è anche esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di PET potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume delle vendite di PET effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo sul mercato interno realizzate durante il PI, remunerative o meno. Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di un tipo di PET rappresentava l'80 % o meno del volume complessivo delle vendite o la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative di quel tipo di prodotto unicamente, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto. (24) Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di PET era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo, si è considerato che il volume delle vendite di questo tipo di prodotto fosse insufficiente e che il prezzo sul mercato interno non potesse essere utilizzato ai fini della determinazione del valore normale. (25) Quando non è risultato possibile utilizzare i prezzi di un determinato tipo di prodotto venduto sul mercato interno da un produttore esportatore, si è dovuto utilizzare il valore normale costruito invece dei prezzi applicati da altri produttori esportatori sul mercato interno. Tenuto conto dei diversi tipi di prodotto e dei vari fattori (viscosità, additivi, comportamento durante la fusione, ecc.) che li caratterizzano, l'utilizzazione dei prezzi praticati da altri produttori esportatori sul mercato interno avrebbe richiesto nella fattispecie l'applicazione di numerosi adeguamenti, molti dei quali basati su stime. Si è ritenuto pertanto che il valore costruito per ciascun produttore esportatore rappresentasse una base più idonea per determinare il valore normale. (26) Di conseguenza, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione, eventualmente adattati, dei tipi esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita ("SGAV") e per il profitto. A tal fine la Commissione ha esaminato per ciascun produttore esportatore interessato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati sul mercato interno costituissero dati attendibili. (27) Le SGAV effettive sostenute sul mercato interno sono state considerate attendibili in quanto il volume totale delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo rispetto al volume delle vendite destinate all'esportazione nella Comunità. Il margine di profitto ottenuto sul mercato interno è stato determinato sulla base delle vendite interne dei tipi venduti nel corso di normali operazioni commerciali. A tal fine, è stato seguito il metodo di cui al considerando 23. Qualora i criteri stabiliti non risultassero soddisfatti, sono stati utilizzati una media ponderata delle SGAV e/o il margine di profitto delle altre società che avevano effettuato un volume sufficiente di vendite nel paese interessato nel corso di normali operazioni commerciali. 1.2 Prezzo all'esportazione (28) Ogniqualvolta le vendite all'esportazione del prodotto in esame venivano effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili. (29) Per le vendite realizzate attraverso un importatore collegato, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita ad acquirenti indipendenti. Sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti dall'importatore in questione tra l'importazione e la rivendita, incluse le SGAV e un congruo margine di profitto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. 1.3 Confronto (30) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Opportuni adeguamenti sono stati concessi ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica. 1.4 Margini di dumping (31) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun produttore esportatore la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione. (32) Per le società che non hanno collaborato all'inchiesta, è stato determinato un margine di dumping "residuo" sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. (33) Per i paesi nei quali il livello di collaborazione è stato elevato e non vi era motivo di ritenere che vi fossero produttori esportatori che non avevano collaborato all'inchiesta, si è deciso di adottare come margine di dumping residuo quello della società con il margine di dumping più elevato tra le società che hanno collaborato, al fine di garantire l'efficacia delle misure. (34) Per quei paesi nei quali si è registrato un livello insufficiente di collaborazione, il margine di dumping residuo è stato calcolato sulla base delle esportazioni nella Comunità di quantità rappresentative del prodotto in esame caratterizzate dal dumping più elevato. Si è ritenuto opportuno procedere in questo modo per mancanza di elementi che indicassero l'esistenza di un dumping inferiore da parte di una società che non ha collaborato e per evitare di ricompensare la mancata collaborazione. 2. Australia (35) Hanno risposto al questionario due produttori esportatori e un importatore collegato ad uno degli esportatori. 2.1 Valore normale (36) Per tutti i tipi di PET esportati dai produttori esportatori australiani, la Commissione ha potuto stabilire il valore normale sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. 2.2 Prezzo all'esportazione (37) Uno dei produttori esportatori australiani ha effettuato vendite per l'esportazione nella Comunità sia direttamente ad acquirenti indipendenti sia attraverso un importatore collegato nella Comunità. Per quest'ultimo, quindi, si è costruito un prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. 2.3 Confronto (38) Per garantire un confronto equo si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Su queste basi, si sono concessi adeguamenti per le differenze a livello di trasporto, assicurazione, movimentazione, commissioni, credito, imballaggio e oneri bancari. 2.4 Margini di dumping (39) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente. (40) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato. I margini di dumping provvisori espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti: - Leading Synthetics Pty Ltd: 8,6 % - Novapex Australia Pty Ltd: 17,6 % (41) Visto l'alto livello di collaborazione (solo due produttori esportatori del prodotto in esame hanno sede in Australia), si è deciso di adottare come margine di dumping residuo quello della società con il margine di dumping più elevato tra le società che hanno collaborato, al fine di garantire l'efficacia delle misure. - Margine di dumping residuo: 17,6 % 3. Pakistan (42) Due società collegate tra di loro hanno risposto al questionario per i produttori esportatori. 3.1 Valore normale (43) Per tutti i tipi di PET, tranne uno, esportati da uno dei produttori esportatori pakistani, la Commissione ha potuto stabilire il valore normale sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Nel caso dell'unico tipo di PET per il quale meno del 10 % delle vendite sul mercato interno era avvenuto nel corso di normali operazioni commerciali, si è utilizzato un valore normale costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. (44) Il secondo produttore esportatore non aveva effettuato vendite sul mercato interno. Di conseguenza, poiché gli unici due produttori esportatori del Pakistan erano collegati fra di loro, il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi del prodotto in esame praticati sul mercato interno dal primo produttore esportatore, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. 3.2 Prezzi all'esportazione (45) Tutte le vendite del prodotto in esame dei due produttori esportatori pakistani sul mercato comunitario sono state effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità. In questi casi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili. 3.3 Confronto (46) Per garantire un confronto equo si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Su queste basi, si sono concessi adeguamenti per le differenze a livello di trasporto, assicurazione, movimentazione, commissioni, credito e altri fattori. 3.4 Margini di dumping (47) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo corrispondente. (48) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato. Trattandosi di due società collegate, il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, è stato calcolato come media ponderata dei margini di dumping dei due produttori che hanno collaborato, in linea con la politica comunitaria nei confronti dei produttori esportatori collegati. Si sono così ottenuti i margini seguenti: - Gatron (Industries) Ltd: 14,8 % - Novatex Ltd: 14,8 % (49) Visto l'alto livello di collaborazione (solo due produttori esportatori del prodotto in esame hanno sede in Pakistan), si è deciso di adottare come margine di dumping residuo quello della società con il margine di dumping più elevato tra le società che hanno collaborato, al fine di garantire l'efficacia delle misure. - Margine di dumping residuo: 14,8 % 4. Repubblica popolare cinese 4.1 Trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato ("TEM") (50) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie dell'RPC il valore normale viene determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori risultati conformi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c). (51) Per comodità di riferimento si riportano di seguito tali criteri in forma sintetica: 1) Le decisioni delle società in materia di prezzi e costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato. 2) I documenti contabili della società sono soggetti a una revisione contabile indipendente e sono di applicazione in ogni caso. 3) Non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. 4) Le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità. 5) Le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato. (52) Otto produttori esportatori dell'RPC hanno chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito il formulario destinato ai produttori esportatori. (53) Due società sono già state scartate dopo una prima analisi della domanda di TEM, da cui non risultava la conformità con tutti i criteri. La Commissione ha chiesto e verificato presso le altre sei società tutte le informazioni contenute nelle richieste di TEM e giudicate necessarie. (54) Dall'inchiesta è emerso che due degli otto produttori esportatori cinesi rispondevano a tutte le condizioni per la concessione del TEM. Le altre sei richieste sono state respinte. Nella tabella in appresso vengono indicati i criteri non soddisfatti dai sei produttori esportatori. (55) I due produttori esportatori dell'RPC che hanno ottenuto il TEM sono: - Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd - Far Eastern Industries Shanghai Ltd (56) Nella tabella che segue sono riportati i singoli criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base con l'indicazione, per ciascuna società, se il criterio è soddisfatto o non soddisfatto. I cinque criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base soddisfatti o non soddisfatti da ciascuna società >SPAZIO PER TABELLA> Fonte: Risposte al questionario, verificate, degli esportatori cinesi che hanno cooperato. (57) Alle società interessate e al denunciante è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette risultanze. (58) Sei produttori esportatori hanno contestato la decisione sostenendo che essi dovrebbero beneficiare del TEM. (59) Le società 1-4 hanno obiettato che le loro richieste di TEM erano state respinte unicamente, o in parte, perché sono di proprietà dello Stato, ma che non era stata dimostrata alcuna ingerenza pubblica nelle decisioni delle società stesse. (60) Secondo queste società, il fatto che una società sia pubblica non comporta di per sé un'ingerenza dello Stato; per di più, la Commissione non ha dimostrato alcuna ingerenza pubblica nella gestione e nelle attività delle società stesse. (61) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, le richieste di TEM devono contenere elementi sufficienti a dimostrare che il produttore esportatore opera in condizioni di economia di mercato. In particolare, il produttore esportatore deve dimostrare che le sue decisioni in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, costo della tecnologia e della manodopera, produzione, vendite e investimenti vengono prese in risposta a tendenze del mercato che riflettono condizioni di domanda e di offerta, e senza significative ingerenze statali. (62) A norma della summenzionata disposizione del regolamento di base, non è compito della Commissione accertare le eventuali ingerenze dello Stato, ma spetta alle società che chiedono il TEM dimostrare l'assenza di ingerenze statali significative nelle loro decisioni. (63) Di conseguenza, nel caso delle società interamente o prevalentemente statali, con tutte le implicazioni che ne conseguono per quanto riguarda il processo decisionale e la nomina di elementi chiave quali i direttori, l'inchiesta deve valutare altresì in che misura lo Stato possa interferire qualora vengano istituiti dazi antidumping e quali misure siano prese dalla società per prevenire tale ingerenza. (64) Nella fattispecie, le società interamente o prevalentemente statali non hanno dimostrato che erano state prese misure adeguate per impedire ingerenze pubbliche e che lo Stato non aveva interferito nelle loro decisioni. Si può quindi ipotizzare una notevole ingerenza dello Stato nelle decisioni di queste società interamente o prevalentemente pubbliche. Considerata inoltre la natura del prodotto in esame, che non permette di risalire a un determinato produttore, vi è un notevole rischio che si eludano i dazi esportando attraverso una società cui si applica un'aliquota di dazio inferiore. (65) Le società 1 e 2 si sono lamentate del fatto che non si fossero effettuate visite di verifica presso le loro sedi, ritenendo che ciò costituisca una discriminazione rispetto alle società visitate. Si rammenta tuttavia che, a norma dell'articolo 16 del regolamento di base, le visite di verifica non sono obbligatorie, ma vengono svolte quando lo si ritenga opportuno. Come si è già spiegato al considerando 53, inoltre, le richieste di TEM di queste due società sono già state respinte dopo una prima analisi dei moduli presentati, da cui non risultava la rispondenza con tutti i criteri. L'argomentazione è stata quindi respinta. (66) Le due società suddette hanno asserito inoltre che, contrariamente alle conclusioni della Commissione, la loro contabilità era del tutto conforme alle norme internazionali, nonostante le riserve del revisore in merito a punti specifici, e che pertanto il criterio 2 era stato rispettato. Secondo queste società, se la loro contabilità non fosse stata conforme alle norme internazionali i revisori non si sarebbero limitati ad esprimere una riserva, ma avrebbero semplicemente rifiutato di certificare i conti annuali. (67) Le società 7 e 4, anch'esse risultate non conformi al criterio 2, hanno dichiarato che il regolamento di base impone di sottoporre i conti annuali ad una revisione indipendente e in linea con i principi contabili internazionali ("IAS"). Secondo queste società, il fatto che i revisori abbiano rilevato un errore nei loro conti annuali dimostra che le condizioni del regolamento di base sono state soddisfatte, perché tali conti sono stati sottoposti ad una revisione indipendente e in linea con gli IAS. (68) In un'ottica più generale, tuttavia, va osservato che la revisione obbligatoria dei conti in linea con gli IAS serve a valutarne l'affidabilità, specie per quanto riguarda le entrate, i costi e gli utili registrati dalle società, cioè i tre elementi principali su cui verte la maggior parte delle visite di verifica antidumping. Si ricorda inoltre che il parere espresso dai revisori (approvazione con o senza riserva o rifiuto di approvare) dipende dalla gravità dell'errore rilevato nella contabilità, e che il fatto che un revisore non esprima un "parere contrario" non significa automaticamente che la contabilità sia corretta (cosa che può essere garantita solo da un'approvazione senza condizioni del revisore). Per quanto riguarda le società in questione, si conferma infine che le note contenute nella relazione del revisore sono state giudicate prove sufficienti della non conformità con il criterio. L'argomentazione è stata quindi respinta. (69) La società 8 ha dichiarato che le questioni contabili addotte dalla Commissione per respingere la sua richiesta di TEM riguardano un periodo di tempo piuttosto breve (l'ultimo trimestre del 2001), corrispondente alla costituzione della società. Questo tipo di operazioni sarebbe inoltre autorizzato dai "principi contabili generalmente accettati". (70) Come nel caso delle società precedenti, tuttavia, gli errori riscontrati sono stati giudicati gravi e non conformi agli IAS. L'argomentazione è stata pertanto respinta. (71) Numerosi esportatori hanno infine accusato la Commissione di non aver rispettato, nella sua valutazione ai fini del TEM, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. A tale proposito, si ricorda tuttavia che le visite di verifica programmate per luglio e agosto sono state rinviate a causa della SAR. Sebbene infatti alcune delle province cinesi in cui hanno sede determinate società non figurassero all'epoca sull'elenco dell'Organizzazione mondiale del commercio, e in considerazione dei cambiamenti che si sarebbero probabilmente verificati nel lasso di tempo intercorso tra la decisione di recarsi sul posto e l'arrivo dei funzionari responsabili nell'RPC, si è deciso per prudenza di rimandare tutte le verifiche, che si sono potute svolgere sono dopo la revoca di tutte le restrizioni. Per mancanza di tempo, quindi, il modulo di richiesta del TEM e il questionario antidumping sono stati controllati contemporaneamente, cioè durante la visita di verifica. (72) Una società ha definito "indebito e discriminatorio" il momento scelto per prendere una decisione sul TEM. Come si è già spiegato, tuttavia, il processo di verifica è stato considerevolmente ritardato dal problema della SARS e dalla gran quantità di visite di verifica richieste, proporzionale al numero dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. Se si considera inoltre che le decisioni relative al TEM sono state comunicate contemporaneamente a tutti i produttori esportatori che hanno collaborato, non vi è motivo di definire discriminatoria la procedura. (73) Secondo le due società le cui richieste di TEM erano state respinte dopo una prima analisi del modulo di domanda, cioè senza visite di verifica, il mancato rispetto del termine di tre mesi è del tutto ingiustificato. Per evitare discriminazioni tra i produttori esportatori che hanno collaborato, tuttavia, le decisioni relative al TEM sono state comunicate contemporaneamente a tutti i produttori esportatori che hanno collaborato. 4.2 Trattamento individuale (74) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), per i paesi cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, viene calcolato, se del caso, un unico dazio per tutto il paese, a meno che le imprese non possano dimostrare, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, di poter determinare liberamente i propri prezzi all'esportazione e i quantitativi da esportare, nonché le condizioni e i termini di vendita, di effettuare le conversioni del tasso di cambio ai tassi di mercato e di non subire interferenze statali tali da permettere l'elusione delle misure comunitarie, qualora siano applicate agli esportatori aliquote del dazio differenti. (75) Gli otto produttori esportatori hanno chiesto, oltre al TEM, anche il trattamento individuale, qualora non potessero ottenere il TEM, mentre un altro produttore esportatore ha chiesto solo il trattamento individuale. Dalle informazioni disponibili risulta che le tre società in questione soddisfano tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. (76) Per le altre quattro società, interamente o prevalentemente pubbliche, si è ritenuto che il rischio di ingerenza dello Stato fosse notevole. Considerata inoltre la natura del prodotto in esame, che non permette di risalire a un determinato produttore, vi è un notevole rischio che si eludano i dazi esportando attraverso una società cui si applica un'aliquota di dazio inferiore. Di conseguenza, non risultando soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettere c) ed e), del regolamento di base, si è deciso di non concedere il trattamento individuale alle quattro società suddette. (77) Si è pertanto deciso di concedere il trattamento individuale ai tre produttori esportatori seguenti, con sede nell'RPC: - Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd - Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd - Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd 4.3 Valore normale 4.3.1 Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM a) Paese analogo (78) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, nel caso di paesi non retti da un'economia di mercato e, qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi in fase di transizione, il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese analogo. (79) Nell'avviso di apertura, la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti come paese analogo per la determinazione del valore normale per l'RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta. (80) Dall'inchiesta è risultato che gli Stati Uniti avevano un mercato altamente competitivo per il prodotto in esame, con 10 produttori che operavano sul mercato NAFTA, otto grossi acquirenti e un volume considerevole di importazioni dai paesi terzi. Le importazioni rappresentano il 15 % circa del consumo americano del prodotto in esame. Si è pertanto ritenuto che il mercato statunitense fosse sostanzialmente e sufficientemente rappresentativo rispetto al volume delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nell'UE. (81) I produttori esportatori dell'RPC si sono dichiarati contrari alla scelta degli Stati Uniti per i seguenti motivi: i) la consuetudine vuole che si utilizzi uno dei paesi oggetto della stessa inchiesta; ii) il produttore statunitense che ha collaborato è collegato a un produttore comunitario; iii) negli Stati Uniti i costi sono più alti che in Cina. Le parti interessate in questione hanno proposto di usare come paesi analoghi appropriati il Pakistan o la Repubblica di Corea, ma senza dimostrare che questi paesi costituirebbero un'alternativa migliore agli Stati Uniti. La Commissione ha comunque esaminato entrambe le proposte. (82) Per quanto riguarda il Pakistan, va sottolineato che solo due società fabbricano il prodotto in esame in questo paese, contro almeno otto produttori negli Stati Uniti. Inoltre, sulle importazioni di PET in Pakistan gravano dazi doganali del 20 %, contro il 6,8 % negli Stati Uniti (+ 0,3 c/kg), il che rende il mercato pakistano meno competitivo di quello statunitense per quanto riguarda il prodotto in esame. Si è stabilito infine che le vendite sul mercato interno del produttore pakistano ad acquirenti indipendenti erano di entità modesta rispetto alle esportazioni del prodotto in esame originarie dell'RPC, e risultavano quindi molto meno rappresentative a confronto delle massicce esportazioni dalla Cina. (83) Per quanto riguarda la Repubblica di Corea, contrariamente a quanto affermato da diversi esportatori questo paese non è oggetto della stessa inchiesta, ma di un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che tutti i produttori coreani erano di dimensioni inferiori alla società americana che ha collaborato, la quale aveva effettuato vendite nettamente superiori anche sul mercato interno. Contrariamente ai produttori cinesi, inoltre, il primo produttore coreano è parzialmente integrato (cioè produce direttamente almeno una delle principali materie prime). Si è ritenuto pertanto che la Repubblica di Corea non fosse un paese analogo appropriato. (84) L'inchiesta non ha confermato le dichiarazioni secondo le quali la relazione tra la società americana che ha collaborato e un produttore europeo poteva falsare i dati forniti. La Commissione ha accertato, segnatamente durante la verifica in loco dei dati relativi alla società, che tale relazione non era all'origine di alcuna distorsione per quanto riguarda i prezzi, i costi di produzione e la redditività del produttore statunitense. Di conseguenza, la Commissione ha giudicato esatte e affidabili le informazioni fornite ai fini della presente inchiesta. (85) Si è esaminata infine l'argomentazione relativa alla differenza in termini di costi, confrontando il prezzo della materia prima principale (PTA) utilizzata dalla società statunitense per fabbricare il prodotto in esame, che rappresenta la maggior parte del costo di produzione del PET, con i prezzi pagati dalle società cinesi per il PTA. Non essendosi constatate differenze di rilievo, l'affermazione è stata respinta. (86) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso provvisoriamente che gli Stati Uniti costituivano un paese analogo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. b) Determinazione del valore normale (87) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stato stabilito in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dal produttore del paese analogo, ossia sulla base di tutti i prezzi pagati o pagabili sul mercato interno degli Stati Uniti per i tipi di prodotto comparabili, poiché le vendite sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali. (88) Pertanto, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore statunitense che ha collaborato all'inchiesta. 4.3.2 Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM (89) Alle società cui è stato concesso il TEM è stato chiesto di rispondere dettagliatamente a un questionario, con particolare riguardo alle informazioni sulle vendite interne e sul costo di produzione del prodotto in esame; tutte le informazioni fornite sono state quindi verificate presso le sedi di dette società. (90) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha seguito il metodo illustrato nei considerando da 20 a 27. (91) Per tutti i tipi di PET, tranne uno, esportati da uno dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha potuto stabilire il valore normale sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Nel caso dell'unico tipo di PET per il quale meno del 10 % delle vendite sul mercato interno era avvenuto nel corso di normali operazioni commerciali, si è utilizzato un valore normale costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. 4.4 Prezzi all'esportazione (92) Tutte le vendite nella Comunità degli esportatori a cui sono stati concessi il TEM o il trattamento individuale nella Comunità sono state effettuate ad acquirenti indipendenti e il prezzo all'esportazione è stato stabilito in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 4.5 Confronto (93) Il confronto è stato effettuato franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze nelle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, credito, commissioni, oneri all'importazione e servizi di assistenza post-vendita (garanzia ecc.). 4.6 Margini di dumping 4.6.1 Per i produttori esportatori che hanno collaborato e ai quali è stato concesso il TEM/trattamento individuale (94) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per le due società cui è stato concesso il TEM il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo di prodotto in esame corrispondente. (95) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per le tre società cui è stato concesso il trattamento individuale il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità calcolato per il paese analogo è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo di prodotto corrispondente esportato nella Comunità. (96) I margini di dumping provvisori medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 4.6.2 Per tutti gli altri produttori esportatori (97) Per poter calcolare il dazio unico a livello nazionale applicabile a tutti gli altri esportatori dell'RPC, la Commissione ha determinato anzitutto il loro livello di collaborazione. Si è effettuato un confronto tra le importazioni totali del prodotto in esame originarie dell'RPC, calcolate sulla base dei dati Eurostat, e i dati effettivi delle risposte al questionario ricevute dagli esportatori dell'RPC. Su tale base, si è stabilito che il livello di collaborazione era pari al 100 %. (98) Il margine di dumping è stato quindi calcolato come media ponderata del margine di dumping stabilito per gli altri esportatori che hanno collaborato, ai quali non sono stati concessi né il TEM né il trattamento individuale. Il margine di dumping per gli altri esportatori suddetti è stato calcolato mediante il confronto tra la media ponderata del valore normale determinato per il paese analogo e la media ponderata del prezzo all'esportazione riferito dall'esportatore in questione. (99) Su tale base, il livello nazionale del dumping è stato calcolato in via provvisoria al 23,2 % del prezzo cif frontiera comunitaria. C. CONFRONTO 1. Produzione comunitaria (100) Durante il periodo dell'inchiesta, il PET è stato prodotto da - sette produttori comunitari denunzianti, i quali hanno offerto piena collaborazione alla Commissione durante l'inchiesta, - altri quattro produttori comunitari, i quali hanno offerto pieno sostegno e piena collaborazione alla Commissione durante l'inchiesta, - un altro produttore che ha appoggiato il procedimento e fornito informazioni generali sulla sua produzione e sulle sue vendite. (101) Al denunziante non risulta che esistano altri produttori del prodotto in esame, e nessun altro produttore del prodotto in esame si è messo in contatto con la Commissione europea. Pertanto, il PET fabbricato dalle 12 società sopraelencate costituisce la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. 2. Definizione dell'industria comunitaria (102) Durante il periodo dell'inchiesta, la produzione globale degli 11 produttori comunitari che hanno collaborato pienamente all'inchiesta è ammontata a 1634477 tonnellate, pari al 97 % circa della produzione totale stimata di PET nella Comunità. Di conseguenza, si è ritenuto che gli 11 produttori comunitari suddetti rappresentassero l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. Consumo nella Comunità 3.1 Osservazioni preliminari 3.1.1 Dati relativi alle importazioni (103) I dati relativi alle importazioni sono stati ricavati dalle informazioni Eurostat riguardanti i volumi e i valori per il codice NC 3907 60 20, nonché dai dati comunicati dai produttori esportatori. 3.1.2 Dati relativi all'industria comunitaria (104) I dati dell'industria comunitaria sono stati ricavati dalle risposte al questionario, sottoposte a verifica, fornite dagli undici produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta. 3.2 Consumo nella Comunità (105) Il consumo apparente nella Comunità è stato calcolato sulla base dei seguenti parametri: - importazioni globali del prodotto in esame nella Comunità indicate da Eurostat e dati comunicati dai produttori esportatori, - vendite complessive verificate realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario, - dati relativi alle vendite dell'altro produttore comunitario che ha fornito informazioni generali. (106) Nel PI il consumo comunitario è arrivato a 1845962 tonnellate, superando del 37 % il livello registrato all'inizio del periodo in esame a causa di un notevole incremento del consumo di bevande in bottiglia, cioè le bibite analcoliche e l'acqua minerale. Una tendenza analoga era già emersa nel corso dell'inchiesta precedente(5). >SPAZIO PER TABELLA> 4. Importazioni nella Comunità dai paesi interessati 4.1 Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame (107) Si è esaminato anzitutto se le importazioni da RPC, Pakistan e Australia dovessero essere valutate cumulativamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. (108) Le importazioni dai paesi in questione hanno registrato il seguente andamento, espresso in volume (tonnellate) e come quota di mercato: >SPAZIO PER TABELLA> (109) Dall'analisi è emerso che: - i margini di dumping stabiliti per le importazioni da ciascuno dei paesi in questione erano superiori alla soglia minima definita all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, - i volumi delle importazioni da ciascuno di questi paesi durante il periodo dell'inchiesta non sono irrilevanti, poiché le quote di mercato corrispondenti vanno dall'1,5 % al 6,6 %, - una valutazione cumulativa risulta appropriata date le condizioni di concorrenza esistenti sia tra le importazioni originarie di questi paesi che tra queste importazioni e il prodotto comunitario simile, come dimostrano il livello di sottoquotazione analogo (tra il 10,0 % e il 17,9 %) e il fatto che si usino canali di vendita simili. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che importazioni in questione e il prodotto simile presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche. Anche i loro prezzi seguono tendenze analoghe, che riflettono il prezzo della materia prima principale, cioè la nafta (petrolio raffinato). (110) Di conseguenza, si conclude provvisoriamente che tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatti e che le importazioni originarie dell'RPC, dell'Australia e del Pakistan devono essere valutate cumulativamente. 4.2 Quote di mercato delle importazioni in questione (111) Come indicato in precedenza, pur essendo iniziate nel 2000 le importazioni dai paesi in questione hanno raggiunto volumi significativi dal 2002 in poi con l'entrata in funzione di nuovi impianti di produzione in questi paesi, le cui quote di mercato sono passate dallo 0,6 % del consumo comunitario nel 2000 all'8,6 % nel 2002 e al 12,1 % durante il periodo dell'inchiesta. 4.3 Prezzi delle importazioni e sottoquotazione (112) Sono stati confrontati i prezzi dell'industria comunitaria e i prezzi dei produttori esportatori dei paesi in questione sul mercato della Comunità durante il PI. Il confronto è stato fatto dopo aver dedotto le riduzioni e gli sconti. I prezzi dell'industria comunitaria sono stati portati al livello franco fabbrica; i prezzi delle importazioni erano cif franco frontiera comunitaria, maggiorati dei dazi e adeguati in funzione dello stadio commerciale e dei costi di movimentazione derivanti dalle informazioni ottenute durante l'inchiesta, segnatamente dagli importatori indipendenti che hanno collaborato. (113) Dal confronto è emerso che durante il PI i prodotti in esame originari dei paesi in questione sono stati venduti nella Comunità a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria secondo le seguenti percentuali: RPC 13,5 % - 17,9 %, Australia: 10 % - 11,9 % e Pakistan: 12,7 %. (114) Il fatto che i tassi medi di sottoquotazione siano così bassi è dovuto alla depressione dei prezzi conseguenza del comportamento dei produttori esportatori dei paesi in questione, i quali hanno venduto a prezzi di dumping. L'industria comunitaria si è vista costretta ad allinearsi con questi prezzi per cercare di conservare la sua quota di mercato. Va tenuto presente che, dato il forte potere contrattuale di vari grandi utilizzatori di PET, l'andamento del mercato è determinato quasi esclusivamente da considerazioni di prezzo. 5. Situazione dell'industria comunitaria (115) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici che hanno inciso sulla situazione di detta industria dal 1999 (anno di partenza) al PI. (116) Nella tabella in appresso figurano i dati aggregati riguardanti l'industria comunitaria forniti dagli 11 produttori comunitari che hanno collaborato. 5.1 Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti (117) La capacità di produzione è stata calcolata sulla base della produzione oraria massima teorica dei macchinari installati, moltiplicata per le ore di lavoro teoriche annue, tenendo in debito conto le attività di manutenzione e altre analoghe interruzioni della produzione. >SPAZIO PER TABELLA> (118) Come risulta dalla tabella, fra il 1999 e il PI la produzione è aumentata del 41 %, riflettendo la forte crescita del consumo comunitario. Nello stesso periodo, la capacità di produzione è aumentata del 45 %, superando lievemente l'incremento del consumo. Il fenomeno va considerato alla luce della forte domanda registrata nella Comunità da qualche anno a questa parte. Va osservato inoltre che l'industria comunitaria ha subito il pregiudizio causato dal dumping fino al 5 agosto 2000(6), e pertanto avrebbe potuto beneficiare dell'aumento delle vendite in seguito all'abolizione delle importazioni pregiudizievoli in dumping da queste fonti. L'industria comunitaria si è vista costretta ad aumentare la sua capacità di produzione per conservare le sue quote di mercato e soddisfare la domanda crescente degli utilizzatori, che dovrebbe registrare un ulteriore aumento. L'utilizzazione degli impianti è stata piuttosto irregolare durante il periodo in esame, con un tasso dell'84 % nel PI che è lievemente inferiore al livello registrato all'inizio del periodo. (119) A detta di alcuni esportatori, il fatto che la capacità sia aumentata durante il periodo in esame va interpretato come un segnale positivo anziché come un pregiudizio, il che vale anche per i nuovi investimenti in programma, riguardanti altri impianti di produzione. (120) Come si è già detto, la capacità di produzione è stata aumentata per soddisfare la domanda dei consumatori. Nel regolamento della Commissione che istituisce dazi antidumping sul PET originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia(7), si segnalavano già le preoccupazioni espresse dagli utilizzatori comunitari in merito al rischio di una penuria di PET sul mercato comunitario a seguito dell'istituzione dei dazi. (121) Di norma, inoltre, passano due anni tra la decisione di investire in nuovi impianti e il momento in cui gli impianti vengono installati e resi operativi. Poiché il maggiore incremento degli impianti durante il periodo in esame è avvenuto tra il 1999 e il 2000, la decisione di installare i nuovi impianti deve essere stata presa prima del periodo in esame, il che significa che, contrariamente a quanto affermato dagli esportatori, l'aumento della capacità non può essere considerato un "segnale positivo". (122) Il fatto che determinati produttori comunitari abbiano annunciato ufficialmente ulteriori investimenti in nuovi impianti è stato inoltre interpretato da alcuni esportatori come un indice di forza dei produttori comunitari. (123) Pur confermando che diversi produttori comunitari intendono aumentare ulteriormente la loro capacità di produzione (di circa 300000 - 400000 tonnellate), si precisa tuttavia che lo fanno per poter soddisfare il maggior consumo di PET sul mercato comunitario. La congiuntura attuale induce inoltre numerosi produttori comunitari a rivedere i loro piani d'investimento, poiché il livello dei prezzi sul mercato comunitario rende difficile reperire i fondi necessari. (124) Di fatto, alcuni produttori sono stati costretti a chiudere temporaneamente gli impianti durante l'ultima parte del PI e dopo questo periodo a causa delle perdite finanziarie registrate ai livelli di prezzi prevalenti. Due produttori comunitari hanno chiuso impianti corrispondenti rispettivamente a 73000 tonnellate durante il PI e a 270000 tonnellate dopo la fine del PI. 5.2 Scorte (125) Nella tabella seguente viene indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo. >SPAZIO PER TABELLA> (126) Il livello delle scorte è rimasto stabile per tutto il periodo in esame. Per di più, questo indicatore economico non è stato considerato pertinente nella presente analisi del pregiudizio poiché il prodotto in esame è ingombrante ed ha un valore al m3 relativamente basso. Per motivi pratici, quindi, l'industria comunitaria cerca sempre di limitare al massimo il livello delle scorte. 5.3 Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzi unitari medi nella CE (127) Le cifre sottoindicate rappresentano le vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti nella Comunità. >SPAZIO PER TABELLA> (128) I volumi delle vendite dell'industria comunitaria sono aumentati del 41 % nel periodo in esame (+26 % tra il 1999 e il 2000), a fronte di un incremento del consumo pari al 37 %. (129) I dazi antidumping istituiti il 5 agosto 2000(8) hanno permesso all'industria comunitaria di riconquistare le quote di mercato che aveva perso. Tra il 1999 e il 2000, le quote di mercato dell'industria comunitaria sono passate dal 73,7 al 92,6 % del consumo comunitario, per poi scendere di nuovo dal 90,6 % al 76,0 % del consumo comunitario tra il 2001 e il PI, quando le importazioni in dumping dai paesi in questione hanno iniziato ad affluire sul mercato comunitario. (130) L'espansione dell'industria comunitaria, che inizialmente ha beneficiato dell'incremento del consumo e dell'aumento dei prezzi di vendita medi e il cui fatturato è cresciuto del 112 % tra il 1999 e il 2001, si è interrotta bruscamente nel 2002, quando le importazioni in dumping dai paesi in questione l'hanno costretta a ribassare i prezzi di vendita medi. (131) I prezzi di vendita medi dell'industria comunitaria sono saliti del 48 % tra il 1999 e il 2000, per poi raggiungere un livello più sostenibile dopo l'istituzione nel 2000 dei dazi antidumping contro le importazioni in dumping da India, Indonesia, Malaysia, Repubblica di Corea, Taiwan e Thailandia. Il fenomeno è dovuto in parte al rincaro delle materie prime (cfr. considerando 169), che l'industria comunitaria ha potuto applicare ai suoi clienti. Grazie all'aumento, comunque, l'attività dell'industria comunitaria è ridiventata redditizia, anche se i livelli di profitto e di utili sugli investimenti sono rimasti relativamente bassi come si spiega dettagliatamente più avanti. All'ulteriore aumento dei prezzi dell'industria comunitaria verificatosi nel 2001 ha fatto seguito un ribasso sia nel 2002 che durante il PI. La diminuzione del 12 % avvenuta tra il 2001 e il PI è coincisa con l'aspra concorrenza delle importazioni originarie dei paesi in questione. 5.4 Redditività, utile sul capitale investito e cash flow (132) Per "redditività delle vendite CE" si intendono gli utili generati dalle vendite del prodotto in esame sul mercato comunitario. È stato possibile valutare il "rendimento delle attività totali" e il "cash flow" soltanto in relazione alla gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente il prodotto simile, a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di base. (133) L'utile sul capitale investito, inoltre, è stato calcolato in base al rendimento delle attività totali, considerato più pertinente per l'analisi della tendenza. >SPAZIO PER TABELLA> (134) Pur essendo riuscita a portare i suoi prezzi a un livello più sostenibile dopo l'istituzione dei dazi antidumping contro le importazioni di PET originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, l'industria comunitaria ha raggiunto solo nel 2001 il livello di profitto (7 %) indicato come obiettivo nel regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione. (135) Dopo il calo dei prezzi verificatosi nel 2002 e durante il PI, in concomitanza con il forte incremento delle importazioni in dumping dai paesi in questione, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria si è nuovamente deteriorata. Il livello di profitto raggiunto durante il PI, appena al di sopra del punto di pareggio, non basta certo a finanziare i reinvestimenti chiesti dai clienti. (136) Di fatto, l'andamento dell'utile sulle vendite CE è analogo a quello del rendimento delle attività totali, con un miglioramento tra il 1999 e il 2001 e un successivo deterioramento tra il 2001 e il PI. (137) La tendenza del cash flow è comparabile, a parte un ritardo di un anno dovuto ai movimenti delle attività a breve termine in seguito all'aumento delle vendite. 5.5 Investimenti e capacità di ottenere capitali >SPAZIO PER TABELLA> (138) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di PET originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, l'industria comunitaria ha deciso di investire in nuovi impianti. (139) Come si è già detto, passano circa due anni tra la decisione di investire in nuovi impianti e il momento in cui i nuovi impianti sono operativi. Naturalmente, tuttavia, il lasso di tempo che intercorre tra la decisione di investire e l'iscrizione in bilancio dei nuovi macchinari è più breve, poiché gli investimenti vengono iscritti in bilancio sin dall'avvio dei lavori di costruzione. Ciò spiega perché il livello di investimenti sopra indicato non corrisponda sempre ad un aumento immediato degli impianti ai sensi del considerando 117. (140) La capacità dell'industria comunitaria di ottenere capitali, sia da fonti di finanziamento esterne che dalle rispettive società madri, non era seriamente compromessa all'inizio del periodo in esame. 5.6 Occupazione, produttività e salari >SPAZIO PER TABELLA> (141) Come si è già detto, la produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 41 % durante il periodo in esame, ma il numero degli addetti alla produzione è rimasto più o meno invariato. (142) Ciò è dovuto al fatto che l'industria comunitaria ha investito in nuovi impianti altamente automatizzati, che non richiedono aumenti considerevoli della forza lavoro. Nel periodo in esame, infatti, la produttività è salita del 36 %, contro un incremento dei costi di personale pari al 15 %. 5.7 Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (143) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping nel 2000(9), l'industria comunitaria è riuscita a portare i suoi prezzi medi di vendita a un livello più sostenibile, mantenendo al tempo stesso le sue quote del mercato del PET in aumento. Come si è detto al considerando 134, l'industria comunitaria ha raggiunto nel 2001 un margine di utile sostenibile. Si conclude pertanto che la Comunità si è ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping. 5.8 Entità del margine di dumping effettivo (144) I margini di dumping sono indicati nella sezione relativa al dumping (cfr. considerando 40, 48 e 96). I margini stabiliti sono nettamente al di sopra dei margini minimi definiti all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Inoltre, dati il volume e i prezzi delle importazioni in dumping, l'impatto del margine di dumping effettivo non può essere considerato trascurabile. 6. Conclusioni in materia di pregiudizio (145) Si ricorda che dopo l'istituzione dei dazi antidumping contro le importazioni di PET originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, l'industria comunitaria ha rafforzato immediatamente la propria posizione, con un aumento dei prezzi medi delle sue vendite nella CE pari al 64 % tra il 1999 e il 2001 (che ha compensato in parte il rincaro delle materie prime) e un incremento dei volumi delle vendite nella CE pari al 29 %. Grazie alla maggiore redditività che ne è conseguita, nel 2001 l'industria comunitaria è riuscita a ottenere il margine di profitto indicato come obiettivo nel regolamento (CE) n. 1742/2000, che le ha permesso di investire in nuovi impianti come richiesto dai clienti e di avviare i progetti ambientali connessi quali il riciclaggio delle bottiglie usate. (146) Come si è già detto, tuttavia, l'afflusso massiccio delle importazioni dai paesi in questione nel mercato comunitario, iniziato nel 2002, ha fatto crollare i prezzi su detto mercato. L'industria comunitaria ha perso delle quote di mercato e ha visto nuovamente compromessa la sua stabilità finanziaria, come dimostrano i suoi più che mediocri risultati finanziari. (147) Tenuto conto di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base. D. NESSO CAUSALE 1. Osservazioni preliminari (148) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto alle importazioni in dumping originarie del paese interessato. A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, sono stati esaminati anche altri fattori noti che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori non fosse erroneamente attribuito alle suddette importazioni in dumping. (149) Le importazioni originarie dell'India, dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia sono attualmente soggette a dazio. Come si è già detto al considerando 3, i dazi antidumping contro le importazioni di PET originario della Repubblica di Corea e di Taiwan sono oggetto di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Tali osservazioni sono state prese in considerazione ai fini dell'esame. 2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping (150) Il volume di PET originario dei paesi in questione ha registrato un fortissimo incremento durante il periodo in esame. Come risulta dalla tabella di cui al considerando 108, le importazioni dai tre paesi in questione sono passate dai quantitativi praticamente inesistenti del 1999 a 223000 tonnellate nel PI, che equivalgono a una quota di mercato del 12,1 %. (151) Il notevole aumento, in termini di volume, delle importazioni originarie dei paesi in questione e della loro quota di mercato verificatosi nel 2002 e durante il PI, a prezzi rimasti nettamente al di sotto di quelli dell'industria comunitaria, è coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria nello stesso periodo. (152) Come si è detto al considerando 113, il prezzo delle importazioni originarie dei paesi in questione è risultato notevolmente inferiore al prezzo di vendita medio dell'industria comunitaria, con margini di sottoquotazione compresi tra il 10 % e il 17,9 %. (153) Si conclude pertanto, in via provvisoria, che la pressione esercitata dalle importazioni in questione, che sono aumentate considerevolmente dal 2001 in poi in termini di volume e di quota di mercato e sono state effettuate a prezzi di dumping, ha contribuito in misura determinante alla diminuzione dei prezzi e delle quote di mercato dell'industria comunitaria, la cui situazione finanziaria si è deteriorata. 3. Effetto di altri fattori 3.1 Importazioni originarie di altri paesi terzi (154) Durante il periodo in esame, l'andamento delle importazioni dai paesi terzi non contemplati dalla presente inchiesta è stato il seguente: >SPAZIO PER TABELLA> (155) Dopo l'istituzione e l'entrata in vigore dei dazi antidumping nel 2000, le importazioni dai paesi terzi non contemplati dalla presente inchiesta sono crollate. In nessuno dei paesi in questione, tranne la Repubblica di Corea e Taiwan, si è registrato un aumento di volume in termini assoluti tale da causare pregiudizio all'industria comunitaria, oppure l'aumento non è coinciso con l'evoluzione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. (156) L'andamento delle importazioni dalla Repubblica di Corea e da Taiwan, tuttavia, è stato simile a quello delle importazioni originarie dei paesi in questione, con un forte incremento in volume verso la fine del periodo in esame che oltretutto è coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. Va osservato tuttavia che il volume combinato delle importazioni da questi 2 paesi rappresenta solo metà del volume delle importazioni dai tre paesi in questione. (157) Nessuno degli altri paesi ha registrato un aumento significativo dei volumi d'importazione durante il periodo in esame. (158) Dai dati Eurostat risultano inoltre prezzi medi di vendita cif, al netto dei dazi antidumping, pari a 842/t EUR per le importazioni originarie della Repubblica di Corea e a 784/t EUR per le importazioni originarie di Taiwan durante il PI. I dazi antidumping in vigore sono compresi tra 0 EUR/t e 148,3 EUR/t per la Repubblica di Corea e tra 47 EUR/t e 69,5 EUR/t per Taiwan. L'aliquota "paesi terzi" è del 6,5 % sia per la Repubblica di Corea che per Taiwan. (159) Di conseguenza, il dazio medio pagato per le importazioni di PET originario della Repubblica di Corea e di Taiwan ammonta, rispettivamente, a 896-1044 EUR/t e a 882-905 EUR/t. Se si considera che i prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria durante il PI sono stati pari a 986 EUR/t, come indicato al considerando 127, i prezzi medi all'esportazione corrispondono a un livello di sottoquotazione dello 0-9,1 % per la Repubblica di Corea e del 8,2-10,5 % per le importazioni originarie di Taiwan. È inoltre probabile che la quota delle importazioni degli esportatori a cui sono applicati i dazi antidumping più bassi sia aumentata a scapito degli esportatori soggetti ai dazi antidumping più elevati. (160) Per il momento, quindi, non si può escludere che alcune delle importazioni di PET originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Va ricordato che i dazi applicati a questi due paesi sono attualmente oggetto di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base per valutare se siano sufficienti a controbilanciare il dumping all'origine del pregiudizio. 3.2 Prezzi delle materie prime 3.2.1 Osservazioni preliminari (161) I dati trimestrali utilizzati nella presente analisi, riguardanti i prezzi medi di vendita del PET nella CE e il costo delle materie prime, sono stati comunicati dall'industria comunitaria. 3.2.2 Nesso causale riconducibile ai prezzi delle materie prime (162) Il costo di produzione del PET dipende per circa 2/3 dai prezzi della materia prima e di servizi quali l'elettricità e il gas (costi variabili). I prezzi del PTA e degli altri mezzi di produzione quali MEG e DMT riflettono i prezzi del petrolio. Ai fini del procedimento, quindi, si è ritenuto opportuno valutare se i rincari del PTA si siano ripercossi sui clienti o se l'industria comunitaria si sia trovata nell'impossibilità di conciliare il rincaro della materia prima con i prezzi medi di vendita. (163) A tale riguardo, si devono distinguere i produttori comunitari di PET che hanno acquistato le materie prime da società collegate ("produttori integrati") da quelli che si sono rivolti a fornitori esterni ("produttori indipendenti"). (164) Anzitutto, si è valutato se i prezzi delle materie prime fossero strutturalmente diversi per il fatto che i produttori integrati hanno acquistato le materie prime da fornitori collegati mentre i produttori indipendenti si sono rivolti a fornitori esterni. (165) Si è riscontrato che il costo delle materie prime per i produttori integrati non era molto diverso da quello dei produttori indipendenti. Si è quindi deciso di valutare il costo delle materie prime per tutti i produttori comunitari considerati globalmente. (166) Avendo stabilito che l'incidenza delle materie prime poteva essere valutata indipendentemente dal fatto che il produttore fosse integrato o indipendente, si è fatto un confronto dei prezzi ai diversi livelli per l'industria comunitaria considerata globalmente. (167) Come si è spiegato al considerando 12, il PET viene ottenuto mescolando il PTA (o il DMT) con il MEG. Nella tabella seguente vengono indicati l'andamento trimestrale dei prezzi delle materie prime (PTA/DMT e MEG) per la produzione di PET e il prezzo medio di vendita trimestrale dell'industria comunitaria. (168) Per consentire un confronto con il prezzo del petrolio, inoltre, si sono inseriti per lo stesso periodo i prezzi trimestrali della nafta (petrolio raffinato), principale componente nella produzione di Paraxilene (PX), che rappresenta a sua volta i 2/3 dei mezzi di produzione del PTA. >SPAZIO PER TABELLA> (169) Come risulta dalla tabella, i prezzi delle materie prime per i produttori comunitari sono aumentati del 59 % fra il 1o e il 3o trimestre del 2000, passando da 466 a 741 EUR/t, mentre il prezzo della nafta saliva del 116 %. Tra il 3o trimestre del 2000 e il 3o trimestre del 2001 i prezzi delle materie prime sono rimasti relativamente stabili, con una lieve diminuzione tra il 3o trimestre del 2001 e la fine del PI che è coincisa con un rincaro della nafta pari al 188 %. (170) Nel frattempo, i prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria sono aumentati del 75 % tra il 1o trimestre del 1999 e il 3o trimestre del 2000, passando da 634 a 1108 EUR/t. Tra il 3o trimestre del 2000 e il 3o trimestre del 2001, i prezzi medi di vendita hanno subito variazioni minime, con un cambiamento netto limitato al 3 % durante questo periodo. Fra il 3o trimestre del 2001 e la fine del PI, i prezzi medi di vendita sono scesi da 1139 a 1001 EUR/t. (171) Analizzando l'andamento dei prezzi dell'industria comunitaria (prezzi delle materie prime e prezzi medi di vendita) si osserva che tra il 1o trimestre del 1999 e il 3o trimestre del 2000 i prezzi delle materie prime e i prezzi medi di vendita sono aumentati rispettivamente del 59 % e del 75 %. Fra il 3o trimestre del 2000 e il 3o trimestre del 2001, invece, entrambi i prezzi sono rimasti stabili. Fra il 3o trimestre del 2001 e il 1o trimestre del 2003, a un calo dei prezzi delle materie prime del 6 % è corrisposta una diminuzione dei prezzi medi di vendita del 13 %, superiore a quanto fosse necessario per compensare il ribasso dei prezzi delle materie prime. (172) Il fatto che i prezzi medi di vendita siano diminuiti più dei prezzi delle materie prime va considerato una conseguenza diretta dell'erosione dei prezzi causata dalle importazioni in dumping. (173) Si conclude pertanto, in via provvisoria, che il costo delle materie prime non ha contribuito in misura significativa al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, poiché tutti i rincari delle materie prime (che comprendono tutte le fluttuazioni dei prezzi a monte) si sono ripercossi sui clienti. Solo nell'ultimo periodo parziale analizzato i prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti più dei prezzi delle materie prime per la concorrenza delle importazioni in dumping. 3.3 Nesso causale legato alla diversa struttura del consumo (174) La tabella che precede indica che il consumo di PET nella Comunità è aumentato del 37 % nel periodo in esame. Si è pertanto ritenuto che l'andamento del consumo non abbia contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. 3.4 Nesso causale legato ai prezzi dei trasferimenti (175) Alcuni esportatori hanno dichiarato che il pregiudizio subito dai produttori comunitari controllati da multinazionali potrebbe essere dovuto al fatto che le società del gruppo hanno fatto pagare prezzi troppo alti alla consociata CE per le materie prime fornite. (176) A tale proposito, si ricorda che non si sono rilevate differenze strutturali tra i prezzi delle materie prime pagati dai produttori integrati e dai produttori comunitari indipendenti, come risulta dal considerando 165. Si è potuta quindi respingere questa argomentazione, che riguarda i produttori integrati. 3.5 Conclusione in merito al nesso causale (177) In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che esiste un nesso causale tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Questa conclusione si basa sul fatto che durante il periodo in esame le importazioni dai paesi in questione sono aumentate considerevolmente, in termini di volume e di quote di mercato, e che i loro prezzi sono risultati nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Non a caso, inoltre, il forte aumento delle importazioni in dumping è coinciso con il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. (178) D'altro canto, come risulta dall'inchiesta, non si può escludere che alcune delle importazioni da Taiwan e dalla Repubblica di Corea abbiano contribuito al pregiudizio. Nulla indica tuttavia che l'effetto potenziale di queste importazioni sia tale da interrompere il nesso causale tra le importazioni in dumping dall'Australia, dal Pakistan e dalla Repubblica popolare cinese e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle importazioni in dumping. Non sono emersi altri fattori tali da incidere in misura considerevole sulla situazione dell'industria comunitaria. E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ 1. Considerazioni generali (179) Si è esaminato se esistessero motivi validi per concludere che non è nell'interesse della Comunità istituire dazi antidumping sulle importazioni dai paesi in questione. A tal fine, e in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, per decidere in merito all'interesse della Comunità vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, cioè quelli dell'industria comunitaria, degli importatori/operatori commerciali nonché degli utilizzatori e dei fornitori del prodotto in esame. (180) La Commissione ha inviato complessivamente 84 questionari agli importatori/operatori commerciali, ai fornitori di materie prime, agli utilizzatori industriali e a varie associazioni di utilizzatori. (181) Le seguenti parti interessate hanno rispedito risposte complete al questionario: Fornitori - Interquisa SA - BP Chemicals Importatori/operatori commerciali - Mitsui & Co. Benelux - Helm AG - Global Services International (Italia) - Sabic Italia Utilizzatori - Schweppes Benelux SA (Imbottigliatore di bevande analcoliche) - Resilux SA (Convertitore di preformati/bottiglie) - Danone Waters Europe SA (Imbottigliatore di acque minerali) - Nestlé Waters Spain SA (Imbottigliatore di acque minerali) - L'Abeille SA (Imbottigliatore di bevande analcoliche) - Pepsico Francia SA (Imbottigliatore di bevande analcoliche) - Amcor PET Europe (Convertitore di preformati/bottiglie) - RBC Cobelplast Mononate (Produttore di fogli) - Acqua Minerale San Benedetto (Imbottigliatore di acque minerali) Associazioni di utilizzatori - EUPC (Associazione europea dei trasformatori della plastica) (182) Si sono inoltre sentite le parti suddette e quelle che si sono messe in contatto con la Commissione senza inviare un questionario. Gli esportatori, infine, hanno fornito informazioni e ottenuto audizioni in merito all'interesse della Comunità. 2. Interesse dell'industria comunitaria (183) Si ricorda che l'industria comunitaria era composta da 11 produttori che occupano circa 1700 persone per la produzione e le vendite di PET, e che gli indicatori economici dell'industria comunitaria hanno rispecchiato risultati finanziari in diminuzione sia nel 2002 che durante il periodo dell'inchiesta. Malgrado l'aumento della domanda di PET nella Comunità, l'industria comunitaria non possiede attualmente la stabilità finanziaria necessaria per investire in nuovi impianti di produzione, come richiesto dagli utilizzatori. (184) Dopo l'istituzione nel 2000 dei dazi antidumping sulle importazioni originarie, fra l'altro, di India e Indonesia, l'industria comunitaria ha dimostrato di poter trarre vantaggio da queste misure, con una ripresa incoraggiante tra il 2000 el 2001 e un alto livello di investimenti, a riprova della sua attiva partecipazione al mercato comunitario e della sua sostenibilità. Considerata la situazione finanziaria prevalente dell'industria comunitaria, è evidente che l'istituzione di dazi antidumping favorirebbe gli interessi di quest'ultima. 3. Interesse degli importatori indipendenti (185) Si sono messi in contatto con la Commissione numerosi importatori e un operatore commerciale, che rappresentano il 26 % delle importazioni dai paesi in questione durante il PI. Secondo loro, l'istituzione dei dazi non è nell'interesse della Comunità, poiché il mercato comunitario ha bisogno delle importazioni per soddisfare la domanda di PET in aumento nella CE. Limitando le importazioni, inoltre, si comprometterebbe l'attività degli importatori, con conseguenti rischi occupazionali per queste società. (186) Lo scopo dei dazi antidumping è quello di ripristinare un commercio leale, non di vietare le importazioni o di ostacolare le attività degli importatori della CE. Le misure proposte, quindi, devono essere fissate a un livello che consenta le importazioni anche in futuro, ma a prezzi non di dumping o, se inferiori, non pregiudizievoli. (187) Di conseguenza, visto che le importazioni a prezzi equi potranno comunque entrare nel mercato comunitario, è probabile che l'attività tradizionale degli importatori continui anche qualora siano istituiti dazi sulle importazioni in dumping. 4. Interesse dei fornitori (188) Si ricorda che molti produttori comunitari ricevono le materie prime da società appartenenti a un gruppo (produttori integrati), mentre solo i fornitori indipendenti dei produttori comunitari sono stati inclusi nel presente esame. (189) I due fornitori che hanno collaborato hanno venduto la maggior parte del PTA (mezzo di produzione principale) che non è stato fornito a livello locale, ad esempio dai produttori integrati. Detti fornitori sono entrambi favorevoli alle procedure. L'istituzione di dazi contro le importazioni in dumping dai paesi in questione favorirebbe gli interessi dei fornitori, poiché contribuirebbe a mantenere la domanda di materia prima dei produttori comunitari. 5. Interesse degli utilizzatori 5.1 Osservazioni preliminari (190) Attualmente il PET è utilizzato per lo più per produrre bottiglie per bevande analcoliche e acque minerali e sorgive, ma serve anche alla fabbricazione di alcuni tipi di fogli e pellicole di plastica. Le bottiglie di PET sono prodotte in due fasi, per dare loro la voluta resistenza: in un primo momento, attraverso l'iniezione di PET in stampi, si ottengono dei "preformati"; successivamente i preformati sono soffiati e trasformati in bottiglie. I preformati sono di facile trasporto, essendo piccoli e densi, mentre le bottiglie vuote sono fragili e il loro trasporto è molto costoso. (191) I mercati dell'acqua minerale e delle bevande analcoliche sono organizzati diversamente per quanto riguarda l'imbottigliamento. - I produttori di acque minerali e sorgive sono soggetti a obblighi maggiori per quanto riguarda il rispetto delle norme sanitarie. La grande maggioranza dei preformati utilizzati dai produttori di acque minerali è fabbricata in proprio, di solito in laboratori prossimi alle linee di soffiaggio e d'imbottigliamento. - I produttori di bevande analcoliche possono acquistare bottiglie soffiate, acquistare preformati e soffiarli o produrre preformati e soffiare le bottiglie nei loro stabilimenti. (192) I clienti dell'industria comunitaria, quindi, si dividono in tre categorie principali (le informazioni sulla quota degli utilizzatori sono state ottenute dal denunziante): - convertitori di preformati/bottiglie, che rappresentano il 40 % circa del consumo di PET, - produttori di acque minerali e sorgive, la cui quota nel consumo di PET è del 45 % circa; - produttori integrati di bevande analcoliche, che rappresentano il 7 % circa del consumo di PET in termini di acquisti diretti ma costituiscono, indirettamente, il 40 % del consumo attraverso i convertitori di preformati/bottiglie di cui sopra, - produttori di fogli/pellicole, che rappresentano l'8 % circa del consumo di PET. 5.2 Convertitori di preformati/bottiglie (193) I due convertitori che hanno collaborato rappresentano l'11 % circa del consumo di PET, il 10 % del quale è stato acquistato dall'industria comunitaria mentre l'1 % è stato importato. Per quanto riguarda il consumo stimato di PET dei convertitori di preformati/bottiglie, le vendite dell'industria comunitaria alle due società che hanno collaborato rappresentano il 27 % circa delle vendite totali al settore. Ha collaborato all'inchiesta anche l'Associazione dei convertitori di materie plastiche. (194) Gli acquisti di PET hanno una notevole incidenza sulle società che hanno collaborato, poiché equivalgono al 65 % circa dei loro costi totali. (195) In linea di massima, le società che hanno collaborato all'inchiesta si sono dette favorevoli all'istituzione di dazi contro le importazioni in dumping, che potrebbe stabilizzare i prezzi e garantire la disponibilità di vari tipi di PET sul mercato comunitario. L'Associazione dei convertitori di materie plastiche teme tuttavia che l'aumento dei prezzi del PET sia causa di difficoltà, specialmente per i 50-100 convertitori di piccole e medie dimensioni, e che determinate fasi del processo siano trasferite in paesi terzi le cui esportazioni di PET non sono soggette a dazio, favoriti anche dall'assenza di dazi antidumping sulle importazioni di preformati nella Comunità. (196) Concludendo, mentre i due convertitori che hanno collaborato, che dovrebbero rappresentare i principali convertitori di preformati, sono globalmente favorevoli all'istituzione di dazi sulle importazioni in dumping, i piccoli-medi convertitori di preformati/bottiglie, rappresentati dall'Associazione dei convertitori di materie plastiche, si dicono contrari a tale istituzione. Queste posizioni divergenti non permettono di stabilire se sia nell'interesse dei convertitori di preformati/bottiglie istituire dazi antidumping. 5.3 Produttori di acque minerali e sorgive (197) Le tre società che hanno collaborato all'inchiesta rappresentavano il 13,3 % circa del consumo di PET, di cui il 7,8 % è stato acquistato dall'industria comunitaria mentre il 5,5 % è stato importato. Per quanto riguarda il PET consumato dai produttori di acque minerali e sorgive, le vendite dell'industria comunitaria alle tre società che hanno collaborato rappresentano il 28 % circa delle vendite totali a questo settore. (198) Pur essendo meno rilevanti che nel caso dei convertitori di preformati/bottiglie, i costi di acquisto del PET rappresentano comunque il 30 % dei costi di fabbricazione complessivi delle società che hanno collaborato. (199) Per le bottiglie da 1,5 litri con un prezzo al dettaglio di 35-50 centesimi (IVA compresa), il costo del PET equivale a soli 3 centesimi (6-10 %) del prezzo. (200) Uno dei produttori di acque minerali si è dichiarato nettamente contrario a qualsiasi misura, mentre gli altri due si sono detti favorevoli, in linea di massima, all'istituzione di dazi contro le importazioni in dumping, a condizione che sia mantenuta una disponibilità di PET qualitativamente accettabile, riconoscendo che l'industria comunitaria deve investire in nuovi impianti di produzione. (201) Tutti i produttori temono nondimeno che, vista la posizione di forza dei principali dettaglianti, i produttori di acque minerali e sorgive non siano in grado di ripercuotere i forti aumenti dei prezzi successivi all'istituzione dei dazi antidumping. (202) Come si è già detto, il costo al dettaglio del PET rappresenta solo il 6-10 % del prezzo al consumatore, il che significa che una maggiorazione dei prezzi del 10 % farebbe salire il prezzo al consumatore dello 0,6-1,0 %, livello giudicato insufficiente poiché non potrebbe essere assorbito dall'industria a valle né ripercosso sui dettaglianti o sui consumatori. 5.4 Produttori di bevande analcoliche (203) Tutti i produttori di bevande analcoliche che hanno collaborato all'inchiesta sono imbottigliatori non integrati, cioè utilizzatori indiretti che comprano il PET attraverso convertitori di preformati. Se ci si basa tuttavia sui loro costi relativi ai preformati e sul prezzo medio di un preformato, si deduce che il loro consumo indiretto di PET è stato inferiore all'1 % del consumo comunitario di PET. Considerata questa scarsa rappresentatività fra i produttori di bevande analcoliche che hanno collaborato, le opinioni espresse non possono essere giudicate rappresentative di tutti i produttori di bevande analcoliche. (204) I tre produttori di bevande analcoliche che hanno collaborato si sono dichiarati globalmente contrari all'istituzione di dazi poiché temono che, vista la posizione di forza dei principali dettaglianti, i produttori di bevande analcoliche e sorgive non siano in grado di ripercuotere i forti aumenti dei prezzi successivi all'istituzione dei dazi antidumping. (205) Si è già dimostrato che il prezzo del PET rappresenta un costo piuttosto marginale per il consumatore finale: un aumento del PET pari al 10 % fa salire di 0,3 centesimi il prezzo di una bottiglia da 1,5 litri, il che comporta un aumento dello 0,6 % del prezzo di supermercato della bottiglia. Per le bevande analcoliche in bottiglie da 1,5 litri il cui costo normale di supermercato è di 1 EUR, infatti, lo stesso aumento del 10 % del PET farebbe salire il prezzo per il consumatore finale solo dello 0,3 %. (206) Vista l'incidenza marginale dei rincari del PET sul prezzo al dettaglio, si può legittimamente pensare che gli utilizzatori potranno ripercuotere questo aumento sui dettaglianti e sui consumatori finali. 6. Carenza di PET sul mercato comunitario (207) Numerose parti interessate temono che, qualora vengano istituiti dazi, l'industria comunitaria non sia in grado di soddisfare la domanda in aumento di PET, e che sia necessario importare per colmare il divario tra produzione e consumo. (208) Si ricorda che durante il periodo in esame l'industria comunitaria ha aumentato la sua capacità di produzione del 45 %. Molti produttori comunitari, inoltre, intendono portare la loro capacità da 300 a 400 migliaia di tonnellate. Poiché la stabilità finanziaria costituisce solitamente una condizione preliminare per ottenere risorse finanziarie, qualora vengano istituiti dazi antidumping e si ripristini la stabilità finanziaria nulla impedisce di pensare che l'industria comunitaria reinvestirà gli utili in nuovi impianti. Per di più, sono già state formulate osservazioni analoghe nel corso dell'inchiesta da cui sono scaturiti dazi sulle importazioni da India, Indonesia, Repubblica di Corea, Malaysia, Taiwan e Thailandia. Poiché l'inchiesta attuale ha dimostrato che l'istituzione di dazi antidumping a seguito dell'inchiesta precedente non aveva causato problemi di approvvigionamento, è molto probabile che ciò si verifichi anche nel caso in oggetto, come confermano del resto le spiegazioni di cui al prossimo punto. (209) Come si è già detto, inoltre, anche qualora fossero istituiti dazi antidumping le importazioni a prezzi equi potrebbero comunque entrare nel mercato comunitario per colmare il divario tra produzione e consumo comunitario, garantendo quindi una sana concorrenza. Per di più, il livello dei dazi antidumping proposti non è tale da escludere le importazioni dai paesi in questione perché non redditizie dal punto di vista commerciale. 7. Conclusione relativa all'interesse della Comunità (210) È evidente che l'istituzione di dazi contro le importazioni di PET originario dei paesi in questione favorirebbe gli interessi dell'industria comunitaria. Come dichiarato dai fornitori nel corso dell'inchiesta, inoltre, sarebbe anche nel loro interesse disporre di un mercato sano per il PET a cui possano procurare la loro materia prima. Alcuni dei principali utilizzatori, infine, si sono detti favorevoli all'istituzione di dazi contro le importazioni in dumping se ciò può comportare un aumento della capacità di produzione nella CE. Gli interessi di altri utilizzatori e degli importatori non alterano questo quadro positivo. (211) In considerazione di quanto precede, si conclude che non esistono motivi validi per non istituire dazi antidumping sulle importazioni di PET originario dei paesi in questione. F. PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI DAZI ANTIDUMPING PROVVISORI 1. Livello di eliminazione del pregiudizio (212) Alla luce delle conclusioni provvisorie raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire dazi antidumping provvisori onde impedire che le importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria. (213) Per stabilire il livello dei dazi provvisori si è tenuto conto sia del margine di dumping accertato che dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. (214) Le misure provvisorie dovrebbero essere di entità sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione senza tuttavia superare il margine di dumping rilevato. Nel calcolare l'aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Per questo calcolo si è utilizzato un margine di utile al lordo delle imposte pari al 7 % del fatturato, che equivale a quello considerato necessario per garantire l'efficienza dell'industria nel precedente procedimento contro India, Indonesia, Malaysia, Repubblica di Corea, Taiwan e Thailandia(10). Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria comunitaria, ottenuto sommando i costi di produzione al summenzionato margine di utile del 7 %. (215) Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi stabilito in base a un confronto tra il prezzo all'importazione medio ponderato, utilizzato per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e il prezzo medio non pregiudizievole. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore medio cif all'importazione. In tutti i casi le differenze sono risultate superiori al margine di dumping accertato. 2. Dazi provvisori (216) Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere istituiti al livello del margine di dumping accertato, senza però superare il margine di pregiudizio di cui sopra, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. (217) Le aliquote del dazio antidumping applicabili individualmente ad alcune società, indicate nel presente regolamento, sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante tale inchiesta per le società interessate. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio per paese, applicabile a "tutte le altre società") sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società il cui nome e indirizzo non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società". (218) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione(11) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati, ad esempio, al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio. (219) Il fatto che i prezzi del PET possono variare seguendo le fluttuazioni dei prezzi del petrolio grezzo non deve comportare l'istituzione di un dazio più elevato. Si è pertanto ritenuto opportuno dare al dazio la forma di un importo specifico per tonnellata. Tali importi sono ottenuti applicando l'aliquota del dazio antidumping ai prezzi cif all'esportazione utilizzati per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta. (220) Si propongono pertanto i seguenti dazi antidumping: >SPAZIO PER TABELLA> G. DISPOSIZIONI FINALI (221) Ai fini di una buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di poli(etilentereftalato) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma ISO 1628-5, classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan. 2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile venga calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(12) l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi indicati nel paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente all'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile. 4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. 5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio. Articolo 2 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1. (3) GU C 120 del 22.5.2003, pag. 9. (4) GU C 120 del 22.5.2003, pag. 13. (5) Cfr. paragrafo 101 del regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione (GU L 199 del 5.8.2000, pag. 48), che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia. (6) I dazi antidumping provvisori sulle importazioni di PET originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia con il regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione, in vigore dal 6 agosto 2000. (7) Articolo 194 del regolamento (CE) n. 1742/2000. (8) Regolamento (CE) n. 1742/2000 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia. (9) Regolamento (CE) n. 1742/2000 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia. (10) GU L 199 del 5.8.2000, pag. 48. (11) Commissione europea Direzione generale "Commercio" Direzione B Ufficio J-79 5/16 B - 1049 Bruxelles (12) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.