2002/919/CE: Decisione della Commissione, del 22 novembre 2002, che modifica la decisione 2001/765/CE che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 4525]
Gazzetta ufficiale n. L 321 del 26/11/2002 pag. 0047 - 0048
Decisione della Commissione del 22 novembre 2002 che modifica la decisione 2001/765/CE che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2002) 4525] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/919/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione(1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, vista la direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità(2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, viste le istanze presentate da cinque Stati membri, considerando quanto segue: (1) La produzione di materiali di moltiplicazione delle specie indicate nell'allegato è attualmente insufficiente in alcuni Stati membri, che non possono quindi sopperire, per tali specie, al loro fabbisogno di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalle direttive 66/404/CEE o 71/161/CEE. (2) Neppure altri Stati membri né i paesi terzi sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione delle specie richieste, che offrano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e che rispondano ai requisiti prescritti dalle succitate direttive. (3) Gli Stati membri interessati, segnatamente la Danimarca, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito, hanno chiesto alla Commissione, in base alle suddette direttive, di essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione di sementi rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli prescritti dalle suddette direttive. (4) Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri richiedenti ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione di sementi delle specie in causa soggette a requisiti meno rigorosi per sopperire alla penuria esistente. (5) In merito all'articolo 6 della decisione 2001/765/CE della Commissione(3), tenuto conto dei cicli biologici dei materiali forestali di moltiplicazione, è opportuno permettere la commercializzazione delle scorte autorizzate ai sensi di tale decisione fino al loro esaurimento. (6) Per motivi di ordine genetico, è opportuno che le sementi siano raccolte nei luoghi di origine e nelle zone naturali di produzione delle specie considerate e che siano fornite le massime garanzie per quanto riguarda l'identità di tali sementi. (7) La commercializzazione delle sementi dovrebbe essere subordinata alla presenza di un documento di accompagnamento recante determinate indicazioni sulle medesime. (8) È opportuno autorizzare ogni Stato membro ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di sementi che soddisfano requisiti meno rigorosi in materia di provenienza, ove la loro commercializzazione sia stata ammessa in Danimarca, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito in virtù della presente decisione. (9) La decisione 2001/765/CE, modificata dalla decisione 2002/17/CE(4), deve essere modificata di conseguenza. (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 6 della decisione 2001/765/CE è aggiunto il seguente comma:"Tuttavia, le scorte di materiali forestali di moltiplicazione autorizzate in virtù della presente decisione e accumulate prima del 31 dicembre 2002 possono essere commercializzate fino al loro esaurimento." Articolo 2 L'allegato I della decisione 2001/765/CE è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66. (2) GU L 87 del 17.4.1971, pag. 14. (3) GU L 288 dell'1.11.2001, pag. 40. (4) GU L 6 del 10.1.2002, pag. 63. ALLEGATO L'allegato I della decisione 2001/765/CE è modificato come segue:1) nelle colonne dal titolo "Larix leptolepis, kg", la cifra "70" della Francia è sostituita da "85"; 2) nelle colonne dal titolo "Larix leptolepis, kg", la cifra "20" dei Paesi Bassi è sostituita da "40"; 3) nelle colonne dal titolo "Larix leptolepis, kg", la cifra "100" del Regno Unito è sostituita da "300"; 4) nelle colonne dal titolo "Pinus strobus, kg", la cifra "25" dei Paesi Bassi è sostituita da "35"; 5) nelle colonne dal titolo "Picea sitchensis, kg", la cifra "40" della Francia è sostituita da "65"; 6) nelle colonne dal titolo "Picea sitchensis, kg", la cifra "300" del Regno Unito è sostituita da "450"; 7) nelle colonne dal titolo "Pseudotsuga taxifolia, kg", la cifra "760" della Francia è sostituita da "1360"; 8) nelle colonne dal titolo "Pseudotsuga taxifolia, kg", la cifra "15" dei Paesi Bassi è sostituita da "30"; 9) nelle colonne dal titolo "Pseudotsuga taxifolia, kg", la cifra "350" del Regno Unito è sostituita da "650"; 10) nelle colonne dal titolo "Fagus sylvatica L., kg", la cifra "10000" della Danimarca è sostituita da "12300"; 11) nelle colonne dal titolo "Larix decidua Mill., kg", la cifra "40" della Danimarca è sostituita da "150"; 12) nelle colonne dal titolo "Larix decidua Mill., kg", la cifra "300" della Francia è sostituita da "315"; 13) nelle colonne dal titolo "Pinus nigra Arnold, kg Provenienza", i trattini corrispondenti alla Francia "-" e "-" sono sostituiti da "20" e "BG (Kunstendil)"; 14) nelle colonne dal titolo "Quercus pendunculata Ehrh, kg, Provenienza", i trattini corrispondenti all'Irlanda "-" e "-" sono sostituiti da "3000" e " CE (IRL/OEP)"; 15) nelle colonne dal titolo "Quercus sessiliflora Sal., kg", la cifra "113000" della Danimarca è sostituita da "142000"; 16) nelle colonne dal titolo "Quercus sessiliflora Sal., kg, Provenienza", i trattini corrispondenti all'Irlanda "-" e "-" sono sostituiti da "4000" e "EC(IRL/OEP)"; 17) nelle colonne dal titolo "Quercus sessiliflora Sal., kg", la cifra "25000" del Regno Unito è sostituita da "29000".