9.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 81/21 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/409 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2021
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della passera di mare nella zona 7a per le navi battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2020. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di passera di mare nella zona 7a da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2020. |
(3) |
È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Belgio per lo stock di passera di mare nella zona 7a di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
1. La pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio è vietata a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
2. Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.
3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
ALLEGATO
N. |
36/TQ123 |
Stato membro |
Belgio |
Stock |
PLE/07A. |
Specie |
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
Zona |
7a |
Data di chiusura |
24.12.2020 |