19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/158 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2014
relativa al riconoscimento del Giappone ai sensi della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare
[notificata con il numero C(2014) 9590]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/935/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare certificati adeguati della gente di mare rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell'ambito della convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978 sulle norme relative alla formazione, al rilascio dei brevetti e alla guardia della gente di mare (convenzione STCW), come modificata. |
(2) |
Con lettera del 13 maggio 2005 la Repubblica di Cipro ha chiesto il riconoscimento del Giappone. A seguito di tale richiesta la Commissione ha preso contatto con le autorità giapponesi al fine di effettuare una valutazione del loro sistema di formazione e abilitazione per verificare se il Giappone soddisfi tutti i requisiti della convenzione STCW e se siano state adottate opportune misure per prevenire frodi in relazione ai certificati in questione. È stato spiegato che la valutazione si sarebbe basata sui risultati di un'ispezione conoscitiva effettuata dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima. Dopo lunghe discussioni sul quadro giuridico dell'Unione europea, le autorità giapponesi hanno accettato una missione ispettiva con lettera dell'8 marzo 2011. La Commissione ha proceduto quindi alla valutazione del sistema di formazione e abilitazione del Giappone basandosi sui risultati di un'ispezione eseguita dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nel febbraio 2012 e sulla risposta del 10 gennaio 2014 data dalle autorità giapponesi a una richiesta, del 25 ottobre 2012, di un piano volontario di azioni correttive. |
(3) |
La valutazione non ha evidenziato gravi criticità, individuando tuttavia alcune aree che richiedono una maggiore attenzione. In particolare, il sistema di norme di qualità dell'amministrazione marittima e degli istituti di istruzione e di formazione professionale marittima non prevedeva talune procedure. Inoltre, i manuali e la formazione pratica stabilita dalle norme nazionali non garantivano il conseguimento di alcuni livelli di competenza prescritti per i corsi di «salvataggio» e «antincendio». |
(4) |
La normativa giapponese consentiva ai candidati alla abilitazione di completare il servizio di navigazione a bordo di navi di stazza o potenza di propulsione inferiore ai limiti corrispondenti al certificato da rilasciare o a bordo di navi da pesca o di navi della guardia costiera. Per garantire che questo tipo di servizio di navigazione fosse pertinente ai fini del certificato richiesto e che tutte le competenze pertinenti venissero acquisite durante il servizio di navigazione, l'amministrazione applicava una serie di criteri per i candidati che avevano maturato 12 mesi di servizio di navigazione nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto. Tuttavia, sulla base dell'analisi della documentazione fornita dalle autorità giapponesi, è emerso che l'amministrazione non assicurava che questo tipo di servizio di navigazione fosse pertinente ai fini del certificato richiesto e che tutte le competenze pertinenti venissero acquisite durante il suddetto servizio di navigazione per i candidati che avevano maturato 36 mesi di servizio di navigazione. Inoltre, è emerso che l'amministrazione non assicurava che questo tipo di servizio di navigazione fosse pertinente ai fini del certificato richiesto e che tutte le competenze pertinenti venissero acquisite durante il suddetto servizio di navigazione per il rinnovo e l'ammodernamento dei certificati per tutti i candidati. |
(5) |
Infine, l'amministrazione imponeva ai candidati che avevano prestato un servizio di navigazione riconosciuto di 12 mesi nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto di completare un corso di formazione riconosciuto per chiedere l'abilitazione a livello operativo. Tuttavia, è emerso che l'amministrazione non imponeva ai candidati che avevano maturato 36 mesi di servizio di navigazione di completare anche un corso di formazione riconosciuto per chiedere l'abilitazione a livello operativo. |
(6) |
Con lettera del 5 giugno 2014, la Commissione ha invitato le autorità giapponesi a fornire i necessari chiarimenti per le questioni sollevate nella valutazione con il supporto della documentazione pertinente. Il 4 agosto 2014 le autorità giapponesi hanno trasmesso la loro risposta. |
(7) |
In essa hanno fornito la documentazione diretta a dimostrare che tutte le procedure mancanti sono ora coperte da un sistema di norme di qualità. Inoltre, esse hanno elaborato una nuova normativa migliorando le loro strutture al fine di raggiungere gli standard mancanti per i corsi di «salvataggio» e «antincendio». |
(8) |
Per quanto riguarda la verifica da parte dell'amministrazione che il servizio di navigazione è pertinente ai fini del certificato richiesto e che tutte le competenze pertinenti sono acquisite durante il servizio di navigazione per i candidati che hanno maturato 36 mesi di servizio di navigazione e quelli che hanno chiesto il rinnovo e l'ammodernamento dei loro certificati, le autorità giapponesi hanno dichiarato che esse applicano criteri di abilitazione, ammodernamento e rinnovo in relazione alle dimensioni della nave, all'area di navigazione e alle capacità svolte. Tuttavia, l'applicazione di tali criteri non è stata sufficientemente dimostrata dalle informazioni fornite. |
(9) |
Per quanto riguarda il completamento del corso di formazione riconosciuto da parte dei candidati richiedenti l'abilitazione a livello operativo che hanno maturato 36 mesi di servizio di navigazione, le autorità giapponesi hanno sostenuto che esse si conformano ai requisiti pertinenti della convenzione STCW. Tuttavia, tale conformità non è stata sufficientemente dimostrata dalle informazioni fornite. |
(10) |
Sebbene le giustificazioni in merito agli ultimi due punti non dissipino completamente le preoccupazioni sollevate nella valutazione, il livello generale di conformità del Giappone alla convenzione STCW per quanto attiene alla formazione e all'abilitazione della gente di mare non è messo in questione. |
(11) |
L'esito finale della valutazione dimostra che il Giappone soddisfa i requisiti previsti dalla convenzione STCW e che tale paese ha adottato misure appropriate per prevenire le frodi riguardanti i certificati. |
(12) |
Agli Stati membri è stata trasmessa una relazione sui risultati della suddetta valutazione. |
(13) |
La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare il Giappone è riconosciuto ai fini dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.