11.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/1


REGOLAMENTO (CE) N. 216/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

104,2

204

78,6

212

157,6

248

82,5

624

81,4

999

100,9

0707 00 05

052

180,7

068

65,0

204

80,6

999

108,8

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

172,1

204

242,3

999

207,2

0805 10 20

052

44,8

204

42,9

212

44,7

220

41,7

400

45,0

421

23,4

448

31,7

624

56,5

999

41,3

0805 20 10

052

76,5

204

79,8

624

69,9

999

75,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

60,4

204

92,7

400

77,9

464

42,4

624

74,2

662

34,0

999

63,6

0805 50 10

052

46,6

220

27,0

999

36,8

0808 10 80

400

103,1

404

89,0

528

96,4

720

61,4

999

87,5

0808 20 50

388

81,4

400

89,6

528

60,7

999

77,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


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