31989D0184

89/184/CEE: Decisione della Commissione del 2 marzo 1989 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Spagna, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 065 del 09/03/1989 pag. 0027 - 0028


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1989

relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Spagna, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(89/184/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/88 (2), in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1272/88 della Commissione, del 29 aprile 1988, che fissa le modalità d'applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione (3),

considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85, il governo spagnolo ha notificato le disposizioni seguenti:

- decreto reale n. 1435/88 del 25 novembre 1988, che disciplina il regime degli aiuti destinati ad incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione;

- decreto ministeriale del 5 dicembre 1988, relativo alle norme d'applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione;

considerando che, conformemente all'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione deve decidere, in funzione della conformità delle sunnominate disposizioni alle norme del regolamento suddetto e tenendo conto degli obiettivi dello stesso, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le vecce per la produzione di foraggio da sovesciare sono l'unica specie di « vicias » ammessa in caso di utilizzazione della superficie messa a riposo;

considerando che la presente decisione non riguarda l'autorizzazione della Commissione relativa alle zone da esonerare dal regime del ritiro dei seminativi dalla produzione;

considerando che le disposizioni citate rispondono alle condizioni e agli obiettivi di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 797/85; che dette disposizioni sono conformi al regolamento (CEE) n. 1272/88;

considerando tuttavia che, tenuto conto che il nuovo regime di messa a riposo rappresenta una novità, la Commissione si riserva di riesaminare le disposizioni notificate, segnatamente in relazione all'importo dell'aiuto, in base a una relazione sull'applicazione di dette disposizioni che la Spagna è tenuta a presentare alla Commissione, conformemente all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 797/85 e dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1272/88;

considerando che il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) è stato consultato sugli aspetti finanziari della questione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agricole e dello sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le disposizioni relative al ritiro dei seminativi dalla produzione di cui al decreto reale n. 1435/1988, del 25 novembre 1988 (e al decreto ministeriale del 5 dicembre 1988), notificate dal governo spagnolo, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85 soddisfano le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui al titolo I di detto regolamento, sempreché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) la partecipazione finanziaria della Comunità non riguarda l'aiuto complementare in caso di imboschimento;

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(2) GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 121 dell'11. 5. 1988, pag. 36.

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