24.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/51 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2009
che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, da brucellosi bovina e da leucosi bovina enzootica, che determinate regioni della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica e che la Polonia e la Slovenia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina
[notificata con il numero C(2009) 2972]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/342/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, parte I, punto 4, l’allegato A, parte II, punto 7 e l’allegato D, capitolo I.E,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 64/432/CEE, uno Stato membro o parte di uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina, da brucellosi bovina e da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva. |
(2) |
Gli elenchi delle regioni degli Stati membri riconosciute indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2). |
(3) |
L’Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per la provincia di Oristano nella regione Sardegna sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tale provincia possa essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi bovina. |
(4) |
L’Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per tutte le provincie della regione Marche e per la provincia di Cuneo, l’ultima provincia della regione Piemonte non ancora inserita nel capitolo 2 dell’allegato II della direttiva 2003/467/CE, sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tali regioni possano essere dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi bovina. |
(5) |
L’Italia ha inoltre presentato alla Commissione documenti comprovanti che per tutte le province della regione Sardegna sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tale regione possa essere dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica. |
(6) |
In base alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia, la provincia e le regioni interessate vanno riconosciute ufficialmente indenni rispettivamente da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e da leucosi bovina enzootica. |
(7) |
La Polonia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per tutto il proprio territorio sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tale Stato membro possa essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina. |
(8) |
La Polonia ha inoltre presentato alla Commissione una documentazione comprovante la conformità delle pertinenti condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE di 11 regioni amministrative (powiaty) facenti parte delle unità amministrative superiori (voivodati) di Podlaskie e di Pomorskie, in modo che tali regioni possano essere considerate regioni della Polonia ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. |
(9) |
In seguito alla valutazione della documentazione presentata dalla Polonia è opportuno dichiarare l’intero territorio della Polonia come Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi bovina, e dichiarare le «powiaty» della Polonia regioni ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica. |
(10) |
La Slovenia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per tutto il proprio territorio sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tale Stato membro possa essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina. |
(11) |
In seguito alla valutazione della documentazione presentata dalla Slovenia è opportuno dichiarare l’intero territorio di tale Stato membro come ufficialmente indenne da tubercolosi bovina. |
(12) |
La decisione 2003/467/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all’allegato di cui alla presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.
ALLEGATO
Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue:
1) |
l’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I CAPITOLO 1 Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi
CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi In Italia:
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2) |
il capitolo 2 dell’allegato II è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi In Italia:
In Portogallo:
Nel Regno Unito:
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3) |
il capitolo 2 dell’allegato III è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 2 Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica In Italia:
In Polonia:
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