12.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 185/129 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1198 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2022
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza nell’ambito di rescEU
[notificata con il numero C(2022) 4246]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (di seguito il «meccanismo unionale») (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera g),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 1313/2013/UE, che istituisce rescEU nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, è stata modificata recentemente (2) per rafforzare il meccanismo unionale al fine di superarne le limitazioni nei casi in cui diversi Stati membri sono colpiti contemporaneamente da un'emergenza complessa e intersettoriale. |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione (3) stabilisce la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e requisiti di qualità. La riserva rescEU comprende attualmente mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, risorse per l'evacuazione medica con mezzi aerei, risorse per squadre mediche di emergenza, mezzi nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN), capacità di accoglienza, mezzi di trasporto e logistici, nonché risorse per laboratori mobili e mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN. |
(3) |
A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, le risorse di rescEU dovrebbero essere definite tenendo conto dei rischi individuati ed emergenti e dell'insieme delle risorse e delle carenze a livello di Unione. |
(4) |
Un'analisi dei rischi individuati ed emergenti nonché delle risorse e delle carenze a livello dell'Unione rivela la necessità di sostenere le attività di protezione civile fornendo mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza al fine di attenuare le conseguenze negative derivanti da carenze di energia provocate da cause naturali o dall'intervento umano. |
(5) |
In particolare, la situazione in Ucraina ha dimostrato ancora una volta la vulnerabilità delle infrastrutture critiche dell'energia. Sin dai primi giorni della guerra di aggressione, l'Ucraina ha constatato che l'approvvigionamento energetico di emergenza sotto forma di combustibile, gruppi elettrogeni, apparecchiature e pezzi di ricambio rappresentava un bisogno primario in molte zone. Anche la Moldova ha attivato il meccanismo unionale e individuato bisogni di approvvigionamento energetico di emergenza sotto forma di combustibili, gruppi elettrogeni e pezzi di ricambio. |
(6) |
Attualmente gli Stati membri non hanno preimpegnato mezzi nel settore dell'approvvigionamento energetico di emergenza nel pool europeo di protezione civile. Di conseguenza, e al fine di affrontare i rischi individuati ed emergenti, è opportuno integrare l'approvvigionamento energetico di emergenza nei mezzi di rescEU di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2019/570. |
(7) |
I mezzi dovrebbero servire per rispondere a rischi poco probabili dall'impatto molto elevato, conformemente alle categorie di cui all'articolo 3 quinquies, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2019/570. |
(8) |
Il compito principale dei mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza di rescEU dovrebbe essere quello di attivare immediatamente una fornitura di energia di emergenza in caso di interruzioni causate da un guasto della fonte di energia principale o da sbalzi di tensione. I mezzi possono comprendere gruppi elettrogeni di riserva, batterie, apparecchiature di recupero di energia, apparecchiature di connettività e sincronizzazione, combustibili, altri tipi di apparecchiature e servizi correlati. |
(9) |
L'assistenza prevista deve rispettare le condizioni e le procedure fissate dalle misure restrittive (4) adottate conformemente all'articolo 215 TFUE. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/570. |
(11) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:
1) |
L'articolo 2 è così modificato:
|
2) |
l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 3 bis Costi ammissibili nell'ambito di rescEU per i mezzi aerei per l’evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, le capacità di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN, le capacità di accoglienza temporanea, i mezzi di trasporto e logistici, i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN, le risorse per laboratori mobili e i mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all'allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE.»; |
3) |
all'articolo 3 sexies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a m), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall'impatto molto elevato. 4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a m), nell'ambito del meccanismo unionale, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4 ter, secondo comma, della decisione n. 1313/2013/UE.»; |
4) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022
Per la Commissione
Janez LENARČIČ
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.
(2) Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell’8 aprile 2019, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 41).
(4) www.sanctionsmap.eu. Si noti che la mappa delle sanzioni è uno strumento informatico che permette di individuare i regimi sanzionatori. Le sanzioni derivano da atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU). In caso di divergenza, fa fede la GU.
ALLEGATO
Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è aggiunta la sezione 13 seguente:
«13. |
Mezzi per l'approvvigionamento energetico di emergenza
|
(1) L'autosufficienza deve essere garantita almeno durante le prime 96 ore di impiego, anche attraverso strutture e apparecchiature adeguate per lo stoccaggio del combustibile in loco.».