2003/863/CE: Decisione della Commissione, del 2 dicembre 2003, sui certificati sanitari per l'importazione di prodotti di origine animale provenienti dagli Stati Uniti (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 4444]
Gazzetta ufficiale n. L 325 del 12/12/2003 pag. 0046 - 0058
Decisione della Commissione del 2 dicembre 2003 sui certificati sanitari per l'importazione di prodotti di origine animale provenienti dagli Stati Uniti [notificata con il numero C(2003) 4444] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/863/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale(1), in particolare l'articolo 3, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi(2), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 22, paragrafo 2, nonché le corrispondenti disposizioni delle altre direttive che istituiscono norme sanitarie e modelli di certificati per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale in provenienza da paesi terzi, considerando quanto segue: (1) L'allegato V dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (in prosieguo "l'accordo") stabilisce fra l'altro le misure sanitarie per le carni fresche, i prodotti a base di carne e taluni altri prodotti di origine animale oggetto di scambi con gli Stati Uniti per i quali è stata riconosciuta l'equivalenza. (2) La direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(4), modificata da ultimo dalla decisione 2003/721/CE della Commissione(5), prevede condizioni speciali di certificazione per gli animali e i prodotti di origine animale al fine di impedire la propagazione di malattie umane ed animali. (3) L'articolo 10 della direttiva 92/118/CEE dispone che, ai fini dell'importazione nella Comunità europea, la gelatina e il collagene destinati al consumo umano siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello che figura nell'allegato II, capitolo 4. (4) Con decisione 2003/833/CE della Commissione(6), che approva a nome della Comunità europea alcune modifiche agli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, le raccomandazioni formulate dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'accordo per quanto concerne l'equivalenza delle norme per la gelatina e il collagene in vigore, rispettivamente, negli Stati Uniti e nella Comunità sono state approvate e devono essere applicate. Occorre pertanto stabilire i modelli dei certificati per l'importazione nella Comunità di gelatina e di collagene in provenienza dagli Stati Uniti che forniscano le garanzie corrispondenti. (5) In attesa che gli Stati Uniti confermino la loro approvazione delle modifiche apportate all'accordo, è opportuno che la Comunità applichi a titolo provvisorio il riconoscimento dell'equivalenza così concesso a tale paese. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri autorizzano l'importazione dagli Stati Uniti di gelatina e collagene destinati al consumo umano, a condizione che siano accompagnati da un certificato sanitario ufficiale conforme ai modelli che figurano rispettivamente negli allegati A e B. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 15 dicembre 2003. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1. (2) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. (3) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36. (4) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (5) GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 21. (6) GU L 316 del 29.11.2003, pag. 20. ALLEGATO A >PIC FILE= "L_2003325IT.004802.TIF"> >PIC FILE= "L_2003325IT.004901.TIF"> >PIC FILE= "L_2003325IT.005001.TIF"> >PIC FILE= "L_2003325IT.005101.TIF"> >PIC FILE= "L_2003325IT.005201.TIF"> ALLEGATO B >PIC FILE= "L_2003325IT.005302.TIF"> >PIC FILE= "L_2003325IT.005401.TIF"> >PIC FILE= "L_2003325IT.005501.TIF"> >PIC FILE= "L_2003325IT.005601.TIF"> >PIC FILE= "L_2003325IT.005701.TIF"> >PIC FILE= "L_2003325IT.005801.TIF">