31999R2754

Regolamento (CE) n. 2754/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 822/1999 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità ai fini di aiuto alimentare

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 23/12/1999 pag. 0036 - 0036


REGOLAMENTO (CE) N. 2754/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 822/1999 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità ai fini di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 822/1999 della Commissione, del 20 aprile 1999, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità ai fini di aiuto alimentare(3), ha previsto la vendita di prodotti d'intervento per aiuti alimentari. L'ente caritativo a cui erano destinati i prodotti trasformati ha manifestato l'intenzione di distribuirli in taluni paesi terzi. Tuttavia, difficoltà a livello locale hanno impedito finora tale distribuzione. Allo scopo di accordare il tempo necessario per superare queste difficoltà, è necessario prorogare il periodo di validità dei titoli di esportazione per le merci in causa;

(2) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 822/1999 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: "4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione(4), il periodo di validità dei titoli di esportazione rilasciati per i prodotti elaborati a norma del presente regolamento è di dodici mesi dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione(5)."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 22 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

(2) GU L 210 del 28.7.1997, pag. 17.

(3) GU L 104 del 21.4.1999, pag. 9.

(4) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

(5) GU L 331 del 2.12.1998, pag. 1.

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