02019R1090 — IT — 27.06.2019 — 000.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1090 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2019

relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimetoato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 173 dell'27.6.2019, pag. 39)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 235, 12.9.2019, pag.  11 (2019/1090)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1090 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2019

relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimetoato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva dimetoato non è rinnovata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 149 relativa al dimetoato è soppressa.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetoato entro il ►C1  31 dicembre 2019 ◄ .

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade il ►C1  30 settembre 2019 ◄ per i prodotti fitosanitari usati sulle ciliege e il ►C1  30 giugno 2020 ◄ per i prodotti fitosanitari usati su altre colture.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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