1999D0090 — IT — 02.08.2001 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1999

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai rivestimenti

[notificata con il numero C(1999) 114]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/90/CE)

(GU L 029, 3.2.1999, p.38)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Decisione della Commissione dell'8 gennaio 2001

  L 209

33

2.8.2001




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1999

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai rivestimenti

[notificata con il numero C(1999) 114]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/90/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ( 1 ), modificata dalla direttiva 93/68/CEE ( 2 ), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

Articolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le specifiche tecniche europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO I

Strati impermeabilizzanti:

Sottocoperture:

Strati di contenimento del vapore acqueo:

Per l'uso negli edifici, ad eccezione degli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti di materiali delle classi ►M1  A1 ( 3 ), A2 ( 4 ), B ( 5 ), C ( 6 ) ◄ .




ALLEGATO II

Fogli impermeabilizzanti:

Rivestimenti per tetti:

Per l'uso negli edifici.

Strati impermeabilizzanti:

Sottocoperture:

Strati di contenimento del vapore acqueo:

Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti di materiali delle classi ►M1  A1 ( 7 ), A2 ( 8 ), B ( 9 ), C ( 10 ) ◄ .




ALLEGATO III

Nota:

Per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

GRUPPO DI PRODOTTI

RIVESTIMENTI (1/3)

1.   Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:



Prodotti

Uso previsto

Livelli o classi

Sistemi di attestazione di conformità

Strati impermeabilizzanti

Sottocoperture

Strati di contenimento del vapore acqueo

negli edifici

3

Fogli impermeabilizzanti

Rivestimenti per tetti

negli edifici

2+


Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

RIVESTIMENTI (2/3)

1.   Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate.



Prodotti

Uso previsto

Livelli o classi

Sistemi di attestazione di conformità

Fogli impermeabilizzanti

usi soggeti ai requisiti di reazione al fuoco

►M1  A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)  ◄

1

Strati impermeabilizzanti

 

Sottocoperte

 

►M1  A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E ◄

3

Rivestimenti per tetti

 

Strati di contenimento del vapore acqueo

 

►M1  (A1 — E) (3), F ◄

4

(1)    ►M1  Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico) ◄ .

(2)    ►M1  Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1) ◄ .

(3)    ►M1  Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione) ◄ .

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggi di campioni.

Sistema 3: Cfr. allegato III, punto 2ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: Cfr. allegato III, punto 2ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola, 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

RIVESTIMENTI (3/3)

1.   Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate.



Prodotti

Uso previsto

Livelli o classi

Sistemi di attestazione di conformità

Sottocoperture

Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco proveniente dall'esterno

prodotti che devono essere sottoposti a prova

3

Rivestimenti per tetti

 

prodotti «che devono rispondere ai requisiti» senza essere soggetti a prova (1)

4

(1)   Subordinato a conferma da parte del Gruppo norme antincendio.

Sistema 3: Cfr. allegato III, punto 2ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: Cfr. allegato III, punto 2ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.



( 1 ) GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

( 2 ) GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

( 3 ) Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico).

( 4 ) Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico).

( 5 ) Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico).

( 6 ) Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico).

( 7 ) Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico).

( 8 ) Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico).

( 9 ) Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico).

( 10 ) Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico).

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