1999R0530 — IT — 07.08.2009 — 003.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (CE) N. 530/1999 DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 063, 12.3.1999, p.6) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2003 |
L 284 |
1 |
31.10.2003 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1893/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006 |
L 393 |
1 |
30.12.2006 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 596/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 |
L 188 |
14 |
18.7.2009 |
REGOLAMENTO (CE) N. 530/1999 DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 1999
relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,
visto il progetto di regolamento presentano dalla Commissione,
considerando che, per assolvere i compiti che le sono affidati, la Commissione dovrebbe disporre di informazioni sul livello e sulla composizione del costo del lavoro e sulla struttura e sulla distribuzione delle retribuzioni negli Stati membri;
considerando che lo sviluppo della Comunità e il funzionamento del mercato interno accrescono la necessità di dati comparabili sul livello e sulla composizione del costo del lavoro e sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni, in particolare come strumento per analizzare i progressi compiuti verso la coesione economica e sociale e per stabilire confronti attendibili e pertinenti tra gli Stati membri e le regioni della Comunità;
considerando che il metodo migliore per valutare la situazione per quanto riguarda il costo del lavoro e le retribuzioni consiste nell'elaborare statistiche comunitarie utilizzando metodi e definizioni armonizzate, come è già avvenuto in precedenti occasioni, da ultimo nel 1996 per le statistiche sul livello e sulla struttura del costo del lavoro, in applicazione del regolamento (CE) n. 23/97 ( 1 ), e nel 1995 per le statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni, in applicazione del regolamento (CE) n. 2744/95 ( 2 );
considerando che le statistiche devono essere aggiornate regolarmente per riflettere i cambiamenti che si verificano nella struttura delle forze di lavoro, nella ripartizione delle retribuzioni e nella composizione della spesa delle imprese per i salari e i relativi contributi a carico dei datori di lavoro;
considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2223/96 ( 3 ), il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità europea (SEC-95) costituisce il termine di riferimento cui le norme, le definizioni e le pratiche contabili degli Stati membri devono conformarsi per rispondere alle esigenze della Comunità; che a questo scopo è necessario disporre di fonti statistiche complete, affidabili e comparabili a livello nazionale e regionale; che i livelli di disaggregazione da applicare alle variabili sono limitati a quanto necessario per garantire la comparabilità con le statistiche precedenti e la compatibilità con i requisiti contabili nazionali;
considerando che la Banca centrale europea (BCE) deve disporre di informazioni sul livello e sulla composizione del costo del lavoro e sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni per valutare l'andamento delle economie degli Stati membri nell'ambito di una politica monetaria europea unica;
considerando che informazioni statistiche in questo campo sono disponibili solo in alcuni Stati membri e che quindi non possono essere effettuati raffronti validi; che occorre pertanto produrre statistiche comunitarie ed elaborare i dati sulla base di definizioni comuni e secondo metodi uniformi, tenendo conto delle norme adottate dalle organizzazioni internazionali pertinenti;
considerando che attualmente non tutti gli Stati membri raccolgono dati completi nelle sezioni M (Istruzione), N (Sanità e altri servizi sociali) e O (Altri servizi pubblici, sociali e personali); che è quindi opportuno decidere sul loro eventuale inserimento nel campo d'applicazione del presente reoglamento alla luce di una relazione che la Commissione deve presentare sulla base di studi pilota sulla fattibilità di una raccolta di dati completi in detti settori;
considerando che, benché si debba pienamente riconoscere quanto sia importante disporre di dati completi concernenti tutti i segmenti dell'economia, si dovrebbero nel contempo considerare le possibilità di segnalazione e l'onere della risposta in settori specifici, segnatamente per quanto concerne le piccole e medie imprese (PMI); che è quindi opportuno che la Commissione proceda a studi pilota sulla fattibilità della raccolta di dati completi a partire da unità statistiche con meno di dieci dipendenti e che il Consiglio prenda una decisione al riguardo basandosi su una relazione che la Commissione presenterà entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento; che l'utilizzazione di documentazione amministrativa può nel frattempo essere utile e dovrebbe essere incoraggiata;
considerando che, secondo il principio della sussidiarietà, la definizione di norme statistiche comuni che consentano di produrre informazioni omogenee è un'azione che può essere intrapresa efficacemente soltanto a livello comunitario; che tali norme saranno applicate in ogni Stato membro sotto l'autorità di organismi e di istituzioni preposti alla compilazione di statistiche comunitarie;
considerando che appare opportuno prevedere eccezioni per alcuni Stati membri, in modo da tener conto delle particolari difficoltà tecniche incontrate da tali Stati nella raccolta di alcuni tipi di informazioni, purché la qualità delle informazioni statistiche non ne risenta;
considerando che alla produzione di statistiche comunitarie specifiche si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ( 4 );
considerando che il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom ( 5 ), è stato consultato ai sensi dell'articolo 3 di detta decisione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Disposizioni generali
Le autorità nazionali ed Eurostat producono statistiche comunitarie sul livello e sulla composizione del costo del lavoro e sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni dei lavoratori relativamente ai settori di attività economica di cui all'articolo 3.
Articolo 2
Periodo di riferimento
1. Le statistiche sul livello e sulla composizione del costo del lavoro sono prodotte per l'anno civile 2000 e in seguito ogni quattro anni.
2. Le statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni sono prodotte per l'anno civile 2002 e per un mese rappresentativo di tale anno e in seguito ogni quattro anni.
Articolo 3
Campo di applicazione
1. Le statistiche hanno per oggetto tutte le attività economiche comprese nelle sezioni B (Estrazioni di minerali), C (Attività manifatturiere), D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata), E (Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione), F (Costruzioni), G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli), H (Trasporto e magazzinaggio), I (Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione), J (Informazione e comunicazione), K (Attività finanziarie e assicurative), L (Attività immobiliari), M (Attività professionali, scientifiche e tecniche), N (Attività amministrative e di servizi di supporto), P (Istruzione), Q (Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale), R (Arte, spettacoli e tempo libero) e S (Altre attività di servizi) della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2).
▼M2 —————
Articolo 4
Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, tenendo conto del parere del comitato del programma statistico, elabora una relazione, sulla base dei risultati degli studi pilota in particolare sulla base delle attuali fonti nel settore delle unità statistiche con meno di dieci dipendenti, e la presenta al Consiglio. La relazione valuta l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento per quanto concerne le unità con meno di dieci dipendenti. La relazione pondera l'importanza di disporre di dati completi rispetto alle possibilità di segnalazione e all'onere della risposta. Successivamente a questa relazione la Commissione può, se necessario, presentare al Consiglio opportune proposte di modifica del presente regolamento.
Articolo 5
Unità statistiche
La compilazione delle statistiche si basa sulle unità locali e sulle imprese, quali definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e analisi del sistema produttivo nella Comunità ( 6 ).
Articolo 6
Caratteristiche dell'informazione richiesta
1. Nel caso delle satistiche sul livello e sulla composizione del costo del lavoro, sono fornite informazioni almeno:
a) sulle seguenti caratteristiche relative all'unità locale:
— regione (al livello NUTS 1);
— dimensione dell'impresa cui appartiene l'unità locale (secondo la classificazione: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 o più dipendenti);
— attività economica (al livello di divisione della ►M2 NACE Rev. 2 ◄ );
b) sulle seguenti variabili:
— costo del lavoro annuale complessivo, distinguendo retribuzioni (scomposte in retribuzioni dirette e premi, versamenti a piani di risparmio dei dipendenti, emolumenti per giornate non lavorate e corresponsioni in natura), contributi sociali a carico del datore di lavoro (scomposti in contributi sociali reali e figurativi), spese per la formazione professionale, altre spese e imposte nonché sovvenzioni direttamente collegate al costo del lavoro;
— numero medio annuale di dipendenti, distinguendo dipendenti a tempo pieno, dipendenti a tempo parziale e apprendisti;
— numero annuale di ore lavorate e numero annuale di ore retribuite, distinguendo in ciascun caso dipendenti a tempo pieno, dipendenti a tempo parziale e apprendisti.
2. Nel caso delle statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni, sono fornite informazioni almeno:
a) sulle seguenti caratteristiche relative all'unità locale da cui dipendono i lavoratori compresi nel campione:
— regione (al livello NUTS 1),
— dimensione dell'impresa a cui appartiene l'unità locale (secondo la classificazione: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 o più dipendenti),
— attività economica (al livello di divisione della ►M2 NACE Rev. 2 ◄ ),
— forma del controllo economico e finanziario, ai sensi della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche ( 7 ),
— tipo di contratto collettivo di lavoro in vigore;
b) sulle seguenti caratteristiche relative a ciascun lavoratore dipendente compreso nel campione:
— sesso,
— età,
— professione, secondo la classificazione internazionale tipo delle professioni,
— livello massimo di istruzione e di formazione raggiunto,
— anzianità di servizio nell'impresa,
— tempo pieno o tempo parziale,
— tipo di contratto di lavoro;
c) sui seguenti elementi delle retribuzioni:
— retribuzione lorda per un mese rappresentativo (distinguendo la retribuzione delle ore di lavoro straordinario le maggiorazioni per il lavoro a turno),
— retribuzione lorda annuale nell'anno di riferimento (distinguendo i premi e le gratifiche occasionali),
— tempo di lavoro (numero di ore retribuite nel mese di riferimento o in un mese lavorativo tipo, numero di ore di lavoro straordinario retribuite nel mese e numero di giorni di ferie nell'anno).
Articolo 7
Raccolta dei dati
1. Le indagini sono effettuate dalle autorità nazionali competenti, che stabiliscono i metodi appropriati per la raccolta delle informazioni, tenendo conto degli oneri che la partecipazione all'indagine comporta, in particolare per le PMI.
2. I datori di lavoro e le altre persone tenute a fornire informazioni rispondono ai questionari in modo completo ed entro i termini fissati. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per evitare l'inadempimento dell'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 6.
3. Per ridurre l'onere gravante sulle imprese, in particolare sulle PMI, le indagini possono non essere effettuate se le autorità nazionali dispongono di informazioni provenienti da altre fonti appropriate o se sono in grado di produrre stime dei dati necessari utilizzando metodi di stima statistica qualora alcune o tutte le caratteristiche non siano state osservate per tutte le unità per le quali devono essere compilate le statistiche.
Articolo 8
Elaborazione dei risultati
Le autorità nazionali elaborano le risposte ai questionari di cui all'articolo 7, paragrafo 2 o le informazioni provenienti da altre fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, in modo da ottenere risultati comparabili.
Articolo 9
Trasmissione dei risultati
I risultati sono trasmessi a Eurostat entro un periodo di 18 mesi decorrente dal termine dell'anno di riferimento.
Articolo 10
Qualità
1. Le autorità nazionali garantiscono che i risultati riflettano la situazione reale della popolazione complessiva delle unità, con un grado sufficiente di rappresentatività.
2. Dopo ogni periodo di riferimento, le autorità nazionali inviano ad Eurostat, dietro sua richiesta, una relazione contenente tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione del regolamento negli Stati membri interessati, per consentire la valutazione della qualità delle statistiche.
Articolo 11
Misure di attuazione
Le seguenti misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento, comprese quelle destinate a tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, sono adottate dalla Commissione per ciascun periodo di riferimento almeno nove mesi prima del suo inizio:
i) la definizione e la scomposizione dei dati da fornire (articolo 6);
ii) il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei risultati (articolo 9);
iii) i criteri di valutazione della qualità (articolo 10);
iv) le deroghe, in casi debitamente giustificati, rispettivamente per gli anni 2004 e 2006 (articolo 13, paragrafo 2).
Le misure di cui ai punti ii) e iv) sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
Le misure di cui ai punti i) e iii), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
Articolo 12
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ( 8 ).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio ( 9 ), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 13
Deroghe
1. Le deroghe alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 6 per gli anni di riferimento 2000 e 2002 sono stabilite nell'allegato.
2. Per gli anni 2004 e 2006, rispettivamente, possono essere concesse deroghe agli articoli 3 e 6 qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti di rilievo, in conformità con la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
DEROGHE
I. Deroghe all'articolo 2
1. |
Germania: le prime statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni previste dal presente regolamento sono prodotte per l'anno di riferimento 2001 anziché per il 2002. Le statistiche successive sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni sono prodotte per l'anno di riferimento 2006 e in seguito ogni quattro anni. |
2. |
Francia, Germania, Irlanda, Svezia e Regno Unito: le statistiche per gli anni di riferimento 2000 e 2002 possono riferirsi all'esercizio finanziario che più si avvicina a detti anni civili, ma senza che ciò comporti una modifica dei termini per la trasmissione di cui all'articolo 9. |
II. Deroghe all'articolo 3
1. |
Germania: le attività economiche comprese nelle sezioni H (Alberghi e ristoranti), I (Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni) e K (Attività immobiliari, noleggio, attività professionali e imprenditoriali) della ►M2 NACE Rev. 2 ◄ sono facoltative per gli anni di riferimento 2000 e 2001. |
2. |
Irlanda: le attività economiche comprese nella sezione H (Alberghi e ristoranti) sono facoltative per l'anno di riferimento 2000. |
3. |
Irlanda: le attività economiche comprese nella sezione I (Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni), nella divisione 67 della sessione J e nella sezione K (Attività immobiliari, noleggio, attività professionali e imprenditoriali) della ►M2 NACE Rev. 2 ◄ sono facoltative per l'anno di riferimento 2002. |
III. Deroghe all'articolo 6
1. |
Austria, Belgio, Italia e Paesi Bassi: per gli anni di riferimento 2000 e 2002, le caratteristiche di cui all'articolo 6 possono riferirsi all'impresa anziché all'unità locale. |
2. |
Italia: per l'anno di riferimento 2000 le caratteristiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) — versamenti a piani di risparmio dei dipendenti, altre spese e imposte nonché sovvenzioni ricevute dal datore di lavoro — sono facoltative. |
( 1 ) GU L 6 del 10.1.1997, pag. 1.
( 2 ) GU L 287 del 30.11.1995, pag. 3.
( 3 ) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/98 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1).
( 4 ) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
( 5 ) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
( 6 ) GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.
( 7 ) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/84/CEE (GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16).
( 8 ) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
( 9 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.