02001L0081 — IT — 31.12.2016 — 005.001
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DIRETTIVA 2001/81/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 dell'27.11.2001, pag. 22) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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L 363 |
368 |
20.12.2006 |
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REGOLAMENTO (CE) n. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 |
L 87 |
109 |
31.3.2009 |
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L 158 |
193 |
10.6.2013 |
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L 344 |
1 |
17.12.2016 |
Modificato da:
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
DIRETTIVA 2001/81/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2001
relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici
Articolo 1
Finalità
Scopo della presente direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020, con successive revisioni come previsto agli articoli 4 e 10.
Articolo 2
Campo di applicazione
La presente direttiva si applica alle emissioni degli inquinanti elencati all'articolo 4 che derivano da attività umana, rilasciate da qualsiasi fonte antropica situata nel territorio degli Stati membri o nelle rispettive zone economiche esclusive.
Essa non si applica:
a) alle emissioni del traffico marittimo internazionale;
b) alle emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo;
c) per la Spagna, alle emissioni generate nelle Isole Canarie;
d) per la Francia, alle emissioni generate nei Dipartimenti d'Oltremare;
e) per il Portogallo, alle emissioni generate a Madera e nelle Azzorre.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) |
«AOT40» : somma delle concentrazioni orarie di ozono a livello del suolo durante le ore diurne, superiori a 80 μg/m3 (40 parti per miliardo), diminuite ciascuna di 80 μg/m3, accumulate da maggio a luglio ogni anno; |
b) |
«AOT60» : somma delle concentrazioni orarie di ozono a livello del suolo superiori a 120 μg/m3 (60 parti per miliardo), diminuite ciascuna di 120 μg/m3, accumulate durante tutto l'anno; |
c) |
«carico critico» : stima quantitativa dell'esposizione a uno o più inquinanti al di sotto della quale non si verificano, in base alle attuali conoscenze, effetti nocivi significativi su specifici elementi sensibili dell'ambiente; |
d) |
«livello critico» : concentrazione di inquinanti nell'atmosfera al di sopra della quale possono verificarsi, in base alle attuali conoscenze, effetti nocivi diretti su recettori quali esseri umani, piante, ecosistemi o materiali; |
e) |
«emissione» : rilascio nell'atmosfera di sostanze provenienti da fonti puntuali o diffuse; |
f) |
«maglia territoriale» : quadrato di 150 km di lato che corrisponde alla risoluzione utilizzata per la mappatura dei carichi critici su scala europea e per la sorveglianza delle emissioni e depositi degli inquinanti atmosferici nell'ambito del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP); |
g) |
«ciclo di atterraggio e decollo» : ciclo rappresentato dai seguenti periodi per ciascuno modo operativo: avvicinamento 4,0 minuti; rullaggio/riposo a terra 26,0 minuti, decollo 0,7 minuti; salita 2,2 minuti; |
h) |
«limite nazionale di emissione» : quantità massima di una sostanza, espressa in chilotonnellate, che può essere emessa da uno Stato membro nell'arco di un anno solare; |
i) |
«ossidi di azoto»: e «NOx» : ossido di azoto e biossido di azoto espressi come biossido di azoto; |
j) |
«ozono a livello del suolo» : ozono nella parte più bassa della troposfera; |
k) |
«composti organici volatili»: e «COV» : tutti i composti organici derivanti da attività umane, escluso il metano, che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare. |
Articolo 4
Limiti nazionali di emissione
1. Entro il 2010 gli Stati membri riducono le emissioni nazionali annue di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3) al di sotto dei limiti massimi di emissione indicati all'allegato I, tenendo conto delle eventuali modifiche apportate dalle misure comunitarie adottate in seguito alle relazioni di cui all'articolo 9.
2. Negli anni successivi al 2010 gli Stati membri assicurano che non siano superati i limiti di emissione indicati all'allegato I.
Articolo 5
Obiettivi ambientali provvisori
I limiti nazionali di emissione di cui all'allegato I sono volti a conseguire in via generale entro il 2010, per l'intera Comunità, i seguenti obiettivi ambientali provvisori:
a) Acidificazione
Riduzione del numero di aree che superano i carichi critici di almeno del 50 % (in ogni maglia) rispetto ai livelli del 1990.
b) Esposizione all'ozono a livello del suolo con conseguenze per la salute.
Il carico di ozono a livello del suolo superiore al livello critico per la salute umana (AOT60 = 0) è ridotto in ogni maglia di due terzi rispetto ai livelli del 1990. Inoltre in nessuna maglia il carico di ozono a livello del suolo supera il limite assoluto di 2,9 ppm.h.
c) Esposizione all'ozono a livello del suolo con conseguenze per la vegetazione
Il carico di ozono a livello del suolo superiore al livello critico per le colture e la vegetazione seminaturale (AOT40 = 3 ppm.h) è ridotto in ogni maglia di un terzo rispetto ai livelli del 1990. Inoltre in nessuna maglia il carico di ozono a livello del suolo supera il limite assoluto di 10 ppm.h espresso in eccesso rispetto al livello critico di 3 ppm.h.
Articolo 6
Programmi nazionali
1. Entro il 1o ottobre 2002 gli Stati membri elaborano programmi per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali degli inquinanti di cui all'articolo 4, al fine di conformarsi almeno ai limiti nazionali di emissione indicati all'allegato I entro il 2010.
2. I programmi nazionali devono contenere una descrizione delle politiche e misure adottate o previste e stime quantitative degli effetti che dette politiche e misure avranno sugli inquinanti nel 2010. Devono altresì indicare eventuali modifiche sostanziali previste nella distribuzione geografica delle emissioni nazionali.
3. Entro il 1o ottobre 2006 gli Stati membri aggiornano e modificano, secondo necessità, i programmi nazionali.
4. Gli Stati membri mettono a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate, come le associazioni ambientaliste, i programmi elaborati ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3. Le informazioni fornite alla popolazione ed alle organizzazioni ai sensi del presente paragrafo devono essere chiare, comprensibili ed accessibili.
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Articolo 9
Relazioni della Commissione
1. Nel 2004 e nel 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'andamento dell'applicazione dei limiti nazionali di emissione di cui all'allegato I e sulla probabilità del conseguimento degli obiettivi ambientali provvisori di cui all'articolo 5 entro il 2010 nonché degli obiettivi a lungo termine definiti all'articolo 1 entro il 2020. La relazione comprende una valutazione economica, contenente un'analisi della convenienza economica, e dei benefici, dei costi e dei benefici marginali e dell'impatto socioeconomico dell'applicazione dei limiti nazionali di emissioni nei singoli Stati membri e nei singoli settori. Comprende inoltre un riesame delle limitazioni del campo di applicazione della direttiva stabilito dall'articolo 2 e una valutazione dell'entità delle ulteriori riduzioni di emissioni necessarie per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5. Tiene conto altresì delle relazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, come pure, tra l'altro, dei seguenti fattori:
a) qualsiasi nuova normativa comunitaria che possa essere adottata riguardo ai limiti delle emissioni e agli standard di prodotto per le fonti di emissione in questione;
b) sviluppi delle migliori tecniche disponibili nel quadro dello scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 96/61/CE (IPPC);
c) obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2008 riguardo alle emissioni di biossido di zolfo e ossidi di azoto provenienti dagli attuali grandi impianti di combustione, riferiti dagli Stati membri a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione ( 1 );
d) riduzione delle emissioni ed impegni di riduzione assunti da paesi terzi attribuendo un particolare rilievo alle misure da adottare nei paesi candidati all'adesione e possibilità di ulteriori riduzioni delle emissioni in regioni situate nelle vicinanze della Comunità;
e) normativa comunitaria di nuova adozione e regolamenti internazionali in materia di emissioni generate dalle navi e dagli aerei;
f) sviluppo dei trasporti e qualsiasi ulteriore misura per controllare le emissioni derivanti dai trasporti;
g) sviluppi nel settore dell'agricoltura e nuove proiezioni in materia di allevamento, nonché miglioramenti dei metodi di riduzione delle emissioni nel settore agricolo;
h) qualsiasi cambiamento rilevante sul mercato della fornitura di energia all'interno di uno Stato membro e nuove previsioni a seguito delle misure intraprese dagli Stati membri per conformarsi agli obblighi internazionali assunti in relazione al cambiamento climatico;
i) valutazione degli episodi attuali e previsti di superamento dei carichi critici e dei valori orientativi dell'OMS per l'ozono a livello del suolo;
j) possibilità di identificazione di un obiettivo provvisorio di riduzione dell'eutrofizzazione del suolo;
k) nuove scoperte scientifiche e tecniche inclusa una valutazione delle imprecisioni per quanto riguarda:
i) gli inventari nazionali di emissioni,
ii) i dati di riferimento in ingresso,
iii) le informazioni riguardo ai trasporti transfrontalieri e al deposito di inquinanti,
iv) i carichi e i livelli critici,
v) il modello utilizzato,
e una valutazione della conseguente imprecisione dei limiti nazionali di emissione che devono rispondere agli obiettivi ambientali provvisori di cui all'articolo 5.
l) eventuale necessità di evitare spese eccessive ai singoli Stati membri.
m) raffronto tra le tecniche di modellizzazione e le osservazioni concernenti l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono a livello del suolo al fine di migliorare i modelli.
n) il possibile uso, ove opportuno, di pertinenti strumenti economici.
2. Nel 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul rispetto dei limiti di cui all'allegato I e sui progressi rispetto agli obiettivi ambientali provvisori di cui all'articolo 5 nonché agli obiettivi a lungo termine definiti all'articolo 1. La relazione tiene conto delle relazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 e dei fattori elencati alle lettere da a) a n) del paragrafo 1.
Articolo 10
Revisione
1. Le relazioni di cui all'articolo 9 tengono conto dei fattori elencati al paragrafo 1 dello stesso. Alla luce di questi fattori, dei progressi compiuti per il conseguimento dei limiti di emissione entro il 2010, di una revisione dei progressi scientifici e tecnici e della situazione concernente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi provvisori della presente direttiva e degli obiettivi a lungo termine di non superamento dei carichi e dei livelli critici nonché dei valori indicativi dell'OMS in materia di qualità dell'aria, la Commissione procede ad una revisione della presente direttiva in preparazione di ogni relazione.
2. Nel contesto della revisione da completare nel 2004 si effettua una valutazione dei limiti di emissione indicativi per l'insieme della Comunità, fissati all'allegato II. La valutazione di tali limiti indicativi costituisce un fattore da tener presente in occasione dell'analisi di future azioni efficaci sotto il profilo dei costi che potrebbero essere portate avanti alla fine di ridurre le emissioni di tutti gli inquinanti interessati, così da raggiungere gli obiettivi ambientali provvisori previsti all'articolo 5 per l'insieme della Comunità entro il 2010.
3. Tutte le revisioni includono ulteriori esami sui costi e benefici stimati dei limiti di emissione nazionali, effettuati in base a modelli aggiornati, ricorrendo ai migliori dati disponibili per ridurre al minimo l'incertezza e tenendo conto dello stato di avanzamento dell'ampliamento dell'Unione europea, e dei meriti di metodologie alternative alla luce dei fattori elencati all'articolo 9.
4. Fatto salvo l'articolo 18 della direttiva 96/61/CE, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e tenendo conto dell'equilibrio tra benefici e costi dell'azione, la Commissione esamina ulteriormente la necessità di elaborare misure comunitarie armonizzate per i settori economici interessati e prodotti che contribuiscono all'acidificazione, all'eutrofizzazione e alla formazione di ozono al livello del suolo.
5. Le relazioni di cui all'articolo 9 saranno, se del caso, accompagnate da proposte in merito:
a) alla modifica dei limiti nazionali di cui all'allegato I al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali provvisori previsti dall'articolo 5 e/o alla modifica degli obiettivi ambientali provvisori;
b) a eventuali ulteriori riduzioni delle emissioni al fine di raggiungere gli obiettivi a lungo termine previsti dalla presente direttiva preferibilmente entro il 2020;
c) alle misure per garantire il rispetto dei limiti.
Articolo 11
Cooperazione con i paesi terzi
Al fine di promuovere il conseguimento della finalità descritta all'articolo 1, la Commissione e gli Stati membri, se del caso e fatto salvo l'articolo 300 del trattato CE, perseguono la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti come la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), anche mediante lo scambio di informazioni, in materia di ricerca e sviluppo in campo scientifico e tecnologico, allo scopo di migliorare le basi per facilitare la riduzione delle emissioni.
Articolo 12
Relazioni sulle emissioni di navi e di aeromobili
1. Entro la fine del 2002 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulla misura in cui le emissioni connesse al traffico marittimo internazionale contribuiscono all'acidificazione, all'eutrofizzazione, e alla formazione di ozono al livello del suolo nella Comunità.
2. Entro la fine del 2004 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulla misura in cui le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo contribuiscano all'acidificazione, all'eutrofizzazione e alla formazione di ozono al livello del suolo nella Comunità.
3. Ogni relazione specifica un programma di azioni da adottare a livello internazionale e comunitario per ridurre le emissioni del settore interessato e che serva come base per un ulteriore esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 13
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 96/62/CE (in seguito denominato «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4 paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 14
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 15
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 novembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 16
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 17
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
LIMITI NAZIONALI DI EMISSIONE DI SO2, NOx, COV E NH3 DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 2010 (1)
Paese |
SO2 Kton |
NOx Kton |
VOC Kton |
NH3 Kton |
Belgio |
99 |
176 |
139 |
74 |
Bulgaria (2) |
836 |
247 |
175 |
108 |
Repubblica ceca |
265 |
286 |
220 |
80 |
Danimarca |
55 |
127 |
85 |
69 |
Germania |
520 |
1 051 |
995 |
550 |
Estonia |
100 |
60 |
49 |
29 |
Irlanda |
42 |
65 |
55 |
116 |
Grecia |
523 |
344 |
261 |
73 |
Spagna |
746 |
847 |
662 |
353 |
Francia |
375 |
810 |
1 050 |
780 |
Croazia (3) |
70 |
87 |
90 |
30 |
Italia |
475 |
990 |
1 159 |
419 |
Cipro |
39 |
23 |
14 |
9 |
Lettonia |
101 |
61 |
136 |
44 |
Lituania |
145 |
110 |
92 |
84 |
Lussemburgo |
4 |
11 |
9 |
7 |
Ungheria |
500 |
198 |
137 |
90 |
Malta |
9 |
8 |
12 |
3 |
Paesi Bassi |
50 |
260 |
185 |
128 |
Austria |
39 |
103 |
159 |
66 |
Polonia |
1 397 |
879 |
800 |
468 |
Portogallo |
160 |
250 |
180 |
90 |
Romania (2) |
918 |
437 |
523 |
210 |
Slovenia |
27 |
45 |
40 |
20 |
Slovacchia |
110 |
130 |
140 |
39 |
Finlandia |
110 |
170 |
130 |
31 |
Svezia |
67 |
148 |
241 |
57 |
Regno Unito |
585 |
1 167 |
1 200 |
297 |
UE 28 |
8 367 |
9 090 |
8 938 |
4 324 |
(1) Questi limiti nazionali di emissione sono stabiliti nell’intento di realizzare, in via generale, gli obiettivi ambientali provvisori di cui all’articolo 5. Il conseguimento di detti obiettivi dovrebbe comportare una riduzione dell’eutrofizzazione del suolo in misura tale che l’area dell’Unione con depositi di nutrienti a base di azoto superiori ai carichi critici sarà ridotta del 30 % rispetto ai livelli del 1990. (2) Questi limiti nazionali di emissione sono temporanei e lasciano impregiudicata la revisione di cui all’articolo 10 della direttiva, da completare nel 2008. (3) I limiti nazionali di emissione per la Croazia devono essere raggiunti entro la data di adesione all’Unione. |
ALLEGATO II
Limiti di emissione per SO2, NOx, e COV
|
SO2 Kton |
NOx Kton |
VOC Kton |
UE 28 (1) |
7 902 |
8 267 |
7 675 |
(1) Questi limiti di emissione sono temporanei e lasciano impregiudicata la revisione di cui all’articolo 10 della direttiva, da completare nel 2008. |
Questi limiti di emissione sono stabiliti nell'intento di realizzare gli obiettivi ambientali provvisori di cui all'articolo 5 per l'insieme della Comunità entro il 2010.
▼M4 —————
( 1 ) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.