2008R1333 — IT — 14.04.2014 — 017.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativo agli additivi alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 354, 31.12.2008, p.16)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 238/2010 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2010

  L 75

17

23.3.2010

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 1129/2011 DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2011

  L 295

1

12.11.2011

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 1130/2011 DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2011

  L 295

178

12.11.2011

►M5

REGOLAMENTO (UE) N. 1131/2011 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 2011

  L 295

205

12.11.2011

►M6

REGOLAMENTO (UE) N. 232/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2012

  L 78

1

17.3.2012

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 380/2012 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2012

  L 119

14

4.5.2012

►M8

REGOLAMENTO (UE) N. 470/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2012

  L 144

16

5.6.2012

►M9

REGOLAMENTO (UE) N. 471/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2012

  L 144

19

5.6.2012

►M10

REGOLAMENTO (UE) N. 472/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2012

  L 144

22

5.6.2012

►M11

REGOLAMENTO (UE) N. 570/2012 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2012

  L 169

43

29.6.2012

►M12

REGOLAMENTO (UE) N. 583/2012 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2012

  L 173

8

3.7.2012

►M13

REGOLAMENTO (UE) N. 675/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2012

  L 196

52

24.7.2012

►M14

REGOLAMENTO (UE) N. 1049/2012 DELLA COMMISSIONE dell’8 novembre 2012

  L 310

41

9.11.2012

►M15

REGOLAMENTO (UE) N. 1057/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2012

  L 313

11

13.11.2012

►M16

REGOLAMENTO (UE) N. 1147/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2012

  L 333

34

5.12.2012

►M17

REGOLAMENTO (UE) N. 1148/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2012

  L 333

37

5.12.2012

►M18

REGOLAMENTO (UE) N. 1149/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2012

  L 333

40

5.12.2012

►M19

REGOLAMENTO (UE) N. 1166/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2012

  L 336

75

8.12.2012

►M20

REGOLAMENTO (UE) N. 25/2013 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2013

  L 13

1

17.1.2013

►M21

REGOLAMENTO (UE) N. 244/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 2013

  L 77

3

20.3.2013

►M22

REGOLAMENTO (UE) N. 256/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013

  L 79

24

21.3.2013

►M23

REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2013

  L 129

28

14.5.2013

►M24

REGOLAMENTO (UE) N. 509/2013 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2013

  L 150

13

4.6.2013

►M25

REGOLAMENTO (UE) N. 510/2013 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2013

  L 150

17

4.6.2013

►M26

REGOLAMENTO (UE) N. 723/2013 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2013

  L 202

8

27.7.2013

►M27

REGOLAMENTO (UE) N. 738/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2013

  L 204

32

31.7.2013

►M28

REGOLAMENTO (UE) N. 739/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2013

  L 204

35

31.7.2013

►M29

REGOLAMENTO (UE) N. 816/2013 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2013

  L 230

1

29.8.2013

►M30

REGOLAMENTO (UE) N. 817/2013 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2013

  L 230

7

29.8.2013

►M31

REGOLAMENTO (UE) N. 818/2013 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2013

  L 230

12

29.8.2013

►M32

REGOLAMENTO (UE) N. 913/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2013

  L 252

11

24.9.2013

►M33

REGOLAMENTO (UE) N. 1068/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013

  L 289

58

31.10.2013

►M34

REGOLAMENTO (UE) N. 1069/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013

  L 289

61

31.10.2013

►M35

REGOLAMENTO (UE) N. 1274/2013 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2013

  L 328

79

7.12.2013

►M36

REGOLAMENTO (UE) N. 59/2014 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2014

  L 21

9

24.1.2014

►M37

REGOLAMENTO (UE) N. 264/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2014

  L 76

22

15.3.2014

►M38

REGOLAMENTO (UE) N. 298/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 2014

  L 89

36

25.3.2014


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 162, 14.6.2013, pag. 15  (1130/2011)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativo agli additivi alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un elemento fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi economici e sociali.

(2)

Nell’attuare le politiche comunitarie è opportuno garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana.

(3)

Il presente regolamento sostituisce le direttive e le decisioni precedenti concernenti gli additivi di cui è autorizzato l’uso negli alimenti al fine di assicurare un efficace funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, compresa la tutela dei loro interessi, mediante procedure di ampia portata e di semplice applicazione.

(4)

Il presente regolamento armonizza l’uso degli additivi alimentari nella Comunità, vale a dire l’uso degli additivi alimentari negli alimenti oggetto della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare ( 3 ) e l’uso di certi coloranti alimentari per la bollatura sanitaria della carne e per la decorazione e la stampigliatura delle uova. Il regolamento armonizza inoltre l’uso degli additivi alimentari negli additivi e negli enzimi alimentari, garantendone la sicurezza e la qualità e facilitandone lo stoccaggio e l’uso. Esso non è mai stato oggetto di regolamentazione a livello comunitario.

(5)

Gli additivi alimentari sono sostanze che abitualmente non sono consumate in quanto tali come alimenti, ma sono intenzionalmente aggiunte ad alimenti per uno scopo tecnico descritto nel presente regolamento, ad esempio per la loro conservazione. Il presente regolamento dovrebbe contemplare tutti gli additivi alimentari e, pertanto, l’elenco delle categorie funzionali dovrebbe essere aggiornato alla luce del progresso scientifico e dello sviluppo tecnologico. Tali sostanze non dovrebbero tuttavia essere considerate additivi alimentari quando sono utilizzate per dare un aroma o un sapore o per fini nutrizionali, come succedanei del sale, vitamine o minerali. Inoltre, le sostanze considerate alimenti che possono essere utilizzate per una funzione tecnica, come il cloruro di sodio o lo zafferano utilizzato come colorante, e gli enzimi alimentari non dovrebbero parimenti rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, le preparazioni ottenute da alimenti e gli altri materiali di origine naturale, che sono impiegati affinché abbiano un effetto tecnologico nell’alimento finale e sono ottenuti mediante estrazione selettiva dei componenti (per esempio pigmenti) in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici, dovrebbero essere considerati additivi ai sensi del presente regolamento. Infine, il presente regolamento non si applica agli enzimi alimentari che sono oggetto del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari ( 4 ).

(6)

Le sostanze non consumate in quanto tali come alimenti, ma utilizzate intenzionalmente nella fabbricazione di alimenti, che sussistono soltanto come residui e non hanno alcun effetto tecnologico nel prodotto finale (coadiuvanti tecnologici), non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(7)

Gli additivi alimentari dovrebbero essere autorizzati e utilizzati soltanto se soddisfano i criteri stabiliti nel presente regolamento. L’uso degli additivi alimentari deve essere sicuro, deve rispondere ad una necessità tecnologica e non deve indurre in errore i consumatori e deve presentare un vantaggio per questi ultimi. I casi in cui il consumatore è indotto in errore includono, tra l’altro, la natura, la freschezza, la qualità degli ingredienti impiegati, la genuinità del prodotto o il carattere naturale del processo di produzione o la qualità nutrizionale del prodotto, incluso il suo contenuto di frutta e verdura. L’autorizzazione degli enzimi alimentari dovrebbe tenere conto di altri fattori pertinenti per la questione in esame, tra cui i fattori sociali, economici, tradizionali, etici ed ambientali, il principio di precauzione e la fattibilità dei controlli. L’uso e le quantità massime di un additivo alimentare dovrebbero tener conto del consumo di questo additivo a partire da altre fonti nonché dell’esposizione di gruppi particolari di consumatori (ad esempio le persone allergiche) all’additivo in questione.

(8)

Gli additivi alimentari devono essere conformi alle specifiche approvate, le quali dovrebbero comprendere dati che consentano di identificare adeguatamente l’additivo alimentare, compresa la sua origine, e di definire i criteri accettabili di purezza. Le specifiche già definite per gli additivi alimentari di cui alla direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare ( 5 ), alla direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare ( 6 ) e alla direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ( 7 ) dovrebbero essere mantenute fintantoché gli additivi corrispondenti non saranno inclusi negli allegati del presente regolamento. Le specifiche relative a tali additivi dovrebbero allora essere definite in un regolamento. Tali specifiche dovrebbero riferirsi direttamente agli additivi figuranti negli elenchi comunitari degli allegati del presente regolamento. Tuttavia, tenuto conto della complessità di dette specifiche, per ragioni di chiarezza esse non dovrebbero essere integrate come tali negli elenchi comunitari, ma essere oggetto di uno o più regolamenti distinti.

(9)

Alcuni additivi alimentari sono ammessi per usi specifici in determinate pratiche e trattamenti enologici autorizzati. L’uso di tali additivi alimentari dovrebbe essere conforme al presente regolamento e alle disposizioni specifiche della normativa comunitaria pertinente.

(10)

Per garantire l’armonizzazione, la valutazione dei rischi e l’autorizzazione degli additivi alimentari dovrebbero aver luogo secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ( 8 ).

(11)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 9 ), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito denominata «l’Autorità»), deve essere consultata sulle questioni che possono avere un’incidenza sulla sanità pubblica.

(12)

Un additivo alimentare che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ( 10 ), dovrebbe essere autorizzato conformemente a detto regolamento nonché ai sensi del presente regolamento.

(13)

Un additivo alimentare già autorizzato in applicazione del presente regolamento e ottenuto con metodi di produzione o che utilizza materie prime significativamente diversi da quelli oggetto della valutazione dei rischi effettuata dall'Autorità, o diversi da quelli previsti dalle specifiche, dovrebbe essere sottoposto ad una valutazione dell'Autorità. «Metodi significativamente diversi» potrebbero implicare tra l’altro un cambiamento nel metodo di produzione, con un passaggio dall’estrazione da piante alla produzione per fermentazione mediante un microrganismo o la modificazione genetica del microrganismo originale, una modifica delle materie prime o una modifica della dimensione delle particelle, anche mediante l’uso delle nanotecnologie.

(14)

Gli additivi alimentari dovrebbero essere tenuti sotto osservazione continua e devono essere sottoposti ad una nuova valutazione ogni volta che il mutamento delle condizioni del loro uso e nuove informazioni scientifiche lo rendano necessario. Se del caso, la Commissione dovrebbe prevedere, congiuntamente agli Stati membri, di adottare misure adeguate.

(15)

Gli Stati membri che hanno vietato il 1o gennaio 1992 l’uso di certi additivi in determinati alimenti considerati tradizionali e prodotti sul loro territorio dovrebbero poter mantenere tali divieti. Inoltre, per quanto riguarda prodotti come la «feta» o il «salame cacciatore», il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate norme più restrittive collegate all’uso di certe denominazioni a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari ( 11 ), e del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ( 12 ).

(16)

Un additivo può, a meno che non sia oggetto di ulteriori restrizioni, essere presente in un alimento non in quanto aggiunto direttamente ma in quanto contenuto in un ingrediente in cui l’additivo era autorizzato, purché la quantità dell’additivo nell’alimento finale non sia superiore a quella che sarebbe risultata dall’utilizzazione di detto ingrediente nelle condizioni tecnologiche appropriate e in virtù di una buona prassi di fabbricazione.

(17)

Gli additivi alimentari restano soggetti agli obblighi generali di etichettatura previsti dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ( 13 ), e, se del caso, dal regolamento (CE) n. 1829/2003 e dal regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati ( 14 ). Inoltre, il presente regolamento dovrebbe contenere disposizioni particolari per quanto riguarda l’etichettatura degli additivi alimentari venduti in quanto tali ai produttori o ai consumatori finali.

(18)

Gli edulcoranti autorizzati a norma del presente regolamento possono essere usati negli edulcoranti da tavola venduti direttamente ai consumatori. I relativi produttori dovrebbero informare i consumatori con i mezzi appropriati per consentire loro di usare il prodotto in modo sicuro. Queste informazioni potrebbero essere fornite secondo modalità diverse, fra cui sulle etichette dei prodotti, sui siti Internet, mediante linee d’informazione destinate ai consumatori o nel punto di vendita. Per assicurare che questa prescrizione sia adottata secondo un approccio uniforme, possono essere necessari orientamenti da definire a livello comunitario.

(19)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 15 ).

(20)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il tempo di modificare gli allegati del presente regolamento e di adottare appropriate misure transitorie. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(21)

Per i motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati ai fini dell’adozione di talune modifiche degli allegati II e III relative a sostanze che sono già state autorizzate in virtù di un’altra normativa comunitaria nonché di qualsiasi misura transitoria appropriata relativa a tali sostanze.

(22)

Per elaborare e aggiornare la normativa comunitaria in materia di additivi alimentari in modo proporzionato ed efficace, è necessario raccogliere dati, scambiare informazioni e coordinare l’attività degli Stati membri. A questo scopo, può essere utile effettuare studi su questioni specifiche al fine di facilitare il processo di formazione delle decisioni. È opportuno che la Comunità finanzi tali studi nell’ambito della sua procedura di bilancio. Il finanziamento di questo tipo di misure è contemplato dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute degli animali e sul benessere degli animali ( 16 ).

(23)

Gli Stati membri devono effettuare controlli ufficiali per assicurare il rispetto del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004.

(24)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire norme comunitarie sugli additivi alimentari, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, nell’interesse dell’unicità del mercato e di un alto livello di tutela dei consumatori, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

A seguito dell’adozione del presente regolamento, la Commissione, assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, dovrebbe esaminare tutte le autorizzazioni esistenti in base a criteri diversi dalla sicurezza, come la quantità consumata, la necessità tecnologica e l’eventualità che i consumatori siano indotti in errore. Tutti gli additivi alimentari la cui autorizzazione nella Comunità deve essere mantenuta dovrebbero essere trasferiti negli elenchi comunitari degli allegati II e III del presente regolamento. L’allegato III del presente regolamento dovrebbe essere completato con gli altri additivi alimentari utilizzati negli additivi ed enzimi alimentari nonché nei coadiuvanti per nutrienti e con le loro condizioni d’uso conformemente al regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari]. Per consentire un periodo transitorio appropriato, le disposizioni nell’allegato III, diverse da quelle riguardanti i coadiuvanti per additivi alimentari e gli additivi alimentari negli aromi, non dovrebbero applicarsi sino al 1o gennaio 2011.

(26)

In attesa dell’elaborazione dei futuri elenchi comunitari di additivi alimentari, è necessario prevede una procedura semplificata che consenta di aggiornare gli elenchi attuali di additivi alimentari contenuti nelle direttive vigenti.

(27)

Fatto salvo il risultato del monitoraggio di cui all’articolo 25, entro un anno dall’adozione del presente regolamento la Commissione dovrebbe predisporre un programma per il riesame da parte dell’Autorità della sicurezza degli additivi alimentari già autorizzati nella Comunità. Tale programma dovrebbe definire le necessità e l’ordine di priorità secondo cui devono essere esaminati gli additivi alimentari autorizzati.

(28)

Il presente regolamento abroga e sostituisce i seguenti atti: direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962, relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri riguardo sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all’alimentazione umana ( 17 ); direttiva 65/66/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, relativa alla fissazione di requisiti di purezza specifici per i conservativi che possono essere impiegati nei prodotti destinati all’alimentazione umana ( 18 ), direttiva 78/663/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari ( 19 ); direttiva 78/664/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all’alimentazione umana ( 20 ), prima direttiva 81/712/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che fissa metodi d’analisi comunitari per il controllo dei criteri di purezza di taluni additivi alimentari ( 21 ); direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 22 ); direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari ( 23 ); direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzati nei prodotti alimentari ( 24 ); direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ( 25 ); decisione 292/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, sul mantenimento delle legislazioni nazionali relative al divieto di utilizzazione di determinati additivi nella produzione di alcuni prodotti alimentari specifici ( 26 ); decisione 2002/247/CE della Commissione, del 27 marzo 2002, relativa alla sospensione dell’immissione sul mercato ed importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose contenenti l’additivo alimentare E 425 konjak ( 27 ). Tuttavia, è opportuno che talune disposizioni degli atti anzidetti restino in vigore durante un periodo transitorio, per permettere la preparazione degli elenchi comunitari figuranti negli allegati del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative agli additivi alimentari utilizzati negli alimenti, al fine di assicurare un efficace funzionamento del mercato interno garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, comprese la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel commercio degli alimenti, tenendo conto, se del caso, della tutela dell’ambiente.

A tal fine, il presente regolamento stabilisce:

a) gli elenchi comunitari degli additivi alimentari autorizzati figuranti negli allegati II e III;

b) le condizioni d’uso degli additivi negli alimenti, anche negli additivi alimentari, e negli enzimi alimentari contemplati dal regolamento (CE) n. 1332/2008 [relativo agli enzimi alimentari] e negli aromi alimentari contemplati dal regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti ( 28 );

c) le norme relative all’etichettatura degli additivi alimentari commercializzati come tali.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

1.  Il presente regolamento si applica agli additivi alimentari.

2.  Il presente regolamento non si applica alle seguenti sostanze, se non nel caso in cui siano utilizzate come additivi alimentari:

a) coadiuvanti tecnologici;

b) sostanze utilizzate per la protezione delle piante e dei prodotti vegetali conformemente alla normativa fitosanitaria comunitaria;

c) sostanze aggiunte ad alimenti come nutrienti;

d) sostanze utilizzate per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ( 29 );

e) aromi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008 [relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti].

3.  Il presente regolamento non si applica agli enzimi alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 [degli enzimi alimentari] a decorrere dalla data di adozione dell’elenco comunitario degli enzimi alimentari a norma dell’articolo 17 di tale regolamento.

4.  Il presente regolamento si applica fatte salve altre norme comunitarie specifiche riguardanti l’impiego di additivi alimentari:

a) in alimenti specifici;

b) per scopi diversi da quelli considerati dal presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 1829/2003.

2.  Ai fini del presente regolamento, si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) per «additivo alimentare» s’intende qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti;

non sono considerati additivi alimentari:

i) i monosaccaridi, disaccaridi od oligosaccaridi e gli alimenti contenenti tali sostanze utilizzati per le loro proprietà dolcificanti;

ii) gli alimenti, essiccati o concentrati, compresi gli aromi, incorporati durante la fabbricazione di alimenti composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive associate a un effetto colorante secondario;

iii) le sostanze utilizzate nei materiali di copertura o rivestimento, che non fanno parte degli alimenti e non sono destinati a essere consumati con i medesimi;

iv) i prodotti contenenti pectina e derivati dalla polpa di mela essiccata o dalla scorza di agrumi o cotogni, ovvero da una miscela di tali sostanze, per azione di acido diluito seguita da parziale neutralizzazione con sali di sodio o di potassio («pectina liquida»);

v) le basi per gomma da masticare;

vi) la destrina bianca o gialla, l’amido arrostito o destrinizzato, l’amido modificato mediante trattamento acido o alcalino, l’amido bianchito, l’amido modificato fisicamente e l’amido trattato con enzimi amilolitici;

vii) il cloruro d’ammonio;

viii) il plasma sanguigno, la gelatina alimentare, le proteine idrolizzate e i loro sali, le proteine del latte e il glutine;

ix) gli amminoacidi e i loro sali diversi dall’acido glutammico, la glicina, la cisteina e la cistina e i loro sali non aventi una funzione tecnologica;

x) i caseinati e la caseina;

xi) l’inulina;

b) per «coadiuvante tecnologico» s’intende ogni sostanza che:

i) non è consumata come un alimento in sé;

ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione; e

iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;

c) per «categoria funzionale» s’intende una delle categorie definite nell’allegato I in base alla funzione tecnologica che l’additivo alimentare esercita nel prodotto alimentare;

d) per «alimento non trasformato» s’intende un alimento che non ha subito un trattamento che abbia determinato un mutamento sostanziale del suo stato iniziale; a questo riguardo, le seguenti operazioni non sono considerate come determinanti un mutamento sostanziale: divisione, separazione, scissione, disossamento, tritatura, scuoiatura, sbucciatura, pelatura, frantumazione, taglio, pulitura, decorazione, surgelazione, congelazione, refrigerazione, macinatura, sgusciatura, imballaggio o disimballaggio;

e) per «alimento senza zuccheri aggiunti» s’intende un alimento:

i) senza aggiunta di monosaccaridi o disaccaridi;

ii) senza aggiunta di prodotti contenenti monosaccaridi o disaccaridi utilizzati per le loro proprietà dolcificanti;

f) per «alimento a ridotto contenuto calorico» s’intende un alimento con contenuto calorico ridotto di almeno il 30 % rispetto all’alimento originario o a un prodotto analogo;

g) per «edulcoranti da tavola» s’intendono le preparazioni di edulcoranti autorizzati, che possono contenere altri additivi e/o ingredienti alimentari e che sono destinati a essere venduti ai consumatori finali come sostituto degli zuccheri.

h) per «quantum satis» si intende che non è specificato una quantità numerica massima e le sostanze sono utilizzate conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, in quantità non superiori a quella necessaria per ottenere l’effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore.



CAPO II

ELENCHI COMUNITARI DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI AUTORIZZATI

Articolo 4

Elenchi comunitari degli additivi alimentari

1.  Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell’elenco comunitario dell’allegato II possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d’impiego ivi specificate.

2.  Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell’elenco comunitario dell’allegato III possono essere utilizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari e negli aromatizzanti alimentari alle condizioni d’impiego ivi specificate.

3.  L’elenco degli additivi alimentari dell’allegato II è stabilito sulla base delle categorie di alimenti cui essi possono essere aggiunti.

4.  L’elenco degli additivi alimentari dell’allegato III è stabilito sulla base degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari, degli aromi alimentari e dei nutrienti o delle categorie di tali sostanze cui essi possono essere aggiunti.

5.  Gli additivi alimentari sono conformi alle specifiche di cui all’articolo 14.

Articolo 5

Divieto relativo agli additivi alimentari non conformi e/o agli alimenti non conformi

È vietato immettere sul mercato additivi alimentari o alimenti nei quali siano presenti tali additivi alimentari se l’impiego degli additivi alimentari non è conforme al presente regolamento.

Articolo 6

Condizioni generali per l’inclusione di additivi alimentari negli elenchi comunitari e per il loro uso

1.  Un additivo alimentare può essere incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III soltanto se soddisfa le seguenti condizioni e in presenza di altri fattori legittimi pertinenti tra cui i fattori ambientali:

a) sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d’impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori; e

b) il suo impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica cha non può essere soddisfatta con altri mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili, e

c) il suo impiego non induce in errore i consumatori.

2.  Per essere incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III, un additivo alimentare deve presentare vantaggi e benefici per i consumatori e quindi contribuire al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

a) conservare la qualità nutrizionale degli alimenti;

b) fornire gli ingredienti o i costituenti necessari per la fabbricazione di alimenti destinati a consumatori con esigenze dietetiche particolari;

c) accrescere la capacità di conservazione o la stabilità di un alimento o migliorarne le proprietà organolettiche, a condizione di non alterare la natura, la sostanza o la qualità dell’alimento in modo da indurre in errore i consumatori;

d) contribuire alla fabbricazione, alla lavorazione, alla preparazione, al trattamento, all’imballaggio, al trasporto o alla conservazione di alimenti, compresi gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari e gli aromi alimentari, a condizione che l’additivo alimentare non sia utilizzato per occultare gli effetti dell’impiego di materie prime difettose o di pratiche o tecniche inappropriate o non igieniche nel corso di una di queste operazioni.

3.  In deroga al paragrafo 2, lettera a), un additivo alimentare che riduce la qualità nutrizionale di un alimento può essere incluso nell’elenco comunitario dell’allegato II a condizione che:

a) l’alimento non costituisca un componente importante di una dieta normale; o

b) l’additivo alimentare sia necessario per produrre alimenti destinati a consumatori con esigenze dietetiche particolari.

Articolo 7

Condizioni specifiche per gli edulcoranti

Un additivo alimentare può essere incluso nell’elenco comunitario dell’allegato II per la categoria funzionale degli edulcoranti soltanto se ha, oltre a una o più delle funzioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, anche una o più delle seguenti funzioni:

a) sostituire gli zuccheri nella produzione di alimenti a ridotto contenuto calorico, alimenti non cariogeni o alimenti senza zuccheri aggiunti;

b) sostituire gli zuccheri qualora ciò consenta di prolungare la durata di conservazione degli alimenti;

c) produrre alimenti destinati ad un’alimentazione particolare ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 89/398/CEE.

Articolo 8

Condizioni specifiche per i coloranti

Un additivo alimentare può essere incluso nell’elenco comunitario dell’allegato II per la categoria funzionale dei coloranti soltanto se ha, oltre a una o più delle funzioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, anche una o più delle seguenti funzioni:

a) restituire l’apparenza originaria di alimenti il cui colore è stato alterato dalla trasformazione, dalla conservazione, dall’imballaggio e dalla distribuzione, e il cui aspetto può di conseguenza risultare inaccettabile;

b) accrescere l’attrattiva visiva degli alimenti;

c) colorare alimenti di per sé incolori.

Articolo 9

Categorie funzionali di additivi alimentari

1.  Gli additivi alimentari possono essere classificati, negli allegati II e III, nelle categorie funzionali di cui all’allegato I in base alla rispettiva funzione tecnologica principale.

La classificazione di un additivo alimentare in una categoria funzionale non esclude che esso sia utilizzato per più funzioni.

2.  Se l’evoluzione scientifica o tecnologica lo richiede, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento riguardanti altre categorie funzionali che possono essere aggiunte all’allegato I sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

Articolo 10

Contenuto degli elenchi comunitari di additivi alimentari

1.  Un additivo alimentare che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 può, secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari] essere incluso:

a) nell’elenco comunitario dell’allegato II del presente regolamento; e/o

b) nell’elenco comunitario dell’allegato III del presente regolamento.

2.  Per ogni additivo alimentare incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III sono indicati:

a) la sua denominazione e il suo numero E;

b) gli alimenti ai quali può essere aggiunto;

c) le condizioni del suo impiego;

d) se del caso, le restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori finali.

3.  Gli elenchi comunitari degli allegati II e III sono modificati secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari].

Articolo 11

Quantità utilizzabili di additivi alimentari

1.  Nello stabilire le condizioni d’impiego di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c):

a) la quantità utilizzabile è limitata alla quantità minima necessaria per ottenere l’effetto desiderato;

b) le quantità sono determinate tenendo conto:

i) dell’assunzione giornaliera ammissibile, o valutazione equivalente, stabilita per l’additivo alimentare e dell’assunzione quotidiana complessiva probabile;

ii) qualora l’additivo alimentare debba essere utilizzato in alimenti destinati a categorie speciali di consumatori, della dose quotidiana ammissibile per tali consumatori.

2.  Per un additivo alimentare può, se del caso, non essere specificata una quantità numerica massima (quantum satis). In tal caso, l’additivo alimentare è utilizzato conformemente al principio «quantum satis».

3.  Le quantità massime di additivi alimentari specificate nell’allegato II si applicano, salvo indicazioni contrarie, agli alimenti commercializzati. In deroga a questo principio, per gli alimenti essiccati e/o concentrati che devono essere ricostituiti, le quantità massime si applicano agli alimenti ricostituiti secondo le istruzioni riportate sull’etichetta tenuto conto del fattore minimo di diluizione.

4.  Le quantità massime utilizzabili di coloranti specificate nell’allegato II si applicano, salvo indicazioni contrarie, alle quantità di principio colorante contenute nei preparati coloranti.

Articolo 12

Cambiamenti nel processo di produzione o nelle materie prime di un additivo alimentare già incluso in un elenco comunitario

Se un additivo alimentare già incluso in un elenco comunitario subisce un cambiamento significativo per quanto riguarda il suo metodo di produzione, le materie prime utilizzate o la dimensione delle particelle, ad esempio per mezzo delle nanotecnologie, l’additivo alimentare preparato con tali nuovi metodi o materie prime va considerato un additivo diverso ed è necessaria una nuova inclusione negli elenchi comunitari o la modifica delle specifiche prima che esso possa essere immesso sul mercato.

Articolo 13

Additivi alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003

1.  Un additivo alimentare che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 può essere incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III a norma del presente regolamento soltanto se è autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003.

2.  Se un additivo alimentare già incluso nell’elenco comunitario è prodotto da una fonte diversa rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003, esso non necessita di un’altra autorizzazione in applicazione del presente regolamento a condizione che la nuova fonte sia coperta da un’autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 e che l’additivo alimentare rispetti le specifiche stabilite ai sensi del presente regolamento.

Articolo 14

Specifiche degli additivi alimentari

Le specifiche degli additivi alimentari relative, in particolare, all’origine, ai criteri di purezza e a ogni altra informazione necessaria, sono adottate all’atto della prima inclusione dell’additivo alimentare negli elenchi comunitari degli allegati II e III, secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari].



CAPO III

IMPIEGO DI ADDITIVI NEGLI ALIMENTI

Articolo 15

Impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati

È vietato l’impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati, tranne nei casi specificati nell’allegato II.

Articolo 16

Impiego di additivi alimentari negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia

È vietato l’impiego di additivi alimentari negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, compresi gli alimenti dietetici per lattanti e per la prima infanzia per scopi medici speciali, tranne nei casi specificati nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 17

Impiego di coloranti in marcature

Soltanto i coloranti alimentari elencati nell’allegato II del presente regolamento possono essere utilizzati per la bollatura sanitaria prevista dalla direttiva 91/497/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche ( 30 ), e per apporre altre marcature, per la colorazione decorativa dei gusci d’uovo e per la loro stampigliatura ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 31 ).

Articolo 18

Principio del trasferimento

1.  La presenza di un additivo alimentare è autorizzata:

a) in un alimento composto, diverso da quelli di cui all’allegato II, quando l’additivo è autorizzato in uno degli ingredienti dell’alimento composto;

b) in un alimento a cui è stato aggiunto un additivo alimentare, un enzima alimentare o un aroma alimentare, quando l’additivo alimentare:

i) è autorizzato nell’additivo alimentare, nell’enzima alimentare o nell’aroma alimentare ai sensi del presente regolamento,

ii) è stato trasferito nell’alimento tramite l’additivo alimentare, l’enzima alimentare o l’aroma alimentare, e

iii) non ha alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito;

c) in un alimento destinato a essere utilizzato soltanto nella preparazione di un alimento composto, a condizione che l’alimento composto sia conforme al presente regolamento.

2.  Il paragrafo 1 non si applica agli alimenti per lattanti, agli alimenti di proseguimento, agli alimenti per la prima infanzia a base di cereali e agli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per i lattanti e per la prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, tranne nei casi specificamente previsti.

3.  Quando un additivo presente in un aroma alimentare, un additivo alimentare o un enzima alimentare ha una funzione tecnologica nell’alimento, è considerato un additivo di tale alimento e non un additivo dell’aroma alimentare, dell’additivo alimentare o dell’enzima alimentare e deve quindi essere conforme alle condizioni di impiego previste per tale alimento.

4.  Fatto salvo il paragrafo 1, la presenza di un additivo alimentare impiegato come edulcorante è autorizzata negli alimenti composti senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, negli alimenti composti dietetici per diete ipocaloriche, negli alimenti composti non cariogeni e in quelli con durata di conservazione prolungata, a condizione che l’edulcorante sia autorizzato in uno degli ingredienti dell’alimento composto.

Articolo 19

Decisioni di interpretazione

Se necessario, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2 una decisione circa:

a) l’appartenenza di un determinato alimento ad una delle categorie di alimenti di cui all’allegato II; o

b) la conformità ai criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 2 dell’impiego di un additivo alimentare figurante negli elenchi degli allegati II e III e autorizzato «quantum satis»; o

c) l’ottemperanza di una determinata sostanza alla definizione di additivo alimentare di cui all’articolo 3.

Articolo 20

Alimenti tradizionali

Gli Stati membri figuranti nell’elenco dell’allegato IV possono continuare a vietare l’impiego di determinate categorie di additivi alimentari negli alimenti tradizionali prodotti sul loro territorio ed elencati in detto allegato.



CAPO IV

ETICHETTATURA

Articolo 21

Etichettatura degli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali

1.  Gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali, venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari, quali definiti all’articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 2000/13/CE, possono essere immessi sul mercato soltanto con l’etichettatura di cui all’articolo 22 del presente regolamento, che deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Le informazioni sono redatte in un linguaggio facilmente comprensibile agli acquirenti.

2.  Nel proprio territorio, lo Stato membro nel quale il prodotto è immesso sul mercato può, conformemente al trattato, stabilire che le informazioni di cui all’articolo 22 figurino in una o più delle lingue ufficiali della Comunità, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in questione. Ciò non preclude la possibilità di indicare tali informazioni in diverse lingue.

Articolo 22

Obblighi generali di etichettatura per gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali

1.  Quando gli additivi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali sono venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari e/o ai quali sono aggiunte altre sostanze, l’imballaggio o i recipienti in cui sono contenuti recano le seguenti informazioni:

a) la denominazione e/o il numero E figuranti nel presente regolamento per ciascuno degli additivi alimentari o una denominazione di vendita che comprenda la denominazione e/o il numero E di ciascuno degli additivi alimentari;

b) l’indicazione «per alimenti» o «per alimenti (uso limitato)» o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui gli additivi alimentari sono destinati;

c) se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o impiego;

d) un marchio di identificazione della partita o del lotto;

e) istruzioni per l’uso, se la loro omissione preclude un uso appropriato dell’additivo alimentare;

f) la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore;

g) un’indicazione della quantità massima di ciascun componente o gruppo di componenti soggetti ad una limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile che consentano all’acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altra normativa comunitaria pertinente; se lo stesso limite di quantità si applica ad un gruppo di componenti utilizzati separatamente o in associazione, la percentuale combinata può essere indicata da una sola cifra; il limite di quantità è espresso numericamente o dal principio quantum satis;

h) la quantità netta;

i) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

j) se pertinenti, informazioni su un additivo alimentare o su altre sostanze di cui al presente articolo ed elencate nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE concernente l’indicazione degli ingredienti dei prodotti alimentari.

2.  Quando gli additivi alimentari sono venduti in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari, sull’imballaggio o sui recipienti che li contengono figura un elenco di tutti i componenti nell’ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale.

3.  Quando sostanze (inclusi additivi alimentari o altri ingredienti alimentari) sono incorporate in additivi alimentari per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione, sull’imballaggio o i recipienti che li contengono figura un elenco di tutti i componenti, nell’ordine decrescente della rispettiva quota percentuale rispetto al peso totale.

4.  In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da e) a g) e di cui ai paragrafi 2 e 3 possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna o anteriormente ad essa, purché l’indicazione «non destinato alla vendita al dettaglio» sia apposta su una parte facilmente visibile dell’imballaggio o del recipiente del prodotto in questione.

5.  In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, quando gli additivi alimentari sono forniti in cisterne, tutte le informazioni possono figurare solo sui documenti di accompagnamento relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna.

Articolo 23

Etichettatura degli additivi alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali

1.  Fatti salvi la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ( 32 ), e il regolamento (CE) n. 1829/2003, gli additivi alimentari venduti separatamente o in associazione ad altri additivi e/o ad altri ingredienti alimentari destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca le seguenti informazioni:

a) la denominazione e il numero E figuranti nel presente regolamento per ciascuno degli additivi alimentari o una denominazione di vendita che includa la denominazione e il numero E di ciascuno degli additivi alimentari;

b) l’indicazione «per alimenti» o «per alimenti (uso limitato)» o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui sono destinati.

2.  In deroga al paragrafo 1, lettera a), la denominazione di vendita di un edulcorante da tavola comprende l’indicazione «edulcorante da tavola a base di …», completata dal nome dell’edulcorante o degli edulcoranti utilizzati nella sua composizione.

3.  Sull’etichetta di un edulcorante da tavola contenente polioli e/o aspartame e/o sale di aspartame-acesulfame figurano le seguenti avvertenze:

a) polioli: «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi»;

b) aspartame/sale di aspartame-acesulfame: «contiene una fonte di fenilalanina».

4.  I produttori di edulcoranti da tavola forniscono, con i mezzi appropriati, le necessarie informazioni per consentire ai consumatori di usare il prodotto in modo sicuro. Gli orientamenti per l’attuazione del presente paragrafo possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

5.  Per le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica di conseguenza l’articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2000/13/CE.

Articolo 24

Prescrizioni relative all’etichettatura di alimenti contenenti determinati coloranti alimentari

1.  Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, l’etichettatura di alimenti contenenti i coloranti alimentari di cui nell’allegato V del presente regolamento include le informazioni addizionali previste in detto allegato.

2.  In relazione alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica di conseguenza l’articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2000/13/CE.

3.  Se l’evoluzione scientifica o tecnologica lo richiede, l’allegato V è modificato da misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.

Articolo 25

Altre prescrizioni relative all’etichettatura

Gli articoli 21, 22, 23 e 24 lasciano impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più dettagliate o più ampie che riguardano i pesi e le misure o che si applicano alla presentazione, alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze e delle preparazioni pericolose o al trasporto di tali sostanze e preparazioni.



CAPO V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E ATTUAZIONE

Articolo 26

Obbligo di informazione

1.  I produttori e gli utilizzatori di un additivo alimentare comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che possa incidere sulla valutazione della sicurezza dell’additivo alimentare.

2.  I produttori e gli utilizzatori di un additivo alimentare informano la Commissione, su sua richiesta, dell’uso reale di tale additivo alimentare. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

Articolo 27

Monitoraggio dell’assunzione di additivi alimentari

1.  Gli Stati membri provvedono al monitoraggio del consumo e dell’uso degli additivi alimentari con un approccio basato sui rischi e comunicano alla Commissione e all’Autorità le relative informazioni con l’appropriata periodicità.

2.  Previa consultazione dell’Autorità, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2 una metodologia comune per la raccolta di informazioni da parte degli Stati membri sull’assunzione a scopo dietetico di additivi alimentari nella Comunità.

Articolo 28

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE è fissato rispettivamente a due mesi, due mesi e quattro mesi.

Articolo 29

Finanziamento comunitario delle politiche armonizzate

La base giuridica per il finanziamento delle misure adottate a titolo del presente regolamento è l’articolo 66, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 882/2004.



CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Istituzione degli elenchi comunitari degli additivi alimentari

1.  Gli additivi autorizzati negli alimenti a norma delle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE, quali modificate sulla base dell’articolo 31 del presente regolamento, e le rispettive condizioni d’uso sono inclusi nell’allegato II del presente regolamento dopo che è stata esaminata la loro conformità ai suoi articoli 6, 7 e 8. Le misure per l’inclusione di questi additivi nell’allegato II, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4. L’esame non comprende una nuova valutazione dei rischi effettuata dall’Autorità. Esso è completato entro il 20 gennaio 2011.

Gli additivi alimentari e gli usi non più necessari non sono inseriti nell’allegato II.

2.  Gli additivi autorizzati negli additivi alimentari di cui alla direttiva 95/2/CE e le rispettive condizioni d’uso sono inclusi nell’allegato III, parte 1 del presente regolamento dopo che è stata esaminata la loro conformità al suo articolo 6. Le misure per l’inclusione di questi additivi nell’allegato III, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4. L’esame non comprende una nuova valutazione dei rischi effettuata dall’Autorità. Esso è completato entro il 20 gennaio 2011.

Gli additivi alimentari e gli usi non più necessari non sono inseriti nell’allegato III.

3.  Gli additivi autorizzati negli aromi alimentari di cui alla direttiva 95/2/CE e le rispettive condizioni d’uso sono inclusi nell’allegato III, parte 4 del presente regolamento dopo che è stata esaminata la loro conformità al suo articolo 6. Le misure per l’inclusione di questi additivi nell’allegato III, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4. L’esame non comprende una nuova valutazione dei rischi effettuata dall’Autorità. Esso è completato entro il 20 gennaio 2011.

Gli additivi alimentari e gli usi non più necessari non sono inseriti nell’allegato III.

4.  Le specifiche degli additivi alimentari di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottate a norma del regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari]; all’atto dell’inclusione di tali additivi alimentari negli allegati, come disposto in detti paragrafi.

5.  Le misure relative ad ogni altra disposizione transitoria appropriata, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

Articolo 31

Misure transitorie

Fino a quando non sarà completata l’istituzione degli elenchi comunitari degli additivi alimentari di cui all’articolo 30, gli allegati delle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE sono modificati, se del caso, mediante misure intese a modificare elementi non essenziali di tali direttive, adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 20 gennaio 2010 e non conformi all’articolo 22, paragrafo 1, lettera i) e paragrafo 4 possono essere commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 20 luglio 2010 e non conformi all’articolo 24 possono essere commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 32

Nuova valutazione di additivi alimentari autorizzati

1.  Gli additivi alimentari autorizzati anteriormente al 20 gennaio 2009 sono sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell’Autorità.

2.  Previa consultazione dell’Autorità, un programma di valutazione di tali additivi è adottato entro il 20 gennaio 2010, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2. Il programma di valutazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 33

Abrogazioni

1.  Sono abrogati i seguenti atti:

a) direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962, relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri riguardo sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all’alimentazione umana;

b) direttiva 65/66/CEE;

c) direttiva 78/663/CEE;

d) direttiva 78/664/CEE;

e) direttiva 81/712/CEE;

f) direttiva 89/107/CEE;

g) direttiva 94/35/CE;

h) direttiva 94/36/CE;

i) direttiva 95/2/CE;

j) decisione n. 292/97/CE;

k) decisione 2002/247/CE.

2.  I riferimenti agli atti abrogati s’intendono come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 34

Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 33, le seguenti disposizioni continuano ad applicarsi fino a quando non sarà completato il trasferimento di cui all’articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3 del presente regolamento degli additivi alimentari già autorizzati nelle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE:

a) articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4 e allegato della direttiva 94/35/CE;

b) articolo 2, paragrafi da 1 a 6, 8, 9 e 10 e allegati da I a V della direttiva 94/36/CE;

c) articoli 2 e 4 e allegati da I a VI della direttiva 95/2/CE.

In deroga alla lettera c), le autorizzazioni per invertasi E 1103 e lisozima E 1105 di cui alla direttiva 95/2/CE sono abrogate con effetto dalla data di applicazione dell’elenco comunitario degli enzimi alimentari a norma dell’articolo 17 del regolamento CE n. 1332/2008 [relativo agli enzimi alimentari].

Articolo 35

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 gennaio 2010.

Tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 2, si applica alle parti 2, 3 e 5 dell’allegato III a decorrere dal 1o gennaio 2011 e l’articolo 23, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 20 gennaio 2011. L’articolo 24 si applica a decorrere dal 20 luglio 2010. L’articolo 31 si applica a decorrere dal 20 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Categorie funzionali di additivi alimentari negli alimenti, negli additivi alimentari e negli enzimi alimentari

1. Gli «edulcoranti» sono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce agli alimenti o come edulcoranti da tavola.

2. I «coloranti» sono sostanze che conferiscono un colore a un alimento o ne restituiscono la colorazione originaria, e includono componenti naturali degli alimenti e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimento né usati come ingrediente tipico degli alimenti. Sono coloranti ai sensi del presente regolamento le preparazioni ottenute da alimenti e altri materiali commestibili di base di origine naturale ricavati mediante procedimento fisico e/o chimico che comporti l’estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici.

3. I «conservanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi e/o dalla proliferazione di microorganismi patogeni;

4. Gli «antiossidanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti proteggendoli dal deterioramento provocato dall’ossidazione, come l’irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore.

5. I «supporti» sono sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare, un aroma, un enzima alimentare, un nutriente e/o altre sostanze aggiunte agli alimenti a scopo nutrizionale o fisiologico senza alterarne la funzione (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l’applicazione o l’impiego.

6. Gli «acidificanti» sono sostanze che aumentano l’acidità di un prodotto alimentare e/o conferiscono ad esso un sapore aspro.

7. I «regolatori dell’acidità» sono sostanze che modificano o controllano l’acidità o l’alcalinità di un prodotto alimentare.

8. Gli «antiagglomeranti» sono sostanze che riducono la tendenza di particelle individuali di un prodotto alimentare ad aderire l’una all’altra.

9. Gli «agenti antischiumogeni» sono sostanze che impediscono o riducono la formazione di schiuma.

10. Gli «agenti di carica» sono sostanze che contribuiscono ad aumentare il volume di un prodotto alimentare senza contribuire in modo significativo al suo valore energetico disponibile.

11. Gli «emulsionanti» sono sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili, come olio e acqua, in un prodotto alimentare.

12. I «sali di fusione» sono sostanze che disperdono le proteine contenute nel formaggio realizzando in tal modo una distribuzione omogenea dei grassi e altri componenti.

13. Gli «agenti di resistenza» sono sostanze che rendono o mantengono saldi o croccanti i tessuti dei frutti o degli ortaggi, o che interagiscono con agenti gelificanti per produrre o consolidare un gel.

14. Gli «esaltatori di sapidità» sono sostanze che esaltano il sapore e/o la fragranza esistente di un prodotto alimentare.

15. Gli «agenti schiumogeni» sono sostanze che rendono possibile l’ottenimento di una dispersione omogenea di una fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o solido.

16. Gli «agenti gelificanti» sono sostanze che danno consistenza ad un prodotto alimentare tramite la formazione di un gel.

17. Gli «agenti di rivestimento» (inclusi gli agenti lubrificanti) sono sostanze che, quando vengono applicate alla superficie esterna di un prodotto alimentare, gli conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo.

18. Gli «agenti umidificanti» sono sostanze che impediscono l’essiccazione degli alimenti contrastando l’effetto di una umidità atmosferica scarsa, o che promuovono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso.

19. Gli «amidi modificati» sono sostanze ottenute mediante uno o più trattamenti chimici di amidi alimentari, che possono aver subito un trattamento fisico o enzimatico e essere acidi o alcalini, diluiti o bianchiti.

20. I «gas d’imballaggio» sono gas differenti dall’aria introdotti in un contenitore prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore un prodotto alimentare.

21. I «propellenti» sono gas differenti dall’aria che espellono un prodotto alimentare da un contenitore.

22. Gli «agenti lievitanti» sono sostanze, o combinazioni di sostanze, che liberano gas e in questo modo aumentano il volume di un impasto o di una pastella.

23. Gli «agenti sequestranti» sono sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici.

24. Gli «stabilizzanti» sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di due o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami incrociati tra le proteine tale da consentire il legame delle particelle per la formazione dell’alimento ricostituito.

25. Gli «addensanti» sono sostanze che aumentano la viscosità di un prodotto alimentare.

26. Gli «agenti di trattamento delle farine», esclusi gli emulsionanti, sono sostanze che vengono aggiunte alla farina o ad un impasto per migliorarne le qualità di cottura.

▼M25

27. Gli «intensificatori del contrasto» sono sostanze che, se applicate sulla superficie esterna degli ortofrutticoli in seguito alla depigmentazione di parti predefinite (per esempio mediante trattamento laser), aiutano a distinguere tali parti dal resto della superficie conferendo una colorazione in seguito all’interazione con alcune componenti dell’epidermide.

▼M2




ALLEGATO II

Elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso

PARTE A

1.    Introduzione

Il presente elenco dell'Unione comprende:

 la denominazione dell'additivo alimentare e il suo numero E,

 gli alimenti ai quali può essere aggiunto,

 le condizioni del suo impiego,

 le restrizioni alla vendita diretta al consumatore finale.

2.    Disposizioni generali concernenti gli additivi alimentari e condizioni del loro uso

1. Solo le sostanze elencate nella parte B possono essere utilizzate come additivi negli alimenti.

2. Gli additivi possono essere utilizzati solo negli alimenti e nelle condizioni di cui alla parte E del presente allegato.

3. Nella parte E del presente allegato gli alimenti sono elencati sulla base delle categorie alimentari di cui alla parte D del presente allegato e gli additivi sono raggruppati sulla base delle definizioni di cui alla parte C del presente allegato.

▼M7

4. I pigmenti di alluminio preparati a partire da tutti i coloranti figuranti nella tabella 1 della parte B sono autorizzati fino al 31 luglio 2014.

Dal 1o agosto 2014 sono autorizzati solo i pigmenti di alluminio preparati a partire dai coloranti figuranti nella tabella 3 della parte A e solo nelle categorie alimentari per le quali sono esplicitamente stabilite, nella parte E, disposizioni relative ai limiti massimi per l'alluminio proveniente dai pigmenti coloranti.

▼M2

5. I coloranti E 123, E 127, E 160b, E 173 e E 180 non possono essere venduti direttamente al consumatore.

6. Le sostanze elencate con i numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione.

7. Se etichettato «per uso alimentare», il nitrito può essere venduto solo in miscela con sale o con un succedaneo del sale.

8. Il principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008 non si applica agli alimenti elencati nella tabella 1, per quanto riguarda gli additivi alimentari in generale, e nella tabella 2, per quanto riguarda i coloranti alimentari.



Tabella 1

Alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un additivo in virtù del principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008

1

Alimenti non trasformati, quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1333/2008

2

Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio (1)

3

Oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati

4

Burro

5

Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso il trattamento UHT) non aromatizzato e panna intera pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi).

6

Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, non trattati termicamente dopo la fermentazione

7

Latticello non aromatizzato (tranne il latticello sterilizzato)

8

Acqua minerale naturale, quale definita nella direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e acqua di sorgente e tutti gli altri tipi di acqua in bottiglia o confezionata

9

Caffè (tranne il caffè istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffè

10

Tè in foglie non aromatizzato

11

Tipi di zucchero definiti dalla direttiva 2001/111/CE del Consiglio (3)

12

Pasta secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4)

(1)   GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

(2)   GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.

(3)   GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.

(4)   GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.



Tabella 2

Alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un colorante in virtù del principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008

1

Alimenti non trasformati, quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1333/2008

2

Tutti i tipi di acqua in bottiglia o confezionata

3

Latte intero, scremato e parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato (compreso il trattamento UHT) (non aromatizzato)

4

Latte al cioccolato

5

Latte fermentato (non aromatizzato)

6

Latte conservato di cui alla direttiva 2001/114/CE del Consiglio (1) (non aromatizzato)

7

Latticello (non aromatizzato)

8

Panna e panna in polvere (non aromatizzata)

9

Oli e grassi di origine animale o vegetale

10

Formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato)

11

Burro di latte di pecora e capra

12

Uova e ovoprodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004

13

Farina e altri prodotti della macinazione e amidi

14

Pane e prodotti simili

15

Pasta e gnocchi

16

Zuccheri, inclusi tutti i monosaccaridi e disaccaridi

17

Concentrati di pomodoro e pomodori in scatola o in bottiglia

18

Salse a base di pomodoro

19

Succhi e nettare di frutta a norma della direttiva 2001/112/CE del Cosniglio (2) e succhi e nettare di ortaggi

20

Frutta, ortaggi (comprese le patate) e funghi in scatola, in bottiglia o secchi; frutta trasformata, ortaggi (comprese le patate) e funghi

21

Confettura extra, gelatina extra, crema di marroni di cui alla direttiva 2001/113/CE del Consiglio (3); crème de pruneaux

22

Pesce, crostacei e molluschi, carni, pollame e selvaggina nonché le loro preparazioni, tranne i pasti preparati contenenti tali ingredienti

23

Prodotti di cacao e pezzi di cioccolato nei prodotti di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE del parlamento europeo e del Consiglio (4)

24

Caffè torrefatto, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, frutta ed erbe e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

25

Sale, succedanei del sale, spezie e miscugli di spezie

26

Vino e altri prodotti elencati nell'allegato I, parte XII del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (5),

27

Bevande spiritose, quali definite nell'allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione e London gin (allegato II, paragrafi 16 e 22 rispettivamente)

Sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà, quali definiti nell'allegato II, paragrafi 38, 39 e 43 rispettivamente, del regolamento (CE) n. 110/2008

28

Sangria, clarea e zurra di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (7)

29

Aceti di vino di cui all'allegato I, parte XII, del regolamento (CE) n. 1234/2007

30

Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini di cui alla direttiva 2009/39/CE, compresi alimenti destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia

31

Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE

32

Malto e prodotti del malto

(1)   GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19.

(2)   GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

(3)   GU L 10 del 12.1.2002, p. 67.

(4)   GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.

(5)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(6)   GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(7)   GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

▼M7



Tabella 3

Coloranti che possono essere utilizzati sotto forma di pigmenti coloranti

Numero E

Denominazione

E 100

Curcumina

E 102

Tartrazina

E 104

Giallo chinolina

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

E 122

Azorubina, carmoisina

E 123

Amaranto

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

E 127

Eritrosina

E 129

Rosso allura AC

E 131

Blu patentato V

E 132

Indigotina, carminio d'indaco

E 133

Blu brillante FCF

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

E 142

Verde S

▼M35

E 151

Nero brillante PN

▼M7

E 155

Bruno HT

E 163

Antociani

E 180

Litolrubino BK

▼M2

PARTE B

ELENCO DI TUTTI GLI ADDITIVI

1.    Coloranti



Numero E

Denominazione

E 100

Curcumina

E 101

Riboflavine

E 102

Tartrazina

E 104

Giallo di chinolina

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

E 122

Azorubina, carmoisina

E 123

Amaranto

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

E 127

Eritrosina

E 129

Rosso allura AC

E 131

Blu patentato V

E 132

Indigotina, carminio d'indaco

E 133

Blu brillante FCF

E 140

Clorofille e clorofilline

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

E 142

Verde S

E 150a

Caramello semplice (1)

E 150b

Caramello solfito-caustico

E 150c

Caramello ammoniacale

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

▼M35

E 151

Nero brillante PN

▼M2

E 153

Carbone vegetale

E 155

Bruno HT

E 160a

Caroteni

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

E 160d

Licopene

E 160e

Beta-apo-8'-carotenale (C30)

E 161b

Luteina

E 161g

Cantaxantina (2)

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

E 163

Antociani

E 170

Carbonato di calcio

E 171

Biossido di titanio

E 172

Ossidi e idrossidi di ferro

E 173

Alluminio

E 174

Argento

E 175

Oro

E 180

Litolrubino BK

(1)   Con il termine caramello si indicano prodotti di colore bruno più o meno intenso utilizzati per la colorazione, che non corrispondono al prodotto aromatico e zuccherato che si ottiene mediante riscaldamento dello zucchero, utilizzato per gli alimenti (ad es. prodotti di confetteria, pasticceria, bevande alcoliche).

(2)   La cantaxantina non è autorizzata nelle categorie di alimenti elencati nelle parti D ed E, ma è compresa nell'elenco B1 in quanto è impiegata nei medicinali conformemente alla direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 30.4.2009, pag. 10).

2.    Edulcoranti



Numero E

Denominazione

E 420

Sorbitoli

E 421

Mannitolo

E 950

Acesulfame K

E 951

Aspartame

E 952

Ciclammati

E 953

Isomalto

E 954

Saccarine

E 955

Sucralosio

E 957

Taumatina

E 959

Neoesperidina DC

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

▼M2

E 961

Neotame

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

▼M14

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

▼M2

E 965

Maltitoli

E 966

Lactitolo

E 967

Xilitolo

E 968

Eritritolo

3.    Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti



Numero E

Denominazione

E 170

Carbonato di calcio

▼M25

E 172

Ossidi e idrossidi di ferro

▼M2

E 200

Acido sorbico

E 202

Sorbato di potassio

E 203

Sorbato di calcio

E 210

Acido benzoico (1)

E 211

Benzoato di sodio (1)

E 212

Benzoato di potassio (1)

E 213

Benzoato di calcio (1)

E 214

p-Idrossibenzoato d'etile

E 215

Etil-p-idrossibenzoato di sodio

E 218

p-Idrossibenzoato di metile

E 219

Metil-p-idrossibenzoato di sodio

E 220

Anidride solforosa

E 221

Solfito di sodio

E 222

Bisolfito di sodio

E 223

Metabisolfito di sodio

E 224

Metabisolfito di potassio

E 226

Solfito di calcio

E 227

Bisolfito di calcio

E 228

Bisolfito di potassio

E 234

Nisina

E 235

Natamicina

E 239

Esametilentetramina

E 242

Dimetilcarbonato

E 249

Nitrito di potassio

E 250

Nitrito di sodio

E 251

Nitrato di sodio

E 252

Nitrato di potassio

E 260

Acido acetico

▼M20

E 261

Acetati di potassio (4)

▼M2

E 262

Acetati di sodio

E 263

Acetato di calcio

E 270

Acido lattico

E 280

Acido propionico

E 281

Propionato di sodio

E 282

Propionato di calcio

E 283

Propionato di potassio

E 284

Acido borico

E 285

Tetraborato di sodio (borace)

E 290

Anidride carbonica

E 296

Acido malico

E 297

Acido fumarico

E 300

Acido ascorbico

E 301

Ascorbato di sodio

E 302

Ascorbato di calcio

E 304

Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

E 306

Estratto ricco di tocoferolo

E 307

Alfatocoferolo

E 308

Gammatocoferolo

E 309

Deltatocoferolo

E 310

Gallato di propile

E 311

Gallato d'ottile

E 312

Gallato di dodecile

E 315

Acido eritorbico

E 316

Eritorbato di sodio

E 319

Butilidrochinone terziario (TBHQ)

E 320

Butilidrossianisolo (BHA)

E 321

Butilidrossitoluene (BHT)

E 322

Lecitine

E 325

Lattato di sodio

E 326

Lattato di potassio

E 327

Lattato di calcio

E 330

Acido citrico

E 331

Citrati di sodio

E 332

Citrati di potassio

E 333

Citrati di calcio

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

E 335

Tartrati di sodio

E 336

Tartrati di potassio

E 337

Tartrato di sodio e di potassio

E 338

Acido fosforico

E 339

Fosfati di sodio

E 340

Fosfati di potassio

E 341

Fosfati di calcio

E 343

Fosfati di magnesio

E 350

Malati di sodio

E 351

Malato di potassio

E 352

Malati di calcio

E 353

Acido metatartarico

E 354

Tartrato di calcio

E 355

Acido adipico

E 356

Adipato di sodio

E 357

Adipato di potassio

E 363

Acido succinico

E 380

Citrato triammonico

E 385

Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

E 392

Estratti di rosmarino

E 400

Acido alginico

E 401

Alginato di sodio

E 402

Alginato di potassio

E 403

Alginato d'ammonio

E 404

Alginato di calcio

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

E 406

Agar-agar

E 407a

Alghe eucheuma trasformate

E 407

Carragenina

E 410

Farina di semi di carrube

E 412

Gomma di guar

E 413

Gomma adragante

E 414

Gomma arabica (gomma d'acacia)

E 415

Gomma di xanthan

E 416

Gomma di karaya

E 417

Gomma di tara

E 418

Gomma di gellano

E 422

Glicerolo

▼M30

E 423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

▼M2

E 425

Konjac

E 426

Emicellulosa di soia

E 427

Gomma cassia

E 431

Stearato di poliossietilene(40)

E 432

Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)

E 433

Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)

E 434

Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)

E 435

Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)

E 436

Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)

E 440

Pectine

E 442

Fosfatidi d'ammonio

E 444

Acetato isobutirrico di saccarosio

E 445

Esteri della glicerina della resina del legno

E 450

Difosfati

E 451

Trifosfati

E 452

Polifosfati

E 459

Beta-ciclodestrina

E 460

Cellulosa

E 461

Metilcellulosa

E 462

Etilcellulosa

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

E 465

Etilmetilcellulosa

▼M35

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

▼M2

E 468

Carbossimetilcellulosa sodica reticolata, gomma di cellulosa reticolata

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente, gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente

E 470a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

E 470b

Sali di magnesio degli acidi grassi

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472b

Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472d

Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472e

Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472f

Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

E 474

Sucrogliceridi

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

E 476

Poliricinoleato di poliglicerolo

E 477

Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

E 479b

Prodotto di reazione dell'olio di soia ossidato termicamente con mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 481

Stearoil-2-lattilato di sodio

E 482

Stearoil-2-lattilato di calcio

E 483

Tartrato di stearile

E 491

Monostearato di sorbitano

E 492

Tristearato di sorbitano

E 493

Monolaurato di sorbitano

E 494

Monooleato di sorbitano

E 495

Monopalmitato di sorbitano

▼M28

E 499

Fitosteroli ricchi di stigmasterolo

▼M2

E 500

Carbonati di sodio

E 501

Carbonati di potassio

E 503

Carbonati di ammonio

E 504

Carbonati di magnesio

E 507

Acido cloridrico

E 508

Cloruro di potassio

E 509

Cloruro di calcio

E 511

Cloruro di magnesio

E 512

Cloruro stannoso

E 513

Acido solforico

E 514

Solfati di sodio

E 515

Solfati di potassio

E 516

Solfato di calcio

E 517

Solfato di ammonio

E 520

Solfato d'alluminio

E 521

Solfato di alluminio e sodio

E 522

Solfato di alluminio e potassio

E 523

Solfato di alluminio e ammonio

E 524

Idrossido di sodio

E 525

Idrossido di potassio

E 526

Idrossido di calcio

E 527

Idrossido d'ammonio

E 528

Idrossido di magnesio

E 529

Ossido di calcio

E 530

Ossido di magnesio

E 535

Ferrocianuro di sodio

E 536

Ferrocianuro di potassio

E 538

Ferrocianuro di calcio

E 541

Fosfato acido di sodio e alluminio

E 551

Biossido di silicio

E 552

Silicato di calcio

E 553a

Silicato di magnesio

E 553b

Talco

E 554

Silicato di sodio e alluminio

E 555

Silicato di potassio e alluminio

▼M7

E 556

Silicato di calcio e alluminio (2)

E 558

Bentonite (3)

E 559

Silicato d'alluminio (caolino) (2)

▼M2

E 570

Acidi grassi

E 574

Acido gluconico

E 575

Gluconodeltalattone

E 576

Gluconato di sodio

E 577

Gluconato di potassio

E 578

Gluconato di calcio

E 579

Gluconato ferroso

E 585

Lattato ferroso

E 586

4-Esilresorcinolo

E 620

Acido glutammico

E 621

Glutammato monosodico

E 622

Glutammato monopotassico

E 623

Diglutammato di calcio

E 624

Glutammato monoammonico

E 625

Diglutammato di magnesio

E 626

Acido guanilico

E 627

Guanilato disodico

E 628

Guanilato dipotassico

E 629

Guanilato di calcio

E 630

Acido inosinico

E 631

Inosinato disodico

E 632

Inosinato dipotassico

E 633

Inosinato di calcio

E 634

5′-ribonucleotidi di calcio

E 635

5′-ribonucleotidi di sodio

E 640

Glicina e suo sale di sodio

E 650

Acetato di zinco

E 900

Dimetilpolisilossano

E 901

Cera d'api, bianca e gialla

E 902

Cera di candelilla

E 903

Cera di carnauba

E 904

Gommalacca

E 905

Cera microcristallina

E 907

Poli-1-decene idrogenato

E 912

Esteri dell'acido montanico

E 914

Cera polietilenica ossidata

E 920

L-cisteina

E 927b

Carbammide

E 938

Argon

E 939

Elio

E 941

Azoto

E 942

Protossido di azoto

E 943a

Butano

E 943b

Isobutano

E 944

Propano

E 948

Ossigeno

E 949

Idrogeno

E 999

Estratto di quillaia

E 1103

Invertasi

E 1105

Lisozima

E 1200

Polidestrosio

E 1201

Polivinilpirrolidone

E 1202

Polivinilpolipirrolidone

E 1203

Alcole polivinilico (PVA)

E 1204

Pullulan

E 1205

Copolimero di metacrilato basico

▼M29

E 1206

Copolimero di metacrilato neutro

E 1207

Copolimero di metacrilato anionico

▼M37

E 1208

Copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato

▼M2

E 1404

Amido ossidato

E 1410

Fosfato di monoamido

E 1412

Fosfato di diamido

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

E 1420

Amido acetilato

E 1422

Adipato di diamido acetilato

E 1440

Amido idrossipropilato

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

E 1451

Amido acetilato ossidato

E 1452

Ottenilsuccinato di amido e alluminio

E 1505

Citrato di trietile

E 1517

Diacetato di glicerile (diacetina)

E 1518

Triacetato di glicerile (triacetina)

E 1519

Alcol benzilico

E 1520

1,2-Propandiolo (propilenglicole)

E 1521

Polietilenglicole

(1)   L'acido benzoico può essere presente in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione.

(2)   autorizzato fino al 31 gennaio 2014.

(3)   autorizzato fino al 31 maggio 2013.

(4)   Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013.

PARTE C

DEFINIZIONI DEI GRUPPI DI ADDITIVI

1)    Gruppo I

▼M38



Numero E

Denominazione

E 338

Acido fosforico

E 339

Fosfati di sodio

E 340

Fosfati di potassio

E 341

Fosfati di calcio

E 343

Fosfati di magnesio

E 450

Difosfati (1)

E 451

Trifosfati

E 452

Polifosfati

(1)   E 450 (ix) non è compreso

▼M2

2)    Gruppo II: coloranti alimentari autorizzati quantum satis



Numero E

Denominazione

E 101

Riboflavine

E 140

Clorofille e clorofilline

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

E 150a

Caramello semplice

E 150b

Caramello solfito-caustico

E 150c

Caramello ammoniacale

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

E 153

Carbone vegetale

E 160a

Caroteni

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

E 163

Antociani

E 170

Carbonato di calcio

E 171

Biossido di titanio

E 172

Ossidi e idrossidi di ferro

3)    Gruppo III: Coloranti alimentari con limite massimo combinato



Numero E

Denominazione

E 100

Curcumina

E 102

Tartrazina

▼M6 —————

▼M2

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

E 122

Azorubina, carmoisina

▼M6 —————

▼M2

E 129

Rosso allura AC

E 131

Blu patentato V

E 132

Indigotina, carminio d'indaco

E 133

Blu brillante FCF

E 142

Verde S

▼M35

E 151

Nero brillante PN

▼M2

E 155

Bruno HT

E 160e

Beta-apo-8'-carotenale (C30)

E 161b

Luteina

4)    Gruppo IV: Polioli



Numero E

Denominazione

E 420

Sorbitoli

E 421

Mannitolo

E 953

Isomalto

E 965

Maltitoli

E 966

Lactitolo

E 967

Xilitolo

E 968

Eritritolo

5)    Altri additivi che potrebbero essere regolamentati in combinazione



a)  E 200-203: acido sorbico – sorbati (SA)

Numero E

Denominazione

E 200

Acido sorbico

E 202

Sorbato di potassio

E 203

Sorbato di calcio



b)  E 210-213: acido benzoico – benzoati (BA)

Numero E

Denominazione

E 210

Acido benzoico

E 211

Benzoato di sodio

E 212

Benzoato di potassio

E 213

Benzoato di calcio



c)  E 200-213: acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati (SA + BA)

Numero E

Denominazione

E 200

Acido sorbico

E 202

Sorbato di potassio

E 203

Sorbato di calcio

E 210

Acido benzoico

E 211

Benzoato di sodio

E 212

Benzoato di potassio

E 213

Benzoato di calcio



d)  E 200-219: acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati (SA + BA + PHB)

Numero E

Denominazione

E 200

Acido sorbico

E 202

Sorbato di potassio

E 203

Sorbato di calcio

E 210

Acido benzoico

E 211

Benzoato di sodio

E 212

Benzoato di potassio

E 213

Benzoato di calcio

E 214

p-Idrossibenzoato d'etile

E 215

Etil-p-idrossibenzoato di sodio

E 218

p-Idrossibenzoato di metile

E 219

Metil-p-idrossibenzoato di sodio



e)  E 200-203; 214-219: acido sorbico – sorbati; p-idrossibenzoati (SA + PHB)

Numero E

Denominazione

E 200

Acido sorbico

E 202

Sorbato di potassio

E 203

Sorbato di calcio

E 214

p-Idrossibenzoato d'etile

E 215

Etil-p-idrossibenzoato di sodio

E 218

p-Idrossibenzoato di metile

E 219

Metil-p-idrossibenzoato di sodio



f)  E 214-219: p-idrossibenzoati (PHB)

Numero E

Denominazione

E 214

p-Idrossibenzoato d'etile

E 215

Etil-p-idrossibenzoato di sodio

E 218

p-Idrossibenzoato di metile

E 219

Metil-p-idrossibenzoato di sodio



g)  E 220-228: anidride solforosa – solfiti

Numero E

Denominazione

E 220

Anidride solforosa

E 221

Solfito di sodio

E 222

Bisolfito di sodio

E 223

Metabisolfito di sodio

E 224

Metabisolfito di potassio

E 226

Solfito di calcio

E 227

Bisolfito di calcio

E 228

Bisolfito di potassio



h)  E 249-250: nitriti

Numero E

Denominazione

E 249

Nitrito di potassio

E 250

Nitrito di sodio



i)  E 251-252: nitrati

Numero E

Denominazione

E 251

Nitrato di sodio

E 252

Nitrato di potassio



j)  E 280-283: acido propionico – propionati

Numero E

Denominazione

E 280

Acido propionico

E 281

Propionato di sodio

E 282

Propionato di calcio

E 283

Propionato di potassio



k)  E 310-320: gallati, TBHQ e BHA

Numero E

Denominazione

E 310

Gallato di propile

E 311

Gallato d'ottile

E 312

Gallato di dodecile

E 319

Butilidrochinone terziario (TBHQ)

E 320

Butilidrossianisolo (BHA)



l)  E 338-341, E 343 e E 450-452: Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

Numero E

Denominazione

E 338

Acido fosforico

E 339

Fosfati di sodio

E 340

Fosfati di potassio

E 341

Fosfati di calcio

E 343

Fosfati di magnesio

E 450

Difosfati

E451

Trifosfati

E 452

Polifosfati



m)  E 355-357: acido adipico – adipati

Numero E

Denominazione

E 355

Acido adipico

E 356

Adipato di sodio

E 357

Adipato di potassio



n)  E 432-436: polisorbati

Numero E

Denominazione

E 432

Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)

E 433

Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)

E 434

Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)

E 435

Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)

E 436

Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)



o)  E 473-474: esteri di saccarosio degli acidi grassi; sucrogliceridi

Numero E

Denominazione

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

E 474

Sucrogliceridi



p)  E 481-482: stearoil-2-lattilati

Numero E

Denominazione

E 481

Stearoil-2-lattilato di sodio

E 482

Stearoil-2-lattilato di calcio



q)  E 491-495: esteri di sorbitano

Numero E

Denominazione

E 491

Monostearato di sorbitano

E 492

Tristearato di sorbitano

E 493

Monolaurato di sorbitano

E 494

Monooleato di sorbitano

E 495

Monopalmitato di sorbitano



r)  E 520-523: solfati d'alluminio

Numero E

Denominazione

E 520

Solfato d'alluminio

E 521

Solfato di alluminio e sodio

E 522

Solfato di alluminio e potassio

E 523

Solfato di alluminio e ammonio

▼M7

s.1.) E 551–559: Biossido di silicio – silicati ( 33 )



Numero E

Denominazione

E 551

Biossido di silicio

E 552

Silicato di calcio

E 553a

Silicato di magnesio

E 553b

Talco

E 554

Silicato di sodio e alluminio

E 555

Silicato di potassio e alluminio

E 556

Silicato di calcio e alluminio

E 559

Silicato d'alluminio (caolino)

s.2.) E 551–553: Biossido di silicio – silicati ( 34 )



Numero E

Denominazione

E 551

Biossido di silicio

E 552

Silicato di calcio

E 553a

Silicato di magnesio

E 553b

Talco

▼M2



t)  E 620-625: acido glutammico – glutammati

Numero E

Denominazione

E 620

Acido glutammico

E 621

Glutammato monosodico

E 622

Glutammato monopotassico

E 623

Diglutammato di calcio

E 624

Glutammato monoammonico

E 625

Diglutammato di magnesio



u)  E 626-635: ribonucleotidi

Numero E

Denominazione

E 626

Acido guanilico

E 627

Guanilato disodico

E 628

Guanilato dipotassico

E 629

Guanilato di calcio

E 630

Acido inosinico

E 631

Inosinato disodico

E 632

Inosinato dipotassico

E 633

Inosinato di calcio

E 634

5′-ribonucleotidi di calcio

E 635

5′-ribonucleotidi di sodio

PARTE D

CATEGORIE DI ALIMENTI



Numero

Denominazione

0.

Tutte le categorie di alimenti

01.

Prodotti lattieri e analoghi

01.1

Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso il trattamento UHT) non aromatizzato

01.2

Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato) non trattati termicamente dopo la fermentazione

01.3

Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione

01.4

Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente

01.5

Latte disidratato, quale definito nella direttiva 2001/114/CE

01.6

Panna o crema di latte anche in polvere

01.6.1

Panna o crema di latte pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi)

01.6.2

Prodotti a base di panna o crema di latte non aromatizzati, ottenuti con fermenti lattici vivi, e loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20 %

01.6.3

Altri tipi di panna o crema di latte

01.7

Formaggio e prodotti caseari

01.7.1

Formaggio non stagionato, tranne i prodotti della categoria 16

01.7.2

Formaggio stagionato

01.7.3

Crosta edibile di formaggio

01.7.4

Formaggio ottenuto dal siero di latte

01.7.5

Formaggio fuso

01.7.6

Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)

01.8

Prodotti analoghi ai prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande

02.

Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi

02.1

Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)

02.2

Emulsioni di oli e grassi, principalmente del tipo acqua in olio

02.2.1

Burro, burro concentrato, butter oil e grasso del latte anidro

02.2.2

Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ed emulsioni liquide

02.3

Spray di olio vegetale per ungere piastre

03.

Gelati

04.

Ortofrutticoli

04.1

Ortofrutticoli non trasformati

04.1.1

Ortofrutticoli freschi interi

04.1.2

Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati

04.1.3

Ortofrutticoli congelati

04.2

Ortofrutticoli trasformati

04.2.1

Ortofrutticoli essiccati

04.2.2

Ortofrutticoli sottoaceto, sott'olio o in salamoia

04.2.3

Ortofrutticoli in recipienti

04.2.4

Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne i prodotti di cui alla categoria 5.4

04.2.4.1

Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta

04.2.4.2

Composta, tranne i prodotti di cui alla categoria 16

04.2.5

Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi

04.2.5.1

Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

04.2.5.2

Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

04.2.5.3

Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi

04.2.5.4

Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio

04.2.6

Prodotti trasformati a base di patate

05.

Prodotti di confetteria

05.1

Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE

05.2

Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito

05.3

Gomme da masticare (chewing-gum)

05.4

Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4

06.

Cereali e prodotti a base di cereali

06.1

Cereali interi, spezzati o in fiocchi

06.2

Farine e altri prodotti della macinazione e amidi

06.2.1

Farine

06.2.2

Amidi e fecole

06.3

Cereali da colazione

06.4

Paste alimentari

06.4.1

Pasta fresca

06.4.2

Pasta secca

06.4.3

Pasta fresca precotta

06.4.4

Gnocchi di patate

06.4.5

Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi)

06.5

Noodles

06.6

Pastelle

06.7

Cereali precotti o trasformati

07.

Prodotti da forno

07.1

Pane e panini

07.1.1

Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito di birra o lievito, sale

07.1.2

Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Prodotti da forno fini

08.

Carne

08.1

Carne non trasformata

08.1.1

Carne non trasformata diversa dalle preparazioni di carne definite dal regolamento (CE) n. 853/2004

08.1.2

Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004

08.2

Carne trasformata

08.2.1

Carne trasformata non trattata termicamente

08.2.2

Carne trasformata trattata termicamente

08.2.3

Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne

08.2.4

Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura con disposizioni specifiche riguardanti nitriti e nitrati

08.2.4.1

Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura per immersione (prodotti a base di carne immersi in una salamoia contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti)

08.2.4.2

Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura a secco (il procedimento di salatura a secco consiste nell'applicazione a secco di una miscela contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti sulla superficie della carne, cui fa seguito un periodo di stabilizzazione/stagionatura)

08.2.4.3

Altri prodotti tradizionalmente ottenuti mediante salatura (procedimenti combinati di salatura per immersione e a secco o allorché i nitriti e/o nitrati sono inclusi in un prodotto composto o allorché la salamoia è iniettata nel prodotto prima della cottura)

09.

Pesce e prodotti della pesca

09.1

Pesce e prodotti della pesca non trasformati

09.1.1

Pesce non trasformato

09.1.2

Molluschi e crostacei non trasformati

09.2

Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei

09.3

Uova di pesce

10.

Uova e ovoprodotti

10.1

Uova non trasformate

10.2

Uova e ovoprodotti trasformati

11.

Zuccheri, sciroppi, miele ed edulcoranti da tavola

11.1

Tipi di zucchero e sciroppi definiti dalla direttiva 2001/111/CE

11.2

Altri tipi di zucchero e sciroppi

11.3

Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE

11.4

Edulcoranti da tavola

11.4.1

Edulcoranti da tavola in forma liquida

11.4.2

Edulcoranti da tavola in polvere

11.4.3

Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse

12.

Sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine

12.1

Sale e succedanei del sale

12.1.1

Sale

12.1.2

Succedanei del sale

12.2

Erbe aromatiche, spezie e condimenti

12.2.1

Erbe aromatiche e spezie

12.2.2

Condimenti

12.3

Aceti

12.4

Senape

12.5

Zuppe, minestre e brodi

12.6

Salse

12.7

Insalate e pasta da spalmare a base di aromi

12.8

Lievito e prodotti a base di lievito

12.9

Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti di cui alla categoria 1.8

13.

Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, quali definiti dalla direttiva 2009/39/CE

13.1

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

13.1.1

Alimenti per lattanti, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE della Commissione (1)

13.1.2

Alimenti di proseguimento, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE

13.1.3

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE della Commissione (2)

13.1.4

Altri alimenti per bambini nella prima infanzia

13.1.5

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE della Commissione (3), e alimenti speciali per lattanti

13.1.5.1

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e alimenti speciali per lattanti

13.1.5.2

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE

13.2

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)

13.3

Alimenti dietetici contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa)

13.4

Alimenti adatti alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione (4)

14.

Bevande

14.1

Bevande analcoliche

14.1.1

Acqua, compresa l'acqua minerale naturale, quale definita nella direttiva 2009/54/CE, acqua di sorgente e tutti gli altri tipi di acqua in bottiglia o confezionata

14.1.2

Succhi di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e succhi di ortaggi

14.1.3

Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi

14.1.4

Bevande aromatizzate

14.1.5

Caffè, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

14.1.5.1

Caffè ed estratti di caffè

14.1.5.2

Altro

14.2

Bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico

14.2.1

Birra e bevande a base di malto

14.2.2

Vino e altri prodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1234/2007, e bevande analoghe analcoliche

14.2.3

Sidro e sidro di pere

14.2.4

Vino di frutta e made wine

14.2.5

Idromele

14.2.6

Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008

14.2.7

Prodotti aromatizzati a base di vino, quali definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91

14.2.7.1

Vini aromatizzati

14.2.7.2

Bevande aromatizzate a base di vino

14.2.7.3

Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

14.2.8

Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %

15.

Salatini e snack pronti al consumo

15.1

Snack a base di patate, cereali, farina o amido

15.2

Frutta a guscio trasformata

16.

Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4

17.

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

17.1

Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare

17.2

Integratori alimentari in forma liquida

17.3

Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare

18.

Alimenti trasformati non coperti dalle categorie 1-17, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

(1)   GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)   GU L 339 del 06.12.2006, pag. 16.

(3)   GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.

(4)   GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3.

(5)   GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

PARTE E

ADDITIVI ALIMENTARI AUTORIZZATI E CONDIZIONI DEL LORO USO NELLE CATEGORIE ALIMENTARI



Numero della categoria

Numero E

Denominazione

Livello massimo (mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)

Note

Restrizioni/eccezioni

0.

Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti

E 290

Anidride carbonica

quantum satis

 
 

E 938

Argon

quantum satis

 
 

E 939

Elio

quantum satis

 
 

E 941

Azoto

quantum satis

 
 

E 942

Protossido di azoto

quantum satis

 
 

E 948

Ossigeno

quantum satis

 
 

E 949

Idrogeno

quantum satis

 
 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

10 000

(1) (4) (57)

Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1) (57)

Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1) (57)

Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

E 459

Beta-ciclodestrina

quantum satis

 

Solo alimenti sotto forma di pastigliaggi, anche ricoperti, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

(1)

Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

(1)

Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(57)  Si applica il livello massimo a meno che ai punti 01-18 del presente allegato non sia specificato un livello massimo diverso relativo ai singoli alimenti o categorie alimentari

01

Prodotti lattieri e prodotti analoghi

01.1

Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso il trattamento UHT) non aromatizzato

E 331

Citrati di sodio

4 000

 

Solo latte di capra UHT

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

1 000

(1) (4)

Solo latte sterilizzato e UHT

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

01.2

Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato) non trattati termicamente dopo la fermentazione

01.3

Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione

Gruppo I

Additivi

 
 
 

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

1 000

(1) (2)

Solo latte cagliato

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

01.4

Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente

Gruppo I

Additivi

 
 
 

▼M7

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(74)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

150

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

150

(74)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

5

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

5

(61)

 

▼M2

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

10

 
 

E 160d

Licopene

30

 
 

E 200 - 213

Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

300

(1) (2)

Solo dessert a base di latte e derivati non trattati termicamente

E 297

Acido fumarico

4 000

 

Solo dessert aromatizzati alla frutta

E 338 - 452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

3 000

(1) (4)

 

E 355 - 357

Acido adipico – adipati

1 000

 

Solo dessert aromatizzati alla frutta

E 363

Acido succinico

6 000

 
 

E 416

Gomma di karaya

6 000

 
 

E 427

Gomma cassia

2 500

 
 

E 432 - 436

Polisorbati

1 000

 
 

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

 
 

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

2 000

 
 

E 477

Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

5 000

 
 

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

5 000

 
 

E 483

Tartrato di stearile

5 000

 
 

E 491-495

Esteri di sorbitano

5 000

 
 

E 950

Acesulfame K

350

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

1 000

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

250

(51)

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

100

(52)

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

400

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 957

Taumatina

5

 

Solo come esaltatore di sapidità

E 959

Neoesperidina DC

50

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

100

(60)

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M2

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

350

(11)a (49) (50)

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 961

Neotame

32

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o come b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M7

(74)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 15mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

01.5

Latte disidratato, quale definito nella direttiva 2001/114/CE

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Tranne prodotti non aromatizzati

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 
 

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

 
 

E 304

Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

quantum satis

 
 

E 310-320

Gallati, TBHQ e BHA

200

(1)

Solo latte in polvere per distributori automatici

E 322

Lecitine

quantum satis

 
 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 
 

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

 
 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

1 000

(1) (4)

Solo latte parzialmente disidratato con contenuto solido inferiore al 28 %

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

1 500

(1) (4)

Solo latte parzialmente disidratato con contenuto solido superiore al 28 %

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

2 500

(1) (4)

Solo latte intero e scremato in polvere

E 392

Estratti di rosmarino

200

(41) (46)

Solo latte in polvere per distributori automatici

E 392

Estratti di rosmarino

30

(46)

Solo latte in polvere per la produzione di gelato

E 407

Carragenina

quantum satis

 
 

E 500(ii)

Idrogenocarbonato di sodio

quantum satis

 
 

E 501(ii)

Idrogenocarbonato di potassio

quantum satis

 
 

E 509

Cloruro di calcio

quantum satis

 
 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(41)  Espresso in base ai grassi

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

01.6

Panna o crema di latte, anche in polvere

01.6.1

Panna o crema di latte pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi)

E 401

Alginato di sodio

quantum satis

 
 

E 402

Alginato di potassio

quantum satis

 
 

E 407

Carragenina

quantum satis

 
 

▼M35

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

quantum satis

 
 

▼M2

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

01.6.2

Prodotti a base di panna o crema di latte non aromatizzati, ottenuti con fermenti lattici vivi, e loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20 %

E 406

Agar-agar

quantum satis

 
 

E 407

Carragenina

quantum satis

 
 

E 410

Farina di semi di carrube

quantum satis

 
 

E 412

Gomma di guar

quantum satis

 
 

E 415

Gomma di xanthan

quantum satis

 
 

E 440

Pectine

quantum satis

 
 

E 460

Cellulosa

quantum satis

 
 

▼M35

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

quantum satis

 
 

▼M2

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

E 1404

Amido ossidato

quantum satis

 
 

E 1410

Fosfato di monoamido

quantum satis

 
 

E 1412

Fosfato di diamido

quantum satis

 
 

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

quantum satis

 
 

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

quantum satis

 
 

E 1420

Amido acetilato

quantum satis

 
 

E 1422

Adipato di diamido acetilato

quantum satis

 
 

E 1440

Amido idrossipropilato

quantum satis

 
 

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

quantum satis

 
 

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

quantum satis

 
 

E 1451

Amido acetilato ossidato

quantum satis

 
 

01.6.3

Altri tipi di panna o crema di latte

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Solo tipi di panne aromatizzate

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

150

 

Solo tipi di panne aromatizzate

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

Soltanto tipi di panna aromatizzati

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

5

(61)

Soltanto tipi di panna aromatizzati

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

5

(61)

Soltanto tipi di panna aromatizzati

▼M2

E 234

Nisina

10

 

Solo clotted cream

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

Solo panna sterilizzata, pastorizzata, UHT e panna montata

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

(1)

Solo panna sterilizzata e panna sterilizzata a ridotto tenore di grassi

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M2

01.7

Formaggio e prodotti caseari

01.7.1

Formaggio non stagionato, tranne i prodotti della categoria 16

▼M23

Gruppo I

Additivi

 
 

Tranne mozzarella

▼M2

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Solo formaggi aromatizzati non stagionati

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

150

 

Solo formaggi aromatizzati non stagionati

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

1 000

(1) (2)

 

E 234

Nisina

10

 

Solo mascarpone

E 260

Acido acetico

quantum satis

 

Solo mozzarella

E 270

Acido lattico

quantum satis

 

Solo mozzarella

E 330

Acido citrico

quantum satis

 

Solo mozzarella

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

2 000

(1) (4)

Tranne mozzarella

E 460(ii)

Cellulosa in povere

quantum satis

 

Solo mozzarella grattugiata e a fette

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

 

Solo mozzarella

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

01.7.2

Formaggio stagionato

E 1105

Lisozima

quantum satis

 
 

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

125

 

Solo formaggio marmorizzato rosso

E 140

Clorofille e clorofilline

quantum satis

 

Solo formaggio sage derby

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

quantum satis

 

Solo formaggio sage derby

E 153

Carbone vegetale

quantum satis

 

Solo formaggio morbier

E 160a

Caroteni

quantum satis

 

Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

15

 

Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

50

 

Solo formaggio red leicester

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

35

 

Solo formaggio mimolette

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

quantum satis

 

Solo formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro

E 163

Antociani

quantum satis

 

Solo formaggio marmorizzato rosso

E 170

Carbonato di calcio

quantum satis

 
 

E 200 - 203

Acido sorbico - sorbati

1 000

(1) (2)

Solo formaggio preconfezionato, affettato e tagliato; formaggio a strati e con aggiunta di prodotti alimentari

E 200 - 203

Acido sorbico - sorbati

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati

E 234

Nisina

12,5

(29)

 

E 235

Natamicina

1

(8)

Solo trattamento superficiale di formaggio di pasta dura, semidura e semimolle

E 239

Esametilentetramina

25 mg/kg dose residua, espressa come formaldeide

 

Solo formaggio provolone

E 251-252

Nitrati

150

(30)

Solo formaggio di pasta dura, semidura e semimolle

E 280-283

Acido propionico - propionati

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale

E 460

Cellulosa in povere

quantum satis

 

Solo formaggio stagionato affettato e grattugiato

E 500(ii)

Idrogenocarbonato di sodio

quantum satis

 

Solo formaggio di latte acido

E 504

Carbonati di magnesio

quantum satis

 
 

E 509

Cloruro di calcio

quantum satis

 
 

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo formaggio di pasta dura e semidura affettato o grattugiato

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo formaggio di pasta dura e semidura affettato o grattugiato

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

 
 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(8)  mg/dm2 nella superficie (non presente a una profondità di 5 mm)

(29)  Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a seguito dei processi di fermentazione

(30)  Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua

01.7.3

Croste di formaggio commestibili

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

▼M7

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

quantum satis

(67)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

10

(62)

 

▼M2

E 160d

Licopene

30

 
 

▼M7

E 180

Litolrubino BK

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

E 180

Litolrubino BK

quantum satis

(67)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

20

 
 

▼M6

(62)  La quantità totale di E 104 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M7

(67)  Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio e E 180 Litolrubino BK 10 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008 tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

01.7.4

Formaggio ottenuto dal siero di latte

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

1 000

(1), (2)

Solo formaggio preconfezionato, affettato; formaggio a strati e formaggio con aggiunta di prodotti alimentari

E 251-252

Nitrati

150

(30)

Solo latte destinato alla produzione di formaggio di pasta dura, semidura e semimolle

E 260

Acido acetico

quantum satis

 
 

E 270

Acido lattico

quantum satis

 
 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 
 

E 460(ii)

Cellulosa in povere

quantum satis

 

Solo formaggio grattugiato e affettato

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

 
 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(30)  Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua

01.7.5

Formaggio fuso

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Solo formaggio fuso aromatizzato

E 100

Curcumina

100

(33)

Solo formaggio fuso aromatizzato

E 102

Tartrazina

100

(33)

Solo formaggio fuso aromatizzato

▼M6 —————

▼M7

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

(33)

Solo formaggio fuso aromatizzato

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

(33) (66)

Solo formaggio fuso aromatizzato

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

E 122

Azorubina, carmoisina

100

(33)

Solo formaggio fuso aromatizzato

▼M6 —————

▼M2

E 160e

Beta-apo-8'-carotenale (C30)

100

(33)

Solo formaggio fuso aromatizzato

E 161b

Luteina

100

(33)

Solo formaggio fuso aromatizzato

E 160d

Licopene

5

 

Solo formaggio fuso aromatizzato

E 160a

Caroteni

quantum satis

 
 

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

quantum satis

 
 

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

15

 
 

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

2 000

(1) (2)

 

E 234

Nisina

12,5

(29)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

20 000

(1) (4)

 

E 427

Gomma cassia

2 500

 
 

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(29)  Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a seguito dei processi di fermentazione

▼M6

(33)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e e E 161b

▼M7

(66)  Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008 tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

01.7.6

Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Solo prodotti non stagionati aromatizzati

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

100

 

Solo prodotti non stagionati aromatizzati

E 1105

Lisozima

quantum satis

 

Solo prodotti stagionati

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

125

 

Solo prodotti marmorizzati rossi

E 160a

Caroteni

quantum satis

 

Solo prodotti stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

15

 

Solo prodotti stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

quantum satis

 

Solo prodotti stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro

E 163

Antociani

quantum satis

 

Solo prodotti marmorizzati rossi

E 170

Carbonato di calcio

quantum satis

 

Solo prodotti stagionati

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

1 000

(1) (2)

Solo prodotti non stagionati; prodotti stagionati, preconfezionati, affettati; prodotti stagionati a strati e prodotti stagionati con aggiunta di prodotti alimentari

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati

E 234

Nisina

12,5

(29)

Solo prodotti stagionati e fusi

E 235

Natamicina

1 mg/dm2 nella superficie (non presente a una profondità di 5 mm)

 

Solo trattamento superficiale di prodotti di pasta dura, semidura e semimolle

E 251-252

Nitrati

150

(30)

Solo prodotti stagionati di pasta dura, semidura e semimolle

E 280-283

Acido propionico - propionati

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale di prodotti stagionati

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

2 000

(1) (4)

Solo prodotti non stagionati

E 460

Cellulosa in povere

quantum satis

 

Solo prodotti non stagionati e prodotti stagionati grattugiati e affettati

E 504

Carbonati di magnesio

quantum satis

 

Solo prodotti stagionati

E 509

Cloruro di calcio

quantum satis

 

Solo prodotti stagionati

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio, silicato di calcio, silicato di magnesio, talco

10 000

(1)

Solo prodotti di pasta dura e semidura, affettati o grattugiati

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo prodotti di pasta dura e semidura, affettati o grattugiati

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

 

Solo prodotti stagionati

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(29)  Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni prodotti a seguito dei processi di fermentazione

(30)  Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua

01.8

Prodotti analoghi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

quantum satis

(1) (2)

Solo prodotti analoghi al formaggio (solo trattamento superficiale)

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

2 000

(1) (2)

Solo prodotti analoghi al formaggio a base di proteine

E 251-252

Nitrati

150

(30)

Solo prodotti analoghi al formaggio, a base di latte e derivati

E 280-283

Acido propionico - propionati

quantum satis

 

Solo prodotti analoghi al formaggio (solo trattamento superficiale)

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

Solo prodotti analoghi alla panna montata

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

20 000

(1) (4)

Solo prodotti analoghi al formaggio fuso

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

30 000

(1) (4)

Solo preparati per la macchiatura di bevande

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

50 000

(1) (4)

Solo preparati per la macchiatura di bevande per distributori automatici

E 432-436

Polisorbati

5 000

(1)

Solo prodotti analoghi a latte e panna

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

(1)

Solo prodotti analoghi alla panna

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

20 000

(1)

Solo preparati per la macchiatura di bevande

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

5 000

 

Solo prodotti analoghi a latte e panna

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

500

 

Solo preparati per la macchiatura di bevande

E 477

Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

1 000

 

Solo preparati per la macchiatura di bevande

E 477

Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

5 000

 

Solo prodotti analoghi a latte e panna

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

3 000

(1)

Solo preparati per la macchiatura di bevande

E 491-495

Esteri di sorbitano

5 000

(1)

Solo prodotti analoghi a latte e panna; preparati per la macchiatura di bevande

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo prodotti analoghi al formaggio affettato o grattugiato e al formaggio fuso; preparati per la macchiatura di bevande

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo prodotti analoghi al formaggio affettato o grattugiato e al formaggio fuso; preparati per la macchiatura di bevande

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(30)  Nel latte destinato alla produzione di formaggi o livello equivalente se addizionata dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua

02

Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi

02.1

Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)

E 100

Curcumina

quantum satis

 

Solo grassi

E 160a

Caroteni

quantum satis

 

Solo grassi

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

10

 

Solo grassi

E 270

Acido lattico

quantum satis

 

Solo per cottura e/o frittura o per la preparazione di salse (gravy)

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 

Solo per cottura e/o frittura o per la preparazione di salse (gravy)

E 304

Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

quantum satis

 

Tranne oli vergini e oli d'oliva

E 306

Estratto ricco di tocoferolo

quantum satis

 

Tranne oli vergini e oli d'oliva

E 307

Alfatocoferolo

quantum satis

 

Tranne oli vergini e oli d'oliva

E 307

Alfatocoferolo

200

 

Solo oli d'oliva raffinati, incluso l'olio di sansa di oliva

E 308

Gammatocoferolo

quantum satis

 

Tranne oli vergini e oli d'oliva

E 309

Deltatocoferolo

quantum satis

 

Tranne oli vergini e oli d'oliva

E 310-320

Gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione

200

(1) (41)

Solo grassi e oli per la preparazione professionale di alimenti trattati termicamente; olio e grasso per frittura (escluso l'olio di sansa di oliva) nonché lardo, strutto, olio di pesce, grasso bovino, grasso di pollame e grasso ovino

E 321

Butilidrossitoluene (BHT)

100

(41)

Solo grassi e oli per la preparazione professionale di alimenti trattati termicamente; olio e grasso per frittura (escluso l'olio di sansa di oliva) nonché lardo, strutto, olio di pesce, grasso bovino, grasso di pollame e grasso ovino

E 322

Lecitine

30 000

 

Tranne oli vergini e oli d'oliva

E 330

Acido citrico

quantum satis

 

Tranne oli vergini e oli d'oliva

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 

Tranne oli vergini e oli d'oliva

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

 

Tranne oli vergini e oli d'oliva

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

 

Tranne oli vergini e oli d'oliva

E 392

Estratti di rosmarino

30

(41) (46)

Solo oli vegetali (esclusi oli vergini e oli d'oliva) e grassi se il contenuto di acidi grassi polinsaturi è superiore al 15 % p/p degli acidi grassi totali, per l'uso in prodotti alimentari non sottoposti a trattamento termico

E 392

Estratti di rosmarino

50

(41) (46)

Solo oli di pesce e di alghe; lardo, grasso bovino, grasso di pollame e grasso ovino; grassi e oli per la preparazione professionale di alimenti trattati termicamente; olio e grasso per frittura, escluso l'olio di oliva e l'olio di sansa

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

10 000

 

Tranne oli vergini e oli d'oliva

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 

Solo per cottura e/o frittura o per la preparazione di salse

E 900

Dimetilpolisilossano

10

 

Solo oli e grassi per frittura

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(41)  Espresso in base ai grassi

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

02.2

Emulsioni di oli e grassi, principalmente del tipo acqua in olio

02.2.1

Burro, burro concentrato, butter oil e grasso del latte anidro

E 160a

Caroteni

quantum satis

 

Tranne burro di latte di pecora e capra

E 500

Carbonati di sodio

quantum satis

 

Solo burro di panna acida

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

2 000

(1) (4)

Solo burro di panna acida

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

02.2.2

Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide

Gruppo I

Additivi

 
 
 

E 100

Curcumina

quantum satis

 

Tranne burro a ridotto tenore di grassi

E 160a

Caroteni

quantum satis

 
 

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

10

 

Tranne burro a ridotto tenore di grassi

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

1 000

(1) (2)

Solo emulsioni di grassi (tranne il burro) con un tenore di grassi uguale o superiore al 60 %

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

2 000

(1) (2)

Solo emulsioni di grassi con un tenore di grassi inferiore al 60 %

E 310-320

Gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione

200

(1) (2)

Solo grasso per frittura

E 321

Butilidrossitoluene (BHT)

100

 

Solo grasso per frittura

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

Solo grassi da spalmare

E 385

Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

100

 

Solo grassi da spalmare, quali definiti all'articolo 115 e all'allegato XV del regolamento (CE) n. 1234/2007, aventi tenore di grassi pari o inferiore al 41 %

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

3 000

 
 

E 432-436

Polisorbati

10 000

(1)

Solo emulsioni di grassi per cottura al forno

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

10 000

(1)

Solo emulsioni di grassi per cottura al forno

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

5 000

 
 

E 476

Poliricinoleato di poliglicerolo

4 000

 

Solo grassi da spalmare, quali definiti all'articolo 115 e all'allegato XV del regolamento (CE) n. 1234/2007, aventi tenore di grassi pari o inferiore al 41 % e prodotti analoghi da spalmare aventi tenore di grassi inferiore al 10 %

E 477

Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

10 000

 

Solo emulsioni di grassi per cottura al forno

E 479b

Prodotto di reazione dell'olio di soia ossidato termicamente con mono- e digliceridi degli acidi grassi

5 000

 

Solo emulsioni di grassi per frittura

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

10 000

(1)

 

E 491-495

Esteri di sorbitano

10 000

(1)

 

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

30 000

(1)

Solo prodotti per ungere teglie

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

30 000

(1)

Solo prodotti per ungere teglie

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

E 900

Dimetilpolisilossano

10

 

Solo oli e grassi per frittura

E 959

Neoesperidina DC

5

 

Solo come esaltatore di sapidità, solo nei gruppi di grassi B e C di cui all'allegato XV del regolamento 1234/2007

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

02.3

Spray di olio vegetale per ungere piastre

Gruppo I

Additivi

 
 
 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

30 000

(1) (4)

Solo spray a base di emulsione acquosa per ungere teglie

E 392

Estratti di rosmarino

50

(41) (46)

Solo grassi e oli per la preparazione professionale di alimenti trattati termicamente

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

30 000

(1)

Solo prodotti per ungere teglie

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

30 000

(1)

Solo prodotti per ungere teglie

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

E 943a

Butano

quantum satis

 

Solo spray di olio vegetale per ungere teglie (esclusivamente per uso professionale) e spray a base di emulsione acquosa

E 943b

Isobutano

quantum satis

 

Solo spray di olio vegetale per ungere teglie (esclusivamente per uso professionale) e spray a base di emulsione acquosa

E 944

Propano

quantum satis

 

Solo spray di olio vegetale per ungere teglie (esclusivamente per uso professionale) e spray a base di emulsione acquosa

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(41)  Espresso in base ai grassi

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

03

Gelati

Gruppo I

Additivi

 
 
 

▼M7

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(75)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

150

(25)

 

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

20

 
 

E 160d

Licopene

40

 
 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

1 000

(1) (4)

 

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

3 000

 

Solo gelati a base di acqua

E 427

Gomma cassia

2 500

 
 

E 432-436

Polisorbati

1 000

(1)

 

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

(1)

 

E 477

Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

3 000

 
 

E 491-495

Esteri di sorbitano

500

(1)

 

E 901

Cera d'api, bianca e gialla

quantum satis

 

Solo wafer preconfezionati contenenti gelato

E 950

Acesulfame K

800

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

800

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

100

(52)

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

320

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 957

Taumatina

50

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 959

Neoesperidina DC

50

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

200

(60)

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M2

E 961

Neotame

26

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

800

(11)b (49) (50)

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M14

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

200 000

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

▼M6

(25)  Le quantità di ciascuno dei coloranti E 122 e E 155 non possono essere superiori a 50 mg/kg o mg/l

▼M2

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M7

(75)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 30 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

04

Ortofrutticoli

04.1

Ortofrutticoli non trasformati

04.1.1

Ortofrutticoli freschi interi

▼M25

E 172

Ossidi e idrossidi di ferro

6

 

Solo come intensificatore del contrasto per la marcatura di agrumi, meloni e melegrane, per:

— ripetere tutte o alcune delle indicazioni obbligatorie prescritte dalla normativa dell’Unione e/o dalla legislazione nazionale

— e/o

— indicare su base volontaria il marchio, il metodo di produzione, il codice PLU, il codice QR e/o il codice a barre

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 24 giugno 2013

▼M2

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

20

 

Solo trattamento superficiale di agrumi freschi non sbucciati

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

10

(3)

Solo uve da tavola, litchi freschi (misurati nelle parti commestibili) e mirtilli (Vaccinium corymbosum)

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

100

(3)

Solo mais dolce confezionato sotto vuoto

E 445

Esteri della glicerina della resina del legno

50

 

Solo trattamento superficiale di agrumi

▼M25

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

10

 

Solo per agrumi, meloni e melegrane per:

— ripetere tutte o alcune delle indicazioni obbligatorie prescritte dalla normativa dell’Unione e/o dalla legislazione nazionale

— e/o

— indicare su base volontaria il marchio, il metodo di produzione, il codice PLU, il codice QR e/o il codice a barre

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 24 giugno 2013

▼M2

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

quantum satis

(1)

Solo frutta fresca, trattamento superficiale

▼M16

E 901

Cera d’api, bianca e gialla

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale di frutta: agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, banane, manghi, avocado e melagrane nonché agente di rivestimento su frutta a guscio

Periodo di applicazione per banane, manghi, avocado e melagrane:

a decorrere dal 25 dicembre 2012

▼M2

E 902

Cera di candelilla

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, mele, pere, pesche e ananas nonché agente di ricopertura su frutta a guscio

▼M16

E 903

Cera di carnauba

200

 

Solo trattamento superficiale di frutta: agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, melagrane, manghi, avocado e papaie nonché agente di rivestimento su frutta a guscio

Periodo di applicazione per melagrane, manghi, avocado e papaie:

a decorrere dal 25 dicembre 2012

E 904

Gommalacca

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale di frutta: agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, melagrane, manghi, avocado e papaie nonché agente di rivestimento su frutta a guscio

Periodo di applicazione per melagrane, manghi, avocado e papaie:

a decorrere dal 25 dicembre 2012

E 905

Cera microcristallina

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale di frutta: meloni, papaie, manghi, avocado e ananas

Periodo di applicazione per gli ananas:

a decorrere dal 25 dicembre 2012

▼M2

E 912

Esteri dell'acido montanico

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, papaya, mango, avocado e ananas

E 914

Cera polietilenica ossidata

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale di agrumi, meloni, papaya, mango, avocado e ananas

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

04.1.2

Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

50

(3)

Solo patate sbucciate

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

300

(3)

Solo polpa di cipolla, aglio e scalogno

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

800

(3)

Solo polpa di rafano

E 296

Acido malico

quantum satis

 

Solo patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

▼M23

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 

Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

 

Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

E 302

Ascorbato di calcio

quantum satis

 

Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

E 330

Acido citrico

quantum satis

 

Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 

Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

 

Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

 

Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate

▼M2

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

04.1.3

Ortofrutticoli congelati

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

50

(3)

Solo ortaggi bianchi, inclusi i funghi e i legumi bianchi

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

100

(3)

Solo patate congelate e surgelate

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 
 

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

 
 

E 302

Ascorbato di calcio

quantum satis

 
 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 
 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 
 

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

 
 

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

 
 

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

04.2

Ortofrutticoli trasformati

04.2.1

Ortofrutticoli essiccati

Gruppo I

Additivi

 
 

E 410, E 412, E 415 ed E 417 non possono essere utilizzati nella fabbricazione di alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione

E 101

Riboflavine

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

E 122

Azorubina, carmoisina

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

▼M6 —————

▼M2

E 129

Rosso allura AC

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

E 131

Blu patentato V

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

E 133

Blu brillante FCF

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

E 140

Clorofille e clorofilline

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 160a

Caroteni

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 163

Antociani

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

1 000

(1) (2)

Solo frutta secca

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

50

(3)

Solo cocco essiccato

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

50

(3)

Solo ortaggi bianchi, trasformati, inclusi i legumi

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

100

(3)

Solo funghi secchi

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

150

(3)

Solo zenzero secco

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

200

(3)

Solo pomodori secchi

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

400

(3)

Solo ortaggi bianchi secchi

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

500

(3)

Solo frutta a guscio e frutta secca, tranne mele, pere, banane, albicocche, pesche, uva, prugne e fichi secchi

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

600

(3)

Solo mele e pere secche

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

1 000

(3)

Solo banane secche

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

2 000

(3)

Solo albicocche, pesche, uva, prugne e fichi secchi

E 907

Poli-1-decene idrogenato

2 000

 

Solo frutta secca come agente di ricopertura

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

▼M6

(34)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 122, E 129, E 131 e E 133

▼M2

04.2.2

Ortofrutticoli sottaceto, sott'olio o in salamoia

Gruppo I

Additivi

 
 
 

E 101

Riboflavine

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

E 122

Azorubina, carmoisina

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

▼M6 —————

▼M2

E 129

Rosso allura AC

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

E 131

Blu patentato V

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

E 133

Blu brillante FCF

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

E 140

Clorofille e clorofilline

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 160a

Caroteni

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 163

Antociani

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 101

Riboflavine

quantum satis

 

Solo ortaggi (tranne le olive)

E 140

Clorofille e clorofilline

quantum satis

 

Solo ortaggi (tranne le olive)

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

quantum satis

 

Solo ortaggi (tranne le olive)

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Solo ortaggi (tranne le olive)

E 160a

Caroteni

quantum satis

 

Solo ortaggi (tranne le olive)

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

quantum satis

 

Solo ortaggi (tranne le olive)

E 163

Antociani

quantum satis

 

Solo ortaggi (tranne le olive)

E 200-213

Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

2 000

(1) (2)

Solo ortaggi (tranne le olive)

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

1 000

(1) (2)

Solo olive e preparazioni a base di olive

E 210-213

Acido benzoico - benzoati

500

(1) (2)

Solo olive e preparazioni a base di olive

E 200-213

Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

1 000

(1) (2)

Solo olive e preparazioni a base di olive

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

100

(3)

Tranne olive e peperoni gialli in salamoia

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

500

(3)

Solo peperoni gialli in salamoia

E 579

Gluconato ferroso

150

(56)

Solo olive scurite dall'ossidazione

E 585

Lattato ferroso

150

(56)

Solo olive scurite dall'ossidazione

E 950

Acesulfame K

200

 

Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi

E 951

Aspartame

300

 

Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

160

(52)

Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi

E 955

Sucralosio

180

 

Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi

E 959

Neoesperidina DC

100

 

Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

100

(60)

Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi

▼M2

E 961

Neotame

10

 

Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

200

(11)a (49) (50)

Solo conserve agrodolci di frutta e ortaggi

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

▼M6

(34)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 122, E 129, E 131 e E 133

▼M2

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

(56)  Espresso come Fe

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M2

04.2.3

Ortofrutticoli in recipienti

E 101

Riboflavine

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

E 122

Azorubina, carmoisina

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

▼M6 —————

▼M2

E 129

Rosso allura AC

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

E 131

Blu patentato V

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

E 133

Blu brillante FCF

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

E 140

Clorofille e clorofilline

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 160a

Caroteni

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

quantum satis

 

Solo ortaggi (tranne le olive)

E 163

Antociani

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 102

Tartrazina

100

 

Solo mushy peas e piselli da giardino trasformati (in scatola)

E 133

Blu brillante FCF

20

 

Solo mushy peas e piselli da giardino trasformati (in scatola)

E 142

Verde S

10

 

Solo mushy peas e piselli da giardino trasformati (in scatola)

E 127

Eritrosina

200

 

Solo ciliegie per cocktail e ciliegie candite

E 127

Eritrosina

150

 

Solo ciliegie bigarreaux in sciroppi e cocktail

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

50

(3)

Solo ortaggi bianchi, inclusi i legumi

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

250

(3)

Solo limone affettato, in barattolo

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

100

(3)

Solo ciliegie a polpa bianca in barattolo; mais dolce confezionato sotto vuoto

E 260

Acido acetico

quantum satis

 
 

▼M20

E 261

Acetati di potassio

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

dal 6 febbraio 2013

▼M2

E 262

Acetati di sodio

quantum satis

 
 

E 263

Acetato di calcio

quantum satis

 
 

E 270

Acido lattico

quantum satis

 
 

E 296

Acido malico

quantum satis

 
 

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 
 

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

 
 

E 302

Ascorbato di calcio

quantum satis

 
 

E 325

Lattato di sodio

quantum satis

 
 

E 326

Lattato di potassio

quantum satis

 
 

E 327

Lattato di calcio

quantum satis

 
 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 
 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 
 

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

 
 

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

 
 

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

quantum satis

 
 

E 335

Tartrati di sodio

quantum satis

 
 

E 336

Tartrati di potassio

quantum satis

 
 

E 337

Tartrato di sodio e di potassio

quantum satis

 
 

E 385

Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

250

 

Solo prodotti orticoli e di leguminose, funghi e carciofi

E 410

Farina di semi di carrube

quantum satis

 

Solo castagne conservate in liquido

E 412

Gomma di guar

quantum satis

 

Solo castagne conservate in liquido

E 415

Gomma di xanthan

quantum satis

 

Solo castagne conservate in liquido

E 509

Cloruro di calcio

quantum satis

 
 

E 512

Cloruro stannoso

25

(55)

Solo asparagi bianchi

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

 
 

E 579

Gluconato ferroso

150

(56)

Solo olive scurite dall'ossidazione

E 585

Lattato ferroso

150

(56)

Solo olive scurite dall'ossidazione

E 900

Dimetilpolisilossano

10

 
 

E 950

Acesulfame K

350

 

Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

1 000

 

Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

1 000

(51)

Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

200

(52)

Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

400

 

Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 959

Neoesperidina DC

50

 

Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 961

Neotame

32

 

Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

350

(11)a (49) (50)

Solo frutta a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

▼M6

(34)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 122, E 129, E 131 e E 133

▼M2

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

(55)  Espresso come Sn

(56)  Espresso come Fe

04.2.4

Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne i prodotti di cui alla categoria 5.4

04.2.4.1

Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Solo mostarda di frutta

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

 

Solo mostarda di frutta

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti, tranne quelli destinati alla fabbricazione di bevande a base di succo di frutta

▼M27

E 100

Curcumina

50

 

Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

▼M2

E 101

Riboflavine

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

▼M27

E 101

Riboflavine

quantum satis

 

Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

30

(61)

Soltanto mostarda di frutta

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61)

Soltanto mostarda di frutta

▼M27

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

 

Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

▼M2

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

E 122

Azorubina, carmoisina

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

▼M6 —————

▼M6

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

20

(61)

Soltanto mostarda di frutta

▼M2

E 129

Rosso allura AC

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

E 131

Blu patentato V

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

E 133

Blu brillante FCF

200

(34)

Solo conserve di frutti rossi

E 140

Clorofille e clorofilline

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

▼M27

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

quantum satis

 

Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

E 150a

Caramelli semplici

quantum satis

 

Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

▼M2

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

▼M27

E 153

Carbone vegetale

quantum satis

 

Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

▼M2

E 160a

Caroteni

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

▼M27

E 160a

Caroteni

quantum satis

 

Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

▼M2

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

▼M27

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

quantum satis

 

Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

E 160e

Beta-apo-8’-carotenale (C 30)

100

 

Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

▼M2

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

quantum satis

 

Solo ortaggi (tranne le olive)

▼M27

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

quantum satis

 

Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

▼M2

E 163

Antociani

quantum satis

 

Solo conserve di frutti rossi

▼M27

E 163

Antociani

quantum satis

 

Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

E 171

Biossido di titanio

quantum satis

 

Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

E 172

Ossidi e idrossidi di ferro

quantum satis

 

Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

▼M2

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

1 000

(1) (2)

Solo preparazioni a base di frutta e ortaggi tra cui preparazioni a base di alghe, salse a base di frutta, aspic, tranne purea, mousse, composta, insalate e prodotti analoghi, in scatola o in barattolo

E 210-213

Acido benzoico - benzoati

500

(1) (2)

Solo preparazioni a base di alghe, olive e preparazioni a base di olive

E 210-213

Acido benzoico - benzoati

2 000

(1) (2)

Solo barbabietola rossa cotta

E 200-213

Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

1 000

(1) (2)

Solo preparazioni a base di olive

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

50

(3)

Solo ortaggi bianchi trasformati e funghi

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

100

(3)

Solo frutta secca reidratata e litchi, mostarda di frutta

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

300

(3)

Solo polpa di cipolla, aglio e scalogno

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

800

(3)

Solo polpa di rafano

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

800

(3)

Solo estratto di frutta gelificante, pectina liquida per la vendita al consumatore finale

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

800

(1) (4)

Solo preparazioni di frutta

▼M27

E 338-452

Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati

1 000

(1) (4)

Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

▼M2

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

4 000

(1) (4)

Solo agenti di ricopertura per prodotti vegetali

▼M27

E 392

Estratti di rosmarino

200

(46)

Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

▼M2

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

5 000

 
 

▼M12

E 432-436

Polisorbati

500

(1)

Solo latte di cocco

Periodo di applicazione:

dal 23 luglio 2012

▼M2

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

2 000

(1)

Solo mostarda di frutta

E 950

Acesulfame K

350

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico

E 951

Aspartame

1 000

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

250

(51)

Solo prodotti a ridotto apporto energetico

▼M27

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

50

(52)

Solo surrogati di uova di pesce a base di alghe

▼M2

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

200

(52)

Solo prodotti a ridotto apporto energetico

E 955

Sucralosio

400

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico

E 959

Neoesperidina DC

50

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

200

(60)

Solo prodotti a ridotto valore energetico

▼M2

E 961

Neotame

32

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

350

(11)a (49) (50)

Solo prodotti a ridotto apporto energetico

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

▼M6

(34)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 122, E 129, E 131 e E 133

▼M27

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

▼M2

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M2

04.2.4.2

Composta, tranne i prodotti di cui alla categoria 16

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 
 

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

 
 

E 302

Ascorbato di calcio

quantum satis

 
 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 
 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 
 

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

 
 

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

 
 

E 440

Pectine

quantum satis

 

Solo composta di frutta, tranne composta di mele

E 509

Cloruro di calcio

quantum satis

 

Solo composta di frutta, tranne composta di mele

04.2.5

Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi

04.2.5.1

Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 200-213

Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

1 000

(1) (2)

Solo prodotti a basso tenore di zuccheri e prodotti analoghi a basso contenuto calorico o senza zucchero, mermeladas

E 210-213

Acido benzoico - benzoati

500

(1) (2)

Solo prodotti a basso tenore di zuccheri e prodotti analoghi a basso contenuto calorico o senza zucchero, mermeladas

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

100

(3)

Solo confetture, gelatine e marmelades prodotte con frutta trattata con solfiti

E 270

Acido lattico

quantum satis

 
 

E 296

Acido malico

quantum satis

 
 

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 
 

E 327

Lattato di calcio

quantum satis

 
 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 
 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 
 

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

 
 

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

quantum satis

 
 

E 335

Tartrati di sodio

quantum satis

 
 

E 350

Malati di sodio

quantum satis

 
 

E 440

Pectine

quantum satis

 
 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

E 950

Acesulfame K

1 000

 

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico

E 951

Aspartame

1 000

 

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

1 000

 

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

200

(51)

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico

E 955

Sucralosio

400

(52)

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico

E 959

Neoesperidina DC

50

 

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

200

(60)

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto valore energetico

▼M2

E 961

Neotame

32

 

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico

E 961

Neotame

2

 

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico, come esaltatore di sapidità

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

1 000

(11)b (49) (50)

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico

▼M14

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

500 000

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M2

04.2.5.2

Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 100

Curcumina

quantum satis

 

Tranne crema di marroni

▼M6 —————

▼M7

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

(31)

Tranne crema di marroni

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

(31) (66)

Tranne crema di marroni

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M6 —————

▼M2

E 140

Clorofille e clorofilline

quantum satis

 

Tranne crema di marroni

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

quantum satis

 

Tranne crema di marroni

E 142

Verde S

100

(31)

Tranne crema di marroni

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Tranne crema di marroni

E 160a

Caroteni

quantum satis

 

Tranne crema di marroni

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

quantum satis

 

Tranne crema di marroni

E 160d

Licopene

10

(31)

Tranne crema di marroni

E 161b

Luteina

100

(31)

Tranne crema di marroni

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

quantum satis

 

Tranne crema di marroni

E 163

Antociani

quantum satis

 

Tranne crema di marroni

E 200-213

Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

1 000

(1) (2)

Solo prodotti da spalmare a basso tenore di zuccheri e prodotti analoghi a basso contenuto calorico o senza zucchero, mermeladas

E 210-213

Acido benzoico - benzoati

500

(1) (2)

Solo prodotti a basso tenore di zuccheri e prodotti analoghi a basso contenuto calorico o senza zucchero; mermeladas

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

50

(3)

 

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

100

(3)

Solo confetture, gelatine e marmellate prodotte con frutta trattata con solfiti

E 270

Acido lattico

quantum satis

 
 

E 296

Acido malico

quantum satis

 
 

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 
 

E 327

Lattato di calcio

quantum satis

 
 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 
 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 
 

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

 
 

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

quantum satis

 
 

E 335

Tartrati di sodio

quantum satis

 
 

E 350

Malati di sodio

quantum satis

 
 

E 400-404

Acido alginico - alginati

10 000

(32)

 

E 406

Agar-agar

10 000

(32)

 

E 407

Carragenina

10 000

(32)

 

E 410

Farina di semi di carrube

10 000

(32)

 

E 412

Gomma di guar

10 000

(32)

 

E 415

Gomma di xanthan

10 000

(32)

 

E 418

Gomma di gellano

10 000

(32)

 

E 440

Pectine

quantum satis

 
 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

E 493

Monolaurato di sorbitano

25

 

Solo marmellate-gelatine

E 509

Cloruro di calcio

quantum satis

 
 

E 524

Idrossido di sodio

quantum satis

 
 

E 900

Dimetilpolisilossano

10

 
 

E 950

Acesulfame K

1 000

 

Solo confetture, gelatine e marmalades a ridotto apporto energetico

E 951

Aspartame

1 000

 

Solo confetture, gelatine e marmalades a ridotto apporto energetico

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

1 000

(51)

Solo confetture, gelatine e marmalades a ridotto apporto energetico

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

200

(52)

Solo confetture, gelatine e marmalades a ridotto apporto energetico

E 955

Sucralosio

400

 

Solo confetture, gelatine e marmalades a ridotto apporto energetico

E 959

Neoesperidina DC

50

 

Solo confetture, gelatine e marmalades a ridotto apporto energetico

E 959

Neoesperidina DC

5

 

Solo gelatina di frutta come esaltatore di sapidità

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

200

(60)

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto valore energetico

▼M2

E 961

Neotame

32

 

Solo confetture, gelatine e marmalades a ridotto apporto energetico

E 961

Neotame

2

 

Solo confetture, gelatine e marmellate a ridotto apporto energetico, come esaltatore di sapidità

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

1 000

(11)b (49) (50)

Solo confetture, gelatine e marmalades a ridotto apporto energetico

▼M14

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

500 000

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

▼M6

(31)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 142, E 160d e E 161b

▼M2

(32)  Livello massimo per la singola sostanza o in combinazione con E 400 - 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 ed E 418

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M7

(66)  Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008 tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

04.2.5.3

Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi

Gruppo II

Coloranti quantum satis

 
 

Tranne crème de pruneaux

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 100

Curcumina

quantum satis

 

Tranne crème de pruneaux

▼M6 —————

▼M2

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

(31)

Tranne crème de pruneaux

▼M6 —————

▼M2

E 142

Verde S

100

(31)

Tranne crème de pruneaux

E 160d

Licopene

10

(31)

Tranne crème de pruneaux

E 161b

Luteina

100

(31)

Tranne crème de pruneaux

E 200-213

Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

1 000

(1) (2)

Altri prodotti da spalmare a base di frutta, mermeladas

E 200-213

Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

1 500

(1) (2)

Solo marmelada

E 210-213

Acido benzoico - benzoati

500

(1) (2)

Altri prodotti da spalmare a base di frutta, mermeladas

E 210-213

Acido benzoico - benzoati

1 000

(1) (2)

Solo dulce de membrillo

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

50

(3)

 

E 270

Acido lattico

quantum satis

 
 

E 296

Acido malico

quantum satis

 
 

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 
 

E 327

Lattato di calcio

quantum satis

 
 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 
 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 
 

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

 
 

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

quantum satis

 
 

E 335

Tartrati di sodio

quantum satis

 
 

E 350

Malati di sodio

quantum satis

 
 

E 400-404

Acido alginico - alginati

10 000

(32)

 

E 406

Agar-agar

10 000

(32)

 

E 407

Carragenina

10 000

(32)

 

E 410

Farina di semi di carrube

10 000

(32)

 

E 412

Gomma di guar

10 000

(32)

 

E 415

Gomma di xanthan

10 000

(32)

 

E 418

Gomma di gellano

10 000

(32)

 

E 440

Pectine

quantum satis

 
 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

E 509

Cloruro di calcio

quantum satis

 
 

E 524

Idrossido di sodio

quantum satis

 
 

E 900

Dimetilpolisilossano

10

 
 

▼M32

E 950

Acesulfame K

1 000

 

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M2

E 951

Aspartame

1 000

 

Solo prodotti da spalmare a base di frutta secca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M32

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

500

(51)

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

200

(52)

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

400

 

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 959

Neoesperidina DC

50

 

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 960

Glicosidi steviolici

200

(60)

Solo creme da spalmare a base di frutta e ortaggi a ridotto apporto energetico e prodotti da spalmare a base di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M2

E 961

Neotame

32

 

Solo prodotti da spalmare a base di frutta secca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

1 000

(11)b (49) (50)

Solo prodotti da spalmare a base di frutta secca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M14

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

500 000

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

▼M6

(31)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 142, E 160d e E 161b

▼M2

(32)  Livello massimo per la singola sostanza o in combinazione con E 400 - 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 ed E 418

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M2

04.2.5.4

Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio

Gruppo I

Additivi

 
 
 

E 310-320

Gallati, TBHQ e BHA

200

(1) (41)

Solo frutta a guscio trasformata

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1), (4)

Solo grassi da spalmare, tranne il burro

E 392

Estratti di rosmarino

200

(41) (46)

 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(41)  Espresso in base ai grassi

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

04.2.6

Prodotti trasformati a base di patate

Gruppo I

Additivi

 
 
 

E 100

Curcumina

quantum satis

 

Solo fiocchi e granuli di patate secchi

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

2 000

(1) (2)

Solo pasta di patate e patate a fette prefritte

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

400

(3)

Solo prodotti a base di patate disidratati

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

100

(3)

 

E 310-320

Gallati, TBHQ e BHA

25

(1)

Solo patate disidratate

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

Comprese patate prefritte, congelate e surgelate

E 392

Estratti di rosmarino

200

(46)

Solo prodotti a base di patate disidratati

E 426

Emicellulosa di soia

10 000

 

Solo prodotti trasformati preconfezionati a base di patate

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

05

Prodotti di confetteria

05.1

Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE

Gruppo I

Additivi

 
 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 170

Carbonato di calcio

70 000

(*)

 

E 322

Lecitine

quantum satis

 
 

E 330

Acido citrico

5 000

 
 

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

5 000

 
 

E 414

Gomma arabica (gomma d'acacia)

quantum satis

 

Solo come agente di ricopertura

E 422

Glicerolo

quantum satis

 
 

E 440

Pectine

quantum satis

 

Solo come agente di ricopertura

E 442

Fosfatidi d'ammonio

10 000

 
 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

E 476

Poliricinoleato di poliglicerolo

5 000

 
 

E 492

Tristearato di sorbitano

10 000

 
 

E 500-504

Carbonati

70 000

(*)

 

E 524-528

Idrossidi

70 000

(*)

 

E 530

Ossido di magnesio

70 000

(*)

 

E 901

Cera d'api, bianca e gialla

quantum satis

 

Solo come agente di ricopertura

E 902

Cera di candelilla

quantum satis

 

Solo come agente di ricopertura

E 903

Cera di carnauba

500

 

Solo come agente di ricopertura

E 904

Gommalacca

quantum satis

 

Solo come agente di ricopertura

E 950

Acesulfame K

500

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

2 000

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

500

(52)

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

800

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 957

Taumatina

50

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 959

Neoesperidina DC

100

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

270

(60)

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M2

E 961

Neotame

65

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

500

(11)a (49) (50)

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M14

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

200 000

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

▼M2

(*)  E 170, E 500 - 504, E 524 - 528 ed E 530: 7 % sulla sostanza secca, senza grasso, espresso come carbonati di potassio

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M2

05.2

Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito

Gruppo I

Additivi

 
 

Le sostanze E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418, E 425 ed E 440 non possono essere utilizzate nella produzione di coppette di gelatina definite, agli effetti del presente regolamento, dolciumi a base di sostanze gelatinose di consistenza solida, contenuti in coppette o minicapsule semirigide, destinati ad essere ingeriti in un unico boccone dopo essere stati proiettati in bocca esercitando una pressione sulla coppetta o sulla minicapsula; E 410, E 412, E 415 ed E 417 non possono essere utilizzati nella fabbricazione di alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione

E425 non può essere utilizzato nei dolciumi a base di sostanze gelatinose

▼M7

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(72)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

(25)

Tranne ortofrutticoli canditi

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

(25) (72)

Tranne ortofrutticoli canditi

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

 

Solo ortofrutticoli canditi

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

(72)

Solo ortofrutticoli canditi

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo senza zuccheri aggiunti

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo pasta da spalmare a base di cacao, di frutta secca, di latte o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo frutta cristallizzata, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

30

(61)

Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.

E 104

Giallo di chinolina

30

(61)

Soltanto ortofrutticoli canditi

E 104

Giallo di chinolina

300

(61)

Soltanto prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61)

Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

Soltanto ortofrutticoli canditi

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

50

(61)

Soltanto prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

20

(61)

Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

Soltanto ortofrutticoli canditi

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

50

(61)

Soltanto prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.

▼M2

E 160d

Licopene

30

 
 

▼M7

E 173

Alluminio

quantum satis

 

Solo ricopertura esterna di prodotti della confetteria a base di zuccheri per la decorazione di prodotti di pasticceria

Periodo di applicazione:

fino al 1o febbraio 2014

▼M2

E 174

Argento

quantum satis

 

Solo ricopertura esterna di prodotti della confetteria

E 175

Oro

quantum satis

 

Solo ricopertura esterna di prodotti della confetteria

E 200-219

Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati

1 500

(1) (2) (5)

Tranne ortofrutticoli canditi, cristallizzati o glassati

E 200-213

Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

1 000

(1) (2)

Solo ortofrutticoli canditi, cristallizzati o glassati

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

100

(3)

Solo ortofrutticoli, angelica e scorze di agrumi canditi, cristallizzati o glassati

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

50

(3)

Solo prodotti della confetteria a base di sciroppo di glucosio (solo residui dallo sciroppo di glucosio)

E 297

Acido fumarico

1 000

 

Solo prodotti a base di zuccheri

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

Solo prodotti a base di zuccheri, tranne frutta candita

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

800

(1) (4)

Solo frutta candita

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

1 500

 

Solo prodotti a base di zuccheri

E 426

Emicellulosa di soia

10 000

 

Prodotti dolciari a base di gelificanti, ad eccezione delle coppette di gelatina

E 432-436

Polisorbati

1 000

(1)

Solo prodotti a base di zuccheri

E 442

Fosfatidi d'ammonio

10 000

 

Solo prodotti della confetteria a base di cacao

▼M10

E 445

Esteri della glicerina della resina del legno

320

 

Solo per la stampa su prodotti dolciari a superficie dura personalizzati e/o promozionali

Periodo di applicazione:

dal 25 giugno 2012

▼M2

E 459

Beta-ciclodestrina

quantum satis

 

Solo alimenti sotto forma di pastigliaggi, anche ricoperti

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

 

Solo prodotti a base di zuccheri

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

2 000

 

Solo prodotti a base di zuccheri

E 476

Poliricinoleato di poliglicerolo

5 000

 

Solo prodotti della confetteria a base di cacao

E 477

Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

5 000

 

Solo prodotti a base di zuccheri

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

5 000

(1)

Solo prodotti a base di zuccheri

E 491-495

Esteri di sorbitano

5 000

(1)

Solo prodotti a base di zuccheri

E 492

Tristearato di sorbitano

10 000

 

Solo prodotti della confetteria a base di cacao

▼M7

E 520-523

Solfati d'alluminio

200

(1) (38)

Solo ortofrutticoli canditi, cristallizzati o glassati

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 520-523

Solfati d'alluminio

200

(1) (38)

Solo ciliegie candite

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

(1)

Solo trattamento superficiale

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

(1)

Solo trattamento superficiale

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

E 900

Dimetilpolisilossano

10

 
 

E 901

Cera d'api, bianca e gialla

quantum satis

 

Solo come agente di ricopertura

E 902

Cera di candelilla

quantum satis

 

Solo come agente di ricopertura

E 903

Cera di carnauba

500

 

Solo come agente di ricopertura

E 904

Gommalacca

quantum satis

 

Solo come agente di ricopertura

E 905

Cera microcristallina

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale

E 907

Poli-1-decene idrogenato

2 000

 

Solo come agente di ricopertura per prodotti a base di zuccheri

E 950

Acesulfame K

500

 

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

2 000

 

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

500

 

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

800

 

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 957

Taumatina

50

 

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 959

Neoesperidina DC

100

 

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

270

(60)

Solo prodotti a base di cacao o di frutta essiccata a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M2

E 961

Neotame

65

 

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

500

(11)a

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M14

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

200 000

 

Solo prodotti a base di cacao a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

800 000

 

Solo dolciumi morbidi senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

990 000

 

Solo dolciumi duri senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

▼M2

E 950

Acesulfame K

500

 

Solo prodotti della confetteria sotto forma di pastigliaggi a ridotto apporto energetico

E 955

Sucralosio

200

 

Solo prodotti della confetteria sotto forma di pastigliaggi a ridotto apporto energetico

E 961

Neotame

15

 

Solo prodotti della confetteria sotto forma di pastigliaggi a ridotto apporto energetico

E 950

Acesulfame K

1 000

 

Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

1 000

 

Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

500

(51)

Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

200

(52)

Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

400

 

Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 959

Neoesperidina DC

50

 

Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

330

(60)

Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta essiccata o di grassi, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M2

E 961

Neotame

32

 

Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

1 000

(11)b (49) (50)

Solo pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 950

Acesulfame K

1 000

 

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

2 000

 

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

300

(52)

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

1 000

 

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 959

Neoesperidina DC

150

 

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 961

Neotame

65

 

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 961

Neotame

2

 

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti, come esaltatori di sapidità

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

1 000

(11)b (49) (50)

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M14

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

600 000

 

Solo prodotti di confetteria a base di amido a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

▼M2

E 950

Acesulfame K

500

 

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

1 000

 

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

500

(52)

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

1 000

 

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

E 957

Taumatina

50

 

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

E 959

Neoesperidina DC

100

 

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

350

(60)

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

▼M2

E 961

Neotame

32

 

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

500

(11)a (49) (50)

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

E 950

Acesulfame K

2 500

 

Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

6 000

 

Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

3 000

(52)

Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

2 400

 

Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

E 959

Neoesperidina DC

400

 

Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

2 000

(60)

Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

▼M2

E 961

Neotame

200

 

Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

E 961

Neotame

3

 

Solo microconfetti per rinfrescare l'alito e pastigliaggi per la gola fortemente aromatizzati senza zuccheri aggiunti, come esaltatore di sapidità

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

2 500

(11)a (49) (50)

Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

2 000

 

Solo pastigliaggi rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzati senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

1 000

 

Solo pastigliaggi rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzati senza zuccheri aggiunti

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

670

(60)

Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti

▼M2

E 961

Neotame

65

 

Solo pastigliaggi rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzati senza zuccheri aggiunti

E 1204

Pullulan

quantum satis

 

Solo piccole caramelle per rinfrescare l'alito sotto forma di «cartine»

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(5)  E 214–219: p-idrossibenzoati (PHB), massimo 300 mg/kg

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

▼M6

(25)  Le quantità di ciascuno dei coloranti E 122 e E 155 non possono essere superiori a 50 mg/kg o mg/l

▼M2

(38)  Espresso come alluminio

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M7

(72)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 70 mg/kg. In deroga a tale norma, il limite massimo solo per i microconfetti è di 40 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

05.3

Gomme da masticare (chewing-gum)

Gruppo I

Additivi

 
 
 

▼M7

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(73)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

(25)

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

(25) (73)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo senza zuccheri aggiunti

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

30

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

 

▼M2

E 160d

Licopene

300

 
 

E 200 - 213

Acido sorbico - sorbati; Acido benzoico - benzoati

1 500

(1) (2)

 

E 297

Acido fumarico

2 000

 
 

E 310-321

Gallati, TBHQ, BHA e BHT

400

(1)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

quantum satis

(1) (4)

 

E 392

Estratti di rosmarino

200

(46)

 

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

5 000

 
 

E 416

Gomma di karaya

5 000

 
 

E 432-436

Polisorbati

5 000

(1)

 

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

10 000

(1)

 

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

5 000

 
 

E 477

Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

5 000

 
 

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

2 000

(1)

 

E 491-495

Esteri di sorbitano

5 000

(1)

 

E 551

Biossido di silicio

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale

E 552

Silicato di calcio

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale

E 553a

Silicato di magnesio

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale

E 553b

Talco

quantum satis

 
 

E 650

Acetato di zinco

1 000

 
 

E 900

Dimetilpolisilossano

100

 
 

E 901

Cera d'api, bianca e gialla

quantum satis

 

Solo come agente di ricopertura

E 902

Cera di candelilla

quantum satis

 

Solo come agente di ricopertura

E 903

Cera di carnauba

1 200

(47)

Solo come agente di ricopertura

E 904

Gommalacca

quantum satis

 

Solo come agente di ricopertura

E 905

Cera microcristallina

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale

E 907

Poli-1-decene idrogenato

2 000

 

Solo come agente di ricopertura

E 927b

Carbammide

30 000

 

Solo senza zuccheri aggiunti

E 950

Acesulfame K

800

(12)

Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità

E 951

Aspartame

2 500

(12)

Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità

E 959

Neoesperidina DC

150

(12)

Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità

E 957

Taumatina

10

(12)

Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità

E 961

Neotame

3

(12)

Solo con zuccheri aggiunti o polioli, come esaltatore di sapidità

E 950

Acesulfame K

2 000

 

Solo senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

5 500

 

Solo senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

1 200

(52)

Solo senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

3 000

 

Solo senza zuccheri aggiunti

E 957

Taumatina

50

 

Solo senza zuccheri aggiunti

E 959

Neoesperidina DC

400

 

Solo senza zuccheri aggiunti

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

3 300

(60)

Solo senza zuccheri aggiunti

▼M2

E 961

Neotame

250

 

Solo senza zuccheri aggiunti

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

2 000

(11)a (49) (50)

Solo senza zuccheri aggiunti

▼M14

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

200 000

 

Solo senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

▼M2

E 1518

Triacetato di glicerile (triacetina)

quantum satis

 
 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

(12)  Se E 950, E 951, E 957, E 959 ed E 961 sono utilizzati in combinazione nelle gomme da masticare, il livello massimo do ogni sostanza è ridotto proporzionalmente

▼M6

(25)  Le quantità di ciascuno dei coloranti E 122 e E 155 non possono essere superiori a 50 mg/kg o mg/l

▼M2

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

(47)  La dose massima si applica a tutti gli usi contemplati dal presente regolamento, comprese le disposizioni di cui all'allegato III

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M7

(73)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 300 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

05.4

Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4

Gruppo I

Additivi

 
 
 

▼M7

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(73)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

 

Solo decorazioni, ricoperture e salse, tranne i ripieni

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

(73)

Solo decorazioni, ricoperture e salse, tranne i ripieni

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

(25)

Solo ripieni

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

(25) (73)

Solo ripieni

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo decorazioni, ricoperture e ripieni senza zuccheri aggiunti

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo salse

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

Soltanto decorazioni, rivestimenti e salse, tranne i ripieni

E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

Soltanto ripieni

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61)

Soltanto decorazioni, rivestimenti e salse, tranne i ripieni

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61)

Soltanto ripieni

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

55

(61)

Soltanto decorazioni, rivestimenti e salse, tranne i ripieni

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

55

(61)

Soltanto ripieni

▼M2

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

20

 

Solo decorazioni e ricoperture

E 160d

Licopene

30

 

Tranne ricoperture a base di zucchero di colore rosso per prodotti di confetteria a base di cioccolato

E 160d

Licopene

200

 

Solo ricoperture a base di zucchero di colore rosso per prodotti di confetteria a base di cioccolato

E 173

Alluminio

quantum satis

 

Solo ricopertura esterna di prodotti a base di zuccheri per la decorazione di prodotti di pasticceria

E 174

Argento

quantum satis

 

Solo decorazioni di prodotti di cioccolato

E 175

Oro

quantum satis

 

Solo decorazioni di prodotti di cioccolato

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

1 000

(1) (2)

Solo decorazioni (sciroppi per pancake, sciroppi aromatizzati per milkshake e gelati; prodotti analoghi)

E 200-219

Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati

1 500

(1) (2) (5)

 

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

50

(3)

Solo prodotti della confetteria a base di sciroppo di glucosio (solo residui dallo sciroppo di glucosio)

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

40

(3)

Solo decorazioni (sciroppi per pancakes, sciroppi aromatizzati per milkshake e gelati; prodotti analoghi)

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

100

(3)

Solo ripieni a base di frutta per prodotti di pasticceria

E 297

Acido fumarico

1 000

 
 

E 297

Acido fumarico

2 500

 

Solo ripieni e decorazioni per prodotti da forno fini

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

3 000

(1) (4)

Solo decorazioni (sciroppi per pancakes, sciroppi aromatizzati per milkshake e gelati; prodotti analoghi)

E 355-357

Acido adipico – adipati

2 000

(1)

Solo ripieni e decorazioni per prodotti da forno fini

E 392

Estratti di rosmarino

100

(41) (46)

Solo salse

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

1 500

 
 

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

5 000

 

Solo ripieni, decorazioni e ricoperture per prodotti da forno fini e dessert

E 416

Gomma di karaya

5 000

 

Solo ripieni, decorazioni e ricoperture per prodotti da forno fini e dessert

▼M30

E 423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

10 000

 
 

▼M2

E 426

Emicellulosa di soia

10 000

 

Solo prodotti dolciari a base di gelificanti, ad eccezione delle coppette di gelatina

E 427

Gomma cassia

2 500

 

Solo ripieni, decorazioni e ricoperture per prodotti da forno fini e dessert

E 432-436

Polisorbati

1 000

(1)

 

E 442

Fosfatidi d'ammonio

10 000

 

Solo prodotti della confetteria a base di cacao

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

 
 

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

2 000

 
 

E 476

Poliricinoleato di poliglicerolo

5 000

 

Solo prodotti della confetteria a base di cacao

E 477

Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

5 000

 
 

E 477

Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

30 000

 

Solo decorazioni montate per dessert, tranne la panna

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

5 000

(1)

 

E 491-495

Esteri di sorbitano

5 000

(1)

 

E 492

Tristearato di sorbitano

10 000

 

Solo prodotti della confetteria a base di cacao

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

E 900

Dimetilpolisilossano

10

 
 

E 901

Cera d'api, bianca e gialla

quantum satis

 

Solo come agente di ricopertura

E 902

Cera di candelilla

quantum satis

 

Solo come agente di ricopertura

E 903

Cera di carnauba

500

 

Solo come agente di ricopertura

E 903

Cera di carnauba

200

 

Solo come agente di ricopertura per piccoli prodotti da forno fini rivestiti di cioccolato

E 904

Gommalacca

quantum satis

 

Solo come agente di ricopertura

E 905

Cera microcristallina

quantum satis

 

Solo trattamento superficiale

E 907

Poli-1-decene idrogenato

2 000

 

Solo come agente di ricopertura

E 950

Acesulfame K

1 000

 

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

2 000

 

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

300

(52)

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

1 000

 

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 959

Neoesperidina DC

150

 

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 961

Neotame

65

 

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 961

Neotame

2

 

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti, come esaltatori di sapidità

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

1 000

(11)a (49) (50)

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 950

Acesulfame K

500

 

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

1 000

 

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

500

(52)

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

1 000

 

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

E 957

Taumatina

50

 

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

E 959

Neoesperidina DC

100

 

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

330

(60)

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

▼M2

E 961

Neotame

32

 

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

500

(11)a (49) (50)

Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

E 950

Acesulfame K

500

 

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

2 000

 

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

500

(52)

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

800

 

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 957

Taumatina

50

 

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 959

Neoesperidina DC

100

 

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

270

(60)

Solo prodotti a base di cacao o di frutta essiccata a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M2

E 961

Neotame

65

 

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

500

(11)a (49) (50)

Solo prodotti a base di cacao o di frutta secca a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 950

Acesulfame K

350

 

Solo salse

E 951

Aspartame

350

 

Solo salse

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

160

(52)

Solo salse

E 955

Sucralosio

450

 

Solo salse

E 959

Neoesperidina DC

50

 

Solo salse

E 961

Neotame

12

 

Solo salse

E 961

Neotame

2

 

Solo salse come esaltatore di sapidità

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

350

(11)b (49) (50)

Solo salse

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(5)  E 214 – 219: p-idrossibenzoati (PHB), massimo 300 mg/kg

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(41)  Espresso in base ai grassi

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

▼M6

(25)  Le quantità di ciascuno dei coloranti E 122 e E 155 non possono essere superiori a 50 mg/kg o mg/l

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M7

(73)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 300 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

06

Cereali e prodotti a base di cereali

06.1

Cereali interi, spezzati o in fiocchi

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

30

(3)

Solo sago e orzo perlato

E 553b

Talco

quantum satis

 

Solo riso

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

06.2

Farina e altri prodotti della macinazione e amidi

06.2.1

Farine

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

2 500

(1) (4)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

20 000

(1) (4)

Solo farina autolievitante

▼M38

E 450 (ix)

Di-idrogenodifosfato di magnesio

15 000

(4)(81)

Solo farina autolievitante

▼M2

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 
 

E 920

L-cisteina

quantum satis

 
 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

▼M38

(81)  la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452

▼M2

06.2.2

Amidi e fecole

Gruppo I

Additivi

 
 
 

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

50

(3)

Tranne gli amidi per gli alimenti destinati ai lattanti, gli alimenti di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

06.3

Cereali da colazione

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Solo cereali da colazione, tranne cereali da colazione estrusi, soffiati e/o aromatizzati alla frutta

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo prodotti a base di cereali o cereali da colazione, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

200

(53)

Solo cereali da colazione aromatizzati alla frutta

E 150c

Caramello ammoniacale

quantum satis

 

Solo cereali da colazione estrusi, soffiati e/o aromatizzati alla frutta

E 160a

Caroteni

quantum satis

 

Solo cereali da colazione estrusi, soffiati e/o aromatizzati alla frutta

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

25

 

Solo cereali da colazione estrusi, soffiati e/o aromatizzati alla frutta

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

quantum satis

 

Solo cereali da colazione estrusi, soffiati e/o aromatizzati alla frutta

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

200

(53)

Solo cereali da colazione aromatizzati alla frutta

E 163

Antociani

200

(53)

Solo cereali da colazione aromatizzati alla frutta

E 310-320

Gallati, TBHQ e BHA

200

(1) (13)

Solo cereali precotti

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

 

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

10 000

 

Solo cereali da colazione tipo granola

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

5 000

(1)

 

E 950

Acesulfame K

1 200

 

Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

1 000

 

Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

100

(52)

Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

400

 

Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 959

Neoesperidina DC

50

 

Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

330

(60)

Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M2

E 961

Neotame

32

 

Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

1 000

(11)b (49) (50)

Solo cereali da colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M14

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

200 000

 

Solo prodotti a base di cereali o cereali da colazione, a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(13)  Limite massimo espresso in base ai grassi

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

(53)  E 120, E 162 ed E 163 possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M2

06.4

Paste alimentari

06.4.1

Pasta fresca

E 270

Acido lattico

quantum satis

 
 

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 
 

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

 
 

E 322

Lecitine

quantum satis

 
 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 
 

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

quantum satis

 
 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

 
 

06.4.2

Pasta essiccata

Gruppo I

Additivi

 
 

Solo pasta senza glutine e/o pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 2009/39/CE

06.4.3

Pasta fresca precotta

E 270

Acido lattico

quantum satis

 
 

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 
 

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

 
 

E 322

Lecitine

quantum satis

 
 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 
 

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

quantum satis

 
 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

 
 

06.4.4

Gnocchi di patate

Gruppo I

Additivi

 
 
 

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

1 000

(1)

 

06.4.5

Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi)

Gruppo I

Additivi

 
 
 

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

1 000

(1) (2)

 

▼M18

E 392

Estratti di rosmarino

250

(41) (46)

Solo nelle farciture della pasta secca ripiena

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 25 dicembre 2012

▼M2

(1):  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2):  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

▼M18

(41):  Espresso in base ai grassi

(46):  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

▼M2

06.5

Noodles

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

2 000

(1) (4)

 

▼M38

E 450 (ix)

Di-idrogenodifosfato di magnesio

2 000

(4)(81)

 

▼M2

E 426

Emicellulosa di soia

10 000

 

Solo noodles orientali preconfezionati pronti per il consumo destinati alla vendita al dettaglio

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

▼M38

(81)  la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452

▼M2

06.6

Pastelle

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

 

Solo pastelle di ricopertura

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

55

(61)

 

▼M2

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

20

 

Solo pastelle di ricopertura

E 160d

Licopene

30

 

Solo pastelle di ricopertura

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

2 000

(1) (2)

 

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

2 000

(1) (2)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

12 000

(1) (4)

 

▼M38

E 450 (ix)

Di-idrogenodifosfato di magnesio

12 000

(4)(81)

 

▼M2

E 900

Dimetilpolisilossano

10

 
 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M38

(81)  la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452

▼M2

06.7

Cereali precotti o trasformati

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

200

(1) (2)

Solo polenta

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

2 000

(1) (2)

Solo semmelknödelteig

E 310-320

Gallati, TBHQ e BHA

200

(1)

Solo cereali precotti

E 426

Emicellulosa di soia

10 000

 

Solo riso e prodotti a base di riso preconfezionati pronti per il consumo destinati alla vendita al dettaglio

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 

Solo riso a cottura rapida

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 

Solo riso a cottura rapida

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

4 000

(2)

Solo riso a cottura rapida

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

07

Prodotti da forno

07.1.

Pane e panini

Gruppo I

Additivi

 
 

Tranne i prodotti di cui alle categorie 7.1.1 e 7.1.2

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Solo pane al malto

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

2 000

(1) (2)

Solo pane a fette preconfezionato e pane di segale, parzialmente cotto, prodotti da forno preconfezionati destinati alla vendita al dettaglio e pane a ridotto apporto energetico destinato alla vendita al dettaglio

E 280-283

Acido propionico - propionati

3 000

(1) (6)

Solo pane a fette preconfezionato e pane di segale

E 280-283

Acido propionico - propionati

2 000

(1) (6)

Solo pane a ridotto apporto energetico, pane parzialmente cotto preconfezionato, panini e pitta preconfezionati, polsebrod preconfezionato, boller e dansk flutes

E 280-283

Acido propionico - propionati

1 000

(1) (6)

Solo pane preconfezionato

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

20 000

(1) (4)

Solo soda bread

▼M38

E 450 (ix)

Di-idrogenodifosfato di magnesio

15 000

(4)(81)

Solo impasto per pizza (congelato o refrigerato) e «tortilla»

▼M2

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

3 000

(1)

Tranne i prodotti di cui alle categorie 7.1.1 e 7.1.2

E 483

Tartrato di stearile

4 000

 

Tranne i prodotti di cui alle categorie 7.1.1 e 7.1.2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(6)  L'acido propionico e i suoi sali possono essere presenti in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione

07.1.1

Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito di birra o lievito, sale

E 260

Acido acetico

quantum satis

 
 

▼M20

E 261

Acetati di potassio

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

dal 6 febbraio 2013

▼M2

E 262

Acetati di sodio

quantum satis

 
 

E 263

Acetato di calcio

quantum satis

 
 

E 270

Acido lattico

quantum satis

 
 

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 
 

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

 
 

E 302

Ascorbato di calcio

quantum satis

 
 

E 304

Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

quantum satis

 
 

E 322

Lecitine

quantum satis

 
 

E 325

Lattato di sodio

quantum satis

 
 

E 326

Lattato di potassio

quantum satis

 
 

E 327

Lattato di calcio

quantum satis

 
 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

E 472d

Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

E 472e

Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

E 472f

Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

07.1.2

Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

E 260

Acido acetico

quantum satis

 
 

▼M20

E 261

Acetati di potassio

quantum satis

 

Solo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Periodo di applicazione:

dal 6 febbraio 2013

▼M2

E 262

Acetati di sodio

quantum satis

 

Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

E 263

Acetato di calcio

quantum satis

 

Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

E 270

Acido lattico

quantum satis

 

Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 
 

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

 

Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

E 302

Ascorbato di calcio

quantum satis

 

Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

E 304

Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

quantum satis

 

Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

E 322

Lecitine

quantum satis

 
 

E 325

Lattato di sodio

quantum satis

 

Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

E 326

Lattato di potassio

quantum satis

 

Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

E 327

Lattato di calcio

quantum satis

 

Solo friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

07.2

Prodotti da forno fini

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

▼M7

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

(25)

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

(25) (76)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo prodotti a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

10

 
 

E 160d

Licopene

25

 
 

E 200 - 203

Acido sorbico - sorbati

2 000

(1) (2)

Solo con un'attività dell'acqua superiore a 0,65

E 220 - 228

Anidride solforosa - solfiti

50

 

Solo biscotti secchi

E 280-283

Acido propionico - propionati

2 000

(1) (6)

Solo prodotti da forno fini preconfezionati (inclusi i prodotti di pasticceria) con un'attività dell'acqua superiore a 0,65

E 310 - 320

Gallati, TBHQ e BHA

200

(1)

Solo preparati per torte

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

20 000

(1) (4)

 

▼M38

E 450 (ix)

Di-idrogenodifosfato di magnesio

15 000

(4)(81)

 

▼M2

E 392

Estratti di rosmarino

200

(41) (46)

 

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

2 000

 
 

E 426

Emicellulosa di soia

10 000

 

Solo prodotti da forno fini preconfezionati destinati alla vendita al dettaglio

E 432 - 436

Polisorbati

3 000

(1)

 

E 473 - 474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

10 000

(1)

 

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

10 000

 
 

E 477

Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

5 000

 
 

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

5 000

(1)

 

E 483

Tartrato di stearile

4 000

 
 

E 491-495

Esteri di sorbitano

10 000

(1)

 

▼M7

E 541

Fosfato acido di sodio e alluminio

1 000

(38)

Solo scones e pandispagna

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 541

Fosfato acido di sodio e alluminio

400

(38)

Solo dolci di pandispagna con parti colorate contrastanti unite con confettura o gelatina e avvolte in una pasta zuccherata aromatizzata (il limite massimo si applica solo alla parte del dolce costituita di pandispagna)

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

E 901

Cera d'api, bianca e gialla

quantum satis

 

Solo come agente di ricopertura per piccoli prodotti da forno fini rivestiti di cioccolato

E 902

Cera di candelilla

quantum satis

 

Solo come agente di ricopertura per piccoli prodotti da forno fini rivestiti di cioccolato

E 903

Cera di carnauba

200

 

Solo come agente di ricopertura per piccoli prodotti da forno fini rivestiti di cioccolato

E 904

Gommalacca

quantum satis

 

Solo come agente di ricopertura per piccoli prodotti da forno fini rivestiti di cioccolato

E 950

Acesulfame K

2 000

 

Solo coni e cialde senza zuccheri aggiunti per gelati

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

800

(52)

Solo coni e cialde senza zuccheri aggiunti per gelati

E 955

Sucralosio

800

 

Solo coni e cialde senza zuccheri aggiunti per gelati

E 959

Neoesperidina DC

50

 

Solo coni e cialde senza zuccheri aggiunti per gelati

E 961

Neotame

60

 

Solo coni e cialde senza zuccheri aggiunti per gelati

E 950

Acesulfame K

2 000

 

Solo essoblaten - carta di riso commestibile

E 951

Aspartame

1 000

 

Solo essoblaten - carta di riso commestibile

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

800

(52)

Solo essoblaten - carta di riso commestibile

E 955

Sucralosio

800

 

Solo essoblaten - carta di riso commestibile

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

330

(60)

Solo essoblaten — carta di riso commestibile

▼M2

E 961

Neotame

60

 

Solo essoblaten - carta di riso commestibile

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

1 000

(11)b (49) (50)

Solo essoblaten - carta di riso commestibile

E 950

Acesulfame K

1 000

 

Solo prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali

E 951

Aspartame

1 700

 

Solo prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

1 600

(51)

Solo prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

170

(52)

Solo prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali

E 955

Sucralosio

700

 

Solo prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali

E 959

Neoesperidina DC

150

 

Solo prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali

E 961

Neotame

55

 

Solo prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

1 000

(11)a (49) (50)

Solo prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali

▼M14

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

300 000

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(6)  L'acido propionico e i suoi sali possono essere presenti in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(41)  Espresso in base ai grassi

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

▼M6

(25)  Le quantità di ciascuno dei coloranti E 122 e E 155 non possono essere superiori a 50 mg/kg o mg/l

▼M2

(38)  Espresso come alluminio

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M7

(76)  Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M38

(81)  la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452

▼M2

08

Carne

08.1

Carne non trasformata

08.1.1

Carne non trasformata diversa dalle preparazioni di carne definite dal regolamento (CE) n. 853/2004

E 129

Rosso allura AC

quantum satis

 

Solo ai fini del bollo sanitario

E 133

Blu brillante FCF

quantum satis

 

Solo ai fini del bollo sanitario

E 155

Bruno HT

quantum satis

 

Solo ai fini del bollo sanitario

08.1.2

Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

 

Solo breakfast sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6 % e burger meat con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiati all'interno della carne; in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto

E 129

Rosso allura AC

25

 

Solo breakfast sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6 % e burger meat con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiati all'interno della carne; in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Solo breakfast sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6 % e burger meat con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiati all'interno della carne; in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto

E 220 - 228

Anidride solforosa - solfiti

450

(1) (3)

Solo breakfast sausages; burger meat con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiato all'interno della carne

E 220 - 228

Anidride solforosa - solfiti

450

(1) (3)

Solo salsicha fresca, longaniza fresca, butifarra fresca

▼M20

E 261

Acetati di potassio

quantum satis

 

Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata

Periodo di applicazione:

dal 6 febbraio 2013

▼M2

E 262

Acetati di sodio

quantum satis

 

Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 

Solo gehakt e preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

 

Solo gehakt e preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata

E 302

Ascorbato di calcio

quantum satis

 

Solo gehakt e preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata

E 325

Lattato di sodio

quantum satis

 

Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata

E 326

Lattato di potassio

quantum satis

 

Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata

E 330

Acido citrico

quantum satis

 

Solo gehakt e preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 

Solo gehakt e preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

 

Solo gehakt e preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

 

Solo gehakt e preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata

E 338 - 452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

Solo breakfast sausages; in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto

E 553b

Talco

quantum satis

 

Insaccati (solo trattamento in superficie)

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

08.2

Carne trasformata

08.2.1

Carne trasformata non trattata termicamente

Gruppo I

Additivi

 
 
 

E 100

Curcumina

20

 

Solo salsicce

E 100

Curcumina

quantum satis

 

Solo pasturmas

E 101

Riboflavine

quantum satis

 

Solo pasturmas

▼M6

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

15

 

Soltanto sobrasada

▼M7

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

 

Solo salsicce

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

(66)

Solo salsicce

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

200

 

Solo chorizo/salchichon

▼M7

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

quantum satis

 

Solo pasturmas

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

quantum satis

(66)

Solo pasturmas

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M6

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

50

 

Soltanto chorizo/salchichon

▼M6 —————

▼M2

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Solo salsicce

E 160a

Caroteni

20

 

Solo salsicce

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

10

 

Solo salsicce

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

quantum satis

 

Solo salsicce

E 200 - 219

Acido sorbico - sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati

quantum satis

(1) (2)

Solo trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccata

E 235

Natamicina

1

(8)

Insaccati (solo trattamento in superficie) salati a secco

E 249-250

Nitriti

150

(7)

 

E 251-252

Nitrati

150

(7)

 

E 315

Acido eritorbico

500

 

Solo prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura e conserve di carne

E 316

Eritorbato di sodio

500

 

Solo prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura e conserve di carne

E 310 - 320

Gallati, TBHQ e BHA

200

(1) (13)

Solo carne disidratata

E 315

Acido eritorbico

500

(9)

Solo prodotti salati e conserve

E 316

Eritorbato di sodio

500

(9)

Solo prodotti salati e conserve

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

 

E 392

Estratti di rosmarino

100

(46)

Solo salsicce essiccate

▼M26

E 392

Estratti di rosmarino

15

(46)

Solo carne con un contenuto di materia grassa non superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate

E 392

Estratti di rosmarino

150

(41) (46)

Solo carne con un contenuto di materia grassa superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate

▼M2

E 392

Estratti di rosmarino

150

(46)

Solo carne disidratata

E 553b

Talco

quantum satis

 

Insaccati (solo trattamento in superficie)

E 959

Neoesperidina DC

5

 

Solo come esaltatore di sapidità

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(7)  Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione

(8)  mg/dm2 nella superficie (non presente a una profondità di 5 mm)

(9)  E 315 ed E 316 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, il livello massimo è espresso come acido eritorbico

(13)  Limite massimo espresso in base ai grassi

(41)  Espresso in base ai grassi

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

▼M7

(66)  Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

08.2.2

Carne trasformata trattata termicamente

Gruppo I

Additivi

 
 

Tranne foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

E 100

Curcumina

20

 

Solo salsicce, paté e terrine

▼M7

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

 

Solo salsicce, paté e terrine

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

(66)

Solo salsicce, paté e terrine

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

E 129

Rosso allura AC

25

 

Solo luncheon meat

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Solo salsicce, paté e terrine

E 160a

Caroteni

20

 

Solo salsicce, paté e terrine

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

10

 

Solo salsicce, paté e terrine

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

quantum satis

 

Solo salsicce, paté e terrine

E 200-203; 214-219

Acido sorbico - sorbati; p-idrossibenzoati

1 000

(1) (2)

Solo pâté

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

1 000

(1) (2)

Solo aspic

▼M23

E 200-219

Acido sorbico – sorbati, acido benzoico – benzoati;

p-idrossibenzoati

quantum satis

(1) (2)

Solo trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccata

▼M2

E 210-213

Acido benzoico - benzoati

500

(1) (2)

Solo aspic

▼M23

E 235

Natamicina

1

(8)

Insaccati (solo trattamento in superficie) salati a secco

▼M2

E 249-250

Nitriti

150

(7) (59)

Tranne prodotti a base di carne sterilizzati (Fo > 3.00)

E 249-250

Nitriti

100

(7) (58) (59)

Solo prodotti a base di carne sterilizzati (Fo > 3.00)

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 

Solo foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

 

Solo foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

E 315

Acido eritorbico

500

(9)

Solo prodotti a base di carne salati e conserve di carne

E 316

Eritorbato di sodio

500

(9)

Solo prodotti a base di carne salati e conserve di carne

E 338 - 452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

Prodotti diversi da foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

E 385

Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

250

 

Solo libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

▼M26

E 392

Estratti di rosmarino

15

(46)

Solo carne con un contenuto di materia grassa non superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate

E 392

Estratti di rosmarino

150

(41) (46)

Solo carne con un contenuto di materia grassa superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate

▼M2

E 392

Estratti di rosmarino

100

(46)

Solo salsicce essiccate

E 392

Estratti di rosmarino

150

(46)

Solo carne disidratata

E 427

Gomma cassia

1 500

 
 

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

(1), (41)

Prodotti diversi da foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

4 000

(1)

Solo prodotti a base di carne macinata e a cubetti in scatola

E 553b

Talco

quantum satis

 

Insaccati (solo trattamento in superficie)

E 959

Neoesperidina DC

5

 

Solo come esaltatore di sapidità, tranne foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(7):  Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione

▼M23

(8):  mg/dm2 nella superficie (non presente a una profondità di 5 mm)

▼M2

(9)  E 315 ed E 316 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, il livello massimo è espresso come acido eritorbico

(41)  Espresso in base ai grassi

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

(58)  Il valore Fo 3 è equivalente a tre minuti di trattamento termico a 121 °C (riduzione della carica batterica di un miliardo di spore per ogni 1 000 scatole ad una spora in un migliaio di scatole)

(59)  I nitrati possono essere presenti in taluni prodotti a base di carne trattati termicamente a seguito della naturale conversione dei nitriti in nitrati in ambiente a bassa acidità

▼M7

(66)  Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

08.2.3

Involucri e ricoperture e decorazioni per carne

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas

▼M7

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

 

Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

(78)

Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

quantum satis

 

Solo involucro commestibile

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

quantum satis

(78)

Solo involucro commestibile

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

E 100

Curcumina

quantum satis

 

Solo ricopertura esterna commestibile di pasturmas

E 101

Riboflavine

quantum satis

 

Solo ricopertura esterna commestibile di pasturmas

▼M7

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

quantum satis

 

Solo ricopertura esterna commestibile di pasturmas

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

quantum satis

(78)

Solo ricopertura esterna commestibile di pasturmas

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

20

 
 

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

Soltanto decorazioni e rivestimenti, tranne rivestimento esterno commestibile di pasturmas

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61)

Soltanto decorazioni e rivestimenti, tranne rivestimento esterno commestibile di pasturmas

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

55

(61)

Soltanto decorazioni e rivestimenti, tranne rivestimento esterno commestibile di pasturmas

▼M2

E 160d

Licopene

500

 

Solo decorazioni e ricoperture, tranne ricopertura esterna commestibile di pasturmas

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

10

(62)

Soltanto involucro commestibile

▼M2

E 160d

Licopene

30

 

Solo involucro commestibile

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

quantum satis

 

Solo involucro a base di collagene con un'attività dell'acqua superiore a 0,6

E 200-203; 214-219

Acido sorbico - sorbati; p-idrossibenzoati

1 000

(1) (2)

Solo ricopertura gelatinoso di prodotti a base di carne (sottoposta a cottura, salatura o essiccazione)

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

4 000

(1) (4)

Solo agenti di ricopertura per carne

▼M34

E 339

Fosfati di sodio

12 600

(4) (80)

Solo in involucri naturali per salsicce

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

▼M34

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

(62)  La quantità totale di E 104 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M7

(78)  Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 10 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008 tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M34

(80):  il trasferimento nel prodotto finale non deve superare 250 mg/kg.

▼M2

08.2.4

Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura con disposizioni specifiche riguardanti nitriti e nitrati

08.2.4.1

Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura per immersione (prodotti a base di carne immersi in una salamoia contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti)

E 249-250

Nitriti

175

(39)

Solo Wiltshire bacon e prodotti analoghi: iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia di 3-10 giorni. La soluzione in cui viene immerso il prodotto contiene alcuni starter microbiologici

E 251-252

Nitrati

250

(39) (59)

Solo Wiltshire bacon e prodotti analoghi: iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia di 3-10 giorni. La soluzione in cui viene immerso il prodotto contiene alcuni starter microbiologici

E 249-250

Nitriti

100

(39)

Solo Wiltshire ham e prodotti analoghi: iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia di 3-10 giorni. La soluzione in cui viene immerso il prodotto contiene alcuni starter microbiologici

E 251-252

Nitrati

250

(39) (59)

Solo Wiltshire ham e prodotti analoghi: iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia di 3-10 giorni. La soluzione in cui viene immerso il prodotto contiene alcuni starter microbiologici

E 249-250

Nitriti

175

(39)

Solo entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado e prodotti analoghi: salatura per immersione per 3-5 giorni. Il prodotto non è trattato termicamente e ha un'attività dell'acqua elevata.

E 251-252

Nitrati

250

(39) (59)

Solo entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado e prodotti analoghi: salatura per immersione per 3-5 giorni. Il prodotto non è trattato termicamente e ha un'attività dell'acqua elevata.

E 249-250

Nitriti

50

(39)

Solo cured tongue : salatura per immersione per almeno 4 giorni e pre-cottura

E 251-252

Nitrati

10

(39) (59)

Solo cured tongue : salatura per immersione per almeno 4 giorni e pre-cottura

E 249-250

Nitriti

150

(7)

Solo kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött : iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia. La salatura in salamoia dura 14-21 giorni ed è seguita dalla stagionatura con affumicatura a freddo per 4-5 settimane

E 251-252

Nitrati

300

(7)

Solo kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött : iniezione di salamoia nella carne, cui fa seguito un periodo di immersione in salamoia. La salatura in salamoia dura 14-21 giorni ed è seguita dalla stagionatura con affumicatura a freddo per 4-5 settimane

E 249-250

Nitriti

150

(7)

Solo bacon, filet de bacon e prodotti analoghi: salatura per immersione per 4-5 giorni a 5-7 °C, stagionatura per 24-40 ore a 22 °C, eventuale affumicatura per 24 ore a 20-25 °C e conservazione per 3-6 settimane a 12-14 °C

E 251-252

Nitrati

250

(7) (40) (59)

Solo bacon, filet de bacon e prodotti analoghi: salatura per immersione per 4-5 giorni a 5-7 °C, stagionatura per 24-40 ore a 22 °C, eventuale affumicatura per 24 ore a 20-25 °C e conservazione per 3-6 settimane a 12-14 °C

E 249-250

Nitriti

50

(39)

Solo rohschinken, nassgepökelt e prodotti analoghi: tempo di salatura che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 2 giorni/kg seguito dalla stabilizzazione/stagionatura

E 251-252

Nitrati

250

(39)

Solo rohschinken, nassgepökelt e prodotti analoghi: tempo di salatura che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 2 giorni/kg seguito dalla stabilizzazione/stagionatura

(7)  Dose massima aggiunta

(39)  Dose massima residua, livello residuo al termine del processo di produzione

(40)  Senza aggiunta di nitriti

(59)  I nitrati possono essere presenti in taluni prodotti a base di carne trattati termicamente a seguito della naturale conversione dei nitriti in nitrati in ambiente a bassa acidità

08.2.4.2

Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura a secco (il procedimento di salatura a secco consiste nell'applicazione a secco di una miscela contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti sulla superficie della carne, cui fa seguito un periodo di stabilizzazione/stagionatura)

E 249-250

Nitriti

175

(39)

Solo dry cured bacon e prodotti analoghi: salatura a secco seguita da stagionatura per almeno 4 giorni

E 251-252

Nitrati

250

(39) (59)

Solo dry cured bacon e prodotti analoghi: salatura a secco seguita da stagionatura per almeno 4 giorni

E 249-250

Nitriti

100

(39)

Solo dry cured ham e prodotti analoghi: salatura a secco seguita da stagionatura per almeno 4 giorni

E 251-252

Nitrati

250

(39) (59)

Solo dry cured ham e prodotti analoghi: salatura a secco seguita da stagionatura per almeno 4 giorni

E 251-252

Nitrati

250

(39) (59)

Solo jamon curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina e prodotti analoghi: salatura a secco con periodo di stabilizzazione di almeno 10 giorni ed un periodo di stagionatura superiore a 45 giorni

E 249-250

Nitriti

100

(39)

Solo presunto, presunto da pa e paio do lombo e prodotti analoghi: salatura a secco per 10-15 giorni, seguita da un periodo di stabilizzazione di 30-45 giorni ed un periodo di stagionatura di almeno 2 mesi

E 251-252

Nitrati

250

(39) (59)

Solo presunto, presunto da pa e paio do lombo e prodotti analoghi: salatura a secco per 10-15 giorni, seguita da un periodo di stabilizzazione di 30-45 giorni ed un periodo di stagionatura di almeno 2 mesi

E 251-252

Nitrati

250

(39) (40) (59)

Solo jambon sec, jambon sel e altri prodotti analoghi ottenuti mediante salatura a secco: salatura a secco per 3 giorni + 1 giorno/kg seguito da 1 settimana di post-salatura e da un periodo di 45 giorni-18 mesi di stagionatura/maturazione

E 249-250

Nitriti

50

(39)

Solo rohschinken, trockengepökelt e prodotti analoghi: tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 10-14 giorni seguito dalla stabilizzazione/stagionatura

E 251-252

Nitrati

250

(39) (59)

Solo rohschinken, trockengepökelt e prodotti analoghi: tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 10-14 giorni seguito dalla stabilizzazione/stagionatura

(39)  Dose massima residua, livello residuo al termine del processo di produzione

(40)  Senza aggiunta di nitriti

(59)  I nitrati possono essere presenti in taluni prodotti a base di carne trattati termicamente a seguito della naturale conversione dei nitriti in nitrati in ambiente a bassa acidità

08.2.4.3

Altri prodotti tradizionalmente ottenuti mediante salatura (procedimenti combinati di salatura per immersione e a secco o allorché i nitriti e/o nitrati sono inclusi in un prodotto composto o allorché la salamoia è iniettata nel prodotto prima della cottura)

E 249-250

Nitriti

50

(39)

Solo rohschinken, trocken-/nasgepökelt e prodotti analoghi: salatura a secco e salatura per immersione utilizzate in combinazione (senza iniezioni di salamoia). Tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 14-35 giorni seguito dalla stabilizzazione/stagionatura

E 251-252

Nitrati

250

(39) (59)

Solo rohschinken, trocken-/nasgepökelt e prodotti analoghi: salatura a secco e salatura per immersione utilizzate in combinazione (senza iniezioni di salamoia). Tempo di salatura, che dipende dalla forma e dal peso dei pezzi di carne, per approssimativamente 14-35 giorni seguito dalla stabilizzazione/stagionatura

E 249-250

Nitriti

50

(39)

Solo jellied veal e brisket : iniezione della salamoia, seguita, dopo un periodo minimo di 2 giorni, da cottura in acqua bollente fino a 3 ore

E 251-252

Nitrati

10

(39) (59)

Solo jellied veal e brisket : iniezione della salamoia, seguita, dopo un periodo minimo di 2 giorni, da cottura in acqua bollente fino a 3 ore

E 251-252

Nitrati

300

(40) (7)

Solo rohwürste (salami e kantwurst) : prodotto con un periodo minimo di stagionatura di 4 settimane ed un rapporto acqua/proteine inferiore a 1,7

E 251-252

Nitrati

250

(40) (7) (59)

Solo salchichon y chorizo tradicionales de larga curación e prodotti analoghi: periodo di stagionatura di almeno 30 giorni

E 249-250

Nitriti

180

(7)

Solo vysočina, selský salám, turistický trvanlivý salám, poličan, herkules, lovecký salám, dunjaská klobása, paprikás e prodotti analoghi: prodotto essiccato cotto a 70 °C, cui fa seguito un procedimento di essiccazione e affumicatura di 8-12 giorni. Prodotto fermentato soggetto ad un procedimento di fermentazione in tre fasi della durata di 14-30 giorni, seguito da affumicatura

E 251-252

Nitrati

250

(40) (7) (59)

Solo saucissons sec e prodotti analoghi: salsiccia cruda essiccata e fermentata senza aggiunta di nitriti. Il prodotto è fermentato a temperature comprese tra 18 e 22 °C o inferiori (10-12 °C) e successivamente ha un periodo minimo di stagionatura/maturazione di 3 settimane. Il prodotto ha un rapporto acqua/proteine inferiore a 1,7

(7)  Dose massima aggiunta

(39)  Dose massima residua, livello residuo al termine del processo di produzione

(40)  Senza aggiunta di nitriti

(59)  I nitrati possono essere presenti in taluni prodotti a base di carne trattati termicamente a seguito della naturale conversione dei nitriti in nitrati in ambiente a bassa acidità

09.

Pesce e prodotti della pesca

09.1

Pesce e prodotti della pesca non trasformati

09.1.1

Pesce non trasformato

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo pesce non trasformato congelato e surgelato per scopi diversi dall'edulcorazione

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 
 

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

 
 

E 302

Ascorbato di calcio

quantum satis

 
 

E 315

Acido eritorbico

1 500

(9)

Solo pesce congelato e surgelato di pelle rossa

E 316

Eritorbato di sodio

1 500

(9)

Solo pesce congelato e surgelato di pelle rossa

E 330

Acido citrico

quantum satis

 
 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 
 

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

 
 

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

 
 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

Solo filetti di pesce congelati e surgelati

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(9)  E 315 ed E 316 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, il livello massimo è espresso come acido eritorbico

09.1.2

Molluschi e crostacei non trasformati

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo crostacei, molluschi e cefalopodi non trasformati, congelati e surgelati per scopi diversi dall'edulcorazione

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

150

(3) (10)

Solo crostacei e cefalopodi freschi, congelati e surgelati; crostacei delle famiglie Penaeidae, Solenoceridae e Aristaeidae fino a 80 unità

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

200

(3) (10)

Solo crostacei delle famiglie Penaeidae, Solenoceridae e Aristaeidae tra 80 e 120 unità

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

300

(3) (10)

Solo crostacei della famiglia Penaeidae, Solenoceridae e Aristaeidae in numero superiore a 120 unità

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 
 

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

 
 

E 302

Ascorbato di calcio

quantum satis

 
 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 
 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 
 

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

 
 

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

 
 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

Solo crostacei e molluschi congelati e surgelati

E 385

Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

75

 

Solo crostacei congelati e surgelati

E 586

4-Esilresorcinolo

2

(42)

Solo nella polpa di crostaceo fresca, congelata o surgelata

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(10)  Limiti massimi nelle parti commestibili

(42)  Sotto forma di residuo

09.2

Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Solo surimi e prodotti analoghi e succedanei del salmone

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

 

Solo surimi e prodotti analoghi e succedanei del salmone

▼M23

E 100

Curcumina

100

(35)

Solo pasta di pesce e crostacei

▼M2

E 101

Riboflavine

quantum satis

 

Solo pasta di pesce e crostacei

E 102

Tartrazina

100

(35)

Solo pasta di pesce e crostacei

▼M6 —————

▼M6

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

200

(63)

Soltanto in succedanei del salmone a base di Theragra chalcogramma e Pollachius virens

▼M2

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

(35)

Solo pasta di pesce e crostacei

E 122

Azorubina, carmoisina

100

(35)

Solo pasta di pesce e crostacei

▼M6 —————

▼M6

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

200

(63)

Soltanto in succedanei del salmone a base di Theragra chalcogramma e Pollachius virens

▼M2

E 140

Clorofille e clorofilline

quantum satis

 

Solo pasta di pesce e crostacei

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

quantum satis

 

Solo pasta di pesce e crostacei

E 142

Verde S

100

(35)

Solo pasta di pesce e crostacei

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Solo pasta di pesce e crostacei

▼M35

E 151

Nero brillante PN

100

(35)

Solo pasta di pesce e crostacei

▼M2

E 153

Carbone vegetale

quantum satis

 

Solo pasta di pesce e crostacei

E 160a

Caroteni

quantum satis

 

Solo pasta di pesce e crostacei

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

quantum satis

 

Solo pasta di pesce e crostacei

E 160e

Beta-apo-8'-carotenale (C30)

100

(35)

Solo pasta di pesce e crostacei

E 161b

Luteina

100

(35)

Solo pasta di pesce e crostacei

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

quantum satis

 

Solo pasta di pesce e crostacei

E 163

Antociani

quantum satis

 

Solo pasta di pesce e crostacei

E 170

Carbonato di calcio

quantum satis

 

Solo pasta di pesce e crostacei

E 171

Biossido di titanio

quantum satis

 

Solo pasta di pesce e crostacei

E 172

Ossidi e idrossidi di ferro

quantum satis

 

Solo pasta di pesce e crostacei

E 100

Curcumina

250

(36)

Solo crostacei precotti

E 101

Riboflavine

quantum satis

 

Solo crostacei precotti

E 102

Tartrazina

250

(36)

Solo crostacei precotti

▼M6 —————

▼M2

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

250

(36)

Solo crostacei precotti

E 122

Azorubina, carmoisina

250

(36)

Solo crostacei precotti

▼M6 —————

▼M2

E 129

Rosso allura AC

250

(36)

Solo crostacei precotti

E 140

Clorofille e clorofilline

quantum satis

 

Solo crostacei precotti

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

quantum satis

 

Solo crostacei precotti

E 142

Verde S

250

(36)

Solo crostacei precotti

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Solo crostacei precotti

▼M35

E 151

Nero brillante PN

250

(36)

Solo crostacei precotti

▼M2

E 153

Carbone vegetale

quantum satis

 

Solo crostacei precotti

E 155

Bruno HT

quantum satis

 

Solo crostacei precotti

E 160a

Caroteni

quantum satis

 

Solo crostacei precotti

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

quantum satis

 

Solo crostacei precotti

E 160e

Beta-apo-8'-carotenale (C30)

250

(36)

Solo crostacei precotti

E 161b

Luteina

250

(36)

Solo crostacei precotti

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

quantum satis

 

Solo crostacei precotti

E 163

Antociani

quantum satis

 

Solo crostacei precotti

E 171

Biossido di titanio

quantum satis

 

Solo crostacei precotti

▼M23

E 100

Curcumina

100

(37)

Solo pesce affumicato

▼M2

E 101

Riboflavine

quantum satis

 

Solo pesce affumicato

E 102

Tartrazina

100

(37)

Solo pesce affumicato

▼M6 —————

▼M2

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

(37)

Solo pesce affumicato

▼M6 —————

▼M2

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

quantum satis

 

Solo pesce affumicato

▼M35

E 151

Nero brillante PN

100

(37)

Solo pesce affumicato

▼M2

E 153

Carbone vegetale

quantum satis

 

Solo pesce affumicato

E 160a

Caroteni

quantum satis

 

Solo pesce affumicato

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

10

 

Solo pesce affumicato

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

quantum satis

 

Solo pesce affumicato

E 160e

Beta-apo-8'-carotenale (C30)

100

(37)

Solo pesce affumicato

E 171

Biossido di titanio

quantum satis

 
 

E 172

Ossidi e idrossidi di ferro

quantum satis

 
 

E 163

Antociani

quantum satis

(37)

Solo pesce affumicato

E 160d

Licopene

10

 

Solo succedanei del salmone

E 160d

Licopene

30

 

Solo pasta di pesce e crostacei, crostacei precotti, surimi e pesce affumicato

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

1 000

(1) (2)

Aspic

E 200-213

Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

200

(1) (2)

Solo pesce salato ed essiccato

E 200-213

Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

2 000

(1) (2)

Solo semiconserve di pesce e prodotti della pesca, compresi crostacei, molluschi, surimi e pasta di pesce/crostacei; crostacei e molluschi cotti

E 200-213

Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

6 000

 

Solo Crangon crangon e Crangon vulgaris cotti

E 210-213

Acido benzoico - benzoati

1 000

(1) (2)

Solo crostacei e molluschi cotti

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

50

(3) (10)

Solo crostacei e cefalopodi cotti

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

135

(3) (10)

Solo crostacei cotti delle famiglie Penaeidae, Solenoceridae e Aristaeidae, fino a 80 unità

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

180

(3) (10)

Solo crostacei cotti delle famiglie Penaeidae, Solenoceridae e Aristaeidae, tra 80 e 120 unità

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

200

(3)

Solo pesci della famiglia Gadidae salati ed essiccati

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

270

(3) (10)

Solo crostacei cotti delle famiglie Penaeidae, Solenoceridae e Aristaeidae in numero superiore a 120 unità

E 251-252

Nitrati

500

 

Solo aringhe e spratti marinati

E 315

Acido eritorbico

1 500

(9)

Solo conserve e semiconserve di pesce

E 316

Eritorbato di sodio

1 500

(9)

Solo conserve e semiconserve di pesce

▼M26

E 392

Estratti di rosmarino

15

(46)

Solo pesce e prodotti della pesca, compresi molluschi e crostacei, con un contenuto di materia grassa non superiore al 10 %

E 392

Estratti di rosmarino

150

(41) (46)

Solo pesce e prodotti della pesca, compresi molluschi e crostacei, con un contenuto di materia grassa superiore al 10 %

▼M33

E 450

Difosfati

5 000

(4), (79)

Solo pesci salati della famiglia Gadidae presalati mediante iniezione e/o in salamoia in una soluzione con un tenore di sale di almeno il 18 %, spesso seguita da una salatura a secco

Periodo di applicazione:

dal 31odicembre 2013

E 451

Trifosfati

5 000

(4), (79)

Solo pesci salati della famiglia Gadidae presalati mediante iniezione e/o in salamoia in una soluzione con un tenore di sale di almeno il 18 %, spesso seguita da una salatura a secco

Periodo di applicazione:

dal 31odicembre 2013

E 452

Polifosfati

5 000

(4), (79)

Solo pesci salati della famiglia Gadidae presalati mediante iniezione e/o in salamoia in una soluzione con un tenore di sale di almeno il 18 %, spesso seguita da una salatura a secco

Periodo di applicazione:

dal 31odicembre 2013

▼M2

E 950

Acesulfame K

200

 

Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

E 951

Aspartame

300

 

Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

160

 

Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

E 955

Sucralosio

120

 

Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

E 959

Neoesperidina DC

30

 

Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

200

(60)

Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

▼M2

E 961

Neotame

10

 

Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

200

(11)a

Solo conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

1 000

(1) (4)

Solo prodotti a base di crostacei in scatola; surimi e prodotti analoghi

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

Solo pasta di pesce e crostacei e crostacei e molluschi trasformati congelati e surgelati

E 385

Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

75

 

Solo pesce, crostacei e molluschi in scatola o in barattolo

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

▼M33

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

▼M2

(9)  E 315 ed E 316 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, il livello massimo è espresso come acido eritorbico

(10)  Limiti massimi nelle parti commestibili

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

▼M23

(35)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b

(36)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b

(37)  Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 100, E 102, E 120, E 151, E 160e

▼M2

(41)  Espresso in base ai grassi

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M6

(63)  La quantità totale di E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M33

(79):  Il livello massimo si applica alla somma di E450, E451 ed E452 utilizzati singolarmente o in combinazione.

▼M2

09.3

Uova di pesce

Gruppo I

Additivi

 
 

Solo uova di pesce trasformate

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Tranne uova di storione (caviale)

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

 

Tranne uova di storione (caviale)

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

200

(61)

Tranne uova di storione (caviale)

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

200

(61)

Tranne uova di storione (caviale)

▼M7

E 123

Amaranto

30

 

Tranne uova di storione (caviale)

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

E 123

Amaranto

30

(68)

Tranne uova di storione (caviale)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M6

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

200

(61)

Tranne uova di storione (caviale)

▼M2

E 160d

Licopene

30

 

Tranne uova di storione (caviale)

E 200-213

Acido sorbico - sorbati; acido benzoico - benzoati

2 000

(1) (2)

Solo semiconserve di prodotti a base di pesce compresi i prodotti a base di uova di pesce

E 284

Acido borico

4 000

(54)

Solo uova di storione (caviale)

E 285

Tetraborato di sodio (borace)

4 000

(54)

Solo uova di storione (caviale)

E 315

Acido eritorbico

1 500

(9)

Solo conserve e semiconserve di pesce

E 316

Eritorbato di sodio

1 500

(9)

Solo conserve e semiconserve di pesce

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(9)  E 315 ed E 316 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, il livello massimo è espresso come acido eritorbico

(54)  Espresso come acido borico

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M7

(68)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio di E 123 Amaranto 10 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

10.

Uova e ovoprodotti

10.1

Uova non trasformate

▼M7

I coloranti alimentari elencati nell'allegato II, parte B 1, possono essere utilizzati per la colorazione decorativa o la stampigliatura dei gusci d'uovo di cui al regolamento (CE) n. 589/2008.

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

I coloranti alimentari elencati nell'allegato II, parte B 1, possono essere utilizzati per la colorazione decorativa o la stampigliatura dei gusci d'uovo di cui al regolamento (CE) n. 589/2008. (77)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M7

 

(77)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio quantum satis. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

10.2

Uova e ovoprodotti trasformati

▼M7

I coloranti alimentari elencati nella parte B 1 del presente allegato possono essere utilizzati per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

I coloranti alimentari elencati nella parte B 1 del presente allegato possono essere utilizzati per la colorazione decorativa dei gusci d'uovo (77)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

Gruppo I

Additivi

 
 
 

E 1505

Citrato di trietile

quantum satis

 

Solo albume essiccato

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

1 000

(1) (2)

Solo ovoprodotti disidratati, concentrati, congelati e surgelati

E 200-213

Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

5 000

(1) (2)

Solo uova liquide (albume, tuorlo o uovo intero)

E 234

Nisina

6,25

 

Solo uova liquide pastorizzate (albume, tuorlo o uovo intero)

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

10 000

(1) (4)

Solo uova liquide (albume, tuorlo o uovo intero)

E 392

Estratti di rosmarino

200

(46)

 

E 426

Emicellulosa di soia

10 000

 

Solo ovoprodotti disidratati, concentrati, congelati e surgelati

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

1 000

 
 

▼M7

E 520-523

Solfati d'alluminio

30

(1) (38)

Solo albume

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 520

Solfato d'alluminio

25

(38)

Solo albume liquido da montare a neve

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M13

E 553b

Talco

5 400

 

Solo sulla superficie di uova sode non sgusciate colorate

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 13 agosto 2012

E 903

Cera di carnauba

3 600

 

Solo sulla superficie di uova sode non sgusciate colorate

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 13 agosto 2012

E 904

Gommalacca

quantum satis

 

Solo sulla superficie di uova sode non sgusciate

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 13 agosto 2012

▼M2

E 1505

Citrato di trietile

quantum satis

 
 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(38)  Espresso come alluminio

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

▼M7

(77)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio quantum satis. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

11

Zuccheri, sciroppi, miele ed edulcoranti da tavola

11.1

Tipi di zucchero e sciroppi definiti dalla direttiva 2001/111/CE

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

10

(3)

Solo zuccheri, tranne sciroppo di glucosio

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

20

(3)

Solo sciroppo di glucosio, disidratato o meno

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

10 000

(4)

Solo alimenti essiccati in polvere

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

(1)

Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

(1)

Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo alimenti essiccati in polvere

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Solo alimenti essiccati in polvere

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

11.2

Altri tipi di zucchero e sciroppi

Gruppo I

Additivi

 
 
 

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

40

(3)

 

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

70

(3)

Solo melasse

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

11.3

Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE

11.4

Edulcoranti da tavola

11.4.1

Edulcoranti da tavola in forma liquida

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 
 

E 950

Acesulfame K

quantum satis

 
 

E 951

Aspartame

quantum satis

 
 

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

quantum satis

 
 

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

quantum satis

 
 

E 955

Sucralosio

quantum satis

 
 

E 957

Taumatina

quantum satis

 
 

E 959

Neoesperidina DC

quantum satis

 
 

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

QS

(60)

 

▼M2

E 961

Neotame

quantum satis

 
 

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

quantum satis

 
 

E 200-219

Acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati; p-idrossibenzoati

500

(1) (2)

Solo se il tenore d'acqua è superiore al 75 %

E 330

Acido citrico

quantum satis

 
 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 
 

E 407

Carragenina

quantum satis

 
 

E 410

Farina di semi di carrube

quantum satis

 
 

E 412

Gomma di guar

quantum satis

 
 

E 413

Gomma adragante

quantum satis

 
 

E 414

Gomma arabica (gomma d'acacia)

quantum satis

 
 

E 415

Gomma di xanthan

quantum satis

 
 

E 418

Gomma di gellano

quantum satis

 
 

E 422

Glicerolo

quantum satis

 
 

E 440

Pectine

quantum satis

 
 

▼M35

E 460 (i)

Cellulosa microcristallina, gel di cellulosa

quantum satis

 
 

▼M2

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

quantum satis

 
 

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

quantum satis

 
 

E 465

Etilmetilcellulosa

quantum satis

 
 

▼M35

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

quantum satis

 
 

▼M2

E 500

Carbonati di sodio

quantum satis

 
 

E 501

Carbonati di potassio

quantum satis

 
 

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

 
 

E 640

Glicina e il suo sale di sodio

quantum satis

 
 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M2

11.4.2

Edulcoranti da tavola in polvere

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 
 

E 950

Acesulfame K

quantum satis

 
 

E 951

Aspartame

quantum satis

 
 

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

quantum satis

 
 

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

quantum satis

 
 

E 955

Sucralosio

quantum satis

 
 

E 957

Taumatina

quantum satis

 
 

E 959

Neoesperidina DC

quantum satis

 
 

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

QS

(60)

 

▼M2

E 961

Neotame

quantum satis

 
 

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

quantum satis

 
 

E 327

Lattato di calcio

quantum satis

 
 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 
 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 
 

E 336

Tartrati di potassio

quantum satis

 
 

E 341

Fosfati di calcio

quantum satis

 
 

E 407

Carragenina

quantum satis

 
 

E 410

Farina di semi di carrube

quantum satis

 
 

E 412

Gomma di guar

quantum satis

 
 

E 413

Gomma adragante

quantum satis

 
 

E 414

Gomma arabica (gomma d'acacia)

quantum satis

 
 

E 415

Gomma di xanthan

quantum satis

 
 

E 418

Gomma di gellano

quantum satis

 
 

E 440

Pectine

quantum satis

 
 

E 460

Cellulosa

quantum satis

 
 

E 461

Metilcellulosa

quantum satis

 
 

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

quantum satis

 
 

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

quantum satis

 
 

E 465

Etilmetilcellulosa

quantum satis

 
 

▼M35

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

quantum satis

 
 

▼M2

E 468

Carbossimetilcellulosa sodica reticolata

50 000

 
 

E 500

Carbonati di sodio

quantum satis

 
 

E 501

Carbonati di potassio

quantum satis

 
 

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

10 000

(1)

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

 
 

E 576

Gluconato di sodio

quantum satis

 
 

E 577

Gluconato di potassio

quantum satis

 
 

E 578

Gluconato di calcio

quantum satis

 
 

E 640

Glicina e il suo sale di sodio

quantum satis

 
 

E 1200

Polidestrosio

quantum satis

 
 

E 1521

Polietilenglicole

quantum satis

 
 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M2

11.4.3

Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 
 

E 950

Acesulfame K

quantum satis

 
 

E 951

Aspartame

quantum satis

 
 

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

quantum satis

 
 

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

quantum satis

 
 

E 955

Sucralosio

quantum satis

 
 

E 957

Taumatina

quantum satis

 
 

E 959

Neoesperidina DC

quantum satis

 
 

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

QS

(60)

 

▼M2

E 961

Neotame

quantum satis

 
 

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

quantum satis

 
 

E 296

Acido malico

quantum satis

 
 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 
 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 
 

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

quantum satis

 
 

E 336

Tartrati di potassio

quantum satis

 
 

E 414

Gomma arabica (gomma d'acacia)

quantum satis

 
 

E 440

Pectine

quantum satis

 
 

E 460

Cellulosa

quantum satis

 
 

▼M35

E 460 (i)

Cellulosa microcristallina, gel di cellulosa

quantum satis

 
 

▼M2

E 460 (ii)

Cellulosa in povere

quantum satis

 
 

E 461

Metilcellulosa

quantum satis

 
 

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

quantum satis

 
 

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

quantum satis

 
 

E 465

Etilmetilcellulosa

quantum satis

 
 

▼M35

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

quantum satis

 
 

▼M2

E 468

Carbossimetilcellulosa sodica reticolata

50 000

 
 

E 470a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

quantum satis

 
 

E 470b

Sali di magnesio degli acidi grassi

quantum satis

 
 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

E 500

Carbonati di sodio

quantum satis

 
 

E 501

Carbonati di potassio

quantum satis

 
 

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

 
 

E 576

Gluconato di sodio

quantum satis

 
 

E 577

Gluconato di potassio

quantum satis

 
 

E 578

Gluconato di calcio

quantum satis

 
 

E 640

Glicina e il suo sale di sodio

quantum satis

 
 

E 1200

Polidestrosio

quantum satis

 
 

E 1201

Polivinilpirrolidone

quantum satis

 
 

E 1202

Polivinilpolipirrolidone

quantum satis

 
 

E 1521

Polietilenglicole

quantum satis

 
 

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M2

12.

Sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine

12.1

Sale e succedanei del sale

12.1.1

Sale

E 170

Carbonato di calcio

quantum satis

 
 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

10 000

(1) (4)

 

E 535-538

Ferrocianuri

20

(1) (57)

 

E 500

Carbonati di sodio

quantum satis

 
 

E 504

Carbonati di magnesio

quantum satis

 
 

E 511

Cloruro di magnesio

quantum satis

 

Solo sale marino

E 530

Ossido di magnesio

quantum satis

 
 

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

10 000

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

10 000

 

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

E 554

Silicato di sodio e alluminio

20 mg/kg residui nel formaggio

(38)

Solo per il sale destinato al trattamento superficiale del formaggio stagionato, categoria alimentare 01.7.2

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(57)  Il livello massimo è espresso come ferrocianuro di potassio anidro

▼M7

(38)  Espresso come alluminio

▼M2

12.1.2

Succedanei del sale

Gruppo I

Additivi

 
 
 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

10 000

(1) (4)

 

E 535-538

Ferrocianuri

20

(1) (57)

 

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

20 000

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

20 000

 

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

E 620-625

Acido glutammico – glutammati

quantum satis

 
 

E 626-635

Ribonucleotidi

quantum satis

 
 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(57)  Il livello massimo è espresso come ferrocianuro di potassio anidro

12.2

Erbe aromatiche, spezie e condimenti

12.2.1

Erbe aromatiche e spezie

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

150

(3)

Solo cannella (Cinnamomum ceylanicum)

E 460

Cellulosa

quantum satis

 

Solo se essiccate

E 470a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

quantum satis

 

Solo se essiccate

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

12.2.2

Condimenti

Gruppo I

Additivi

 
 
 

▼M7

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Solo condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(70)

Solo condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

 

Solo condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

(70)

Solo condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

10

(62)

Soltanto condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori

▼M2

E 160d

Licopene

50

 
 

E 200-213

Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

1 000

(1) (2)

 

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

200

(3)

Solo condimenti a base di succo di agrumi

E 310-321

Gallati, TBHQ, BHA e BHT

200

(1) (13)

 

E 392

Estratti di rosmarino

200

(41) (46)

 

▼M7

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

30 000

(1)

Solo condimenti

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

30 000

(1)

Solo condimenti

Periodo di applicazione:

dal 1o febbraio 2014

▼M2

E 620-625

Acido glutammico – glutammati

quantum satis

 
 

E 626-635

Ribonucleotidi

quantum satis

 
 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(13)  Limite massimo espresso in base ai grassi

(41)  Espresso in base ai grassi

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

▼M6

(62)  La quantità totale di E 104 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M7

(70)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 120 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

12.3

Aceti

Gruppo I

Additivi

 
 
 

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 
 

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

170

(3)

Solo aceto di fermentazione

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

12.4

Senape

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

 
 

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 
 

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

50

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

35

(61)

 

▼M2

E 200-213

Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

1 000

(1) (2)

 

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

250

(3)

Tranne la senape di Digione

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

500

(3)

Solo la senape di Digione

E 392

Estratti di rosmarino

100

(41) (46)

 

E 950

Acesulfame K

350

 
 

E 951

Aspartame

350

 
 

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

320

(52)

 

E 955

Sucralosio

140

 
 

E 959

Neoesperidina DC

50

 
 

E 961

Neotame

12

 
 

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

350

(11)b (49) (50)

 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(41)  Espresso in base ai grassi

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame-K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M2

12.5

Zuppe, minestre e brodi

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

50

 
 

E 160d

Licopene

20

 
 

E 200-213

Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

500

(1) (2)

Solo zuppe, minestre e brodi liquidi (tranne quelli in scatola)

E 310-320

Gallati, TBHQ e BHA

200

(1) (13)

Solo zuppe, minestre e brodi disidratati

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

3 000

(1) (4)

 

E 363

Acido succinico

5 000

 
 

E 392

Estratti di rosmarino

50

(46)

 

E 427

Gomma cassia

2 500

 

Solo zuppe, minestre e brodi disidratati

E 432-436

Polisorbati

1 000

(1)

Solo zuppe e minestre

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

2 000

(1)

 

E 900

Dimetilpolisilossano

10

 
 

E 950

Acesulfame K

110

 

Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico

E 951

Aspartame

110

 

Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

110

(52)

Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico

E 955

Sucralosio

45

 

Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico

E 959

Neoesperidina DC

50

 

Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

40

(60)

Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico

▼M2

E 961

Neotame

5

 

Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

110

(11)b (49) (50)

Solo zuppe e minestre a ridotto valore energetico

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame-K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

(13)  Limite massimo espresso in base ai grassi

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M2

12.6

Salse

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Tranne le salse a base di pomodoro

▼M7

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

 

Compresi sottaceti, sapori, chutney e picalilli; tranne salse a base di pomodoro

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

500

(65)

Compresi sottaceti, sapori, chutney e picalilli; tranne salse a base di pomodoro

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 
 

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

20

(64)

Compresi sottaceti, sapori, chutney e picalilli, tranne le salse a base di pomodoro

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

30

(64)

Soltanto in sottaceti e picalilli

▼M2

E 160d

Licopene

50

 

Tranne le salse a base di pomodoro

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

2 000

(1) (2)

Solo salse emulsionate con un tenore di grassi inferiore al 60 %

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

1 000

(1) (2)

Solo salse emulsionate con un tenore di grassi di almeno il 60 %

E 200-213

Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

1 000

(1) (2)

Solo salse emulsionate con un tenore di grassi di almeno il 60 %; salse non emulsionate

E 200-213

Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

2 000

(1) (2)

Solo salse emulsionate con un tenore di grassi inferiore al 60 %

E 210-213

Acido benzoico - benzoati

1 000

(1) (2)

Solo salse emulsionate con un tenore di grassi inferiore al 60 %

E 210-213

Acido benzoico - benzoati

500

(1) (2)

Solo salse emulsionate con un tenore di grassi di almeno il 60 %

E 310-320

Gallati, TBHQ e BHA

200

(1) (13)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

 

E 385

Etilendiamminatetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

75

 

Solo salse emulsionate

E 392

Estratti di rosmarino

100

(41) (46)

 

E 427

Gomma cassia

2 500

 
 

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

8 000

 
 

E 416

Gomma di karaya

10 000

 

Solo salse emulsionate

▼M30

E 423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

10 000

 
 

▼M2

E 426

Emicellulosa di soia

30 000

 

Solo salse emulsionate

E 432-436

Polisorbati

5 000

(1)

Solo salse emulsionate

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

10 000

(1)

 

E 476

Poliricinoleato di poliglicerolo

4 000

 

Solo condimenti

E 491-495

Esteri di sorbitano

5 000

(1)

Solo salse emulsionate

E 950

Acesulfame K

350

 
 

E 951

Aspartame

350

 
 

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

160

(52)

 

E 955

Sucralosio

450

 
 

E 959

Neoesperidina DC

50

 
 

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

120

(60)

Tranne le salse di semi di soia (fermentata e non fermentata)

E 960

Glicosidi steviolici

175

(60)

Solo salse di semi di soia (fermentata e non fermentata)

▼M2

E 961

Neotame

12

 
 

E 961

Neotame

2

 

Solo come esaltatore di sapidità

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

350

(11)b (49) (50)

 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(41)  Espresso in base ai grassi

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame-K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

(13)  Limite massimo espresso in base ai grassi

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M6

(64)  La quantità totale di E 104, E 110 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M7

(65)  Limite massimo per l'alluminio derivante dai pigmenti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 10 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

12.7

Insalate e pasta da spalmare a base di aromi

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

E 200-213

Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

1 500

(1) (2)

 

E 950

Acesulfame K

350

 

Solo Feinkostsalat

E 951

Aspartame

350

 

Solo Feinkostsalat

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

160

(52)

Solo Feinkostsalat

E 955

Sucralosio

140

 

Solo Feinkostsalat

E 959

Neoesperidina DC

50

 

Solo Feinkostsalat

E 961

Neotame

12

 

Solo Feinkostsalat

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

350

(11)b (49) (50)

Solo Feinkostsalat

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

12.8

Lievito e prodotti a base di lievito

Gruppo I

Additivi

 
 
 

E 491-495

Esteri di sorbitano

quantum satis

 

Solo lievito secco e lieviti per panetteria e pasticceria

12.9

Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti di cui alla categoria 1.8

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

100

 

Solo surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

Soltanto surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

20

(61)

Soltanto surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

Soltanto surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali

▼M2

E 160d

Licopene

30

 

Solo surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

2 000

(1) (2)

Solo surrogati di carne, pesce, crostacei e cefalopodi e formaggio a base di proteine

E 220-228

Anidride solforosa - solfiti

200

(3)

Solo surrogati di carne, pesce, crostacei e cefalopodi

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

50

(3)

Solo gelatina

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

20 000

(1) (4)

Solo bevande a base di proteine vegetali

E 959

Neoesperidina DC

5

 

Solo prodotti a base di proteine vegetali, solo come esaltatore di sapidità

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M2

13.

Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, quali definiti dalla direttiva 2009/39/CE

13.1

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

PARTE INTRODUTTIVA, SI APPLICA A TUTTE LE SOTTOCATEGORIE

 

I livelli di uso massimi indicati si riferiscono agli alimenti pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante

 

E 307, E 325, E 330, E 331, E 332, E 333, E 338, E 340, E 410, E472c ed E 1450 sono impiegati in conformità ai limiti stabiliti negli allegati della direttiva 2006/141/CE

13.1.1

Alimenti per lattanti, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE

 

Nota: per la produzione di latte acidificato si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene

E 270

Acido lattico

quantum satis

 

Solo forma L(+)

E 304(i)

Palmitato di L-ascorbile

10

 
 

E 306

Estratto ricco di tocoferolo

10

(16)

 

E 307

Alfatocoferolo

10

(16)

 

E 308

Gammatocoferolo

10

(16)

 

E 309

Deltatocoferolo

10

(16)

 

E 322

Lecitine

1 000

(14)

 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 
 

E 331

Citrati di sodio

2 000

(43)

 

E 332

Citrati di potassio

 

(43)

 

E 338

Acido fosforico

1 000

(4) (44)

 

E 339

Fosfati di sodio

1 000

(4) (15)

 

E 340

Fosfati di potassio

 

(4) (15)

 

E 412

Gomma di guar

1 000

 

Solo se il prodotto liquido contiene proteine parzialmente idrolizzate

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

4 000

(14)

 

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

7 500

(14)

Solo se venduto in polvere

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

9 000

(14)

Venduto solo in forma liquida se i prodotti contengono proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

120

(14)

Solo prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(14)  Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472c ed E 473, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare

(15)  E 339 ed E 340 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

(16)  E 306, E 307, E 308 ed E 309 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

(43)  E 331 ed E 332 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

(44)  Conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

13.1.2

Alimenti di proseguimento, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE

 

Nota: per la produzione di latte acidificato si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene

E 270

Acido lattico

quantum satis

 

Solo forma L(+)

E 304(i)

Palmitato di L-ascorbile

10

 
 

E 306

Estratto ricco di tocoferolo

10

(16)

 

E 307

Alfatocoferolo

10

(16)

 

E 308

Gammatocoferolo

10

(16)

 

E 309

Deltatocoferolo

10

(16)

 

E 322

Lecitine

1 000

(14)

 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 
 

E 331

Citrati di sodio

2 000

(43)

 

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

(43)

 

E 338

Acido fosforico

 

(4) (44)

 

E 339

Fosfati di sodio

1 000

(4) (15)

 

E 340

Fosfati di potassio

 

(4) (15)

 

E 407

Carragenina

300

(17)

 

E 410

Farina di semi di carrube

1 000

(17)

 

E 412

Gomma di guar

1 000

(17)

 

E 440

Pectine

5 000

 

Solo alimenti di proseguimento acidificati

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

4 000

(14)

 

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

7 500

(14)

Solo se venduto in polvere

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

9 000

(14)

Solo se venduto in forma liquida se i prodotti contengono proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

120

(14)

Solo prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(14)  Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472c ed E 473, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare

(15)  E 339 ed E 340 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

(16)  E 306, E 307, E 308 ed E 309 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

(17)  Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 407, E 410 ed E 412, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare

(43)  E 331 ed E 332 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

(44)  Conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

13.1.3

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

E 170

Carbonato di calcio

quantum satis

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

E 260

Acido acetico

quantum satis

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

▼M20

E 261

Acetati di potassio

quantum satis

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l’aggiustamento del pH

Periodo di applicazione:

dal 6 febbraio 2013

▼M2

E 262

Acetati di sodio

quantum satis

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

E 263

Acetato di calcio

quantum satis

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

E 270

Acido lattico

quantum satis

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH; solo forma L(+)

E 296

Acido malico

quantum satis

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH; solo forma L(+)

E 300

Acido L-ascorbico

200

(18)

Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi

E 301

L-ascorbato di sodio

200

(18)

Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi

E 302

L-ascorbato di calcio

200

(18)

Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi

E 304(i)

Palmitato di L-ascorbile

100

(19)

Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi

E 306

Estratto ricco di tocoferolo

100

(19)

Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi

E 307

Alfatocoferolo

100

(19)

Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi

E 308

Gammatocoferolo

100

(19)

Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi

E 309

Deltatocoferolo

100

(19)

Solo alimenti a base di cereali, compresi biscotti e fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti contenenti grassi

E 322

Lecitine

10 000

 

Solo biscotti e fette biscottate, alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti

E 325

Lattato di sodio

quantum satis

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH; solo forma L(+)

E 326

Lattato di potassio

quantum satis

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH; solo forma L(+)

E 327

Lattato di calcio

quantum satis

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH; solo forma L(+)

E 330

Acido citrico

quantum satis

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

5 000

(42)

Solo forma L(+); solo biscotti, fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti

E 335

Tartrati di sodio

5 000

(42)

Solo forma L(+); solo biscotti, fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti

E 336

Tartrati di potassio

5 000

(42)

Solo forma L(+); solo biscotti, fette biscottate e alimenti destinati ai lattanti

E 338

Acido fosforico

1 000

(4)

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

E 339

Fosfati di sodio

1 000

(4) (20)

Solo cereali

E 340

Fosfati di potassio

1 000

(4) (20)

Solo cereali

E 341

Fosfati di calcio

1 000

(4) (20)

Solo cereali

E 341

Fosfati di calcio

1 000

(4)

Solo dessert a base di frutta

E 354

Tartrato di calcio

5 000

(42)

Solo forma L(+); Solo biscotti e fette biscottate

E 400

Acido alginico

500

(23)

Solo dessert e budini

E 401

Alginato di sodio

500

(23)

Solo dessert e budini

E 402

Alginato di potassio

500

(23)

Solo dessert e budini

E 404

Alginato di calcio

500

(23)

Solo dessert e budini

E 410

Farina di semi di carrube

10 000

(21)

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

E 412

Gomma di guar

10 000

(21)

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

E 414

Gomma arabica (gomma d'acacia)

10 000

(21)

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

E 415

Gomma di xanthan

10 000

(21)

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

E 440

Pectine

10 000

(21)

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

E 410

Farina di semi di carrube

20 000

(21)

Solo alimenti a base di cereali senza glutine

E 412

Gomma di guar

20 000

(21)

Solo alimenti a base di cereali senza glutine

E 414

Gomma arabica (gomma d'acacia)

20 000

(21)

Solo alimenti a base di cereali senza glutine

E 415

Gomma di xanthan

20 000

(21)

Solo alimenti a base di cereali senza glutine

E 440

Pectine

20 000

(21)

Solo alimenti a base di cereali senza glutine

E 450

Difosfati

5 000

(4) (42)

Solo biscotti e fette biscottate

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

5 000

(22)

Solo biscotti e fette biscottate, alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

5 000

(22)

Solo biscotti e fette biscottate, alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti

E 472b

Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

5 000

(22)

Solo biscotti e fette biscottate, alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

5 000

(22)

Solo biscotti e fette biscottate, alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti

E 500

Carbonati di sodio

quantum satis

 

Solo come agente lievitante

E 501

Carbonati di potassio

quantum satis

 

Solo come agente lievitante

E 503

Carbonati di ammonio

quantum satis

 

Solo come agente lievitante

E 507

Acido cloridrico

quantum satis

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

E 524

Idrossido di sodio

quantum satis

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

E 525

Idrossido di potassio

quantum satis

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

E 526

Idrossido di calcio

quantum satis

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l'aggiustamento del pH

E 551

Biossido di silicio

2 000

 

Solo cereali secchi

E 575

Gluconodeltalattone

5 000

(42)

Solo biscotti e fette biscottate

E 920

L-cisteina

1 000

 

Solo biscotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

E 1404

Amido ossidato

50 000

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

E 1410

Fosfato di monoamido

50 000

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

E 1412

Fosfato di diamido

50 000

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

50 000

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

50 000

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

E 1420

Amido acetilato

50 000

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

E 1422

Adipato di diamido acetilato

50 000

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

50 000

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

E 1451

Amido acetilato ossidato

50 000

 

Solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati

E 300

Acido ascorbico

300

(18)

Solo bevande, succhi e alimenti destinati ai lattanti a base di ortofrutticoli

E 301

Ascorbato di sodio

300

(18)

Solo bevande, succhi e alimenti destinati ai lattanti a base di ortofrutticoli

E 302

Ascorbato di calcio

300

(18)

Solo bevande, succhi e alimenti destinati ai lattanti a base di ortofrutticoli

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

 

Solo prodotti a base di frutta a basso tenore di zucchero

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(18)  E 300, E 301 ed E 302 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, i livelli sono espressi come acido ascorbico

(19)  E 304, E 306, E 307, E 308 ed E 309 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

(20)  E 339, E 340 ed E 341 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

(21)  E 410, E 412, E 414, E 415 ed E 440 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

(22)  E 471, E 472a, E 472b ed E 472c sono autorizzati singolarmente o in combinazione

(23)  E 400, E 401, E 402 ed E 404 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

(42)  Sotto forma di residuo

13.1.4

Altri alimenti per bambini nella prima infanzia

 

Nota: per la produzione di latte acidificato si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene

E 270

Acido lattico

quantum satis

 

Solo forma L(+)

E 304(i)

Palmitato di L-ascorbile

100

(19)

 

E 306

Estratto ricco di tocoferolo

100

(19)

 

E 307

Alfatocoferolo

100

(19)

 

E 308

Gammatocoferolo

100

(19)

 

E 309

Deltatocoferolo

100

(19)

 

E 322

Lecitine

10 000

(14)

 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 
 

▼M23

E 331

Citrati di sodio

2 000

(43)

 

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

(43)

 

E 338

Acido fosforico

 

(1) (4) (44)

 

▼M2

E 339

Fosfati di sodio

1 000

(1) (4) (15)

 

E 340

Fosfati di potassio

1 000

(1) (4) (15)

 

E 407

Carragenina

300

 
 

E 410

Farina di semi di carrube

10 000

(21)

 

E 412

Gomma di guar

10 000

(21)

 

E 414

Gomma arabica (gomma d'acacia)

10 000

(21)

 

E 415

Gomma di xanthan

10 000

(21)

 

E 440

Pectine

5 000

(21)

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

4 000

(14)

 

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

7 500

(14)

Solo se venduto in polvere

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

9 000

(14)

Solo se venduto in forma liquida se i prodotti contengono proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

120

(14)

Solo in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

E 500

Carbonati di sodio

quantum satis

 
 

E 501

Carbonati di potassio

quantum satis

 
 

E 503

Carbonati di ammonio

quantum satis

 
 

E 507

Acido cloridrico

quantum satis

 

Solo per l'aggiustamento del pH

E 524

Idrossido di sodio

quantum satis

 

Solo per l'aggiustamento del pH

E 525

Idrossido di potassio

quantum satis

 

Solo per l'aggiustamento del pH

E 1404

Amido ossidato

50 000

 
 

E 1410

Fosfato di monoamido

50 000

 
 

E 1412

Fosfato di diamido

50 000

 
 

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

50 000

 
 

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

50 000

 
 

E 1420

Amido acetilato

50 000

 
 

E 1422

Adipato di diamido acetilato

50 000

 
 

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

50 000

 
 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(14)  Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472c ed E 473, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare

(15)  E 339 ed E 340 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

(16)  E 304, E 306, E 307, E 308 ed E 309 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

(21)  E 410, E 412, E 414, E 415 ed E 440 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

▼M23

(43)  E 331 ed E 332 sono autorizzati singolarmente o in combinazione, conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

(44)  Conformemente ai limiti stabiliti dalle direttive 2006/141/CE, 2006/125/CE e 1999/21/CE

▼M2

13.1.5

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE, e alimenti speciali per lattanti

13.1.5.1

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e alimenti speciali per lattanti

Si possono impiegare gli additivi di cui alle categorie 13.1.1 e 13.1.2

E 170

Carbonato di calcio

quantum satis

 
 

E 304(i)

Palmitato di L-ascorbile

100

 
 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 
 

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

 
 

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

 
 

E 338

Acido fosforico

1 000

(1) (4)

Solo per l'aggiustamento del pH

E 339

Fosfati di sodio

1 000

(1) (4) (20)

 

E 340

Fosfati di potassio

1 000

(1) (4) (20)

 

E 341

Fosfati di calcio

1 000

(1) (4) (20)

 

E 401

Alginato di sodio

1 000

 

A partire da quattro mesi nei prodotti alimentari speciali a composizione adattata, necessari per trattare disordini del metabolismo e per l'alimentazione con sonda gastrica

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

200

 

A partire da dodici mesi nelle diete speciali per bambini nella prima infanzia che soffrono di intolleranza al latte di vacca o di errori congeniti del metabolismo

E 410

Farina di semi di carrube

10 000

 

A partire dalla nascita, nei prodotti destinati a ridurre il riflusso gastroesofageo

E 412

Gomma di guar

10 000

 

A partire dalla nascita nei prodotti sotto forma di preparati liquidi contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

E 415

Gomma di xanthan

1 200

 

A partire dalla nascita nei prodotti a base di amminoacidi o peptidi per i pazienti che soffrono di menomazioni del tratto gastrointestinale, malassorbimento delle proteine o errori congeniti del metabolismo

E 440

Pectine

10 000

 

A partire dalla nascita nei prodotti utilizzati in caso di disordini gastrointestinali

▼M35

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

10 000

 

A partire dalla nascita, nei prodotti destinati al trattamento alimentare di scompensi congeniti del metabolismo

▼M2

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

5 000

 

A partire dalla nascita nelle diete speciali, particolarmente quelle prive di proteine

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

7 500

 

Solo se venduto in polvere; a partire dalla nascita

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

9 000

 

Solo se venduto in forma liquida; a partire dalla nascita

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

120

 

Solo prodotti contenenti proteine, peptidi e amminoacidi idrolizzati

E 500

Carbonati di sodio

quantum satis

 

Solo come agente lievitante

E 501

Carbonati di potassio

quantum satis

 

Solo come agente lievitante

E 507

Acido cloridrico

quantum satis

 

Solo come agente lievitante

E 524

Idrossido di sodio

quantum satis

 

Solo per l'aggiustamento del pH

E 525

Idrossido di potassio

quantum satis

 

Solo per l'aggiustamento del pH

E 526

Idrossido di calcio

quantum satis

 

Solo per l'aggiustamento del pH

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

20 000

 

Solo in alimenti destinati ai lattanti e alimenti di proseguimento

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(20)  E 339, E 340 ed E 341 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

13.1.5.2

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE

▼M23

Si applicano gli additivi delle categorie 13.1.2 e 13.1.3, tranne E 270, E 333 ed E 341

▼M2

E 401

Alginato di sodio

1 000

 

A partire da quattro mesi nei prodotti alimentari speciali a composizione adattata, necessari per trattare disordini del metabolismo e per l'alimentazione con sonda gastrica

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

200

 

A partire da dodici mesi nelle diete speciali per bambini nella prima infanzia che soffrono di intolleranza al latte di vacca o di errori congeniti del metabolismo

E 410

Farina di semi di carrube

10 000

 

A partire dalla nascita, nei prodotti destinati a ridurre il riflusso gastroesofageo

E 412

Gomma di guar

10 000

 

A partire dalla nascita nei prodotti sotto forma di preparati liquidi contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

E 415

Gomma di xanthan

1 200

 

A partire dalla nascita nei prodotti a base di amminoacidi o peptidi per i pazienti che soffrono di menomazioni del tratto gastrointestinale, malassorbimento delle proteine o errori congeniti del metabolismo

E 440

Pectine

10 000

 

A partire dalla nascita nei prodotti utilizzati in caso di disordini gastrointestinali

▼M35

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

10 000

 

A partire dalla nascita, nei prodotti destinati al trattamento alimentare di scompensi congeniti del metabolismo

▼M2

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

5 000

 

A partire dalla nascita nelle diete speciali, particolarmente quelle prive di proteine

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

7 500

 

Solo se venduto in polvere; a partire dalla nascita

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

900

 

Solo se venduto in forma liquida; a partire dalla nascita

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

120

 

Solo prodotti contenenti proteine, peptidi e amminoacidi idrolizzati

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

20 000

 
 

13.2

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)

I prodotti di questa categoria possono anche contenere additivi consentiti nelle corrispondenti categorie di alimenti

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

50

 
 

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 
 

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

 

▼M2

E 160d

Licopene

30

 
 

E 200-213

Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

1 500

(1) (2)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

 

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

1 200

 
 

E 406

Agar-agar

quantum satis

 

Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte

E 432-436

Polisorbati

1 000

(1)

 

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

(1)

 

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

5 000

 
 

E 477

Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

1 000

 
 

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

2 000

(1)

 

E 491-495

Esteri di sorbitano

5 000

(1)

 

E 950

Acesulfame K

450

 
 

E 951

Aspartame

1 000

 
 

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

400

(51)

 

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

200

(52)

 

E 955

Sucralosio

400

 
 

E 959

Neoesperidina DC

100

 
 

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

330

(60)

 

▼M2

E 961

Neotame

32

 
 

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

450

(11)a (49) (50)

 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M2

13.3

Alimenti dietetici contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa)

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

50

 
 

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 
 

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

 

▼M2

E 160d

Licopene

30

 
 

E 200-213

Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

1 500

(1) (2)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

 

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

1 200

 
 

E 432-436

Polisorbati

1 000

(1)

 

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

(1)

 

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

5 000

 
 

E 477

Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

1 000

 
 

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

2 000

(1)

 

E 491-495

Esteri di sorbitano

5 000

(1)

 

E 950

Acesulfame K

450

 
 

E 951

Aspartame

800

 
 

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

400

(51)

 

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

240

(52)

 

E 955

Sucralosio

320

 
 

E 959

Neoesperidina DC

100

 
 

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

270

(60)

 

▼M2

E 961

Neotame

26

 
 

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

450

(11)a (49) (50)

 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M2

13.4

Alimenti adatti alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009

I prodotti di questa categoria possono anche contenere additivi consentiti nelle corrispondenti categorie alimentari

Gruppo I

Additivi

 
 

Compresa la pasta essiccata

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 
 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

 

Sono inoltre autorizzati tutti gli additivi presenti negli alimenti analoghi contenenti glutine

 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

 

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

14.

Bevande

14.1

Bevande analcoliche

14.1.1

Acqua, compresa l'acqua minerale naturale, quale definita nella direttiva 2009/54/CE, acqua di sorgente e tutti gli altri tipi di acqua in bottiglia o confezionata

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

500

(1) (4)

Solo acque da tavola preparate

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(48)  I sali minerali aggiunti alle acque da tavola preparate ai fini della standardizzazione non sono classificati come additivi

14.1.2

Succhi di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e succhi di ortaggi

Gruppo I

Additivi

 
 

Solo succhi di ortaggi

E 170

Carbonato di calcio

quantum satis

 

Solo succo d'uva

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

500

(1) (2)

Solo sød….saft e sødet….saft

E 200-213

Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

2 000

(1) (2)

Solo succo d'uva non fermentato, per uso sacramentale

E 210-213

Acido benzoico - benzoati

200

(1) (2)

Solo sød….saft e sødet….saft

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

2 000

(3)

Solo succo d'uva concentrato per la produzione casalinga di vino

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

50

(3)

Solo succo di arancia, pompelmo, mela e ananas da consumare sfuso nei servizi di ristorazione

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

350

(3)

Solo succo di lime e limone

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

70

(3)

Solo succo d'uva non fermentato, per uso sacramentale

E 296

Acido malico

3 000

 

Solo succo d'ananas

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 
 

E 330

Acido citrico

3 000

 
 

E 336

Tartrati di potassio

quantum satis

 

Solo succo d'uva

E 440

Pectine

3 000

 

Solo succo d'ananas e del frutto della passione

E 900

Dimetilpolisilossano

10

 

Solo succo d'ananas e sød….saft e sødet….saft

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

14.1.3

Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi

Gruppo I

Additivi

 
 

Solo nettari di ortaggi, non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

300

(1) (2)

Solo sciroppi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

250

(1) (2)

Solo sciroppi di frutta svedesi tradizionali, il valore massimo si applica se sono stati utilizzati anche E 210-213, acido benzoico - benzoati

E 210-213

Acido benzoico - benzoati

150

(1) (2)

Solo sciroppi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi

E 270

Acido lattico

5 000

 
 

E 296

Acido malico

quantum satis

 

Solo sciroppi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 
 

E 330

Acido citrico

5 000

 
 

E 440

Pectine

3 000

 

Solo ananas e frutto della passione

▼M35

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

quantum satis

 

Solo sciroppi di frutta a base di agrumi tradizionali svedesi e finlandesi

▼M2

E 950

Acesulfame K

350

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

600

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

250

(51)

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

80

(52)

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

300

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 959

Neoesperidina DC

30

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

100

(60)

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M2

E 961

Neotame

20

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

350

(11)a (49) (50)

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M2

14.1.4

Bevande aromatizzate

Gruppo I

Additivi

 
 

Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968

▼M7

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(74)

Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

100

(25)

Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

100

(25) (74)

Tranne latte al cioccolato e prodotti a base di malto

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

Tranne latte al cioccolato e prodotti del malto

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

20

(61)

Tranne latte al cioccolato e prodotti del malto

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

Tranne latte al cioccolato e prodotti del malto

▼M2

E 160d

Licopene

12

 

Tranne bevande diluibili

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

300

(1) (2)

Tranne bevande a base di latte e derivati

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

250

(1) (2)

Il valore massimo si applica se sono stati utilizzati anche E 210-213, acido benzoico - benzoati

E 210-213

Acido benzoico - benzoati

150

(1) (2)

Tranne bevande a base di latte e derivati

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

20

(3)

Solo se trasferito da concentrati in bevande analcoliche aromatizzate contenenti succo di frutta

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

50

(3)

Solo bevande analcoliche aromatizzate contenenti almeno 235 g/l di sciroppo di glucosio

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

350

(3)

Solo concentrati a base di succo di frutta, contenenti non meno del 2,5 % di orzo (barley water)

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

250

(3)

Solo altri concentrati a base di succo di frutta o di frutta sminuzzata; capilé e groselha

E 242

Dimetilcarbonato

250

(24)

 

E 297

Acido fumarico

1 000

 

Solo polveri solubili per bevande a base di frutta

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

700

(1) (4)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

500

(1) (4)

Solo bevande per sportivi

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

4 000

(1) (4)

Solo bevande per sportivi contenenti proteine del siero di latte

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

20 000

(1) (4)

Solo bevande a base di proteine vegetali

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

2 000

(1) (4)

Solo bevande al cioccolato e al malto a base di latte e derivati

E 355-357

Acido adipico - adipati

10 000

(1)

Solo polveri per la preparazione casalinga di bevande

E 363

Acido succinico

3 000

 

Solo polveri per la preparazione casalinga di bevande

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

300

 
 

▼M30

E 423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

1 000

Solo nelle bevande energetiche o in bevande contenenti succo di frutta

 

▼M2

E 426

Emicellulosa di soia

5 000

 

Solo bibite a base di latte e derivati destinate alla vendita al dettaglio

E 444

Acetato isobutirrico di saccarosio

300

 

Solo bevande torbide

E 445

Esteri della glicerina della resina del legno

100

 

Solo bevande torbide

E 459

Beta-ciclodestrina

500

 

Solo bevande aromatizzate solubili in polvere

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

(1)

Solo bevande a base di anice, a base di latte e derivati, al cocco e alla mandorla

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

10 000

(1)

Solo polveri per la preparazione di bevande calde

E 481-482

Stearoil-2-lattilato di sodio e calcio

2 000

(1)

Solo polveri per la preparazione di bevande calde

E 900

Dimetilpolisilossano

10

 
 

E 950

Acesulfame K

350

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

600

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

250

(51)

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

80

(52)

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

100

(52)

Solo bibite gassate a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

300

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 959

Neoesperidina DC

30

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti, tranne bevande aromatizzate a base di latte e derivati

E 959

Neoesperidina DC

50

 

Solo bevande aromatizzate a base di latte e derivati; prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 957

Taumatina

0,5

 

Solo bevande a base d'acqua analcoliche aromatizzate, solo come esaltatore di sapidità

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

80

(60)

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M2

E 961

Neotame

20

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 961

Neotame

2

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti, come esaltatore di sapidità

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

350

(11)a (49) (50)

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 999

Estratto di quillaia

200

(45)

 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

(24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

▼M6

(25)  Le quantità di ciascuno dei coloranti E 122 e E 155 non possono essere superiori a 50 mg/kg o mg/l

▼M2

(45)  Calcolato come estratto anidro

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M7

(74)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 15 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

14.1.5

Caffè, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

14.1.5.1

Caffè ed estratti di caffè

E 901

Cera d'api, bianca e gialla

quantum satis

 

Solo caffè in grani come agente di rivestimento

E 902

Cera di candelilla

quantum satis

 

Solo caffè in grani come agente di rivestimento

E 903

Cera di carnauba

200

 

Solo caffè in grani come agente di rivestimento

E 904

Gommalacca

quantum satis

 

Solo caffè in grani come agente di rivestimento

14.1.5.2

Altro

Gruppo I

Additivi

 
 

Tranne tè in foglie non aromatizzato; compreso caffè solubile aromatizzato; nelle bevande non possono essere utilizzati E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 ed E 968

E 200-213

Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

600

(1) (2)

Solo concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe

E 242

Dimetilcarbonato

250

(24)

Solo concentrato di tè liquido

E 297

Acido fumarico

1 000

 

Solo prodotti solubili per la preparazione di tè aromatizzato e infusioni di erbe

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

2 000

(1) (4)

Solo bevande a base di caffè per distributori automatici; tè solubile e infusioni di erbe solubili

E 355-357

Acido adipico - adipati

10 000

(1)

Solo polveri per la preparazione casalinga di bevande

E 363

Acido succinico

3 000

 

Solo polveri per la preparazione casalinga di bevande

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

1 000

(1)

Solo caffè liquido in barattolo

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

10 000

(1)

Solo polveri per la preparazione di bevande calde

E 481-482

Stearoil-2-lattilato di sodio e calcio

2 000

(1)

Solo polveri per la preparazione di bevande calde

E 491-495

Esteri di sorbitano

500

(1)

Solo concentrati liquidi di tè, di frutta e di infusioni di erbe

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

14.2

Bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico

14.2.1

Birra e bevande a base di malto

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Solo birra

E 210-213

Acido benzoico - benzoati

200

(1) (2)

Solo birra analcolica; birra in fusto contenente oltre lo 0,5 % di zuccheri fermentescibili aggiunti e/o succhi/concentrati di frutta

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

200

(1) (2)

Solo birra in fusto contenente oltre lo 0,5 % di zuccheri fermentescibili aggiunti e/o succhi o concentrati di frutta

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

20

(3)

 

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

50

 

Solo birra con una seconda fermentazione in fusto

E 270

Acido lattico

quantum satis

 
 

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 
 

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

 
 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 
 

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

100

 
 

E 414

Gomma arabica (gomma d'acacia)

quantum satis

 
 

E 950

Acesulfame K

350

 

Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

E 951

Aspartame

600

 

Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

80

(52)

Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

E 955

Sucralosio

250

 

Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

E 959

Neoesperidina DC

10

 

Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

70

(60)

Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol.; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

▼M2

E 961

Neotame

20

 

Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

350

(11)a (49) (50)

Solo birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol; bière de table/Tafelbier/table beer (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne Obergäriges Einfachbier; birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH; birre scure o di tipo oud bruin

E 950

Acesulfame K

25

(52)

Solo birra a ridotto valore energetico

E 951

Aspartame

25

 

Solo birra a ridotto valore energetico

E 955

Sucralosio

10

 

Solo birra a ridotto valore energetico

E 959

Neoesperidina DC

10

 

Solo birra a ridotto valore energetico

E 961

Neotame

1

 

Solo birra a ridotto valore energetico

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

25

(11)b (49) (50)

Solo birra a ridotto valore energetico

▼M9

E 1105

Lisozima

quantum satis

 

Solo in birre che non saranno sottoposte a pastorizzazione o filtrazione sterilizzante

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 25 giugno 2012

▼M8

E 1200

Polidestrosio

quantum satis

 

Solo in birre a ridotto contenuto calorico e a basso tenore alcolico

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 25 giugno 2012

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M2

14.2.2

Vino e altri prodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1234/2007, e bevande analoghe analcoliche

L'utilizzo di additivi è autorizzato conformemente al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, alla decisione 2006/232/CE del Consiglio e al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione e alle loro misure di attuazione

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

200

(1) (2)

Solo prodotti analcolici

▼M11

E 210-213

Acido benzoico - benzoati

200

(1) (2)

Solo prodotti analcolici

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 19 luglio 2012

▼M2

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

200

(3)

Solo prodotti analcolici

E 242

Dimetilcarbonato

250

(24)

Solo prodotti analcolici

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

14.2.3

Sidro e sidro di pere

Gruppo I

Additivi

 
 

Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Tranne il cidre bouché

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

 

Tranne il cidre bouché

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

25

(64)

Tranne il cidre bouché

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(64)

Tranne il cidre bouché

▼M2

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Solo il cidre bouché

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

200

(1) (2)

 

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

200

(3)

 

E 242

Dimetilcarbonato

250

(24)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

1 000

(1) (4)

 

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

100

 

Tranne il cidre bouché

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

(1)

 

E 900

Dimetilpolisilossano

10

 

Tranne il cidre bouché

E 950

Acesulfame K

350

 
 

E 951

Aspartame

600

 
 

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

80

(52)

 

E 955

Sucralosio

50

 
 

E 959

Neoesperidina DC

20

 
 

E 961

Neotame

20

 
 

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

350

(11)a (49) (50)

 

E 999

Estratto di quillaia

200

(45)

Tranne il cidre bouché

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

(24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

(45)  Calcolato come estratto anidro

▼M6

(64)  La quantità totale di E 104, E 110 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M2

14.2.4

Vino di frutta e made wine

Gruppo I

Additivi

 
 

Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968

▼M24

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Tranne wino owocowe markowe

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

 

Tranne wino owocowe markowe

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

20

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

1

(61)

 

▼M24

E 160d

Licopene

10

 

Tranne wino owocowe markowe

▼M2

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

200

(1) (2)

 

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

200

(3)

 

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

260

(3)

Solo made wine

▼M24

E 242

Dimetildicarbonato

250

(24)

Solo vini di frutta, vino di grado alcolico ridotto e wino owocowe markowe, wino owocowe wzmocnione, wino owocowe aromatyzowane, wino z soku winogronowego e aromatyzowane wino z soku winogronowego

▼M2

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

1 000

(1) (4)

 

▼M24

E 353

Acido metatartarico

100

 

Solo made wine e wino z soku winogronowego e aromatyzowane wino z soku winogronowego

▼M2

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

 
 

▼M24

E 1105

Lisozima

quantum satis

 

Solo wino z soku winogronowego e aromatyzowane wino z soku winogronowego

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M2

14.2.5

Idromele

Gruppo I

Additivi

 
 

Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

200

(1) (2)

 

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

200

(3)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

1 000

(1) (4)

 

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

(24)

 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

14.2.6

Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008

Gruppo I

Additivi

 
 

Tranne whisky o whiskey; nelle bevande, ad eccezione dei liquori non possono essere utilizzati E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 ed E 968

▼M23

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Tranne: bevande spiritose, quali definite all’articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

 

Tranne: bevande spiritose, quali definite all’articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà

▼M23

E 104

Giallo di chinolina

180

(61)

Tranne: bevande spiritose, quali definite all’articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

100

(61)

Tranne: bevande spiritose, quali definite all’articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà

▼M23

E 123

Amaranto

30

 

Tranne: bevande spiritose, quali definite all’articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà

▼M23

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

170

(61)

Tranne: bevande spiritose, quali definite all’articolo 5, paragrafo 1, e le denominazioni di vendita elencate nell’allegato II, paragrafi 1-14, del regolamento (CE) n. 110/2008 e acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà

▼M23

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Tranne: acquaviti di frutta, acquaviti di (con il nome del frutto) ottenute dalla macerazione e dalla distillazione, Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà. Il whisky/whiskey può contenere solo E 150°.

▼M2

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

10

 

Solo liquori

E 174

Argento

quantum satis

 

Solo liquori

E 175

Oro

quantum satis

 

Solo liquori

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

50

(3)

Solo bevande alcoliche distillate contenenti pere intere

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

1 000

(1) (4)

Tranne: whisky/whiskey

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

10 000

 

Solo liquori emulsionati

E 416

Gomma di karaya

10 000

 

Solo liquori a base di uova

E 445

Esteri della glicerina della resina del legno

100

 

Solo bevande torbide spiritose

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

(1)

Tranne: whisky/whiskey

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

5 000

 

Solo liquori emulsionati

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

8 000

(1)

Solo liquori emulsionati

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

▼M23

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III

▼M2

14.2.7

Prodotti aromatizzati a base di vino, quali definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91

14.2.7.1

Vini aromatizzati

Gruppo I

Additivi

 
 

Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968

Gruppo II

Coloranti quantum satis

 
 

Tranne americano, bitter vino

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

 

Tranne americano, bitter vino

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 
 

E 100

Curcumina

100

(26) (27)

Solo americano, bitter vino

E 101

Riboflavine

100

(26) (27)

Solo americano, bitter vino

E 102

Tartrazina

100

(26) (27)

Solo americano, bitter vino

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

50

(26) (27)

Soltanto americano, bitter vino

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

Tranne americano, bitter vino

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

50

(61)

Tranne americano, bitter vino

▼M6

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

50

(27)

Soltanto bitter vino

▼M2

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

(26) (27)

Solo americano, bitter vino

E 122

Azorubina, carmoisina

100

(26) (27)

Solo americano, bitter vino

E 123

Amaranto

100

(26) (27)

Solo americano, bitter vino

▼M6

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

50

(26) (27)

Soltanto americano, bitter vino

▼M6

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

50

(61)

Tranne americano, bitter vino

▼M2

E 129

Rosso allura AC

100

(27)

Solo bitter vino

E 123

Amaranto

30

 

Solo vini da aperitivo

▼M23 —————

▼M2

E 160d

Licopene

10

 
 

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

200

(1) (2)

 

▼M36

E 220-228

Anidride solforosa-solfiti

200

(3)

 

▼M2

E 242

Dimetilcarbonato

250

(24)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

1 000

(1) (4)

 

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

(1)

 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

▼M36

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

▼M2

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

(26)  Nell'americano E 100, E 101, E 102, E 104, E 120, E 122, E 123 ed E 124 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

(27)  Nel bitter vino E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124 ed E 129 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M2

14.2.7.2

Bevande aromatizzate a base di vino

Gruppo I

Additivi

 
 

Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Tranne bitter soda, sangria, claria, zurra

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

 

Tranne bitter soda, sangria, claria, zurra

E 100

Curcumina

100

(28)

Solo bitter soda

E 101

Riboflavine

100

(28)

Solo bitter soda

E 102

Tartrazina

100

(28)

Solo bitter soda

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

50

(28)

Soltanto bitter soda

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

Tranne bitter soda, sangria, claria, zurra

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

50

(61)

Tranne bitter soda, sangria, claria, zurra

▼M6

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

50

(28)

Soltanto bitter soda

▼M2

E 120

Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

100

(28)

Solo bitter soda

E 122

Azorubina, carmoisina

100

(28)

Solo bitter soda

E 123

Amaranto

100

(28)

Solo bitter soda

▼M6

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

50

(28)

Soltanto bitter soda

▼M6

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

50

(61)

Tranne bitter soda, sangria, claria, zurra

▼M2

E 129

Rosso allura AC

100

(28)

Solo bitter soda

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Solo bitter soda

E 160d

Licopene

10

 
 

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

200

(1) (2)

 

▼M36

E 220-228

Anidride solforosa-solfiti

200

(3)

 

▼M2

E 242

Dimetilcarbonato

250

(24)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

1 000

(1) (4)

 

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

(1)

 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

▼M36

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

▼M2

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

(28)  Nella bitter soda E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124 ed E 129 sono autorizzati singolarmente o in combinazione

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M2

14.2.7.3

Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

Gruppo I

Additivi

 
 

Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

 
 

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

50

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

50

(61)

 

▼M2

E 160d

Licopene

10

 
 

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

200

(1) (2)

 

▼M36

E 220-228

Anidride solforosa-solfiti

200

(3)

 

▼M2

E 242

Dimetilcarbonato

250

(24)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

1 000

(1) (4)

 

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

(1)

 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

▼M36

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

▼M2

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M2

14.2.8

Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %

Gruppo I

Additivi

 
 

Non possono essere utilizzati E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ed E 968

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

▼M24

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

 

Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % e nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

180

(61)

Soltanto bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

100

(61)

Soltanto bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %

▼M24

E 123

Amaranto

30

 

Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % e nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

▼M6

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

170

(61)

Soltanto bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %

▼M2

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

10

 

Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %

E 160d

Licopene

30

 
 

▼M24

E 200 — 203

Acido sorbico — sorbati

200

(1) (2)

Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 % e nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

▼M2

E 210-213

Acido benzoico - benzoati

200

(1) (2)

Solo bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %

▼M24

E 220 — 228

Anidride solforosa — solfiti

200

(3)

Solo nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

▼M17

E 220-228

Anidride solforosa — solfiti

20

(3)

Solo in bevande a base di mosto di uve fermentato

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 25

▼M19

E 242

Dimetildicarbonato

250

(24)

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 28 dicembre 2012

▼M2

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

1 000

(1) (4)

 

▼M24

E 353

Acido metatartarico

100

 

Solo nalewka na winie z soku winogronowego e aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego

▼M17

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

100

 

Solo in bevande a base di mosto di uve fermentato

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 25 dicembre 2012

▼M2

E 444

Acetato isobutirrico di saccarosio

300

 

Solo bevande alcoliche aromatizzate torbide con grado alcolico inferiore al 15 %

E 445

Esteri della glicerina della resina del legno

100

 

Solo bevande alcoliche aromatizzate torbide con grado alcolico inferiore al 15 %

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

(1)

 

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

8 000

(1)

Solo bevande aromatizzate con grado alcolico inferiore al 15 %

▼M28

E 499

Fitosteroli ricchi di stigmasterolo

80

(80)

Solo per cocktail alcolici pronti da congelare a base di acqua

E 499

Fitosteroli ricchi di stigmasterolo

800

(80)

Solo per cocktail alcolici pronti da congelare a base di crema

▼M2

E 950

Acesulfame K

350

 
 

E 951

Aspartame

600

 
 

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

250

(51)

Solo miscele di bevande alcoliche e bevande analcoliche

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

80

(52)

 

E 955

Sucralosio

250

 
 

E 959

Neoesperidina DC

30

 
 

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

150

(60)

 

▼M2

E 961

Neotame

20

 
 

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

350

(11)a (49) (50)

 

▼M24

E 1105

Lisozima

quantum satis

 

Solo nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

▼M17

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

▼M2

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

(24)  Quantità introdotta, residui non rilevabili

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M28

(80)  Non si applicano le prescrizioni in materia di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 608/2004 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 44).

▼M2

15.

Salatini e snack pronti al consumo

15.1

Snack a base di patate, cereali, farina o amido

Gruppo I

Additivi

 
 
 

▼M7

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(71)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

100

 

Tranne snack aromatizzati espansi o estrusi

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

100

(71)

Tranne snack aromatizzati espansi o estrusi

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

 

Solo snack aromatizzati espansi o estrusi

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

(71)

Solo snack aromatizzati espansi o estrusi

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

10

 

Tranne snack aromatizzati espansi o estrusi

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

20

 

Solo snack aromatizzati espansi o estrusi

E 160d

Licopene

30

 
 

E 200-203; 214-219

Acido sorbico – sorbati; p-idrossibenzoati

1 000

(1) (2) (5)

 

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

50

(3)

Solo snack a base di cereali e patate

E 310-320

Gallati, TBHQ e BHA

200

(1)

Solo snack a base di cereali

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

 

E 392

Estratti di rosmarino

50

(41) (46)

 

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

3 000

 

Solo snack a base di cereali e patate

E 416

Gomma di karaya

5 000

 

Solo snack a base di cereali e patate

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

2 000

(1)

Solo snack a base di cereali

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

5 000

(1)

Solo snack a base di cereali e patate

E 901

Cera d'api, bianca e gialla

quantum satis

 

Solo come agenti di rivestimento

E 902

Cera di candelilla

quantum satis

 

Solo come agenti di rivestimento

E 903

Cera di carnauba

200

 

Solo come agenti di rivestimento

E 904

Gommalacca

quantum satis

 

Solo come agenti di rivestimento

E 950

Acesulfame K

350

 
 

E 951

Aspartame

500

 
 

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

100

(52)

 

E 955

Sucralosio

200

 
 

E 959

Neoesperidina DC

50

 
 

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

20

(60)

 

▼M2

E 961

Neotame

18

 
 

E 961

Neotame

2

 

Solo come esaltatore di sapidità

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

500

(11)b (49) (50)

 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(5)  E 214 – 219: p-idrossibenzoati (PHB), massimo 300 mg/kg

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(41)  Espresso in base ai grassi

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M7

(71)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 30 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

15.2

Frutta a guscio trasformata

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

100

 

Solo frutta a guscio ricoperta aromatizzata

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

10

 

Solo frutta a guscio ricoperta aromatizzata

E 160d

Licopene

30

 
 

E 200-203; 214-219

Acido sorbico – sorbati; p-idrossibenzoati

1 000

(1) (2) (5)

Solo frutta a guscio ricoperta

E 220-228

Anidride solforosa – solfiti

50

(3)

Solo frutta a guscio marinata

E 310-320

Gallati, TBHQ e BHA

200

(1) (13)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

 

E 392

Estratti di rosmarino

200

(41) (46)

 

E 416

Gomma di karaya

10 000

 

Solo rivestimenti per frutta a guscio

E 901

Cera d'api, bianca e gialla

quantum satis

 

Solo come agenti di rivestimento

E 902

Cera di candelilla

quantum satis

 

Solo come agenti di rivestimento

E 903

Cera di carnauba

200

 

Solo come agenti di rivestimento

E 904

Gommalacca

quantum satis

 

Solo come agenti di rivestimento

E 950

Acesulfame K

350

 
 

E 951

Aspartame

500

 
 

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

100

(52)

 

E 955

Sucralosio

200

 
 

E 959

Neoesperidina DC

50

 
 

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

20

(60)

 

▼M2

E 961

Neotame

18

 
 

E 961

Neotame

2

 

Solo come esaltatore di sapidità

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

500

(11)b (49) (50)

 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(3)  I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(5)  E 214 – 219: p-idrossibenzoati (PHB), massimo 300 mg/kg

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(13)  Limite massimo espresso in base ai grassi

(41)  Espresso in base ai grassi

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M2

16.

Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4

Gruppo I

Additivi

 
 
 

▼M7

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(74)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

150

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

150

(74)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

5

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

 

▼M2

E 160b

Annatto, bissina, norbissina

10

 
 

E 160d

Licopene

30

 
 

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

1 000

(1) (2)

Solo frugtgrød, rote Grütze e pasha

E 200-203

Acido sorbico - sorbati

2 000

(1) (2)

Solo ostkaka

E 200-213

Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

300

(1) (2)

Solo dessert a base di latte e derivati non trattati termicamente

E 210-213

Acido benzoico - benzoati

500

(1) (2)

Solo frugtgrød e rote Grütze

E 234

Nisina

3

 

Solo budini di semolino e di tapioca e prodotti analoghi

E 280-283

Acido propionico - propionati

1 000

(1) (6)

Solo Christmas pudding

E 297

Acido fumarico

4 000

 

Solo dessert di aspetto gelatinoso, dessert aromatizzati alla frutta e miscele essiccate in polvere per dessert

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

3 000

(1) (4)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

7 000

(1) (4)

Solo miscele essiccate in polvere per dessert

E 355-357

Acido adipico - adipati

1 000

(1)

Solo miscele essiccate in polvere per dessert

E 355-357

Acido adipico - adipati

6 000

(1)

Solo dessert di aspetto gelatinoso

E 355-357

Acido adipico - adipati

1 000

(1)

Solo dessert aromatizzati alla frutta

E 363

Acido succinico

6 000

 
 

E 416

Gomma di karaya

6 000

 
 

E 427

Gomma cassia

2 500

 

Solo dessert a base di latte e derivati e prodotti analoghi

E 432-436

Polisorbati

3 000

(1)

 

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

5 000

(1)

 

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

2 000

 
 

E 477

Esteri dell'1,2 propandiolo degli acidi grassi

5 000

 
 

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

5 000

(1)

 

E 483

Tartrato di stearile

5 000

 
 

E 491-495

Esteri di sorbitano

5 000

(1)

 

E 950

Acesulfame K

350

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 951

Aspartame

1 000

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

250

(51)

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

100

(52)

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 955

Sucralosio

400

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 957

Taumatina

5

 

Solo come esaltatore di sapidità

E 959

Neoesperidina DC

50

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

100

(60)

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M2

E 961

Neotame

32

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

350

(11)a (49) (50)

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

▼M14

E 964

Sciroppo di poliglicitolo

300 000

 

Solo prodotti a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti

Periodo di applicazione:

Dal 29 novembre 2012

▼M2

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(4)  Il livello massimo è espresso come P2O5

(6)  L'acido propionico e i suoi sali possono essere presenti in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M7

(74)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 15mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

17.

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

17.1

Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare

Gruppo I

Additivi

 
 

E 410, E 412, E 415 ed E 417 non possono essere utilizzati nella fabbricazione di alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione

▼M7

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(69)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

(69)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 
 

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

35

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

35

(61)

 

▼M2

E 160d

Licopene

30

 
 

E 200-213

Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

1 000

(1) (2)

Solo se in forma essiccata contenenti preparati di vitamina A e combinazioni di vitamina A e D

E 310-321

Gallati, TBHQ, BHA e BHT

400

(1)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

quantum satis

 
 

E 392

Estratti di rosmarino

400

(46)

 

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

1 000

 
 

E 416

Gomma di karaya

quantum satis

 
 

E 426

Emicellulosa di soia

1 500

 
 

E 432-436

Polisorbati

quantum satis

 
 

E 459

Beta-ciclodestrina

quantum satis

 

Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte

E 468

Carbossimetilcellulosa sodica reticolata

30 000

 
 

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

quantum satis

(1)

 

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

E 491-495

Esteri di sorbitano

quantum satis

(1)

 

▼M23

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 1o febbraio 2014

▼M15

E 900

Dimetilpolisilossano

10

 

Solo integratori alimentari sotto forma di compresse effervescenti

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 3 dicembre 2012

▼M2

E 901

Cera d'api, bianca e gialla

quantum satis

 
 

E 902

Cera di candelilla

quantum satis

 
 

E 903

Cera di carnauba

200

 
 

E 904

Gommalacca

quantum satis

 
 

E 950

Acesulfame K

500

 
 

E 951

Aspartame

2 000

 
 

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

500

(51)

 

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

500

(52)

 

E 955

Sucralosio

800

 
 

E 959

Neoesperidina DC

100

 
 

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

670

(60)

 

▼M2

E 961

Neotame

60

 
 

E 961

Neotame

2

 

Solo come esaltatore di sapidità

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

500

(11)a (49) (50)

 

E 1201

Polivinilpirrolidone

quantum satis

 

Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte

E 1202

Polivinilpolipirrolidone

quantum satis

 

Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte

E 1203

Alcole polivinilico (PVA)

18 000

 

Solo sotto forma di capsule e compresse

E 1204

Pullulan

quantum satis

 

Solo sotto forma di capsule e compresse

E 1205

Copolimero di metacrilato basico

100 000

 
 

▼M29

E 1206

Copolimero di metacrilato neutro

200 000

 
 

E 1207

Copolimero di metacrilato anionico

100 000

 
 

▼M37

E 1208

copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato.

100 000

 
 

▼M2

E 1505

Citrato di trietile

3 500

 

Solo sotto forma di capsule e compresse

E 1521

Polietilenglicole

10 000

 

Solo sotto forma di capsule e compresse

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M7

(69)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 150 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M15

(79):  Il livello massimo si applica all’integratore alimentare disciolto e pronto all’uso, diluito in 200 ml di acqua.

▼M2

17.2

Integratori alimentari in forma liquida

Gruppo I

Additivi

 
 
 

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 
 

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

100

 
 

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

 

▼M2

E 160d

Licopene

30

 
 

E 200-213

Acido sorbico – sorbati; acido benzoico - benzoati

2 000

(1) (2)

 

E 310-321

Gallati, TBHQ, BHA e BHT

400

(1)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

quantum satis

 
 

E 392

Estratti di rosmarino

400

(46)

 

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

1 000

 
 

E 416

Gomma di karaya

quantum satis

 
 

E 426

Emicellulosa di soia

1 500

 
 

E 432-436

Polisorbati

quantum satis

 
 

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

quantum satis

(1)

 

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

E 491-495

Esteri di sorbitano

quantum satis

 
 

▼M23

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 1o febbraio 2014

▼M2

E 950

Acesulfame K

350

 
 

E 951

Aspartame

600

 
 

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

400

(51)

 

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

80

(52)

 

E 955

Sucralosio

240

 
 

E 959

Neoesperidina DC

50

 
 

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

200

(60)

 

▼M2

E 961

Neotame

20

 
 

E 961

Neotame

2

 

Solo come esaltatore di sapidità

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

350

(11)a (49) (50)

 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(2)  Il livello massimo è applicabile alla somma e i livelli sono espressi come acido libero

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M2

17.3

Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare

Gruppo I

Additivi

 
 
 

▼M7

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

(69)

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

Gruppo IV

Polioli

quantum satis

 
 

▼M7

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

 

Solo integratori alimentari solidi

Periodo di applicazione:

fino al 31 luglio 2014

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

300

(69)

Solo integratori alimentari solidi

Periodo di applicazione:

dal 1o agosto 2014

▼M2

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

100

 

Solo integratori alimentari liquidi

▼M6

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

 

▼M2

E 160d

Licopene

30

 
 

E 310-321

Gallati, TBHQ, BHA e BHT

400

(1)

 

E 338-452

Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati

quantum satis

 
 

E 392

Estratti di rosmarino

400

(46)

 

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

1 000

 
 

E 416

Gomma di karaya

quantum satis

 
 

E 426

Emicellulosa di soia

1 500

 
 

E 432-436

Polisorbati

quantum satis

 
 

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi - sucrogliceridi

quantum satis

(1)

 

E 475

Esteri poligliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 
 

E 491-495

Esteri di sorbitano

quantum satis

 
 

▼M23

E 551-559

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

fino al 31 gennaio 2014

E 551-553

Biossido di silicio – silicati

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 1o febbraio 2014

▼M2

E 901

Cera d'api, bianca e gialla

quantum satis

 
 

E 902

Cera di candelilla

quantum satis

 
 

E 903

Cera di carnauba

200

 
 

E 904

Gommalacca

quantum satis

 
 

E 950

Acesulfame K

2 000

 
 

E 951

Aspartame

5 500

 
 

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

1 250

(51)

 

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

1 200

(52)

 

E 955

Sucralosio

2 400

 
 

E 957

Taumatina

400

 
 

E 959

Neoesperidina DC

400

 
 

▼M5

E 960

Glicosidi steviolici

1 800

(60)

 

▼M2

E 961

Neotame

185

 
 

E 961

Neotame

2

 

Solo integratori alimentari basati su vitamine e/o elementi minerali, come esaltatore di sapidità

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

2 000

(11)a (49) (50)

 

(1)  Gli additivi possono essere aggiunti singolarmente o in combinazione

(11)  I limiti sono espressi come a) equivalente di acesulfame K o b) equivalente di aspartame

(49)  I livelli massimi d'impiego sono basati sui livelli massimi d'impiego delle componenti di aspartame (E 951) e acesulfame-K (E 950)

(50)  I livelli di E 951 ed E 950 non devono essere superati con l'uso del sale di aspartame-acesulfame, da solo o in combinazione con E 950 o E 951

(51)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in acido libero

(52)  I livelli massimi d'impiego sono espressi in immidi libere

(46)  Espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico

▼M5

(60)  Espressi in equivalenti steviolici

▼M6

(61)  La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

▼M7

(69)  Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti di alluminio 150 mg/kg. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

▼M2

18

Alimenti trasformati non coperti dalle categorie 1-17, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

Gruppo I

Additivi

 
 
 

▼M4




ALLEGATO III

Elenco dell’Unione degli additivi alimentari, compresi i ►C1  supporti ◄ , autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e condizioni del loro uso

Definizioni

1. Ai fini del presente allegato per «nutrienti» si intendono le vitamine, i minerali e altre sostanze aggiunte a scopi nutrizionali, nonché le sostanze aggiunte a scopi fisiologici, contemplati dal regolamento (CE) n. 1925/2006, dalle direttive 2002/46/CE e 2009/39/CE e dal regolamento (CE) n. 953/2009.

2. Ai fini del presente allegato per «preparazione» si intende una formulazione composta da uno o più additivi alimentari, enzimi alimentari e/o nutrienti in cui sono incorporate sostanze quali additivi alimentari e/o altri ingredienti alimentari allo scopo di facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o lo scioglimento.

PARTE 1



►C1  supporti ◄ negli additivi alimentari

N. E del ►C1  supporto ◄

Denominazione del ►C1  supporto ◄

Quantità massima

Additivi alimentari ai quali il ►C1  supporto ◄ può essere aggiunto

E 1520

1,2-propandiolo (propilenglicole)

1 000 mg/kg nell’alimento finale (come trasferimento) (1)

Coloranti, emulsionanti e antiossidanti

E 422

Glicerolo

quantum satis

Tutti gli additivi alimentari

E 420

Sorbitolo

E 421

Mannitolo

E 953

Isomalto

E 965

Maltitolo

E 966

Lactitolo

E 967

Xilitolo

E 968

Eritritolo

E 400- E 404

Acido alginico — alginati (parte 6, tabella 7)

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

E 406

Agar-agar

E 407

Carragenina

E 410

Farina di semi di carrube

E 412

Gomma di guar

E 413

Gomma adragante

E 414

Gomma d’acacia (gomma arabica)

E 415

Gomma di xanthan

E 440

Pectine

E 432-E 436

Polisorbati (parte 6, tabella 4)

quantum satis

Agenti antischiumogeni

E 442

Fosfatidi di ammonio

quantum satis

Antiossidanti

E 460

Cellulosa

quantum satis

Tutti gli additivi alimentari

E 461

Metilcellulosa

E 462

Etilcellulosa

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

E 465

Etilmetilcellulosa

▼M35

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

▼M4

E 322

Lecitine

quantum satis

Coloranti e antiossidanti liposolubili

E 432-E 436

Polisorbati (parte 6, tabella 4)

E 470b

Sali di magnesio degli acidi grassi

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472e

Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

E 475

Esteri poliglicerici degli acidi grassi

E 491-E 495

Esteri di sorbitano (parte 6, tabella 5)

quantum satis

Coloranti e agenti antischiumogeni

E 1404

Amido ossidato

quantum satis

Tutti gli additivi alimentari

E 1410

Fosfato di monoamido

E 1412

Fosfato di diamido

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

E 1420

Amido acetilato

E 1422

Adipato di diamido acetilato

E 1440

Amido idrossipropilato

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

E 1451

Amido acetilato ossidato

E 170

Carbonato di calcio

E 263

Acetato di calcio

E 331

Citrati di sodio

E 332

Citrati di potassio

E 341

Fosfati di calcio

E 501

Carbonati di potassio

E 504

Carbonati di magnesio

E 508

Cloruro di potassio

E 509

Cloruro di calcio

E 511

Cloruro di magnesio

E 514

Solfati di sodio

E 515

Solfati di potassio

E 516

Solfato di calcio

E 517

Solfato di ammonio

E 577

Gluconato di potassio

E 640

Glicina e il suo sale di sodio

E 1505 (1)

Citrato di trietile

E 1518 (1)

Triacetato di glicerile (triacetina)

E 551

Biossido di silicio

quantum satis

Emulsionanti e coloranti

E 552

Silicato di calcio

E 553b

Talco

50 mg/kg nella preparazione di coloranti

Coloranti

E 901

Cera d’api, bianca e gialla

quantum satis

Coloranti

E 1200

Polidestrosio

quantum satis

Tutti gli additivi alimentari

E 1201

Polivinilpirrolidone

quantum satis

Edulcoranti

E 1202

Polivinilpolipirrolidone

E 322

Lecitine

quantum satis

Agenti di rivestimento per frutta

E 432-E 436

Polisorbati

E 470a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 491-E 495

Esteri di sorbitano

E 570

Acidi grassi

E 900

Dimetilpolisilossano

E 1521

Polietilenglicole

quantum satis

Edulcoranti

E 425

Konjac

quantum satis

Tutti gli additivi alimentari

E 459

Beta-ciclodestrina

1 000 mg/kg nell’alimento finale

Tutti gli additivi alimentari

E 468

Carbossimetilcellulosa sodica reticolata

Gomma di cellulosa reticolata

quantum satis

Edulcoranti

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente

quantum satis

Tutti gli additivi alimentari

E 555

Silicato di potassio e alluminio

90 % in rapporto al pigmento

E 171 (biossido di titanio) ed E 172 (ossidi di ferro e idrossidi di ferro)

(1)   Quantità massima da tutte le fonti negli alimenti: 3 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con E 1505, E 1517 e E 1518). Per le bevande, a eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti.

PARTE 2



Additivi alimentari diversi dai ►C1  supporti ◄ negli additivi alimentari (1)

N. E dell’additivo alimentare aggiunto

Denominazione dell’additivo alimentare aggiunto

Quantità massima

Preparazioni di additivi alimentari ai quali l’additivo alimentare può essere aggiunto

Tabella 1

 

quantum satis

Tutte le preparazioni di additivi alimentari

E 200- E 203

Acido sorbico — sorbati (parte 6, tabella 2)

1 500 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione 15 mg/kg nel prodotto finale espressi come acido libero

Preparazioni di coloranti

E 210

Acido benzoico

E 211

Benzoato di sodio

E 212

Benzoato di potassio

E 220-E 228

Anidride solforosa — solfiti (parte 6, tabella 3)

100 mg/kg nella preparazione e 2 mg/kg espressi come SO2 nel prodotto finale (quantità calcolata)

Preparazioni di coloranti [tranne E 163 (antociani), E 150b (caramello solfito-caustico) ed E 150d (caramello solfito-ammoniacale)] (2)

E 320

Butilidrossianisolo (BHA)

20 mg/kg singolarmente o in combinazione (espressi sul grasso) nella preparazione, 0,4 mg/kg nel prodotto finale (singolarmente o in combinazione)

Emulsionanti contenenti acidi grassi

E 321

Butilidrossitoluene (BHT)

E 338

Acido fosforico

40 000 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione (espressi come P2O5)

Preparazioni del colorante E 163 (antociani)

E 339

Fosfati di sodio

E 340

Fosfati di potassio

E 343

Fosfati di magnesio

E 450

Difosfati

E 451

Trifosfati

E 341

Fosfati di calcio

40 000 mg/kg nella preparazione (espressi come P2O5)

Preparazioni di coloranti e emulsionanti

10 000 mg/kg nella preparazione (espressi come P2O5)

Preparazioni di polioli

10 000 mg/kg nella preparazione (espressi come P2O5)

Preparazioni di E 412 (gomma di guar)

E 392

Estratti di rosmarino

1 000 mg/kg nella preparazione, 5 mg/kg nel prodotto finale espressi come la somma di carnosolo e acido carnosico

Preparazioni di coloranti

E 416

Gomma di karaya

50 000 mg/kg nella preparazione, 1 mg/kg nel prodotto finale

Preparazioni di coloranti

▼M25

E 432-E 436

Polisorbati

quantum satis

Preparazioni di colori, intensificatori del contrasto, antiossidanti liposolubili e agenti di rivestimento per la frutta

▼M4

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

quantum satis

Preparazioni di coloranti e antiossidanti liposolubili

E 475

Esteri poliglicerici degli acidi grassi

quantum satis

Preparazioni di coloranti e antiossidanti liposolubili

E 476

Poliricinoleato di poliglicerolo

50 000 mg/kg nella preparazione, 500 mg/kg nell’alimento finale

Come emulsionante nelle preparazioni di coloranti utilizzate nei seguenti prodotti:

surimi e prodotti ittici di tipo giapponese (Kamaboko) (E 120 cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio)

Prodotti a base di carne, paste di pesce e preparazioni di frutta utilizzati nei prodotti aromatizzati a base di latte e nei dessert (E 163 antociani, E 100 curcumina e E 120 cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio)

E 491-E 495

Esteri di sorbitano (parte 6, tabella 5)

quantum satis

Preparazioni di coloranti, agenti antischiumogeni e agenti di rivestimento per frutta

E 551

Biossido di silicio

50 000 mg/kg nella preparazione

Preparazioni di coloranti essiccate in polvere

10 000 mg/kg nella preparazione

E 508 (cloruro di potassio) e preparazioni di E 412 (gomma di guar)

E 551

Biossido di silicio

50 000 mg/kg nella preparazione

Preparazioni essiccate in polvere di emulsionanti

E 552

Silicato di calcio

E 551

Biossido di silicio

10 000 mg/kg nella preparazione

Preparazioni essiccate in polvere di polioli

E 552

Silicato di calcio

E 553a

Silicato di magnesio

E 553b

Talco

E 900

Dimetilpolisilossano

200 mg/kg nella preparazione, 0,2 mg/l nell’alimento finale

Preparazioni dei coloranti E 160a (caroteni), E 160b (annatto, bissina, norbissina), E 160c (estratto di paprica, capsantina, capsorubina), E 160d (licopene) e E 160e (beta-apo-8'-carotenale)

E 903

Cera di carnauba

130 000 mg/kg nella preparazione, 1 200 mg/kg nel prodotto finale da tutte le fonti

Come stabilizzante nelle preparazioni di edulcoranti e/o di acidi destinate a essere utilizzate nelle gomme da masticare

(1)   Eccetto gli enzimi autorizzati come additivi alimentari.

(2)   L’E 163 (antociani) può contenere fino a 100 000 mg/kg di solfiti. L’E 150b (caramello solfito-caustico) e l’E 150d (caramello solfito-ammoniacale) possono contenerne 2 000 mg/kg in base ai requisiti di purezza (direttiva 2008/128/CE).

Norme generali relative alle condizioni d’uso degli additivi alimentari della parte 2

1. Salvo altrimenti disposto, gli additivi alimentari elencati nella parte 6, tabella 1, del presente allegato, di norma autorizzati negli alimenti in base al principio generale «quantum satis» e compresi nell’allegato II, parte C, punto 1, gruppo I, sono stati inclusi come additivi alimentari (con funzioni diverse da quelle dei ►C1  supporti ◄ ) negli additivi alimentari in base al principio generale «quantum satis».

2. Per i fosfati e i silicati le quantità massime sono state stabilite solo in rapporto alle preparazioni di additivi alimentari e non in rapporto all’alimento finale.

3. Per tutti gli altri additivi alimentari la cui DGA è espressa con un valore numerico la quantità massima è stata fissata per le preparazioni di additivi alimentari e per l’alimento finale.

4. Nessun additivo alimentare è autorizzato quale colorante, edulcorante o esaltatore di sapidità.

PARTE 3



Additivi alimentari, compresi i ►C1  supporti ◄ , negli enzimi alimentari (1)

N. E dell’additivo alimentare aggiunto

Denominazione dell’additivo alimentare aggiunto

Quantità massima nella preparazione enzimatica

Quantità massima nell’alimento finale escluse le bevande

Quantità massima nelle bevande

Utilizzabile come ►C1  supporto ◄ ?

E 170

Carbonato di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 200

Acido sorbico

20 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espresso come acido libero)

20 mg/kg

10 mg/l

 

E 202

Sorbato di potassio

E 210

Acido benzoico

5 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero)

12 000 mg/kg nel caglio

1,7 mg/kg

5 mg/kg nei formaggi per i quali si è utilizzato il caglio

0,85 mg/l

2,5 mg/l nelle bevande a base di siero per le quali si è utilizzato il caglio

 

E 211

Benzoato di sodio

E 214

p-idrossibenzoato d’etile

2 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero)

2 mg/kg

1 mg/l

 

E 215

Etil-p-idrossibenzoato di sodio

E 218

p-idrossibenzoato di metile

E 219

Metil-p-idrossibenzoato di sodio

E 220

Anidride solforosa

2 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione espressi come SO2)

5 000 mg/kg solo negli enzimi alimentari per la fabbricazione della birra

6 000 mg/kg solo per la beta-amilasi d’orzo

10 000 mg/kg solo per la papaina in forma solida

2 mg/kg

2 mg/l

 

E 221

Solfito di sodio

E 222

Bisolfito di sodio

E 223

Metabisolfito di sodio

E 224

Metabisolfito di potassio

E 250

Nitrito di sodio

500 mg/kg

0,01 mg/kg

Nessun impiego

 

E 260

Acido acetico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

▼M20

E 261

Acetati di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

▼M4

E 262

Acetati di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 263

Acetato di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 270

Acido lattico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 281

Propionato di sodio

100 000 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/l

 

E 290

Anidride carbonica

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 296

Acido malico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 302

Ascorbato di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 304

Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 306

Estratto ricco in tocoferolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 307

Alfatocoferolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 308

Gammatocoferolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 309

Deltatocoferolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 322

Lecitine

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 325

Lattato di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 326

Lattato di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 327

Lattato di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 330

Acido citrico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 335

Tartrati di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 336

Tartrati di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 337

Tartrato di sodio e di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 350

Malati di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 338

Acido fosforico

10 000 mg/kg (espresso come P2O5)

quantum satis

quantum satis

 

E 339

Fosfati di sodio

50 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5)

quantum satis

quantum satis

E 340

Fosfati di potassio

E 341

Fosfati di calcio

E 343

Fosfati di magnesio

E 351

Malato di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 352

Malati di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 354

Tartrato di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 380

Citrato triammonico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 400

Acido alginico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 401

Alginato di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 402

Alginato di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 403

Alginato d’ammonio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 404

Alginato di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 406

Agar-agar

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 407

Carragenina

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 407a

Alghe Euchema trasformate

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 410

Farina di semi di carrube

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 412

Gomma di guar

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 413

Gomma adragante

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 414

Gomma d’acacia (gomma arabica)

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 415

Gomma di xanthan

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 417

Gomma di tara

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 418

Gomma di gellano

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 420

Sorbitolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 421

Mannitolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 422

Glicerolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 440

Pectine

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 450

Difosfati

50 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5)

quantum satis

quantum satis

 

E 451

Trifosfati

E 452

Polifosfati

E 460

Cellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 461

Metilcellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 462

Etilcellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 465

Etilmetilcellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

▼M35

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica,

gomma di cellulosa

quantum satis

quantum satis

quantum satis

▼M4

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 470a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 470b

Sali di magnesio degli acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 472b

Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 472d

Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 472e

Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 472f

Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

50 000 mg/kg

50 mg/kg

25 mg/L

Sì, solo come ►C1  supporto ◄

E 500

Carbonati di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 501

Carbonati di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Sì, solo E 501 i) (carbonato di potassio)

E 503

Carbonati di ammonio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 504

Carbonati di magnesio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 507

Acido cloridrico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 508

Cloruro di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 509

Cloruro di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 511

Cloruro di magnesio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 513

Acido solforico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 514

Solfati di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Sì, solo E 514 i) (solfato di sodio)

E 515

Solfati di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 516

Solfato di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 517

Solfato di ammonio

100 000 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/l

E 524

Idrossido di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 525

Idrossido di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 526

Idrossido di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 527

Idrossido d’ammonio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 528

Idrossido di magnesio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 529

Ossido di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 530

Ossido di magnesio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 551

Biossido di silicio

50 000 mg/kg nella preparazione essiccata in polvere

quantum satis

quantum satis

E 570

Acidi grassi

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 574

Acido gluconico

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 576

Gluconato di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 577

Gluconato di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 578

Gluconato di calcio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 640

Glicina e il suo sale di sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 920

L-cisteina

10 000 mg/kg

10 mg/kg

5 mg/l

 

E 938

Argon

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 939

Elio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 941

Azoto

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 942

Protossido di azoto

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 948

Ossigeno

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 949

Idrogeno

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

E 965

Maltitolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 966

Lactitolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Sì (solo come ►C1  supporto ◄ )

E 967

Xilitolo

quantum satis

quantum satis

quantum satis

Sì (solo come ►C1  supporto ◄ )

E 1200

Polidestrosio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1404

Amido ossidato

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1410

Fosfato di monoamido

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1412

Fosfato di diamido

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1420

Amido acetilato

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1422

Adipato di diamido acetilato

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1440

Amido idrossipropilato

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1451

Amido acetilato ossidato

quantum satis

quantum satis

quantum satis

E 1520

1,2-propandiolo (propilenglicole)

500 g/kg

(cfr. nota) (2)

(cfr. nota) (2)

Sì, solo come ►C1  supporto ◄

(1)   Compresi gli enzimi autorizzati come additivi alimentari.

(2)   Quantità massima da tutte le fonti negli alimenti: 3 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con E 1505, E 1517 e E 1518). Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti.

Norme generali relative alle condizioni d’uso degli additivi alimentari della parte 3

1. Salvo altrimenti disposto, gli additivi alimentari elencati nella parte 6, tabella 1, del presente allegato, di norma autorizzati negli alimenti in base al principio generale «quantum satis» e compresi nell’allegato II, parte C, punto 1, gruppo I, sono stati inclusi come additivi alimentari negli enzimi alimentari in base al principio generale «quantum satis».

2. Per i fosfati e i silicati, le quantità massime — in caso di loro utilizzo come additivi — sono state stabilite solo in rapporto alle preparazioni enzimatiche alimentari e non in rapporto all’alimento finale.

3. Per tutti gli altri additivi alimentari la cui DGA è espressa con un valore numerico la quantità massima è stata fissata per le preparazioni enzimatiche alimentari e per l’alimento finale.

4. Nessun additivo alimentare è autorizzato quale colorante, edulcorante o esaltatore di sapidità.

PARTE 4



Additivi alimentari, compresi i ►C1  supporti ◄ , negli aromi alimentari

N. E dell’additivo

Denominazione dell’additivo

Categorie di aromi ai quali l’additivo può essere aggiunto

Quantità massima

Tabella 1

 

Tutti gli aromi

quantum satis

E 420

E 421

E 953

E 965

E 966

E 967

E 968

Sorbitolo

Mannitolo

Isomalto

Maltitolo

Lactitolo

Xilitolo

Eritritolo

Tutti gli aromi

quantum satis per scopi diversi dall’edulcorazione, ma non come esaltatori di sapidità

E 200-E 203

E 210

E 211

E 212

E 213

Acido sorbico e sorbati (parte 6, tabella 2)

Acido benzoico

Benzoato di sodio

Benzoato di potassio

Benzoato di calcio

Tutti gli aromi

1 500 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero) negli aromi

E 310

E 311

E 312

E 319

E 320

Gallato di propile

Gallato d’ottile

Gallato di dodecile

Butilidrochinone terziario (TBHQ)

Butilidrossianisolo (BHA)

Oli essenziali

1 000 mg/kg (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) negli oli essenziali

Aromi diversi dagli oli essenziali

100 mg/kg (1) (gallati, singolarmente o in combinazione)

200 mg/kg (1) (TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) negli aromi

E 338-E 452

Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (parte 6, tabella 6)

Tutti gli aromi

40 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5) negli aromi

E 392

Estratti di rosmarino

Tutti gli aromi

1 000 mg/kg (espressi come la somma di carnosolo e acido carnosico) negli aromi

E 416

Gomma di karaya

Tutti gli aromi

50 000 mg/kg negli aromi

▼M30

E 423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

Emulsioni a base di oli essenziali usate nelle categorie 03: Gelati; 07.2: Prodotti da forno fini; 08.2: Carni trasformate, solo carni di pollame trasformate; 09.2: Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei e nella categoria 16: Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4.

500 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 14.1.4: Bevande aromatizzate, solo bevande aromatizzate non contenenti succhi di frutta e bevande aromatizzate gassate contenenti succhi di frutta e nella categoria 14.2: Bevande alcoliche, comprese le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico.

220 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

Emulsioni a base di oli essenziali usate nelle categorie 05.1: Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE; 05.2: Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito; 05.4: Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4 e nella categoria 06.3: Cereali per la prima colazione.

300 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 01.7.5: Formaggio fuso.

120 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 05.3: Gomma da masticare.

60 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 01.8: Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande; 04.2.5: Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi; 04.2.5.4: Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio; 08.2: Carni trasformate; 12.5: Minestre e brodi; 14.1.5.2: Altro, solo caffè istantaneo, tè e pasti pronti a base di cereali.

240 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 10.2: Uova e ovo-prodotti trasformati.

140 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 14.1.4: Bevande aromatizzate, solo bevande aromatizzate non gassate contenenti succhi di frutta; 14.1.2: Succhi di frutta di cui alla direttiva 2001/112/CE e di ortaggi o legumi, solo succhi di ortaggi o legumi e nella categoria 12.6: Salse, solo sughi e salse dolci.

400 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 15: Salatini e snack pronti al consumo.

440 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

▼M4

E 425

Konjac

Tutti gli aromi

quantum satis

E 432-E 436

Polisorbati (parte 6, tabella 4)

Tutti gli aromi, tranne gli aromatizzanti di affumicatura liquidi e gli aromatizzanti a base di oleoresine di spezie (2)

10 000 mg/kg negli aromi

Alimenti contenenti aromatizzanti di affumicatura liquidi e aromatizzanti a base di oleoresine di spezie

1 000 mg/kg nell’alimento finale

E 459

Beta-ciclodestrina

Aromi incapsulati in:

—  tè aromatizzati e bevande aromatizzate istantanee in polvere

500 mg/l nell’alimento finale

—  spuntini aromatizzati

1 000 mg/kg in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore

▼M31

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

Aromi per bevande limpide aromatizzate a base d'acqua appartenenti alla categoria 14.1.4

15 000 mg/kg nelle sostanze aromatizzanti, 30 mg/l nel prodotto finale"

▼M4

E 551

Biossido di silicio

Tutti gli aromi

50 000 mg/kg negli aromi

E 900

Dimetilpolisilossano

Tutti gli aromi

10 mg/kg negli aromi

E 901

Cera d’api

Aromi nelle bevande analcoliche aromatizzate

200 mg/l nelle bevande aromatizzate

E 1505

Citrato di trietile

Tutti gli aromi

3 000 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore; singolarmente o in combinazione. Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti

E 1517

Diacetato di glicerile (diacetina)

E 1518

Triacetato di glicerile (triacetina)

E 1520

1,2-propandiolo (propilenglicole)

E 1519

Alcol benzilico

Aromi per:

—  liquori, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino

100 mg/l nell’alimento finale

—  dolciumi tra cui cioccolato e prodotti da forno fini

250 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore

(1)   Regola di proporzionalità: quando si usano combinazioni di gallati, TBHQ, BHA e BHT, le singole quantità devono essere ridotte proporzionalmente.

(2)   Le oleoresine di spezie sono estratti di spezie da cui il solvente d’estrazione è evaporato, lasciando una miscela di olio volatile e sostanza resinosa di spezie.

PARTE 5

Additivi alimentari nei nutrienti

Sezione A

 Additivi alimentari nei nutrienti esclusi i nutrienti destinati a essere utilizzati negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia elencati nella parte E, punto 13.1, dell’allegato II



N. E dell’additivo alimentare

Denominazione dell’additivo alimentare

Quantità massima

Nutriente al quale l’additivo alimentare può essere aggiunto

Utilizzabile come ►C1  supporto ◄ ?

E 170

Carbonato di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 260

Acido acetico

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

▼M20

E 261

Acetati di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

▼M4

E 262

Acetati di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 263

Acetato di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 270

Acido lattico

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 290

Anidride carbonica

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 296

Acido malico

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 300

Acido ascorbico

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 301

Ascorbato di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 302

Ascorbato di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 304

Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 306

Estratto ricco in tocoferolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 307

Alfatocoferolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 308

Gammatocoferolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 309

Deltatocoferolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 322

Lecitine

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 325

Lattato di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 326

Lattato di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 327

Lattato di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 330

Acido citrico

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 335

Tartrati di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 336

Tartrati di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 337

Tartrato di sodio e di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 338-E 452

Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (parte 6, tabella 6)

40 000 mg/kg espressi come P2O5 nella preparazione nutritiva

Tutti i nutrienti

 

E 350

Malati di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 351

Malato di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 352

Malati di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 354

Tartrato di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 380

Citrato triammonico

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 392

Estratti di rosmarino

1 000 mg/kg nella preparazione di beta-carotene e licopene, 5 mg/kg nel prodotto finale espressi come la somma di carnosolo e acido carnosico

Nelle preparazioni di beta-carotene e licopene

 

E 400-E 404

Acido alginico — alginati (parte 6, tabella 7)

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 406

Agar-agar

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 407

Carragenina

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 407a

Alghe Euchema trasformate

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 410

Farina di semi di carrube

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 412

Gomma di guar

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 413

Gomma adragante

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 414

Gomma d’acacia (gomma arabica)

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 415

Gomma di xanthan

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 417

Gomma di tara

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 418

Gomma di gellano

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 420

Sorbitolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

Sì, solo come ►C1  supporto ◄

E 421

Mannitolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

Sì, solo come ►C1  supporto ◄

E 422

Glicerolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 432-E 436

Polisorbati (parte 6, tabella 4)

quantum satis solo nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E. Nelle preparazioni di vitamina A e D, la quantità massima nell’alimento finale è di 2 mg/kg

Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamine A, D ed E

E 440

Pectine

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 459

Beta-ciclodestrina

100 000 mg/kg nella preparazione e 1 000 mg/kg nell’alimento finale

Tutti i nutrienti

E 460

Cellulosa

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 461

Metilcellulosa

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 462

Etilcellulosa

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 465

Etilmetilcellulosa

quantum satis

Tutti i nutrienti

▼M35

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica,

gomma di cellulosa

quantum satis

Tutti i nutrienti

▼M4

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 470a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 470b

Sali di magnesio degli acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 472b

Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 472d

Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 472e

Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 472f

Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

quantum satis

Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E

2 mg/kg nell’alimento finale

Nelle preparazioni di vitamina A e D

E 475

Esteri poliglicerici degli acidi grassi

quantum satis

Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E

2 mg/kg nell’alimento finale

Nelle preparazioni di vitamina A e D

E 491-E 495

Esteri di sorbitano (parte 6, tabella 5)

quantum satis

Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E

2 mg/kg nell’alimento finale

Nelle preparazioni di vitamina A e D

E 500

Carbonati di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 501

Carbonati di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 503

Carbonati di ammonio

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 504

Carbonati di magnesio

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 507

Acido cloridrico

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 508

Cloruro di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 509

Cloruro di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 511

Cloruro di magnesio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 513

Acido solforico

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 514

Solfati di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 515

Solfati di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 516

Solfato di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 524

Idrossido di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 525

Idrossido di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 526

Idrossido di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 527

Idrossido d’ammonio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 528

Idrossido di magnesio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 529

Ossido di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 530

Ossido di magnesio

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 551,

E 552

Biossido di silicio

Silicato di calcio

50 000 mg/kg nella preparazione essiccata in polvere (singolarmente o in combinazione)

Nelle preparazioni essiccate in polvere di tutti i nutrienti

 

10 000 mg/kg nella preparazione (solo E 551)

Nelle preparazioni di cloruro di potassio utilizzate nei succedanei del sale

E 554

Silicato di sodio e alluminio

15 000 mg/kg nella preparazione

Nelle preparazioni vitaminiche liposolubili

 

E 570

Acidi grassi

quantum satis

Tutti i nutrienti tranne quelli contenenti acidi grassi insaturi

 

E 574

Acido gluconico

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 575

Gluconodeltalattone

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 576

Gluconato di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 577

Gluconato di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 578

Gluconato di calcio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 640

Glicina e il suo sale di sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 900

Dimetilpolisilossano

200 mg/kg nella preparazione, 0,2 mg/l nell’alimento finale

Nelle preparazioni di beta-carotene e licopene

 

E 901

Cera d’api, bianca e gialla

quantum satis

Tutti i nutrienti

Sì, solo come ►C1  supporto ◄

E 938

Argon

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 939

Elio

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 941

Azoto

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 942

Protossido di azoto

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 948

Ossigeno

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 949

Idrogeno

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 953

Isomalto

quantum satis

Tutti i nutrienti

Sì, solo come ►C1  supporto ◄

E 965

Maltitolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

Sì, solo come ►C1  supporto ◄

E 966

Lactitolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

Sì, solo come ►C1  supporto ◄

E 967

Xilitolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

Sì, solo come ►C1  supporto ◄

E 968

Eritritolo

quantum satis

Tutti i nutrienti

Sì, solo come ►C1  supporto ◄

E 1103

Invertasi

quantum satis

Tutti i nutrienti

 

E 1200

Polidestrosio

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1404

Amido ossidato

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1410

Fosfato di monoamido

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1412

Fosfato di diamido

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1420

Amido acetilato

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1422

Adipato di diamido acetilato

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1440

Amido idrossipropilato

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1451

Amido acetilato ossidato

quantum satis

Tutti i nutrienti

E 1452

Ottenilsuccinato di amido e alluminio

35 000 mg/kg nell’alimento finale

Negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, dato il suo utilizzo nelle preparazioni vitaminiche unicamente a scopi di incapsulamento

E 1518

Triacetato di glicerile (triacetina)

 (1)

Tutti i nutrienti

Sì, solo come ►C1  supporto ◄

E 1520 (1)

1,2-propandiolo (propilenglicole)

1 000 mg/kg nell’alimento finale (come trasferimento)

Tutti i nutrienti

Sì, solo come ►C1  supporto ◄

(1)   Quantità massima di E 1518 e E 1520 da tutte le fonti negli alimenti: 3 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con E 1505 e E 1517). Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti.

Sezione B

 Additivi alimentari aggiunti ai nutrienti destinati a essere utilizzati negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia elencati nella parte E, punto 13.1, dell’allegato II



N. E dell’additivo alimentare

Denominazione dell’additivo alimentare

Quantità massima

Nutriente al quale l’additivo alimentare può essere aggiunto

Categoria di alimenti

▼M22

E 301

Ascorbato di sodio

100 000 mg/kg in preparazioni di vitamina D e

1 mg/l di trasferimento massimo nel prodotto finale

Preparazioni di vitamina D

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento quali definiti nella direttiva 2006/141/CE

Trasferimento totale: 75 mg/l

Rivestimenti di preparazioni nutritive contenenti acidi grassi polinsaturi

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

▼M4

E 304 i)

Palmitato di ascorbile

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 306

E 307

E 308

E 309

Estratto ricco in tocoferolo

Alfatocoferolo

Gammatocoferolo

Deltatocoferolo

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 322

Lecitine

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 330

Acido citrico

quantum satis

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 331

Citrati di sodio

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II e che vengano rispettate le condizioni d’uso ivi precisate

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 332

Citrati di potassio

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II e che vengano rispettate le condizioni d’uso ivi precisate

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 333

Citrati di calcio

Trasferimento totale: 0,1 mg/kg, espresso come calcio e nei limiti del livello di calcio e del rapporto calcio/fosforo stabiliti per la categoria di alimenti interessata

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

▼M21

E 341 iii)

Fosfato tricalcico

Trasferimento massimo di 150 mg/kg espresso come P2O5, entro i limiti di calcio e di fosforo e nel rapporto tra i due elementi stabiliti nella direttiva 2006/141/CE

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento secondo quanto definito nella direttiva 2006/141/CE

È rispettata la quantità massima di 1 000 mg/kg come P2O5 per tutti gli impieghi negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3 dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

▼M4

E 401

Alginato di sodio

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

E 402

Alginato di potassio

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

E 404

Alginato di calcio

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

E 414

Gomma d’acacia (gomma arabica)

150 000 mg/kg nelle preparazioni nutritive e 10 mg/kg di trasferimento nel prodotto finale

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 415

Gomma di xanthan

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

E 421

Mannitolo

1 000 volte superiore alla vitamina B12;

trasferimento totale: 3 mg/kg

Come ►C1  supporto ◄ per la vitamina B 12

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 440

Pectine

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti di proseguimento e alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

▼M35

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica,

gomma di cellulosa

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE

▼M4

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II e che vengano rispettate le condizioni d’uso ivi precisate

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento per lattanti e bambini nella prima infanzia in buona salute

E 551

Biossido di silicio

10 000 mg/kg nelle preparazioni nutritive

Preparazioni nutritive essiccate in polvere

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

E 1420

Amido acetilato

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

Trasferimento: 100 mg/kg

Preparazioni vitaminiche

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

Trasferimento: 1 000 mg/kg

Preparazioni di acidi grassi polinsaturi

E 1451

Amido acetilato ossidato

Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

Tutti i nutrienti

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

Norme generali relative alle condizioni d’uso degli additivi alimentari della parte 5

1. Salvo altrimenti disposto, gli additivi alimentari elencati nella parte 6, tabella 1, del presente allegato, di norma autorizzati negli alimenti in base al principio generale «quantum satis» e compresi nell’allegato II, parte C, punto 1, gruppo I, sono stati inclusi come additivi alimentari nei nutrienti in base al principio generale «quantum satis».

2. Per i fosfati e i silicati, le quantità massime — in caso di loro utilizzo come additivi — sono state stabilite solo in rapporto alle preparazioni nutritive e non in rapporto all’alimento finale.

3. Per tutti gli altri additivi alimentari la cui DGA è espressa con un valore numerico la quantità massima è stata fissata per le preparazioni nutritive e per l’alimento finale.

4. Nessun additivo alimentare è autorizzato quale colorante, edulcorante o esaltatore di sapidità.

PARTE 6

Denominazione dei gruppi di additivi alimentari ai fini delle parti da 1 a 5



Tabella 1

Numero E

Denominazione

E 170

Carbonato di calcio

E 260

Acido acetico

▼M20

E 261

Acetati di potassio

▼M4

E 262

Acetati di sodio

E 263

Acetato di calcio

E 270

Acido lattico

E 290

Anidride carbonica

E 296

Acido malico

E 300

Acido ascorbico

E 301

Ascorbato di sodio

E 302

Ascorbato di calcio

E 304

Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

E 306

Estratto ricco in tocoferolo

E 307

Alfatocoferolo

E 308

Gammatocoferolo

E 309

Deltatocoferolo

E 322

Lecitine

E 325

Lattato di sodio

E 326

Lattato di potassio

E 327

Lattato di calcio

E 330

Acido citrico

E 331

Citrati di sodio

E 332

Citrati di potassio

E 333

Citrati di calcio

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

E 335

Tartrati di sodio

E 336

Tartrati di potassio

E 337

Tartrato di sodio e di potassio

E 350

Malati di sodio

E 351

Malato di potassio

E 352

Malati di calcio

E 354

Tartrato di calcio

E 380

Citrato triammonico

E 400

Acido alginico

E 401

Alginato di sodio

E 402

Alginato di potassio

E 403

Alginato d’ammonio

E 404

Alginato di calcio

E 406

Agar-agar

E 407

Carragenina

E 407a

Alghe Euchema trasformate

E 410

Farina di semi di carrube

E 412

Gomma di guar

E 413

Gomma adragante

E 414

Gomma d’acacia (gomma arabica)

E 415

Gomma di xanthan

E 417

Gomma di tara

E 418

Gomma di gellano

E 422

Glicerolo

E 440

Pectine

E 460

Cellulosa

E 461

Metilcellulosa

E 462

Etilcellulosa

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

E 465

Etilmetilcellulosa

▼M35

E 466

Carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa

▼M4

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente, gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente

E 470a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

E 470b

Sali di magnesio degli acidi grassi

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472b

Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472d

Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472e

Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472f

Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 500

Carbonati di sodio

E 501

Carbonati di potassio

E 503

Carbonati di ammonio

E 504

Carbonati di magnesio

E 507

Acido cloridrico

E 508

Cloruro di potassio

E 509

Cloruro di calcio

E 511

Cloruro di magnesio

E 513

Acido solforico

E 514

Solfati di sodio

E 515

Solfati di potassio

E 516

Solfato di calcio

E 524

Idrossido di sodio

E 525

Idrossido di potassio

E 526

Idrossido di calcio

E 527

Idrossido d’ammonio

E 528

Idrossido di magnesio

E 529

Ossido di calcio

E 530

Ossido di magnesio

E 570

Acidi grassi

E 574

Acido gluconico

E 575

Gluconodeltalattone

E 576

Gluconato di sodio

E 577

Gluconato di potassio

E 578

Gluconato di calcio

E 640

Glicina e il suo sale di sodio

E 938

Argon

E 939

Elio

E 941

Azoto

E 942

Protossido di azoto

E 948

Ossigeno

E 949

Idrogeno

E 1103

Invertasi

E 1200

Polidestrosio

E 1404

Amido ossidato

E 1410

Fosfato di monoamido

E 1412

Fosfato di diamido

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

E 1420

Amido acetilato

E 1422

Adipato di diamido acetilato

E 1440

Amido idrossipropilato

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

E 1451

Amido acetilato ossidato



Tabella 2

Acido sorbico — sorbati

Numero E

Denominazione

E 200

Acido sorbico

E 202

Sorbato di potassio

E 203

Sorbato di calcio



Tabella 3

Anidride solforosa-solfiti

Numero E

Denominazione

E 220

Anidride solforosa

E 221

Solfito di sodio

E 222

Bisolfito di sodio

E 223

Metabisolfito di sodio

E 224

Metabisolfito di potassio

E 226

Solfito di calcio

E 227

Bisolfito di calcio

E 228

Potassio solfito acido



Tabella 4

Polisorbati

Numero E

Denominazione

E 432

Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)

E 433

Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)

E 434

Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)

E 435

Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)

E 436

Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)



Tabella 5

Esteri di sorbitano

Numero E

Denominazione

E 491

Monostearato di sorbitano

E 492

Tristearato di sorbitano

E 493

Monolaurato di sorbitano

E 494

Monooleato di sorbitano

E 495

Monopalmitato di sorbitano



Tabella 6

Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati

Numero E

Denominazione

E 338

Acido fosforico

E 339

Fosfati di sodio

E 340

Fosfati di potassio

E 341

Fosfati di calcio

E 343

Fosfati di magnesio

E 450

Difosfati

E 451

Trifosfati

E 452

Polifosfati



Tabella 7

Acido alginico — alginati

Numero E

Denominazione

E 400

Acido alginico

E 401

Alginato di sodio

E 402

Alginato di potassio

E 403

Alginato d’ammonio

▼B




ALLEGATO IV

Alimenti tradizionali per i quali alcuni Stati membri possono continuare a vietare l’impiego di determinate categorie di additivi alimentari



Stato membro

Alimenti

Categorie di additivi che possono continuare a essere vietate

Germania

Birra tradizionale tedesca («Bier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut»)

Tutte, tranne i propellenti

Francia

Pane tradizionale francese

Tutte

Francia

Conserva di tartufi tradizionale francese

Tutte

Francia

Conserva di lumache tradizionale francese

Tutte

Francia

Conserva di oca e anatra («confit») tradizionale francese

Tutte

Austria

«Bergkäse» tradizionale austriaco

Tutte tranne i conservanti

Finlandia

«Mämmi» tradizionale finlandese

Tutto tranne i conservanti

Svezia

Finlandia

Sciroppi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi

Coloranti

Danimarca

«Kødboller» tradizionale danese

Conservanti e coloranti

Danimarca

«Leverpostej» tradizionale danese

Conservanti (tranne l’acido sorbico) e coloranti

Spagna

«Lomo Embuchado» tradizionale spagnolo

Tutte tranne i conservanti e gli antiossidanti

Italia

«Mortadella» tradizionale italiana

Tutte tranne i conservanti, gli antiossidanti, i regolatori dell’acidità, gli esaltatori di sapidità, gli stabilizzanti e i gas d’imballaggio

Italia

«Cotechino e zampone» tradizionale italiano

Tutte tranne i conservanti, gli antiossidanti, i regolatori dell’acidità, gli esaltatori di sapidità, gli stabilizzanti e i gas d’imballaggio




ALLEGATO V

Elenco dei coloranti alimentari di cui all’articolo 24 per i quali l’etichettatura degli alimenti include informazioni addizionali



Alimenti contenenti uno o più dei seguenti coloranti alimentari

Informazioni

Sunset yellow (E 110) (1)

«denominazione o numero E del colorante/dei coloranti: può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini.»

Giallo di chinolina (E 104) (1)

Carmoisina (E 122) (1)

Rosso allura (E 129) (1)

Tartrazine (E 102) (1)

Ponceau 4R (E 124) (1)

(1)    ►M1   ◄



( 1 ) GU C 168 del 20.7.2007, pag. 34.

( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 142), posizione comune del Consiglio del 10 marzo 2008 (GU C 111 E del 6.5.2008, pag. 10), posizione del Parlamento europeo dell’8 luglio 2008 (non ancora pubblicata) e decisione del Consiglio del 18 novembre 2008.

( 3 ) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

( 4 ) Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

( 5 ) GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1.

( 6 ) GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1.

( 7 ) GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1.

( 8 ) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

( 9 ) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

( 10 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

( 11 ) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

( 12 ) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

( 13 ) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

( 14 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

( 15 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 16 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

( 17 ) GU 115 dell’11.11.1962, pag. 2645/62.

( 18 ) GU L 22 del 9.2.1965, pag. 373.

( 19 ) GU L 223 del 14.8.1978, pag. 7.

( 20 ) GU L 223 del 14.8.1978, pag. 30.

( 21 ) GU L 257 del 10.9.1981, pag. 1.

( 22 ) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27.

( 23 ) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3.

( 24 ) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

( 25 ) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

( 26 ) GU L 48 del 19.2.1997, pag. 13.

( 27 ) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 69.

( 28 ) Cfr. pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale.

( 29 ) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

( 30 ) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 69.

( 31 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

( 32 ) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

( 33 ) applicabile fino al 31 gennaio 2014

( 34 ) applicabile a decorrere dal 1o febbraio 2014.

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