2010R0724 — IT — 13.08.2011 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (UE) N. 724/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 agosto 2010 (GU L 213, 13.8.2010, p.1) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
No |
page |
date |
||
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 783/2011 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2011 |
L 203 |
7 |
6.8.2011 |
REGOLAMENTO (UE) N. 724/2010 DELLA COMMISSIONE
del 12 agosto 2010
recante modalità di applicazione delle chiusure in tempo in reale di talune attività di pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ), in particolare l’articolo 51, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli articoli 51, 52 e 53 del regolamento (CE) n. 1224/2009 fissano le norme e le procedure relative all’adozione di chiusure in tempo reale da parte degli Stati membri. In virtù di tali disposizioni, gli Stati membri provvedono a chiudere temporaneamente le attività di pesca in una determinata zona qualora sia stato raggiunto il livello limite di catture di una particolare specie o di un gruppo di specie. |
(2) |
Il verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia del 3 luglio 2009 definisce le procedure e il metodo di campionamento da applicare per l’adozione di chiusure in tempo reale nel Mare del Nord e nello Skagerrak. Tali disposizioni sono state recepite nel diritto dell’Unione con il regolamento (CE) n. 753/2009 del Consiglio ( 2 ), recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici. |
(3) |
Le disposizioni così introdotte nel regolamento (CE) n. 43/2009 si applicavano al merluzzo bianco, all’eglefino, al merluzzo carbonaro e al merlano catturati con attrezzi da pesca diversi da reti da traino pelagiche, reti a circuizione, reti da posta derivanti ed esche «jigger» per la cattura di aringhe, sgombri e sugarelli, nasse e draghe da pettinidi e reti da imbrocco. Esse specificavano inoltre gli obblighi degli Stati membri costieri con riguardo alle decisioni sulle chiusure in tempo reale e le informazioni da fornire agli altri Stati membri e/o agli altri paesi terzi interessati e alla Commissione. |
(4) |
Considerando che la validità delle disposizioni in questione è cessata il 1o gennaio 2010, occorre disporre il recepimento del verbale concordato mediante modalità di applicazione degli articoli 51, 52 e 53 del regolamento (CE) n. 1224/2009 nel Mare del Nord e nello Skagerrak. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alle chiusure in tempo reale di talune attività di pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak conformemente agli articoli 51, 52 e 53 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 2
Campo d’applicazione
Il presente regolamento si applica al merluzzo bianco, all’eglefino, al merluzzo carbonaro e al merlano catturati nel Mare del Nord e nello Skagerrak con attrezzi da pesca diversi da:
a) reti da traino pelagiche, reti a circuizione, reti da posta derivanti ed esche «jigger» per la cattura di aringhe, sgombri e sugarelli;
b) nasse;
c) draghe da pettinidi;
d) reti da imbrocco.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare), le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio ( 3 );
b) «Skagerrak», la zona delimitata ad ovest da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino alla costa svedese;
c) «Mare del Nord», la zona CIEM IV;
d) «cala», l’atto compreso tra la messa in mare e il recupero di una rete.
Articolo 4
Livello limite di catture
1. Il livello di catture che determina la chiusura in tempo reale delle attività di pesca, di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è pari al 10 %, in peso, di novellame rispetto al totale delle quattro specie di cui all’articolo 2, presente in un’unica retata.
2. Tuttavia, se il quantitativo di merluzzo bianco nel campione è superiore al 75 % del totale delle quattro specie in un’unica retata, il livello limite di catture è fissato al 7,5 %, in peso, di novellame rispetto al totale delle quattro specie presente in un’unica retata.
Articolo 5
Definizione del novellame
Ai fini del presente regolamento si considerano «novellame»:
— gli esemplari di merluzzo bianco di dimensioni inferiori a 35 cm,
— gli esemplari di eglefino di dimensioni inferiori a 30 cm,
— gli esemplari di merluzzo carbonaro di dimensioni inferiori a 35 cm,
— gli esemplari di merlano di dimensioni inferiori a 27 cm.
Articolo 6
Calcolo del livello di catture di novellame
1. Ai fini del calcolo del livello di catture del novellame conformemente all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, lo Stato membro costiero e/o lo Stato membro che partecipa a un’operazione congiunta nell’ambito di un piano di intervento congiunto identificano le zone in cui il livello limite rischia di essere raggiunto.
2. Nelle zone identificate conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro costiero e/o lo Stato membro che partecipa a un’operazione congiunta nell’ambito di un piano di intervento congiunto effettuano ispezioni, anche nell’ambito di piani di intervento congiunto, per misurare se la percentuale di novellame raggiunge il livello limite.
3. Nell’effettuare le ispezioni di cui al paragrafo 2, lo Stato membro costiero e/o lo Stato membro che partecipa ad un’operazione congiunta nell’ambito di un piano di intervento congiunto:
a) prelevano e misurano campioni di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano da una cala a norma delle disposizioni dell’allegato I;
b) documentano ciascun campionamento stilando un resoconto del campionamento secondo quanto previsto all’allegato II e lo inviano allo Stato costiero.
4. Gli Stati membri possono invitare altri paesi che effettuano ispezioni nella zona interessata a realizzare campionamenti per loro conto.
5. Lo Stato membro costiero interessato pubblica senza indugio sul suo sito web la posizione in cui è stato prelevato il campione di cui al paragrafo 3, lettera a), l’ora in cui è stato effettuato il prelievo e la quantità di novellame espressa in percentuale rispetto al totale, in peso, delle catture di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano. La percentuale è indicata sia per specie, sia sul totale delle quattro specie.
Articolo 7
Chiusura delle attività di pesca
1. Quando la percentuale di novellame in un campione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), raggiunge il livello limite, lo Stato membro costiero interessato vieta in quella zona la pesca praticata con attrezzi da pesca diversi da:
a) reti da traino pelagiche, reti a circuizione, reti da posta derivanti ed esche «jigger» per la cattura di aringhe, sgombri e sugarelli;
b) nasse;
c) draghe da pettinidi; e
d) reti da imbrocco,
conformemente all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. La zona da sottoporre a chiusura a norma del paragrafo 1 è definita sulla base dei seguenti criteri:
a) la zona è delimitata da 4, 5 o 6 punti coordinati;
b) il punto mediano dell’operazione o delle operazioni di pesca i cui campioni sono risultati superiori alla soglia è uguale al punto mediano della zona di divieto;
c) quando la zona è stata vietata in base ad un campione ed è situata fuori delle acque fino a 12 miglia dalla linea di base dello Stato membro costiero, essa ha una superficie di 50 miglia quadrate.
3. La chiusura in tempo reale di cui al paragrafo 1:
a) entra in vigore 12 ore dopo la decisione dello Stato membro interessato; e
b) si applica per 21 giorni, al termine dei quali cessa automaticamente di essere applicabile alla mezzanotte (UTC).
4. Se la zona da sottoporre a chiusura include zone sotto la giurisdizione o la sovranità di paesi terzi limitrofi, lo Stato membro costiero interessato informa senza indugio tali paesi terzi.
Articolo 8
Informazione
1. Ai fini dell’articolo 53, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, lo Stato membro costiero rende disponibili senza indugio i dettagli della chiusura in tempo reale decisa a norma dell’articolo 7 sul proprio sito web e informa di tale chiusura:
a) le navi che si trovano in prossimità della zona;
b) la Commissione;
c) i centri di controllo della pesca (CCP) di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione ( 4 ); e
d) gli altri Stati membri e paesi terzi i cui pescherecci sono autorizzati ad operare nella zona interessata.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i loro CCP informino le navi battenti la loro bandiera interessate dalla chiusura in tempo reale.
3. Ai fini dell’articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009, lo Stato membro costiero interessato fornisce alla Commissione, su richiesta, i resoconti dettagliati dei campionamenti e le motivazioni della chiusura in tempo reale decisa a norma dell’articolo 7.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Metodologia di campionamento
I campioni sono prelevati e misurati a norma delle disposizioni di seguito indicate.
1. Nella misura del possibile, i campioni vengono prelevati e misurati in stretta cooperazione con il comandante del peschereccio e il suo equipaggio. Il comandante del peschereccio e il suo equipaggio sono incoraggiati a partecipare al processo come pure a condividere ogni informazione che possa essere pertinente rispetto alla delimitazione di una zona di divieto.
2. Il totale delle catture della cala è stimato.
3. È prelevato un campione se si stima che siano presenti in una retata almeno 200 kg di qualunque mescolanza di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro o merlano.
a) La dimensione minima del campione è pari a 200 kg di qualunque mescolanza di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro o merlano.
b) Il campione deve essere prelevato in modo tale che rispecchi la composizione delle catture in relazione alle quattro specie.
c) Se opportuno, tenuto conto della dimensione delle catture, il campione deve essere prelevato all’inizio, a metà e alla fine delle catture.
4. La quantità di novellame è calcolata in percentuale per specie e sul totale delle quattro specie.
5. Il resoconto del campionamento è debitamente compilato subito dopo la misurazione del campione. Il resoconto è quindi trasmesso allo Stato costiero.
ALLEGATO II
( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
( 2 ) GU L 214 del 19.8.2009, pag. 1.
( 3 ) GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.
( 4 ) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.