2014D0015 — IT — 18.11.2013 — 000.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE 2014/15/PESC DEL CONSIGLIO del 18 novembre 2013 (GU L 014, 18.1.2014, p.1) |
Rettificato da:
►C1 DECISIONE 2014/15/PESC DEL CONSIGLIO
del 18 novembre 2013
relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia che istituisce un quadro per la partecipazione della Georgia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi ◄
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno che le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi siano fissate in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione in questione. |
(2) |
A seguito dell’adozione da parte del Consiglio, in data 13 novembre 2012, di una decisione che autorizza l’avvio di negoziati, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Georgia che istituisce un quadro per la partecipazione della Georgia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi («accordo»). |
(3) |
È opportuno approvare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Georgia che istituisce un quadro per la partecipazione della Georgia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo d'impegnare l’Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo ( 1 ).
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
( 1 ) La data d’entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.