02014R0165 — IT — 19.05.2024 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) N. 165/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 060 del 28.2.2014, pag. 1) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
REGOLAMENTO (UE) 2020/1054 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2020 |
L 249 |
1 |
31.7.2020 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2024/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 aprile 2024 |
L 1230 |
1 |
29.4.2024 |
REGOLAMENTO (UE) N. 165/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 febbraio 2014
relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
PRINCIPI, AMBITO D’APPLICAZIONE E REQUISITI
Articolo 1
Oggetto e principi
I tachigrafi rispondono, per quanto riguarda le loro condizioni di costruzione, di installazione, di uso e di controllo, alle prescrizioni del presente regolamento.
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, ai fini del presente regolamento si intende per:
«tachigrafo» o «apparecchio di controllo», l’apparecchio destinato all’installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semi-automatica i dettagli del movimento, compresa la velocità, di tali veicoli, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, e dei dettagli di determinati periodi di attività dei loro conducenti;
«unità di bordo», il tachigrafo escluso il sensore di movimento e i cavi che collegano il sensore di movimento. L’unità di bordo può essere costituita da un’unità singola o da più unità distribuite nel veicolo, a condizione che sia conforme ai requisiti di sicurezza del presente regolamento; l’unità di bordo è costituita, tra l’altro, da un’unità di elaborazione, una memoria di dati, una funzione di misurazione del tempo, due interfacce per carte intelligenti (per conducente e secondo conducente), una stampante, un dispositivo di visualizzazione, connettori e dispositivi per l’immissione di dati da parte dell’utente;
«sensore di movimento», una parte del tachigrafo che fornisce un segnale rappresentativo della velocità del veicolo e/o della distanza percorsa;
«carta tachigrafica», una carta a microprocessore destinata all’uso con il tachigrafo, che consente l’identificazione da parte del tachigrafo del ruolo del titolare della carta e consente il trasferimento e l’archiviazione dei dati;
«foglio di registrazione», un foglio destinato ad accogliere e conservare i dati registrati, da collocare in un tachigrafo analogico e su cui i dispositivi di marcatura del tachigrafo analogico incidono le informazioni da registrare in maniera continuativa;
«carta del conducente», una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro a un determinato conducente, che identifica il conducente e consente l’archiviazione dei dati sull’attività del conducente;
«tachigrafo analogico», un tachigrafo che usa un foglio di registrazione in conformità del presente regolamento;
«tachigrafo digitale», un tachigrafo che usa una carta tachigrafica in conformità del presente regolamento;
«carta di controllo», una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro a un’autorità di controllo nazionale competente, che identifica l’organo di controllo e, facoltativamente, il funzionario di controllo e consente l’accesso ai dati archiviati nella memoria dati, nelle carte del conducente e, facoltativamente, nelle carte dell’officina per la lettura, la stampa e/o il trasferimento;
«carta dell’azienda», una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro a un’impresa di trasporto stradale che deve usare veicoli muniti di tachigrafo, che identifica l’impresa di trasporto e consente la visualizzazione, il trasferimento e la stampa dei dati archiviati nel tachigrafo che sono stati bloccati da tale impresa di trasporto;
«carta dell’officina», una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro al personale designato di un produttore di tachigrafi, un installatore, un costruttore di veicoli o un’officina approvati da tale Stato membro, che identifica il titolare della carta e consente la prova, la calibratura e l’attivazione dei tachigrafi e/o il loro trasferimento;
«attivazione», la fase in cui il tachigrafo diventa pienamente operativo e in grado di assolvere a tutte le sue funzioni, comprese quelle di sicurezza, tramite l’uso di una carta dell’officina;
«calibratura» del tachigrafo digitale, l’aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo, compresa l’identificazione e le caratteristiche del veicolo, da conservare nella memoria di dati tramite l’uso di una carta dell’officina;
«trasferimento», la copia, unitamente alla firma digitale, di una parte o di una serie completa di file di dati, registrati nella memoria di dati dell’unità di bordo o nella memoria della carta tachigrafica, a condizione che tale procedura non modifichi o cancelli i dati memorizzati;
«anomalia», un’operazione anomala rilevata dal tachigrafo digitale potenzialmente risultante da un tentativo di frode;
«guasto», un’operazione anomala rilevata dal tachigrafo digitale potenzialmente risultante dal cattivo o mancato funzionamento di un apparecchio;
«installazione», montaggio di un tachigrafo su un veicolo;
«carta non valida», una carta individuata come difettosa, o la cui autenticazione iniziale è stata respinta, ovvero la cui data di inizio di validità non è ancora stata raggiunta, o la cui data di scadenza è stata superata;
«controllo periodico», un insieme di operazioni effettuate per verificare il corretto funzionamento del tachigrafo, la corrispondenza tra le impostazioni e i parametri del veicolo e l’assenza di un eventuale collegamento del tachigrafo a dispositivi di manipolazione;
«riparazione», qualunque riparazione di un sensore di movimento o di un’unità di bordo che comporta l’interruzione dell’alimentazione di energia o del suo collegamento ad altri componenti del tachigrafo, ovvero l’apertura del sensore di movimento o dell’unità di bordo;
«omologazione», la procedura in base alla quale uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 13, certifica che il tachigrafo, i relativi componenti o la carta tachigrafica da immettere nel mercato soddisfano i requisiti del presente regolamento;
«interoperabilità», la capacità dei sistemi e dei processi industriali e commerciali sottostanti di scambiare dati e di condividere informazioni;
«interfaccia», strumento posto tra sistemi che fornisce i mezzi attraverso i quali detti sistemi possono collegarsi e interagire;
«misurazione del tempo», una registrazione digitale permanente del tempo (data e ora) universale coordinato (UTC);
«regolazione dell’ora», regolazione automatica dell’ora ad intervalli regolari ed entro un margine di tolleranza massimo di un minuto o una regolazione effettuata durante la calibratura;
«standard aperto», uno standard definito in un documento contenente le relative specifiche disponibile gratuitamente o a un prezzo simbolico, che può essere copiato, divulgato o usato a titolo gratuito o previo pagamento di un importo simbolico.
Articolo 3
Ambito di applicazione
Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione del presente regolamento i veicoli utilizzati per operazioni di trasporto per le quali è stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006; essi ne informano immediatamente la Commissione.
Entro tre anni dalla fine dell’anno di entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all’articolo 11, secondo comma, le categorie di veicoli seguenti operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di immatricolazione sono dotati del tachigrafo intelligente di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento:
veicoli muniti di tachigrafo analogico;
veicoli muniti di tachigrafo digitale conforme alle specifiche di cui all’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 applicabili fino al 30 settembre 2011;
veicoli muniti di tachigrafo digitale conforme alle specifiche di cui all’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2011; e
veicoli muniti di tachigrafo digitale conforme alle specifiche di cui all’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2012.
Articolo 4
Requisiti e dati da registrare
Essi:
I tachigrafi digitali registrano i seguenti dati:
distanza percorsa e velocità del veicolo;
misurazione del tempo;
punti di posizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
identità del conducente;
attività del conducente;
dati di controllo, di calibratura e di riparazione del tachigrafo, inclusa l’identificazione dell’officina;
anomalie e guasti.
L’accesso ai dati memorizzati nel tachigrafo e nella carta tachigrafica possono essere concessi in qualsiasi momento:
alle autorità di controllo competenti;
all’impresa di trasporto interessata, affinché possa assolvere ai propri obblighi di legge, in particolare quelli di cui agli articoli 32 e 33.
Articolo 5
Funzioni del tachigrafo digitale
I tachigrafi digitali svolgono le seguenti funzioni:
Articolo 6
Visualizzazione e segnalazione
Sono visualizzate le seguenti informazioni:
ora;
modalità di funzionamento;
attività del conducente:
dati relativi alle segnalazioni;
dati relativi all’accesso guidato da menù.
Possono essere visualizzate altre informazioni, a condizione che siano chiaramente distinte da quelle di cui al presente paragrafo.
Articolo 7
Protezione dei dati
Gli Stati membri assicurano, in particolare, la protezione dei dati personali nei confronti di usi diversi da quelli strettamente connessi agli atti legislativi dell’Unione di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda:
l’utilizzo del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per la registrazione della localizzazione di cui all’articolo 8;
l’utilizzo della comunicazione remota per i fini di controllo di cui all’articolo 9, l’utilizzo del tachigrafo con un’interfaccia di cui all’articolo 10, lo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente di cui all’articolo 31, ed in particolare tutti gli scambi transfrontalieri di tali dati con paesi terzi; e
la tenuta dei registri da parte delle imprese di trasporto di cui all’articolo 33.
CAPO II
TACHIGRAFO INTELLIGENTE
Articolo 8
Registrazione della posizione del veicolo in determinati punti nel corso del periodo di lavoro giornaliero
Per agevolare la verifica del rispetto della legislazione applicabile, la posizione del veicolo è registrata automaticamente nei punti seguenti, ovvero nel punto ad essi maggiormente prossimo in cui sia disponibile il segnale satellitare:
Per facilitare la verifica della conformità da parte delle autorità di controllo, il tachigrafo intelligente registra inoltre se il veicolo è stato utilizzato per il trasporto di merci o di passeggeri, come richiesto dal regolamento (CE) n. 561/2006.
A tal fine, i veicoli immatricolati per la prima volta 36 mesi dopo l’entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui al primo comma dell’articolo 11 sono dotati di un tachigrafo collegato a un servizio di posizionamento basato su un sistema di navigazione satellitare.
Tuttavia, la registrazione dell’attraversamento di frontiera e delle attività aggiuntive di cui al primo comma, secondo e terzo trattino, e nel secondo comma, si applica ai veicoli immatricolati per la prima volta in uno Stato membro oltre due anni dopo l’entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all’articolo 11, secondo comma, fatto salvo l’obbligo di ammodernare taluni veicoli successivamente in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4.
Articolo 9
Diagnosi precoce remota di eventuale manomissione o uso improprio
I dati scambiati durante la comunicazione sono limitati ai dati necessari ai fini dei controlli su strada mirati dei veicoli muniti di un tachigrafo potenzialmente manomesso o usato impropriamente. Tali dati si riferiscono alle seguenti anomalie o dati registrati dal tachigrafo:
Articolo 10
Interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti
I tachigrafi dei veicoli immatricolati per la prima volta 36 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme dettagliate di cui all’articolo 11 possono essere muniti di interfacce standardizzate che consentono di usare i dati registrati o generati dal tachigrafo nel modo funzionamento, mediante un dispositivo esterno, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
l’interfaccia non pregiudica l’autenticità e l’integrità dei dati del tachigrafo;
l’interfaccia è conforme alle norme dettagliate di cui all’articolo 11;
il dispositivo esterno connesso all’interfaccia ha accesso ai dati personali, inclusi i dati relativi alla geolocalizzazione, solo previo consenso documentabile del conducente cui i dati si riferiscono.
I tachigrafi dei veicoli immatricolati per la prima volta in uno Stato membro oltre due anni dopo l’entrata in vigore delle disposizioni dettagliate di cui all’articolo 11, secondo comma, sono muniti dell’interfaccia di cui al paragrafo 1.
Articolo 11
Norme dettagliate per i tachigrafi intelligenti
Al fine di assicurare che i tachigrafi intelligenti rispondano ai principi e ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate necessarie all’uniforme applicazione degli articoli 8, 9 e 10, ad esclusione di eventuali norme che prevedano la registrazione di dati supplementari da parte del tachigrafo.
Entro il 21 agosto 2021 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate per l’applicazione uniforme dell’obbligo di registrare e conservare i dati relativi a qualsiasi attraversamento di frontiera del veicolo e a qualsiasi attività di cui all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, secondo e terzo trattino, e all’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma.
Entro il 21 febbraio 2022 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate necessarie per l’applicazione uniforme delle norme riguardanti requisiti e funzioni in materia di dati, compresi gli articoli 8, 9 e 10, del presente regolamento, nonché l’installazione dei tachigrafi per i veicoli di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento (CE) n. 561/2006.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 42, paragrafo 3.
Le disposizioni dettagliate di cui al presente articolo, primo, secondo e terzo comma:
per quanto concerne le funzionalità del tachigrafo intelligente di cui al presente capo, esse includono i requisiti necessari per garantire la sicurezza, l’accuratezza e l’affidabilità dei dati quali forniti al tachigrafo dal servizio di posizionamento satellitare e dalla tecnologia di comunicazione a distanza di cui agli articoli 8 e 9;
specificano le diverse condizioni e requisiti affinché il servizio di posizionamento satellitare e della tecnologia di comunicazione a distanza di cui agli articoli 8 e 9 sia esterno o integrato nel tachigrafo e, qualora sia esterno, specificano le condizioni di uso del segnale di posizionamento satellitare come secondo sensore di movimento;
specificano gli standard necessari per l’interfaccia di cui all’articolo 10. Siffatti standard possono includere una norma in materia di distribuzione di diritti di accesso ai conducenti, alle officine, alle imprese di trasporto e di ruoli relativi al controllo dei dati registrati dal tachigrafo che si basano su un sistema di autenticazione/autorizzazione definito per l’interfaccia, come un certificato per ciascun livello di accesso, e fatta salva la sua fattibilità tecnica.
CAPO III
OMOLOGAZIONE
Articolo 12
Applicazioni
I certificati di funzionalità è rilasciato al produttore dall’autorità competente per l’omologazione.
Il certificato di interoperabilità è rilasciato da un unico laboratorio sotto l’autorità e la responsabilità della Commissione.
Per il tachigrafo, i relativi componenti o la carta tachigrafica:
il certificato di sicurezza, relativamente all’unità di bordo, alle carte tachigrafiche, al sensore di movimento e alla connessione al ricevitore GNSS, ove il GNSS non sia integrato nelle unità di bordo, attesta quanto segue:
la conformità con gli obiettivi di sicurezza;
l’espletamento delle seguenti funzioni di sicurezza: identificazione e autenticazione, autorizzazione, riservatezza, responsabilità, integrità, verifica, accuratezza e affidabilità del servizio;
il certificato di funzionalità attesta che l’articolo collaudato soddisfa i pertinenti requisiti a livello di funzioni svolte, di caratteristiche ambientali, di caratteristiche di compatibilità elettromagnetica, di conformità ai requisiti fisici e ad altri standard applicabili;
il certificato di interoperabilità attesta che l’articolo collaudato è pienamente interoperabile con i necessari modelli di tachigrafi o carte tachigrafiche.
Articolo 13
Concessione dell’omologazione
Ogni Stato membro concede l’omologazione a qualsiasi modello di unità di bordo, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 11 sempre che lo Stato membro sia in grado di controllare la conformità della produzione al modello omologato.
Ogni modifica o aggiunta a un modello omologato, deve ricevere un’ulteriore omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione iniziale.
Articolo 14
Marchio di omologazione
Gli Stati membri assegnano al richiedente un marchio di omologazione in conformità di un modello prestabilito per ciascun modello di unità di bordo, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica da essi omologato ai sensi dell’articolo 13 e dell’allegato II. Tali modelli sono adottati dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 42, paragrafo 3.
Articolo 15
Omologazione o rifiuto
Le autorità competenti dello Stato membro alle quali è stata presentata la domanda di omologazione trasmettono a quelle degli altri Stati membri, entro il termine di un mese, una copia della scheda di omologazione corredata di una copia dei documenti descrittivi necessari, anche con riguardo ai sigilli, per ciascun modello di unità di bordo, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica che esse omologano. Qualora le autorità competenti non concedano l’omologazione, comunicano il rifiuto dell’omologazione alle autorità degli altri Stati membri, insieme con la motivazione della decisione.
Articolo 16
Conformità dell’apparecchio all’omologazione
In ogni caso le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione, entro un mese, della revoca di un’omologazione precedentemente accordata o di qualsiasi altra misura presa in conformità dei paragrafi 1, 2 o 3, nonché dei motivi che giustificano tali provvedimenti.
Qualora, nel termine di quattro mesi dal momento della notifica di cui al paragrafo 3, i contatti tra gli Stati membri non abbiano condotto a un accordo, la Commissione, dopo aver consultato gli esperti di tutti gli Stati membri ed esaminato tutti i fattori pertinenti, quali i fattori economici e tecnici, adotta, entro un termine di sei mesi dalla scadenza di tale periodo di quattro mesi, una decisione che viene notificata agli Stati membri interessati e comunicata contemporaneamente agli altri Stati membri. In ciascun caso la Commissione fissa il termine per l’esecuzione della propria decisione.
Articolo 17
Omologazione dei fogli di registrazione
Articolo 18
Giustificazione delle decisioni di rifiuto
Ogni decisione di rifiuto o di ritiro dell’omologazione di un modello di unità di bordo, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica adottata in base al presente regolamento è motivata in maniera dettagliata. Essa è notificata all’interessato con l’indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro in questione e dei termini per la presentazione dei ricorsi stessi.
Articolo 19
Riconoscimento dei tachigrafi omologati
Gli Stati membri non rifiutano l’immatricolazione né vietano la messa in circolazione o l’uso dei veicoli muniti di tachigrafo per motivi riguardanti tale apparecchio, se quest’ultimo è munito del marchio di omologazione di cui all’articolo 14 e della targhetta di installazione di cui all’articolo 22, paragrafo 4.
Articolo 20
Sicurezza
Articolo 21
Test sul campo
CAPO IV
INSTALLAZIONE E ISPEZIONI
Articolo 22
Installazione e riparazione
La rimozione o la rottura di un sigillo è effettuata solamente:
I sigilli rimossi o rotti sono sostituiti da un installatore o da un’officina autorizzati, senza ritardi ingiustificati ed entro sette giorni dalla loro rimozione o rottura. Qualora i sigilli siano stati rimossi o rotti a fini di controllo, essi possono essere sostituiti da un funzionario di controllo munito di attrezzature di sigillatura e di un marchio particolare unico senza indebito ritardo.
Qualora un funzionario di controllo rimuova un sigillo, la carta di controllo è inserita nel tachigrafo dal momento della rimozione del sigillo fino alla conclusione dell’ispezione, compreso in caso di apposizione di un nuovo sigillo. Il funzionario di controllo riporta in una giustificazione scritta almeno le informazioni seguenti:
Anteriormente alla sostituzione dei sigilli, un’officina autorizzata effettua un controllo ed una calibratura del tachigrafo, tranne qualora un sigillo sia stato rimosso o rotto a fini di controllo e sostituito da un funzionario di controllo.
Articolo 23
Ispezioni dei tachigrafi
I controlli di cui al paragrafo 1 verificano almeno:
Articolo 24
Autorizzazione di installatori, officine e costruttori del veicolo
Gli Stati membri provvedono affinché gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli siano competenti e affidabili. A tale scopo istituiscono e pubblicano un insieme di chiare procedure e provvedono affinché vengano soddisfatti i criteri minimi seguenti:
il personale abbia ricevuto una formazione adeguata;
le attrezzature necessarie per condurre i test e le mansioni rilevanti siano disponibili;
gli installatori, le officine e i costruttori del veicolo godano di buona reputazione.
Le verifiche degli installatori o delle officine autorizzati sono condotte nel modo seguente:
gli installatori e le officine autorizzati sono sottoposti, almeno ogni due anni, a una verifica delle procedure da loro applicate durante la manipolazione dei tachigrafi. La verifica si concentra in particolare sulle misure di sicurezza adottate e sulla gestione delle carte dell’officina. Gli Stati membri possono effettuare tali verifiche senza condurre una visita in loco;
inoltre vengono effettuate verifiche tecniche a sorpresa degli installatori e delle officine autorizzati per controllare le calibrature, le ispezioni e le installazioni eseguite. Tali verifiche, nel corso di un anno, riguardano almeno il 10 % dell’insieme degli installatori e delle officine autorizzati.
La Commissione pubblica l’elenco di tali siti Internet nazionali sul proprio sito Internet.
Articolo 25
Carte dell’officina
CAPO V
CARTE DEL CONDUCENTE
Articolo 26
Rilascio delle carte del conducente
Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché la persona vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è richiesta allorché la persona effettui un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione di durata determinata.
Sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, la Commissione sorveglia attentamente l’applicazione del presente paragrafo. Essa riferisce i propri accertamenti ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio e si accerta in particolare se le carte del conducente temporanee provochino eventuali conseguenze negative sul mercato del lavoro e che non siano rilasciate di consuetudine carte temporanee a conducenti nominativamente individuati in più di un’occasione. In tali casi, la Commissione può presentare un’appropriata proposta legislativa volta alla revisione del presente paragrafo.
Articolo 27
Utilizzo delle carte del conducente
Articolo 28
Rinnovo delle carte del conducente
Articolo 29
Carte rubate, smarrite o difettose
Articolo 30
Riconoscimento reciproco e scambio delle carte del conducente
Articolo 31
Scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente
Al fine di assicurare che il richiedente non sia già in possesso di una carta del conducente in corso di validità a norma dell’articolo 26, gli Stati membri mantengono dei registri elettronici nazionali contenenti le seguenti informazioni sulle carte del conducente, comprese quelle di cui all’articolo 26, paragrafo 4, per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità delle suddette carte:
CAPO VI
UTILIZZO DELL’APPARECCHIO
Articolo 32
Utilizzo corretto dei tachigrafi
Articolo 33
Responsabilità delle imprese di trasporto
Le imprese di trasporto rilasciano ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafi analogici un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale dei fogli di registrazione, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente i fogli di registrazione danneggiati o quelli ritirati da un funzionario incaricato del controllo. Le imprese di trasporto consegnano ai conducenti soltanto fogli di registrazione di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell’apparecchio installato a bordo del veicolo.
Qualora un veicolo sia dotato di un tachigrafo digitale, l’impresa di trasporto e il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa dei dati provenienti dal tachigrafo su richiesta di un agente incaricato del controllo possa effettuarsi correttamente in caso di ispezione.
Articolo 34
Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione
Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv):
se il veicolo è munito di tachigrafo analogico, sono inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando di sporcare il foglio di registrazione; oppure
se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, sono inseriti sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale del tachigrafo.
Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo.
Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito di tachigrafo analogico, i conducenti apportano le necessarie modifiche ai fogli di registrazione, in modo che l’informazione pertinente sia registrata sul foglio di registrazione del conducente che effettivamente guida.
I conducenti:
assicurano la concordanza tra la registrazione dell’ora sul foglio di registrazione e l’ora ufficiale nel paese di immatricolazione del veicolo;
azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:
sotto il simbolo: il tempo di guida;
sotto il simbolo: «altre mansioni», vale a dire attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE, e anche altre attività per lo stesso o per un altro datore di lavoro, all’interno o al di fuori del settore dei trasporti;
sotto il simbolo: «i tempi di disponibilità», secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE;
sotto il simbolo : le interruzioni di guida, i periodi di riposo, le ferie annuali o i congedi per malattia;
sotto il simbolo «nave traghetto/convoglio ferroviario»: in aggiunta al simbolo : il periodo di riposo trascorso in una nave traghetto o su un convoglio ferroviario, come richiesto dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 561/2006.
Ciascun conducente di un veicolo munito di tachigrafo analogico deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:
all’inizio dell’utilizzazione del foglio di registrazione, cognome e nome;
data e luogo in cui hanno luogo l’inizio e la fine dell’utilizzazione del foglio;
numero della targa del veicolo al quale è assegnato il conducente prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell’utilizzazione del foglio di registrazione;
la lettura del contachilometri:
prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione;
alla fine dell’ultimo viaggio registrato sul foglio di registrazione;
in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio, la lettura effettuata sul primo veicolo al quale è stato assegnato e quella effettuata sul veicolo al quale è assegnato successivamente;
se del caso, l’ora del cambio di veicolo;
il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro. La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.
Entro il 2 febbraio 2022 il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro. La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.
Gli Stati membri possono imporre ai conducenti di veicoli che effettuano un trasporto interno sul proprio territorio di aggiungere al simbolo del paese una specifica geografica più particolareggiata, a condizione di averla notificata alla Commissione anteriormente al 1o aprile 1998.
Non è necessario che i conducenti inseriscano le informazioni di cui al primo comma se il tachigrafo registra automaticamente i dati sull’ubicazione in conformità dell’articolo 8.
Articolo 35
Carte del conducente e fogli di registrazione danneggiati
In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve:
all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato:
informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;
i periodi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv);
al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.
Articolo 36
Registrazioni che devono essere in possesso del conducente
Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo analogico, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei ventotto giorni precedenti;
la carta del conducente, se la possiede; e
ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.
Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
la sua carta di conducente;
ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006;
i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.
Articolo 37
Procedure in caso di funzionamento difettoso dell’apparecchio
Se il ritorno alla sede dell’impresa di trasporto può essere effettuato solo dopo un periodo superiore a una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso.
Gli Stati membri prevedono nel quadro delle disposizioni di cui all’articolo 41 la facoltà per le autorità competenti di vietare l’uso del veicolo per i casi in cui non si ripari il guasto o il funzionamento difettoso alle condizioni stabilite al primo e al secondo comma del presente paragrafo, nella misura in cui ciò sia conforme con la legislazione nazionale dello Stato membro in questione.
Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo, il conducente riporta i dati che consentono la propria identificazione (nome, carta del conducente o numero della patente di guida), ivi compresa la firma e le indicazioni relative ai periodi di tempo che non sono più correttamente registrati o stampati dal tachigrafo:
sul foglio o sui fogli di registrazione; oppure
su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o da conservare insieme con la carta del conducente.
CAPO VII
CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE E SANZIONI
Articolo 38
Funzionari di controllo
Ai fini di un efficace controllo di conformità al presente regolamento, devono essere messi a disposizione dei funzionari di controllo autorizzati sufficienti apparecchiature e adeguati poteri giuridici per consentire loro di svolgere i loro compiti in conformità del presente regolamento. Tali apparecchiature comprendono in particolare:
carte di controllo che consentono l’accesso ai dati registrati nei tachigrafi e nelle carte tachigrafiche e facoltativamente nelle carte dell’officina;
gli strumenti necessari per trasferire file di dati delle unità di bordo e delle carte tachigrafiche e per poter analizzare tali file di dati e i documenti stampati prodotti dai tachigrafi digitali, raffrontandoli con i fogli di registrazione o i diagrammi dei tachigrafi analogici.
Qualora, a seguito di un controllo, i funzionari di controllo raccolgano prove sufficienti a sostegno di un legittimo sospetto di frode, essi hanno la facoltà di accompagnare il veicolo da un’officina autorizzata per eseguire ulteriori prove, e quindi verificare, in particolare, che il tachigrafo:
funzioni correttamente;
registri e memorizzi correttamente i dati e che i parametri di calibratura siano corretti.
Articolo 39
Formazione dei funzionari di controllo
Articolo 40
Assistenza reciproca
Gli Stati membri si accordano assistenza reciproca ai fini dell’applicazione del presente regolamento e del controllo della relativa applicazione.
Nell’ambito di tale assistenza reciproca, le autorità competenti degli Stati membri, in particolare, si inviano reciprocamente, con regolarità, tutte le informazioni disponibili riguardanti le infrazioni al presente regolamento da parte degli installatori e delle officine, le tipologie di pratiche di manomissione e le eventuali sanzioni comminate per tali infrazioni.
Articolo 41
Sanzioni
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 42
Comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
Articolo 43
Forum sul tachigrafo
Articolo 44
Comunicazione delle misure nazionali
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento entro trenta giorni a decorrere dalla relativa data di adozione e per la prima volta entro il 2 marzo 2015.
Articolo 45
Modifica del regolamento(CE) n. 561/2006
Il regolamento (CE) n. 561/2006 è così modificato:
all’articolo 3, dopo la lettera a), è aggiunta la lettera seguente:
veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.»;
all’articolo 13, il paragrafo 1 è così modificato:
alle lettere d), f) e p) le parole «50 chilometri» o «50 km» sono sostituite dalle parole «cento km»;
alla lettera d), il primo comma è sostituito dal seguente:
veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ( *1 ) per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale.
Articolo 46
Misure transitorie
Nella msura in cui gli atti di esecuzione di cui al presente regolamento non siano stati adottati, onde far sì che tali atti siano attuati al momento dell’applicazione dello stesso, le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, comprese quelle contenute nell’allegato I B, continuano ad applicarsi a titolo transitorio, sino alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al presente regolamento.
Articolo 47
Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 3821/85 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 48
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatte salve le misure transitorie di cui all’articolo 46, esso ha effetto a decorrere dal 2 marzo 2016. Tuttavia, gli articoli 24, 34 e 45 del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 2 marzo 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
CONDIZIONI DI COSTRUZIONE, DI PROVA, DI MONTAGGIO E DI CONTROLLO DEI TACHIGRAFI ANALOGICI
I. DEFINIZIONI
Ai sensi del presente allegato, s’intende per:
a) |
«apparecchio di controllo» o «tachigrafo analogico» : un apparecchio destinato a essere montato a bordo di veicoli stradali per indicare e registrare in modo automatico o semiautomatico dati sulla marcia di tali veicoli e dettagli su taluni tempi di attività dei loro conducenti; |
b) |
«costante dell’apparecchio di controllo» : la caratteristica numerica che esprime il valore del segnale di entrata necessario per ottenere l’indicazione e la registrazione della distanza percorsa di un km; questa costante deve essere espressa in giri per chilometro (k = … giri/km) o in impulsi per chilometro (k = … imp/km); |
c) |
«coefficiente caratteristico del veicolo» : la caratteristica numerica che esprime il valore del segnale d’uscita emesso dal pezzo previsto sul veicolo per il raccordo dell’apparecchio di controllo (presa di uscita del cambio in certi casi, ruota del veicolo in altri), quando il veicolo percorre la distanza di un chilometro misurata in condizioni normali di prova (cfr. parte VI, punto 4, del presente allegato). Il coefficiente caratteristico viene espresso in giri per chilometro (w = … giri/km) o in impulsi per chilometro (w = … imp/km); |
d) |
«circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote» : la media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di impiego (cfr. parte VI, paragrafo 4, del presente allegato) e viene espressa con: 1 = mm. |
II. CARATTERISTICHE GENERALI E FUNZIONI DELL’APPARECCHIO DI CONTROLLO
L’apparecchio deve fornire la registrazione dei seguenti elementi:
distanza percorsa dal veicolo;
velocità del veicolo;
tempo di guida;
altri tempi di lavoro e tempo di disponibilità;
interruzioni di lavoro e tempi di riposo giornaliero;
apertura della custodia contenente il foglio di registrazione;
per gli apparecchi di controllo elettronici, vale a dire apparecchi che funzionano per mezzo di segnali trasmessi elettricamente dal sensore di distanza e velocità di marcia, qualsiasi interruzione, di durata superiore a 100 millisecondi, dell’alimentazione dell’apparecchio (ad eccezione dell’illuminazione) e dell’alimentazione del sensore di distanza e velocità di marcia, nonché le interruzioni del segnale inviato a detto sensore.
Per i veicoli utilizzati da due conducenti, l’apparecchio deve consentire la registrazione dei tempi di cui al primo comma, punti 3, 4 e 5, simultaneamente ma in modo differenziato su due fogli di registrazione distinti.
III. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELL’APPARECCHIO DI CONTROLLO
a) Prescrizioni generali
1. Per l’apparecchio di controllo sono prescritti i seguenti dispositivi:
Dispositivi indicatori:
Dispositivi registratori comprendenti:
Un dispositivo marcatore indicante sul foglio di registrazione, singolarmente:
2. L’eventuale presenza nell’apparecchio di altri dispositivi oltre quelli elencati al punto 1 non deve compromettere il buon funzionamento dei dispositivi obbligatori né ostacolarne la lettura.
L’apparecchio deve essere presentato per l’omologazione munito degli eventuali dispositivi complementari.
3. Materiali
3.1. Tutti gli elementi costitutivi dell’apparecchio di controllo devono essere realizzati con materiali dotati di stabilità e di resistenza meccanica sufficienti e con caratteristiche elettriche e magnetiche invariabili.
3.2. Ogni cambiamento di un elemento dell’apparecchio o della natura dei materiali impiegati per la sua fabbricazione deve essere approvato, prima dell’uso, dall’autorità che ha omologato l’apparecchio.
4. Misurazione della distanza percorsa
Le distanze percorse possono essere totalizzate e registrate:
L’eventuale registrazione delle manovre di marcia indietro non devono assolutamente influire sulla chiarezza e la precisione delle altre registrazioni.
5. Misurazione della velocità
5.1. Il campo di misurazione dell’indicatore della velocità è stabilito dal certificato di omologazione del modello.
5.2. La frequenza propria e il dispositivo di smorzamento del meccanismo di misurazione devono essere tali che i dispositivi indicatore e registratore della velocità possano, nell’ambito del campo di misurazione, seguire le accelerazioni fino a 2 m/s2, entro i limiti delle tolleranze ammesse.
6. Misurazione del tempo (orologio)
6.1. Il comando del dispositivo di regolazione dell’orologio deve trovarsi all’interno di una custodia contenente il foglio di registrazione; ogni apertura della custodia deve essere registrata automaticamente sul foglio di registrazione.
6.2. Se il meccanismo di avanzamento del foglio di registrazione è comandato dall’orologio, la durata di funzionamento corretto di quest’ultimo, dopo completa ricarica, deve superare di almeno il 10 % la durata di registrazione corrispondente alla carica massima di fogli dell’apparecchio.
7. Illuminazione e protezione
7.1. I dispositivi indicatori dell’apparecchio devono essere muniti di un’illuminazione adeguata antiabbagliante.
7.2. Per le normali condizioni di utilizzazione, tutte le parti interne dell’apparecchio devono essere protette contro l’umidità e la polvere. Esse devono inoltre essere protette contro l’accessibilità mediante involucri che devono poter essere sigillati.
b) Dispositivi indicatori
1. Indicatore della distanza percorsa (contatore totalizzatore)
1.1. Il valore della graduazione più piccola del dispositivo indicatore della distanza percorsa deve essere di 0,1 km. Le cifre che indicano gli ettometri devono essere nettamente distinguibili da quelle che indicano i numeri interi di chilometri.
1.2. Le cifre del contatore totalizzatore devono essere chiaramente leggibili ed avere un’altezza apparente di almeno quattro mm.
1.3. Il contatore totalizzatore deve poter indicare fino a 99 999,9 km almeno.
2. Indicatore della velocità (tachimetro)
2.1. All’interno del campo di misurazione, la graduazione della velocità deve essere graduata uniformemente per intervalli di uno, due, cinque oppure dieci km/h. Il valore in velocità della scala (intervallo compreso fra due segni di riferimento successivi) non deve superare il 10 % della velocità massima che figura alla fine del campo di misurazione.
2.2. Il settore di indicazione non deve essere numerato oltre il campo di misurazione.
2.3. La lunghezza dell’intervallo della graduazione corrispondente a una differenza di velocità di 10 km/h non deve essere inferiore a 10 mm.
2.4. Su un indicatore a lancetta, la distanza fra la lancetta e il quadrante non deve superare 3 mm.
3. Indicatore del tempo (orologio)
L’indicatore di tempo deve essere visibile dall’esterno dell’apparecchio e la lettura deve essere sicura, facile e inequivocabile.
c) Dispositivi registratori
1. Prescrizioni generali
1.1. In ogni apparecchio, indipendentemente dalla forma del foglio di registrazione (nastro o disco), si deve prevedere un punto di riferimento che permetta di collocare correttamente il foglio di registrazione in modo da garantire la corrispondenza fra l’ora indicata dall’orologio e la marcatura oraria sul foglio di registrazione.
1.2. Il meccanismo che trascina il foglio di registrazione deve garantire che quest’ultimo scorra senza gioco e possa venire collocato e tolto liberamente.
1.3. Il dispositivo di avanzamento del foglio di registrazione, nel caso in cui quest’ultimo abbia forma di disco, deve essere comandato dal meccanismo dell’orologio. In questo caso il movimento di rotazione del foglio di registrazione sarà continuo ed uniforme con una velocità minima di sette mm/h misurata sul bordo interno della corona circolare che delimita la zona di registrazione della velocità. Negli apparecchi del tipo a nastro, se il dispositivo di avanzamento dei fogli di registrazione è comandato dal meccanismo dell’orologio, la velocità di avanzamento in linea retta deve essere di 10 mm/h almeno.
1.4. Le registrazioni della distanza percorsa, della velocità del veicolo e dell’apertura della custodia contenente il foglio (i fogli) di registrazione devono essere automatiche.
2. Registrazioni della distanza percorsa
2.1. Ogni distanza di un km percorsa deve essere rappresentata sul diagramma mediante una variazione di almeno un mm della coordinata corrispondente.
2.2. Anche a velocità che raggiungono il limite superiore del campo di misurazione, il diagramma dei percorsi deve essere chiaramente leggibile.
3. Registrazioni della velocità
3.1. La punta scrivente per la registrazione della velocità deve avere, in linea di massima, un movimento rettilineo perpendicolare alla direzione dello scorrimento del foglio di registrazione, indipendentemente dalla forma di quest’ultimo. Tuttavia, si può ammettere un movimento curvilineo della punta scrivente se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
3.2. Ogni variazione di 10 km/h della velocità deve essere rappresentata sul diagramma mediante una variazione di almeno 1,5 mm della coordinata corrispondente.
4. Registrazione dei tempi
4.1. L’apparecchio deve essere costruito per registrare i tempi di guida in modo completamente automatico e consentire di registrare separatamente, eventualmente mediante manovra di un dispositivo commutatore, gli altri gruppi di tempi quali indicati all’articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv) del regolamento.
4.2. Le caratteristiche dei tracciati, le loro posizioni relative ed eventualmente i segni previsti all’articolo 34 del presente regolamento devono consentire di riconoscere chiaramente la natura dei differenti tempi. La natura dei vari gruppi di tempi è rappresentata nel diagramma mediante differenze di spessore dei trattati relativi o mediante qualsiasi altro sistema almeno altrettanto efficace per quanto concerne la leggibilità e l’interpretazione del diagramma.
4.3. Nel caso di veicoli utilizzati da un equipaggio composto da più membri le registrazioni di cui al punto 4.1 devono essere operate su fogli di registrazione distinti, ciascuno per un conducente. In tal caso, l’avanzamento dei vari fogli di registrazione deve essere effettuato dallo stesso meccanismo o da meccanismi sincronizzati.
d) Dispositivi di chiusura
1. La custodia contenente il foglio o i fogli di registrazione e il comando del dispositivo di regolazione dell’orologio deve essere munita di una serratura.
2. Ogni apertura della custodia contenente il foglio o i fogli di registrazione ed il comando del dispositivo di regolazione dell’orologio deve essere registrata automaticamente sul foglio o sui fogli di registrazione.
e) Marcature
1. Sul quadrante dell’apparecchio devono figurare le seguenti iscrizioni:
Queste prescrizioni non si applicano tuttavia agli apparecchi di controllo omologati prima del 10 agosto 1970.
2. Sulla targa segnaletica incorporata nell’apparecchio devono figurare le seguenti indicazioni, visibili sull’apparecchio montato:
dove α rappresenta un angolo misurato a partire dalla posizione orizzontale della faccia anteriore (orientata verso l’alto) dell’apparecchio per il quale è regolato lo strumento, e β e γ rappresentano rispettivamente gli scarti limite ammissibili verso l’alto e verso il basso rispetto all’angolo α.
f) Tolleranze massime (dispositivi indicatori e registratori)
1. Al banco di prova del montaggio:
distanza percorsa:
1 % in più o in meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a un km;
velocità:
3 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;
tempi:
± due minuti al giorno, con un massimo di dieci minuti in sette giorni nel caso in cui la durata di marcia dell’orologio dopo la ricarica non è inferiore a questo periodo.
2. All’atto del montaggio:
distanza percorsa:
2 % in più o in meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a un km;
velocità:
4 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;
tempi:
3. In uso:
distanza percorsa:
4 % in più o in meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a un km;
velocità:
6 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;
tempi:
4. Le tolleranze massime elencate ai punti 1, 2 e 3 sono valide per temperature oscillanti fra 0 e 40 °C; le temperature vengono misurate in prossimità immediata dell’apparecchio.
5. Le tolleranze massime elencate ai punti 2 e 3 si intendono misurate nelle condizioni di cui alla parte VI.
IV. FOGLI DI REGISTRAZIONE
a) Prescrizioni generali
1. I fogli di registrazione devono essere di qualità tale che non impediscano il normale funzionamento dell’apparecchio e che le registrazioni fattevi siano indelebili, chiaramente leggibili e identificabili.
I fogli di registrazione devono conservare le loro dimensioni e le loro registrazioni in condizioni igrometriche e di temperatura normali.
Deve inoltre essere possibile iscrivere sui fogli di registrazione, senza deteriorarli e senza impedire la leggibilità delle registrazioni, le indicazioni di cui all’articolo 34 del presente regolamento.
In condizioni normali di conservazione, le registrazioni devono potersi leggere con precisione durante almeno un anno.
2. La capacità minima di registrazione dei fogli di registrazione, indipendente dalla loro forma, deve essere di ventiquattro ore.
Se più dischi sono collegati fra di loro allo scopo di aumentare la capacità di registrazione continua ottenibile senza intervento del personale, i raccordi fra i differenti dischi devono essere attuati in modo che le registrazioni, nel passaggio da un disco all’altro, non presentino né interruzioni né sovrapposizioni.
b) Zone delle registrazioni e loro graduazioni
1. I fogli di registrazione presentano le seguenti zone di registrazione:
2. La zona riservata alla registrazione della velocità deve essere suddivisa in intervalli non superiori a venti km/h. Su ciascuna linea di questa suddivisione deve essere indicata in cifre la velocità corrispondente. Il simbolo «km/h» deve figurare almeno una volta all’interno di questa zona. L’ultima linea di questa zona deve coincidere con il limite superiore del campo di misurazione.
3. La zona riservata alla registrazione dei percorsi deve essere stampata in modo da permettere una facile lettura del numero di chilometri percorsi.
4. La zona (o le zone) riservata(e) alla registrazione dei tempi di cui al punto 1 deve (devono) recare le indicazioni necessarie per individuare senza ambiguità i vari gruppi di tempi.
c) Indicazioni stampate sui fogli di registrazione
Ciascun foglio di registrazione deve recare stampate le seguenti indicazioni:
Inoltre su ciascun foglio di registrazione deve essere impressa almeno una linea di indicazione dei tempi graduata in modo da permettere la lettura immediata del tempo per intervalli di quindici minuti, nonché un’agevole determinazione degli intervalli di cinque minuti.
d) Spazio libero per iscrizioni manoscritte
Uno spazio libero sui fogli di registrazione deve essere previsto per permettere al conducente di riportarvi almeno le seguenti indicazioni manoscritte:
V. MONTAGGIO DELL’APPARECCHIO DI CONTROLLO
1. |
Gli apparecchi di controllo devono essere montati sui veicoli in modo che il conducente possa sorvegliare facilmente dal suo posto l’indicatore di velocità, il contatore totalizzatore e l’orologio e che tutti i loro elementi, compresi quelli di trasmissione, vengano protetti contro ogni deterioramento casuale. |
2. |
La costante dell’apparecchio di controllo deve poter essere adattata al coefficiente caratteristico del veicolo mediante un adeguato dispositivo chiamato adattatore. I veicoli con più rapporti al ponte devono essere muniti di un dispositivo di commutazione per riportare automaticamente tali diversi rapporti a quello per il quale l’adattamento dell’apparecchio al veicolo viene effettuato dall’adattatore. |
3. |
Una targhetta di montaggio ben visibile deve essere fissata sul veicolo in prossimità dell’apparecchio, o sull’apparecchio stesso dopo la verifica durante il primo montaggio. Dopo ogni intervento da parte di un installatore o di un’officina autorizzati, che richieda una modifica della regolazione dell’installazione propriamente detta, deve essere apposta una nuova targhetta di installazione in sostituzione della precedente. Sulla targhetta di installazione devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:
—
nome, indirizzo o marchio dell’installatore, dell’officina o del costruttore del veicolo autorizzati,
—
coefficiente caratteristico del veicolo sotto forma «w = … tr/km» o «w = … imp/km»,
—
circonferenza effettiva degli pneumatici, sotto forma «1 = … mm»,
—
data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misurazione della circonferenza effettiva degli pneumatici.
|
4. |
Sigilli I seguenti elementi devono essere sigillati:
a)
la targhetta di montaggio, a meno che sia applicata in modo da non poter essere tolta senza distruggere le indicazioni;
b)
le parti estreme del collegamento tra l’apparecchio di controllo vero e proprio ed il veicolo;
c)
l’adattatore vero e proprio e il suo inserimento nel circuito;
d)
il dispositivo di commutazione per i veicoli con più rapporti al ponte;
e)
i collegamenti dell’adattatore e del dispositivo di commutazione agli elementi di montaggio;
f)
gli involucri di cui alla parte III, lettera a), punto 7.2;
g)
eventuali elementi di protezione che diano accesso ai dispositivi di adattamento della costante dell’apparecchio di controllo al coefficiente caratteristico del veicolo. In casi particolari possono essere previsti, in occasione dell’omologazione del modello dell’apparecchio, altri sigilli, e sulla scheda di omologazione deve essere menzionata la posizione di tali sigilli. I sigilli di cui al primo comma, lettere b), c) ed e), possono essere rimossi:
—
in casi d’emergenza,
—
per installare, regolare o riparare un limitatore di velocità o qualsiasi altro dispositivo inteso ad aumentare la sicurezza stradale,
a condizione che l’apparecchio di controllo continui a funzionare in modo affidabile e corretto e sia risigillato da un installatore o da un’officina autorizzati immediatamente dopo l’installazione del limitatore di velocità o di un altro dispositivo inteso a migliorare la sicurezza stradale, oppure entro sette giorni negli altri casi. Ogni rimozione di tali sigilli deve formare oggetto di una giustificazione per iscritto, tenuta a disposizione dell’autorità competente. |
5. |
I cavi che collegano il trasmettitore dell’apparecchio di controllo devono essere protetti con un rivestimento continuo plastificato antiruggine e fissato mediante strozzamento, a meno che non sia possibile garantire una protezione equivalente contro le manomissioni con altri mezzi (ad esempio mediante controllo elettronico, quale una codifica del segnale) in grado di rilevare la presenza di eventuali dispositivi che non sono necessari per il corretto funzionamento dell’apparecchio di controllo e che, al momento di essere collegati ed avviati, ne impediscono il funzionamento provocando un corto circuito, un’interruzione o una modifica dei dati elettronici inviati dal sensore di velocità e distanza. Ai sensi del presente regolamento, un collegamento che comprende dei raccordi sigillati è considerato continuo. Il suddetto sistema di rilevamento può essere sostituito da un comando elettronico che garantisce che l’apparecchio di controllo registri ogni movimento del veicolo, indipendentemente dal segnale inviato dal sensore di velocità e distanza. Ai fini dell’applicazione del presente punto, per veicoli di categoria M1 e N1 si intendono i veicoli di cui all’allegato II, punto A della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ). Su tali veicoli, che sono provvisti di tachigrafo a norma del presente regolamento e non sono concepiti per il montaggio di un cavo armato fra i sensori di velocità e distanza e l’apparecchio di controllo, viene montato un adattatore quanto più vicino possibile ai suddetti sensori. Il cavo armato congiunge l’adattatore all’apparecchio di controllo. |
VI. VERIFICHE E CONTROLLI
Gli Stati membri designano gli organismi che devono effettuare le verifiche e i controlli.
1. Certificazione degli strumenti nuovi o riparati
Di ogni singolo apparecchio, nuovo o riparato, viene certificato il corretto funzionamento e l’esattezza delle indicazioni e registrazioni, nei limiti fissati alla parte III, lettera f), punto 1, mediante il sigillo di cui alla parte V, punto 4, primo comma, lettera f).
A tale scopo, gli Stati membri possono istituire la verifica dell’origine, che costituisce il controllo e la conferma della conformità di un apparecchio nuovo o rimesso a nuovo con il modello omologato e/o con i requisiti prescritti dal presente regolamento, o delegare la certificazione stessa ai produttori o ai loro mandatari.
2. Montaggio
All’atto del montaggio a bordo di un veicolo l’apparecchio e l’installazione nel suo complesso debbono essere conformi alle disposizioni relative agli errori massimi tollerati, di cui alla parte III, lettera f), punto 2.
Le relative prove di controllo sono eseguite dall’installatore o dall’officina autorizzati, sotto la propria responsabilità.
3. Controlli periodici
a) Ogni due anni almeno si procede a controlli periodici degli apparecchi montati, che possono essere effettuati in occasione delle ispezioni tecniche degli autoveicoli.
In tale ambito saranno in particolare controllati:
b) Il controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla parte III, lettera f), punto 3, relativo agli errori massimi tollerati in esercizio, è eseguito almeno una volta ogni sei anni, ma ciascuno Stato membro ha facoltà di prescrivere un termine più breve per i veicoli immatricolati nel proprio territorio. Questo controllo comporta obbligatoriamente la sostituzione della targhetta di montaggio.
4. Determinazione degli errori
La determinazione degli errori all’atto del montaggio e durante l’uso si effettua nelle seguenti condizioni, che devono essere considerate normali condizioni di prova:
ALLEGATO II
MARCHIO E SCHEDA DI OMOLOGAZIONE
I. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE
1. Il marchio di omologazione è composto:
di un rettangolo, all’interno del quale si trova la lettera «e» minuscola seguita da un numero distintivo o da una lettera distintiva del paese che ha rilasciato l’omologazione, come segue:
Belgio |
6, |
Bulgaria |
34, |
Repubblica ceca |
8, |
Danimarca |
18, |
Germania |
1, |
Estonia |
29, |
Irlanda |
24, |
Grecia |
23, |
Spagna |
9, |
Francia |
2, |
Croazia |
25, |
Italia |
3, |
Cipro |
CY, |
Lettonia |
32, |
Lituania |
36, |
Lussemburgo |
13, |
Ungheria |
7, |
Malta |
MT, |
Paesi Bassi |
4, |
Austria |
12, |
Polonia |
20, |
Portogallo |
21, |
Romania |
19, |
Slovenia |
26, |
Slovacchia |
27, |
Finlandia |
17, |
Svezia |
5, |
Regno Unito |
11, |
e
da un numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione stabilita per il prototipo dell’apparecchio di controllo o del foglio di registrazione o del numero della carta tachigrafica, posto in una posizione qualsiasi in prossimità di tale rettangolo.
2. Il marchio di omologazione viene apposto sulla targa segnaletica di ciascun apparecchio, su ciascun foglio di registrazione e su ogni carta tachigrafica. Esso deve essere indelebile e rimanere sempre ben leggibile.
3. Le dimensioni del marchio di omologazione disegnate qui di seguito ( 13 ) sono espresse in millimetri; queste dimensioni rappresentano dei minimi. Si devono rispettare i rapporti fra queste dimensioni.
II. SCHEDA DI OMOLOGAZIONE DEL TACHIGRAFO ANALOGICO
Lo Stato membro che ha effettuato l’omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione di cui viene riprodotto un modello qui di seguito. Per la comunicazione agli altri Stati membri delle omologazioni accordate o degli eventuali ritiri, ciascuno Stato membro utilizza copie di questo documento.
SCHEDA DI OMOLOGAZIONE
Nome dell’amministrazione competente …
Comunicazione concernente ( 14 )
…
Numero di omologazione …
1. Marchio di fabbrica o di commercio …
2. Denominazione del modello …
3. Nome del produttore …
4. Indirizzo del produttore …
5. Presentato all’omologazione il …
6. Laboratorio di prova …
7. Data e numero della/e prove/e …
8. Data dell’omologazione …
9. Data del ritiro dell’omologazione …
10. Modello di apparecchio di controllo sul quale il foglio è destinato ad essere utilizzato …
11. Luogo …
12. Data …
13. In allegato documenti illustrativi …
14. Osservazioni (compresa la posizione dei sigilli, ove applicabile)
…
(Firma)
III. SCHEDA DI OMOLOGAZIONE DEL TACHIGRAFO DIGITALE
Lo Stato membro che ha effettuato l’omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione di cui viene riprodotto un modello qui di seguito. Per la comunicazione agli altri Stati membri delle omologazioni accordate o degli eventuali ritiri, ciascuno Stato membro utilizza copie di questo documento.
SCHEDA DI OMOLOGAZIONE DEI TACHIGRAFI DIGITALI
Nome dell’amministrazione competente …
Comunicazione concernente ( 15 )
□ omologazione di: |
□ ritiro dell’omologazione di: |
□ modello di apparecchio di controllo
□ componente dell’apparecchio di controllo ( 16 )
□ carta del conducente
□ carta dell’officina
□ carta dell’azienda
□ carta dell’agente di controllo
…
Numero di omologazione …
1. Marchio di fabbrica o denominazione commerciale …
2. Denominazione del modello …
3. Nome del produttore …
4. Indirizzo del produttore …
5. Presentato all’omologazione il …
6. Laboratori(o) …
7. Data e numero del verbale di laboratorio …
8. Data dell’omologazione …
9. Data del ritiro dell’omologazione …
10. Modello di apparecchi(o) di controllo con cui il componente è destinato ad essere utilizzato …
11. Luogo …
12. Data …
13. In allegato documenti illustrativi …
14. Osservazioni
…
(Firma)
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GUL 300 del 14.11.2009, pag. 51).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).
( 4 ) Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).
( 5 ) Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27).
( 6 ) Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).
( 7 ) Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).
( 8 ) Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).
( 9 ) Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49).;
( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).
( 11 ) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
( *1 ) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.»
( 12 ) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
( 13 ) Queste cifre sono riportate unicamente a titolo indicativo.
( 14 ) Cancellare le menzioni inutili.
( 15 ) Barrare le caselle appropriate.
( 16 ) Specificare il componente oggetto della comunicazione.